Onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, per pervenire così al ristoro del danno nella sua interezza. Prova della legittimazione passiva della compagnia di assicurazione. (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 22.02.2012). REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO In persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia, all udienza di discussione del 22.02.2012, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente Sentenza nella causa civile, iscritta al n 2033 del Ruolo Generale degli affari civili dell anno 2008, avente ad oggetto: risarcimento danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli 1 / 8
Tra FFF Ccc, nato il <...> a <...> e residente in <...> alla Via <...>, 36 ( C.F. <...>), elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano alla Via <...>, 41 nello studio dell Avv. Ggg Aaa, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 081/000000 o all indirizzo e-mail avvaaaggg@alice.it, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso; Ricorrente E Assicurazioni S.p.A., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., con sede in <...> alla <...>, 2, elettivamente domiciliata in <...> alla Via <...>, 46 nello studio dell Avv. Aaa Ccc, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 081/111111 o all indirizzo e-mail aaaccc@libero.it, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata del ricorso con pedissequo decreto di fissazione di udienza; Resistente Nonché Nnn Iii, Ggg, Ccc, Mmm e Eee, quali eredi di Aaa, nato il <...> a <...> ed ivi deceduto in data 00.00.2004; Resistenti Contumaci 2 / 8
Conclusioni Come da verbale di udienza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege n. 69/09, entrata in vigore il 04.07.2009, tenuto conto dell art. 58 della stessa legge 69/09 che ha espressamente previsto l immediata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado. Passando ad esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che va dichiarata la contumacia di Nnn Iii, Ggg, Ccc, Mmm e Eee, quali eredi di Aaa, benché ad essi ritualmente notificato il ricorso unitamente ai verbali di udienza. Rileva, altresì, osservare che va dichiarata la proponibilità della domanda avendo parte ricorrente documentalmente provato di aver ottemperato all onere previsto dalle disposizioni vigenti in subiecta materia, e di aver lasciato decorrere, per la instaurazione del presente giudizio, lo spatium deliberandi previsto dalla medesima normativa. Rileva, inoltre, osservare che sono da ritenere sussistenti la rispettiva legittimatio ad causam delle parti, nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Invero, FFF Ccc ha provato di essere legittimato attivo mediante la produzione della documentazione medica, nonché mediante la prova testimoniale. La legittimazione passiva dei resistenti è stata provata mediante la produzione del certificato cronologico, nonché mediante la produzione del certificato di stato di famiglia integrale 3 / 8
Quanto, poi, alla legittimazione passiva della S.p.A. Assicurazioni, FFF Ccc ha dato la prova della copertura del veicolo danneggiante mediante la prova testimoniale. Sul punto rileva osservare che costituisce ius receptum nella Giurisprudenza del Supremo Collegio, il principio secondo il quale in materia di assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, il danneggiato ha l onere di provare l esistenza e l operatività della copertura assicurativa al momento del sinistro, ma essendo terzo rispetto al rapporto di assicurazione, e come tale non avendo il possesso del certificato, del contrassegno, quietanze ed altri documenti inerenti direttamente al rapporto assicurativo, ben può produrre tale prova a mezzo di testimoni e di presunzioni e ciò indipendentemente dalla sufficienza di tali elementi probatori nei rapporti tra l assicurato e l assicuratore ( Cass. 06.12.1982, n. 6655). Per quanto esposto deve essere disattesa la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva della S.p.A. Assicurazioni, non supportata, peraltro, da idonea documentazione, ma da dichiarazioni di parte, che, come tali, sono prive di efficacia probatoria. Nel merito, la domanda proposta da FFF Ccc, tendente ad ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni che lo stesso assume di aver sofferto in occasione del sinistro per cui è causa, è fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione. Il testimone III Ccc indotto da parte ricorrente ed escusso all udienza del 04.02.2011, ha confermato la versione dei fatti prospettata dall istante nell atto introduttivo del giudizio. In particolare il menzionato testimone ha dichiarato: << ricordo che era l inizio del mese di aprile dell anno 2007, verso le ore 20,00 circa, io mi trovavo in San Giuseppe Vesuviano alla Via Astalonga, fuori ai Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano ed aspettavo mio cugino FFF Ccc. Preciso che mio cugino attraversava la strada sulle strisce pedonali, quando è stato investito da un Fiat Fiorino di colore bianco che superava un autovettura che si era fermata per far attraversare mio cugino, preciso che l auto che si era fermata era una Punto. Preciso che il Fiat Fiorino. Investì mio cugino quando lo stesso aveva quasi completato l attraversamento. Preciso che mio cugino fu urtato con il lato anteriore del Fiorino sul suo lato sinistro e cadeva a terra sul lato destro. Preciso che dopo l incidente mi sono avvicinato a mio cugino che era a terra e si lamentava per dolori a tutto il lato destro, in particolare ginocchio, spalla. Preciso che mio cugino non riuscì ad evitare 4 / 8
l investimento perché il Fiorino uscì all improvviso da dietro l auto. Ricordo di aver trascritto personalmente i dati del Fiorino e ricordo che lo stesso era assicurato con le Assicurazioni, come da contrassegno in corso di validità che ho visto esposto sul parabrezza.. mio cugino attraversava la strada sulle strisce pedonali. >>. L istruttoria orale e documentale ha evidenziato che la responsabilità dell evento dannoso per cui è causa è da ravvisare nella sola illecita, imprudente e negligente condotta di guida del conducente del Fiat Fiorino, che ha violato le più elementari norme di comune prudenza e diligenza, nonché le norme sulla circolazione ( ai sensi dell art. 148, comma 13, del CdS << è vietato il sorpasso.. di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata ) e, pertanto, va dichiarato esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa. La Suprema Corte ha affermato il principio, al quale questo giudice ritiene di aderire, secondo il quale in caso di investimento di pedone non sussiste la colpa del conducente quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il conducente, per cause estranee ad ogni diligenza da parte sua, non abbia potuto avvistare tempestivamente il pedone ed osservarne i movimenti, 2) che tali movimenti siano stati così rapidi, inaspettati ed imprevedibili da rendere inevitabile l investimento; 3) che, nessuna infrazione, benché minima, sia da addebitarsi all investitore. Ebbene nel caso di specie, non sussiste nessuna delle circostanze anzidette, idonee ad escludere la responsabilità del conducente del veicolo investitore. Passando alla quantificazione della pretesa risarcitoria, rileva osservare che, secondo il nuovo condivisibile indirizzo bipolare in ordine al risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesioni di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti ) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie. La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell 11.11.2008, n. 26972 ha ritenuto che << nell ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell ambito della categoria generale del danno non patrimoniale >>. Onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre 5 / 8
procedere ad un adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, per pervenire così al ristoro del danno nella sua interezza. La Suprema Corte ha anche chiarito che nell ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto come sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, meritevole di tutela in base all ordinamento. Precisato quanto sopra, si deve ritenere accertato, alla stregua della consulenza medico legale del ctu Dott.ssa Lucia Giugliano, alle cui conclusioni questo giudice ritiene di uniformarsi, che alle lesioni riportate da FFF Ccc sono conseguiti postumi di carattere permanenti valutati nella misura del 3%. Inoltre, il ctu ha determinato in giorni 10 il periodo di invalidità temporanea totale, in giorni 10 il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% ed in ulteriori giorni 10 al 25%. Per la determinazione del danno si segue la tabella del danno biologico di lieve entità ( sotto i nove punti di invalidità permanente), tenuto conto dell aggiornamento delle somme ( D.M. del 17.06.2011, pubblicato nella G.U. n. 147 del 27.06.2011). Passando alla concreta liquidazione della somma, si può riconoscere a FFF Ccc, quanto all invalidità permanente, tenuto conto della natura delle lesioni riportate, del grado di invalidità residuato e dell età del danneggiato, la somma di 2.513,94. A tale importo,secondo i criteri adottati in campo nazionale che prevedono 44,28 per ogni giorno di invalidità, si deve aggiungere 442,80 per 10 giorni di ITT ( 44,28 x 10 = 442,80 ), 221,40 per 10 giorni di ITP al 50% ( 44,28 : 2 = 22,14 x 10 = 221,40 ) ed 110,70 per 10 giorni di ITP al 25% ( 44,28 x 25% = 11,07 x 10 = 110,70). Pertanto, per il danno biologico a FFF Ccc deve essere liquidata la somma di 3.946,84, comprensiva di personalizzazione al caso concreto, considerato anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso in conseguenza del sinistro, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce dei postumi invalidanti accertati e del fato illecito di cui si è vittima ( c.d. danno morale liquidato ai sensi dell art. 139, comma 3, del D. Lgs. N. 209/2005). 6 / 8
In definitiva la somma spettante a FFF Ccc ammonta complessivamente ad 3.946,84. La somma è liquidata all attualità e, pertanto, non è suscettibile di rivalutazione monetaria; su di essa sono dovuti, però, gli interessi da lucro cessante nella misura del 2% calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sent. 1712 del 1995, non sull importo liquidato all attualità bensì sulla somma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 03.04.2007, quale momento del sinistro, e quindi rivalutate anno per anno a partire dal 03.04.2007 e fino al momento del deposito della presente decisione. Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all effettivo soddisfo, con la trasformazione dell obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti sulla somma sopra liquidata all attualità gli ulteriori interessi al tasso legale. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da FFF Ccc nei confronti della S.p.A. Assicurazioni, in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., e di Nnn Iii, Ggg, Ccc, Mmm e Eee 7 / 8
, quali eredi di Aaa, ogni altra domanda ed eccezioni disattese, così provvede: 1) dichiara Nnn Iii, Ggg, Ccc, Mmm e Eee, quali eredi di Aaa, esclusivi responsabili del sinistro de quo; 2) condanna Nnn Iii, Ggg, Ccc, Mmm e Eee, quali eredi di Aaa, e la S.p.A. Assicurazioni, in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, a pagare, a favore di FFF Ccc, la somma di 3.946,84, oltre interessi come in motivazione; 3) condanna, altresì, i resistenti, in solido tra loro, a pagare le spese e le competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi 2.420,00 di cui 620,00 per spese ( comprese le spese di ctu pari ad 350,00 ), 1.000,00 per diritti ed 800,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., all Avv. Ggg Aaa. Così deciso in Ottaviano, il 22.02.2012 Il Giudice di Pace Dott.ssa Assunta Ventimiglia 8 / 8