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Comune di Gualdo Tadino Provincia di Perugia Ufficio Attività Produttive REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA DI ESTETISTA Approvato con delibera di C.C. n. 8 del 20/02/2015 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 Art.14 Art.15 Art.16 Art.17 Oggetto del regolamento e definizioni Normativa di riferimento Modalità e luogo di esercizio dell attività Attività complementari Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) Procedimento di verifica Comunicazioni semplici Subingresso Suddivisione del territorio Superfici minime Orari Tariffe Sospensione e cessazione dell attività Norme Igienico Sanitarie Attività di tatuaggio e piercing Sanzioni Disposizioni finali e transitorie ALLEGATO A- requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e del personale Norme comportamentali 1

Art. 1 (Oggetto del regolamento e definizioni) 1. Il presente regolamento, emanato in esecuzione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i. e della legge regionale 4 aprile 1990 n. 10 e successive modifiche, si applica alle attività di estetista esercitate nel Comune di Gualdo Tadino, in luogo pubblico o privato, compresi i reparti di alberghi, le palestre, centri di attività motoria, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo gratuito, o in connessione con iniziative promozionali di prodotti destinati ad uso estetico. 2. In occasione di manifestazioni, fiere e conventions, di rilevanza comunale e sovracomunale, l attività di estetista può essere svolta a titolo dimostrativo, previa comunicazione al comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. 3. L attività è svolta nel rispetto delle disposizioni specifiche di settore, compresa la legge 11 giugno 1986 n. 713 sull uso dei cosmetici. In materia di tatuaggi e piercing si applicano le disposizioni di cui al DGR 11 maggio 1999, n. 648. 4. Le attività oggetto del presente regolamento non possono consistere, neanche parzialmente, in prestazioni di carattere medico, curativo, sanitario, terapeutico, comunque denominate e configurate. 5. Ai fini del presente regolamento, si intende: per estetista, l attività di cui all Art. 1 della L.R. 04/04/1990, n. 10, svolta manualmente o con l ausilio di strumenti indicati nell allegato 1 della legge medesima, quale l attività di truccatore, visagista, depilazione, massaggio estetica, manicure, pedicure estetiche ed ogni altra attività inerente l adeguamento estetico dell aspetto a determinati canoni di moda e di costume che non implichino prestazioni di carattere medico curativo riabilitativo e l uso di specialità mediche. L attività di decorazione, applicazione e ricostruzione unghie, ai sensi di quanto disposto dal comma 2/bis dell art. 2 Legge Regionale n. 10 del 4 aprile 1990, e smi, rientra nella attività di estetista, ed è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla stessa legge 1/1990. 1. Le attività di estetista sono disciplinate : Art. 2 (Normativa di riferimento) a. dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina dell attività di estetista esmi. b. dalla L.R. 04/04/1990, n. 10 Norme di attuazione della L. 04/01/1990, n. 1.e smi. c. dalla L. 14 febbraio 1963, n. 161 Disciplina dell attività di barbiere, parrucchiere ed affini come modificato dalle leggi 23/12/1970, n. 1142 e 29/10/1984, n. 735, per le parti compatibili con la legge 04/01/1990, n. 1. d. dall Art. 10 comma 2, del D.L. 31/01/2007, n. 7, Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche 2

e la nascita di nuove imprese, convertito in legge 2 Aprile 2007, n. 40 e dal presente regolamento; e. dal DPR 160/2010 f. dal Dlgs 59 del 26.03.2010 g. dall art. 19 della Legge 241/199 e smi h. da ogni altra normativa statale o comunitaria attinente il settore. Art. 3 Modalità e luogo di esercizio dell attività 1. L attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti relative. Non è consentito l esercizio dell attività ai soggetti non iscritti all albo delle imprese artigiane di cui all art. 5 della L. 8 Agosto 1985, n. 443 o, nel registro delle imprese di cui all art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; 2. L esercizio dell attività professionale di estetista, in qualunque forma ed a qualsiasi titolo esercitata, è subordinata al possesso del requisito professionale previsto dall art. 3 comma 1 della L. 4 gennaio 1990, n.1. L inizio dell attività è subordinata alla presentazione della Segnalazione Certificata di inizio Attività, al Comune, nel rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza e dei requisiti igienico sanitari, in ordine ai locali in cui viene esercitata l attività. 3. Per ogni sede dell impresa, dove viene esercitata l attività di estetista, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento della attività di estetista. 4. L attività deve essere svolta all interno dei locali indicati nella SCIA. 5. E consentito, da parte degli operatori in attività nel Comune, l esercizio anche con cadenza periodica dell attività di estetista presso: a. ospizi, case di riposo e simili; b. ospedali e case di cura, centri diurni e simili; c. laboratori per portatori di handicap; d. abitazioni di residenti nel Comune nei soli casi di malattia, anzianità, invalidità o servizi di estetista per matrimoni. 6. Nelle ipotesi previste dalle lettere a)-b)-c), all interno delle strutture deve essere individuato, ove possibile, un apposito locale e spazio per l esercizio dell attività da svolgersi secondo le indicazioni impartite dalla ASL. 7. L attività di estetista presso palestre, alberghi e in altri luoghi indicati dall Art. 1, comma 1, ultima parte, è svolta, da parte degli operatori attivi nel territorio, in possesso di ordinaria autorizzazione e su apposita comunicazione al Comune da parte dei medesimi, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie di volta in volta impartite dall azienda sanitaria locale, anche nei locali aventi diversa destinazione d uso. 3

8. E fatto divieto di esercizio ambulante, in fiere, mercato in forma itinerante. Art. 4 Attività complementari 1. All attività di estetista, nel rispetto delle normative in materia edilizia e specifiche di settore, possono essere abbinate, nel limite del 10% della superficie disponibile, attività commerciali, quali ad esempio vendita di chincaglieria, profumeria, accessori e abbigliamento, di tipo alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande ricorrendone tutti i presupposti. Per le attività commerciali la vendita è effettuata in appositi spazi aggiuntivi rispetto alla superficie minima prevista per l esercizio dell attività artigianale. 2. In relazione al disposto dell Art. 7, c. 1 della L 04/01/90 n. 1, alle imprese di estetista è consentita anche la vendita di prodotto professionali strettamente inerenti la propria attività al solo fine di assicurare la continuità del trattamento in corso, senza necessità di apposito titolo ai sensi del D. Lgs. 31/03/98, n. 114. 3. Gli esercizi di vendita di prodotti cosmetici che intendono svolgere, ai sensi dell Art. 7 c. 2, della L. n. 1/90, l attività complementare di estetista debbono individuare e predisporre per essa appositi spazi, secondo le prescrizioni a tal fine impartite dalla ASL, cui a a tal fine è trasmessa richiesta di parere, nei quali possono operare saltuariamente soggetti qualificati esclusivamente durante l orario di attività previsto per le imprese di estetista. Gli spazi predisposti a norma del presente articolo non debbono superare il 20% della superficie di vendita, comunque non superiore a 10 mq. L allestimenti di uno spazio o angolo estetica deve essere preventivamente comunicato al Comune, insieme al nominativo dell estetista qualificato che vi opera. Art. 5 Segnalazione certificata di inizio attività 1. Ai sensi dell art. 2, comma 2, della legge 04 gennaio 1990, n. 1, come modificata dal Dlgs 59/2010, l apertura, il trasferimento di sede o la modifica dei locali dell attività di estetista sono soggette a previa segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell art. 19 della legge 241/1990 e s.m.i.(scia). 2. La SCIA di cui al comma 1, per espressa previsione di legge, è ad efficacia immediata e consente di dare immediatamente corso a quanto in essa dichiarato, senza necessità di ulteriore comunicazione. 3. La SCIA. è redatta su apposita modulistica disponibile presso IL PORTALE SUAP del Comune, e presentata secondo quanto stabilito dal DPR 190/2010, e corredata della documentazione richiesta. 4. Copia della SCIA. è conservata presso la sede dell impresa ed esposta in modo ben visibile al pubblico insieme alle tabelle relative ai prezzi delle prestazioni. 4

Art. 6 Procedimento di verifica 1. Il responsabile del procedimento, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, verifica di quanto in esso dichiarato, ai sensi dell Art 19 della L. 241/90 e.s.m.i. 2. In caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimati il responsabile del servizio, procede all interdizione dell attività, con provvedimento motivato, secondo quanto previsto dall Art. 19 comma 3, della L. 241/90 e s.m.i.. 1. Sono soggette a sola comunicazione: Art. 7 Comunicazioni semplici a. il subingresso per cessione d azienda a titolo temporaneo o definitivo, secondo le modalità di cui all Art. 8 b. la modifica della ragione sociale o la trasformazione di società titolare di attività da un tipo all altro ammesso al codice civile o dalla forma artigiana ad altra forma e viceversa; c. la variazione del nominativo del responsabile tecnico. 2. La comunicazione di cui al comma 1 va fatta secondo le modalità previste dal DPR 160/2010 sul SUAP. Art. 8 Subingresso 1. Il trasferimento di gestione o di proprietà dell attività di estetista, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto alla prosecuzione dell attività da parte di chi subentra nell attività, sempre che sia provato l effettivo trasferimento dell esercizio ed il subentrante sia in possesso dai requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento. 2. Il subentrante per atto tra vivi in possesso di qualificazione professionale può eseguire l attività dal momento della sua acquisizione o della nomina di responsabile tecnico. Qualora non ottenga la qualificazione entro sei mesi dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l attività. Il termine può essere prorogato in caso di comprovata necessità. Il subentrante decade dal diritto qualora non attivi l esercizio entro un anno dalla data di acquisto del titolo. 3. Il subentrante per causa di morte, anche non in possesso della qualificazione professionale, può cedere l attività a terzi fatta salva la facoltà, trattandosi di impresa artigiana, di proseguire l attività conservando l iscrizione all albo ai sensi dell Art. 5, comma 3, della legge 443/85. Il subentrante per causa di morte privo dei requisiti professionali potrà proseguire l attività per un periodo di anni due a condizione che gli addetti siano in possesso di tale requisito. Gli aventi titolo decadono dal diritto a subentrare qualora non comprovino il possesso dei requisiti di professionalità prescritti entro il termine suddetto. 4. E fatta salva la facoltà di sospendere l attività, nei limiti previsti dall Art 9. 5

Art.9 Suddivisione del territorio 1. Ai fini della differenziazione delle superficie minime di cui a successivo articolo 10, il territorio comunale è suddiviso in: ZONA 1 corrispondente alla zona A di centro storico del capoluogo, così come classificata dal vigente strumento urbanistico ZONA 2 - Resto del territorio Art. 10 Superfici minime 1. Fermi restando i requisiti igienico sanitari, i locali adibiti all esercizio dell attività di estetista, esclusi i locali accessori quali magazzini, ripostigli, uffici, servizi igenici, spogliatoi per gli addetti, debbono avere superfici pari o superiore ai seguenti valori, espressi in metri quadri: ZONA N. 1 30 metri ZONA N. 2 50 metri 2. Nell ipotesi di compresenza nei medesimi locali di attività di acconciatore e di estetista la sala di attesa può essere unica. In tali ipotesi può essere richiesta una superficie minima complessiva ridotta del 25% rispetto alla somma dei singoli valori previsti per le attività, ferma restando la verifica da parte della Asl circa la funzionale organizzazione interna degli spazi e il rispetto dell esigenza di tutela igienico sanitaria. 3. Non è richiesto rispetto della superficie minima nei casi di sub- ingresso su attività già esistenti alla data di approvazione del presente regolamento. Art. 11 Orari 1. La disciplina relativa agli orari di apertura degli esercizi di estetista, è disciplinata con apposita ordinanza sindacale, sentite le associazioni di categoria più rappresentative sul territorio. 2. Ai sensi dell articolo 10, comma 2, della legge n. 40/2007 la chiusura infrasettimanale è facoltativa. 3. E ammessa la prosecuzione dell attività a porte chiuse, oltre i limiti di orario, esclusivamente per l ultimazione delle prestazioni e dei trattamenti in corso. 4. Le attività di estetista esercitate congiuntamente a quelle di acconciatore in locali unici o comunicanti effettuano aperture e chiusure uniche, in relazione all attività prevalente. 6

Art. 12 Tariffe 1. Le tariffe delle prestazioni debbono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico sia dall interno sia dall esterno dell esercizio e debbono comprendere tutti i servizi forniti, senza sovrapprezzi o altre somme non espressamente indicate. Art. 13 Sospensione e cessazione dell attività 1. Il responsabile del settore ordina la sospensione dell attività a. Qualora vengano meno in tutto o in parte i requisiti di carattere igienico sanitario indicati nell allegato A b. Qualora nell impresa venga a mancare un responsabile tecnico qualificato 2. La sospensione è disposta fino al ripristino delle condizioni di esercizio che deve avvenire nel termine di un anno, decorso il quale l attività può essere nuovamente inziata solo con apposita SCIA. 3. Sono fatte salve le ipotesi di ordinanze con tingibili e urgenti di competenza del Sindaco, ai sensi dell Art. 54 TU delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali. 4. E consentita la sospensione dell attività fino ad un anno, decorso il quale qualora non sia stata ripresa, l attività si intende cessata e la sua ripresa deve essere nuovamente dichiarata, come nuova attività. 5. Della sospensione di cui al comma 4, se avente durata maggiore di gg. 30 e dell eventuale cessazione dell attività è dato avviso al Comune, entro 30 giorni dal suo inizio. Art 14 Norme igienico sanitarie Art. 13 Requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e del personale. 1. I requisiti igienico sanitari degli addetti, dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti sono indicati nell allegato A al presente regolamento. 2. Le prescrizioni dell allegato A debbono intendersi come prescrizioni minime, fatti salvi eventuali maggiori obblighi di legge, anche in relazione lla presenza di personale dipendente ed alla sicurezza dei luoghi di lavori di cui al D. Lgs. 626/94. 3. Per gravi comprovati motivi il Responsabile del Settore, su conforme parere dell Asl, può disporre parziali deroghe alle prescrizioni di cui all allegato A, in presenza di prospettate valide soluzioni alternative. 7

4. Il personale addetto all esercizio dell attività, compreso iol titolare dell autorizzazione deve risultare in possesso dei requisiti e della documentazione di carattere igienico sanitario, prevista dalla competente Asl. Art. 15 Attività di tatuaggio e piercing 1. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l introduzione o penetrazione sottocutanea e intramedica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili. 2. Per l esercizio dell attività di tatuaggio e piercing dovranno osservare tutte le disposizioni dettate dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 12 maggio 1999 Linee guida regionali di indirizzo e coordinamento per le aziende Asl relative all esercizio dell attività di tatuaggio e piercing, che il Comune con questo atto fa integralmente proprie. 3. L esercizio delle attività di tatuatore e piercing è subordinata al rilascio di parere igienico sanitario per i locali e le attrezzature, secondo la normativa vigente. 4. I relativi locali dovranno possedere tutti i requisiti previsti nell allegato A del presente regolamento. Art. 16 Sanzioni In conformità a quanto previsto all Art. 12della L. 04/01/1990, n. 1 e dell Art. 11 della L.R. 10/90, alle violazioni in materia di esercizio dell attività di estetista si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: da 516,00 a 2.582,00 per l esercizio dell attività in assenza dei requisiti professionali. Da 516,00 a 1.032,00 per l esercizio dell attività in assenza della dichiarazione di inizio attività. La violazione delle altre disposizioni previste nel presente regolamento è sanzionata, ai sensi dell Art. 7 bis del D. Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa da 25,00 ad 500,00. Per l irrogazione delle sanzioni si applica la procedura di cui alla L. 24/11/1981, n. 689. Art. 17 Disposizioni finali e transitorie Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle fonti normative di cui all Art. 1, ai regolamenti comunali e ad ogni norma in materia. Gli operatori in attività all entrata in vigore del presente regolamento, provvedono immediatamente, ove fosse necessario, all adeguamento alle disposizioni di carattere igienico sanitarie. Qualora l adeguamento richieda interventi edilizi o di carattere strutturale gli stessi sono effettuati nel termine di 12 mesi dall entrata in vigore del regolamento, salvo deroghe concesse qualora gli 8

interventi risultino tecnicamente impossibili, secondo esauriente relazione a firma di tecnico abilitato. 9

