Determinazioni ai sensi dell art. 6 del D.M. del 18 marzo 1998, n. 161. Signori Azionisti, Vi abbiamo convocato in sede ordinaria per deliberare ai sensi dell art. 6, comma 2, del D.M. 161/98 in merito all eventuale revoca del Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente dott. Marco Tronchetti Provera. Come noto, nei confronti del Dott. Tronchetti Provera, il Tribunale di Milano ha emesso il 17 luglio scorso la sentenza di 1 grado di condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 2 mila di multa oltre al pagamento delle spese processuali in relazione al delitto previsto e punito dall art. 648 c.p. Per la descrizione dell ipotesi di reato in assenza, allo stato, delle motivazioni della sentenza si riporta di seguito quanto indicato nel decreto di citazione a giudizio: per avere, al fine di trarne profitto, consapevolmente ricevuto file e dati dapprima illegalmente intercettati e poi sottratti dai sistemi informatici della società Kroll, della cui natura era stato messo specificamente a conoscenza da Tavaroli Giuliano, all epoca responsabile della Funzione Security del Gruppo Telecom Italia, il quale, dopo averli memorizzati in un CD, provvedeva, previo specifico accordo con Tronchetti Provera e dietro suo esplicito consenso, avvenuti alla presenza degli avvocati Francesco Chiappetta e Francesco Mucciarelli, a spedirlo alla segreteria dello stesso Tronchetti Provera in forma anonima, il quale lo faceva poi pervenire alla Security di Telecom, così legittimandone l utilizzazione Il Tribunale di Milano ha indicato in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza, che, quindi, ad oggi non è disponibile; la sentenza non diviene esecutiva fino a quando non è passata in giudicato. Peraltro il dott. Marco Tronchetti Provera ha già informato, in data 18 luglio u.s., che presenterà ricorso avverso a tale sentenza. L art. 26, commi 2 e 3, del Testo Unico bancario stabilisce che l organo amministrativo dichiari la sospensione dalla carica dell esponente interessato da provvedimenti della specie di quelli sopra descritti e l art. 6, comma 2, del D.M. n. 161/98 prevede che il Consiglio di Amministrazione iscriva l eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione. L esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle sue funzioni. Dalla formulazione della norma discende che il reintegro del soggetto sospeso debba conseguire a una apposita deliberazione dell assemblea in ordine alla revoca. In data 18 luglio 2013, il dott. Tronchetti Provera, all atto dell informare della sua intenzione di proporre appello avverso la predetta sentenza, ha comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale della Società l autosospensione dalle cariche di Vice Presidente e Consigliere di Mediobanca. In pari data, il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha pertanto dichiarato la sospensione del dott. Marco Tronchetti Provera dalla carica di amministratore fino all odierna Assemblea che dovrà deliberare in ordine all eventuale revoca dell amministratore sospeso.
Al riguardo si precisa che: - la deliberazione dell Assemblea riguarda unicamente la valutazione se la situazione determinatasi a seguito della citata sentenza incida in senso negativo sul permanere del rapporto fiduciario con gli amministratori sospesi; - la valutazione di cui sopra è di esclusiva pertinenza dell Assemblea e al Consiglio è pertanto preclusa qualsiasi indicazione in merito, dovendosi limitare a fornire all Assemblea il materiale informativo per la decisione. Vengono pertanto messi a disposizione i documenti processuali sotto elencati, trasmessi dalla difesa del dott. Marco Tronchetti Provera che ne ha autorizzato per quanto di propria competenza la messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione e dei Soci: Decreto di citazione a giudizio del 8 novembre 2012, Memoria Difensiva, Dichiarazioni spontanee del Dott. Tronchetti Provera all udienza del 18 marzo 2013, Dispositivo della Sentenza del Tribunale di Milano del 17 luglio 2013. Milano, 17 settembre 2013 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE