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Transcript:

Decreto n. 2133 del 12/10/2007 Oggetto REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN-OFF ALL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA. IL RETTORE VISTO il D. Lgs. n. 297 del 27.07.1999, recante Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori ; VISTO, in particolare, l art. 2, comma 1, del D. Lgs. 297/1999, che indica, tra i soggetti destinatari degli interventi previsti dalla norma stessa, le società, i consorzi e le società consortili ai quali partecipano gli atenei, le università, i professori e i ricercatori universitari, nonché i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di cui all art. 51, comma 6, della L. 27.12.1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire; VISTI gli artt. 1 e 64 dello Statuto dell Università degli Studi di Pavia; VISTO il decreto rettorale n. 99 del 27.05.2002, con il quale è stato emanato il primo Regolamento per la costituzione di spin-off all Università degli Studi di Pavia ; VISTE le deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell Università degli Studi di Pavia, nella seduta del 18.07.2006, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, nella seduta del 12.06.2006, che hanno approvato il nuovo Regolamento per la costituzione di spin off all Università degli Studi di Pavia DECRETA di emanare, con decorrenza dalla data del presente decreto, il nuovo REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN OFF ALL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ARTICOLO 1 DEFINIZIONI L Università degli Studi di Pavia, di seguito indicata come Università, in conformità ai principi generali di cui agli articoli 1 e 64 del proprio Statuto di autonomia, favorisce la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come scopo l utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Sono definiti spin-off dell Università degli Studi di Pavia quelle società per azioni o a responsabilità 1

limitata nelle quali l Università partecipa in qualità di socio. Sono definiti spin-off accademici quelle società per azioni o a responsabilità limitata nelle quali l Università non partecipa in qualità di socio ma per le quali l Università potrà rendere disponibili una serie di risorse e/o servizi per facilitarne l avvio e il primo sviluppo. Le modalità di costituzione degli spin-off dell Università degli Studi di Pavia, la disciplina dei rapporti con l Università e il regime delle autorizzazioni del personale dell Università sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli successivi. ARTICOLO 2 SOCI PROPONENTI E ALTRI PARTECIPANTI La costituzione di uno spin-off dell Università degli Studi di Pavia può essere proposta esclusivamente dall Università, ovvero da uno o più docenti e/o ricercatori ovvero da dipendenti dell Università appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo. I soggetti proponenti devono partecipare al capitale sociale dello spin-off e assumono la qualifica di soci fondatori. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale dello spin-off i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca; gli studenti dei corsi di studio, i laureandi, gli allievi dei corsi di dottorato; i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca nonché ogni altra persona fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto, italiano o straniero, diverso da quelli qui espressamente indicati. ARTICOLO 3 PARTECIPAZIONE DELL UNIVERSITÀ La partecipazione dell Università nello spin-off, che potrà derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni in natura, non potrà superare in linea di massima il 10% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell Università non disponga diversamente, sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro per l Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, di seguito indicato come Comitato. Tale partecipazione non potrà essere ridotta, se non per volontà dell Università e dovrà assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di propri delegati negli organi dello spin-off. A tal fine lo statuto dello spin-off dovrà prevedere, tra l altro, che: a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin-off, tra cui l Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta; b) la partecipazione dell Università nello spin-off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali e resti limitata alla quota di partecipazione; c) la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di almeno tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all Università la possibilità di nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione e di un sindaco, se sia nominato il Collegio sindacale. 2

I soci dello spin-off dovranno, inoltre, sottoscrivere con l Università adeguati patti parasociali, di durata non inferiore a 10 anni, ovvero nel limite massimo consentito dalla legge se inferiore, i quali prevedano: a) per il caso di operazioni sul capitale, anche a seguito di perdite, che i soci diversi dall Università debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti di capitale anche per la parte necessaria a mantenere invariata la percentuale di partecipazione dell Università; b) che la remunerazione per l attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l attribuzione al socio dei vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci; c) che i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello spin-off o la modifica di previsioni statutarie a salvaguardia della partecipazione dell Università senza il preventivo consenso della stessa. Detti patti parasociali prevederanno altresì una opzione di vendita della partecipazione dell Università nello spin-off esercitabile dalla stessa, allo scadere dei patti parasociali, nei confronti degli altri soci, ad un prezzo, comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione, che sarà determinato da un esperto indipendente al momento dell esercizio dell opzione tenendo conto del valore di mercato a tale data dello spin-off. ARTICOLO 4 AUTORIZZAZIONE ALL UTILIZZO DEL LOGO Agli spin-off dell Università è concesso l utilizzo gratuito del logo dell Università degli Studi di Pavia sulla base di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con l Università contestualmente alla stipula dell atto costitutivo della società. Il contratto di licenza prevederà tra l altro che lo spin-off garantisca e tenga manlevata e indenne l Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall utilizzo del logo nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all utilizzo dello stesso. Qualora l Università cessi di essere socia dello spin-off, quest ultimo dovrà interrompere con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del logo. ARTICOLO 5 DURATA L eventuale permanenza degli spin-off all interno delle strutture dipartimentali dell Università non potrà eccedere i 3 anni, prorogabili una sola volta, a condizioni da definirsi, dal Consiglio di Amministrazione dell Università su proposta del Comitato e sentito il Consiglio di Dipartimento, di un ulteriore periodo massimo di tre anni ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità. I rapporti tra l Università e lo spin-off saranno regolati da apposita convenzione che disciplinerà l utilizzo di spazi, attrezzature e personale. 3

ARTICOLO 6 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE La partecipazione dei soci proponenti all attività dello spin-off costituisce per l Università garanzia per la buona riuscita dell iniziativa e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell Università. Pertanto il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che proponga l attivazione di uno spin-off deve partecipare al capitale dello spin-off e deve impegnarsi a non cedere per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello spin-off la propria partecipazione in esso. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che proponga l attivazione di uno spin-off ottiene l autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività a favore dello spin-off automaticamente per effetto del rilascio dell autorizzazione di cui al successivo articolo 8. Il socio che sia docente e/o ricercatore a tempo pieno e che abbia conseguito l autorizzazione di cui al precedente comma, può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off e può prestare a favore dello stesso la propria attività, purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca. Il Preside della Facoltà di appartenenza del docente e/o ricercatore socio e il Direttore del Dipartimento di afferenza vigilano sul rispetto di quanto qui previsto. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell Università, il docente e/o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell attività a favore dello spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale. Il Professore e/o ricercatore socio può assumere ogni carica sociale che comporti l assunzione di poteri di rappresentanza della Società, previa delibera del Senato accademico, che, valutata la natura dell impegno, consente all interessato di accedere alla carica in oggetto e, di conseguenza, delibera l aspettativa senza assegni dello stesso. Il periodo dell aspettativa, senza assegni, è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato. È fatto espresso divieto allo spin-off e al personale docente e/o ricercatore che partecipi allo stesso di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi che il dipartimento svolga con enti pubblici o privati, ai sensi del regolamento per i contratti attivi dell Università. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che, successivamente alla sua costituzione, intenda svolgere attività retribuita a favore di uno spin-off cui partecipi, deve chiedere l autorizzazione al Rettore che provvederà, sentiti il Preside di Facoltà ed il Direttore del Dipartimento, fermo il rispetto, per ogni altro aspetto, di quanto previsto ai commi precedenti. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai professori ed ai ricercatori universitari che non partecipano alla Società ma che assumono poteri di rappresentanza della Società o che svolgano per la stessa attività retribuita purché di lavoro non subordinato. Il personale docente e ricercatore a tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione. 4

Il personale tecnico-amministrativo socio può svolgere a favore dello spin-off attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Amministrativo. Il personale tecnico amministrativo può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off. Gli assegnisti di ricerca possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non retribuita, previo parere del tutor, su autorizzazione del Consiglio di Dipartimento. I dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non retribuita, previo parere del tutor, su autorizzazione del Collegio del docenti del Dottorato. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno ed il personale tecnico amministrativo, che partecipi a qualunque titolo allo spin-off, deve comunicare all Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo spin-off. La remunerazione per l attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né deve costituire strumento per l attribuzione al socio dei vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci. L Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin-off. Lo spin-off è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. ARTICOLO 7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off è della nuova società. Per il personale universitario aderente ad una Società alla quale l Università non partecipa, si applica la normativa vigente. ARTICOLO 8 PROCEDURA DI COSTITUZIONE DELLO SPIN OFF Il progetto di costituzione dello spin-off è sottoposto al Consiglio di Amministrazione dell Ateneo e al Senato Accademico che, su parere del Comitato, ed acquisita la relativa delibera del Consiglio di Dipartimento che ospiterà la nuova iniziativa dovranno autorizzare, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la costituzione dello stesso indicando la quota di capitale che risulterà sottoscritta dall Università. Prima dell inizio dell attività la nuova società viene iscritta all Albo degli spin-off tenuto dall Università. Il Consiglio di Amministrazione dell Università designa, altresì, il componente del Consiglio di Amministrazione dello spin-off riservato alla nomina dell Università. Tale rappresentante deve riferire al Comitato almeno uno volta all anno sull attività dello spin-off. ARTICOLO 9 PROCEDURA PER L AVVIO DI SPIN OFF SENZA LA PARTECIPAZIONE DELL UNIVERSITÀ Il personale docente e tecnico amministrativo, che intende partecipare, in qualità di socio, alla realizzazione di uno spin-off, senza richiedere la partecipazione dell Università, dovrà presentare domanda di autorizzazione rispettivamente al Rettore e al Direttore amministrativo, indicando l oggetto sociale, la compagine sociale, il capitale sociale. L autorizzazione verrà rilasciata a seguito della verifica da parte del Comitato dell assenza di conflitti 5

di interesse tra gli scopi istituzionali dell Ateneo e le attività dell impresa spin-off, e della compatibilità con il tempo pieno. Il personale docente e tecnico-amministrativo, che ha ottenuto l autorizzazione: - può prestare la propria opera all interno di imprese spin-off previa ulteriore richiesta di autorizzazione prevista dalla normativa vigente in materia di personale dipendente oppure collocandosi a tempo definito, ovvero in part-time al 50%; - è autorizzato a partecipare agli organi di governo. Il personale docente può altresì richiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni, e può inoltre assumere incarichi di rappresentanza legale sempre previo collocamento in aspettativa senza assegni. Il periodo dell aspettativa, senza assegni, è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato. ARTICOLO 10 ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO Agli spin-off già costituiti all atto dell entrata in vigore del presente regolamento e ai quali partecipi l Università, è riconosciuta la qualifica di spin-off dell Università di Pavia e ad essi si applicano le disposizioni del presente regolamento dal momento della sua entrata in vigore. Essi devono adeguare i propri statuti e patti parasociali a quanto qui previsto nel termine di sei mesi dall entrata in vigore del presente regolamento. Ove ciò non sia possibile, il Comitato potrà proporre, d intesa con gli interessati, soluzioni ad hoc. IL RETTORE (Prof. Angiolino Stella) 6