ALLEGATO A Requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e del personale Caratteristiche dei locali I locali da destinare all attività di estetista devono essere ubicati al piano terra o comunque facilmente accessibili da portatori di handicap, avere ingresso autonomo ed altezza minima di m. 2,70, ridotta a m. 2,40 trattandosi di servizi igienici o locali accessori quali ripostigli e disimpegni. 1. I locali debbono essere composti da: a. una superficie effettiva non inferiore a m. 30 o m. 50, così compre visto all art. 10 del presente regolamento; b. almeno un servizio igienico fruibile anche da portatori di handicap, qualora operi un solo titolare oppure i locali abbiano superficie non superiore a m. 30 ed un bagno completo dotato di doccia e destinato al personale in ogni altro caso; c. uno spogliatoio o antibagno per il personale; d. ripostigli, locali o armadi aventi le caratteristiche indicate al successivo punto 2; e. uno o più locali destinati alle prestazioni alla persona. 2. I locali di svolgimento dell attività debbono essere mantenuti in costante stato di pulizia e convenientemente aerati, con aperture direttamente comunicanti con l esterno o, in caso di impossibilità o eccessiva onerosità di realizzazione, con impianti di ventilazione sussidiaria conformi alla Norma UNI 10339/95 e s.m.i. I locali debbono essere adeguatamente illuminati, possibilmente con luce naturale, ed avere idonei dispositivi che ostacolino l ingresso di insetti. 3. Il pavimento dei locali deve essere di materiale lavabile, disinfettabile e antisdrucciolo e le pareti lavabili e disinfettabili fino all altezza di m. 2 dal suolo. Sono consentiti rivestimenti e pennellature in materiale impermeabile o pitture idrorepellenti atossiche facilmente lavabili e disinfettabili. 4. I ripostigli, locali ed armadi debbono essere distinti per: a. attrezzature e strumentazioni di lavoro; a. indumenti da lavoro; in tal caso l armadietto deve essere a doppio scomparto, lavabile, disinfettabile, e posto nello spogliatoio; b. biancheria pulita; c. biancheria sporca; d. prodotti e materiali utilizzati per la pulizia. 5. Le cabine di estetica debbono avere pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili, altezza dei divisori di almeno m. 2,20 e lavello con acqua corrente calda e fredda e superficie minima di m. 6. 6. I locali ove si utilizzano lampade abbronzanti a raggi UV debbono essere chiusi, con pareti a tutta altezza, di dimensioni adeguate in base al tipo di apparecchiatura(lettino/doccia solare) e con dispositivi di accensione e spegnimento posti all esterno. 10

7. I locali per idromassaggio debbono avere pareti, pavimenti ed accessori facilmente lavabili e disinfettabili, essere dotati di a reazione naturale o forzata. 8. I locali utilizzati per laser estetico debbono essere ben illuminati e privi di superfici rifrangenti. Attrezzature e strumenti 1. Tutte le attrezzature utilizzate devono essere dotate di marcatura CE e della dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta produttrice, oltre che manuale d uso; 2. I lavelli, dotati di acqua calda o fredda, debbono essere presenti in ogni locale o cabina di prestazione, ad esclusione dei locali UV e di tipo con apertura a pedale o sensore; 3. Le sedute debbono essere realizzate in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; 4. l asciugamano, l accappatoio o altra teleria per il cliente deve essere cambiato con un altro pulito per ogni cliente; 5. Gli indumenti debbono essere preferibilmente di tipo usa e getta o, in mancanza, lavati a temperatura superiore a 60 C e con uso di candeggina oppure a 90 C e con uso di disinfettante. 6. I cosmetici in genere usati e gli altri preparati, non debbono contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e debbono rispondere alle vigenti normative. 7. Nei locali deve essere presente e tenuta costantemente in perfetta efficienza una idonea cassetta di medicazione. 8. Gli strumenti debbono essere quotidianamente sottoposti ai seguenti trattamenti:: gli strumenti in materiale plastico o di legno, debbono essere puliti con detergenti di normale uso domestico; gli strumenti monouso sono da smaltire in appositi contenitori resistenti, rigidi e con chiusura ermetica; gli strumenti non monouso, pungenti o taglienti, devono essere in primo luogo disinfettati e puliti prima della sterilizzazione, pena l inutilità dell intero procedimento; 9. La pulizia degli strumenti è effettuata spazzandoli con l apposito spazzolino, sciacquandoli in acqua corrente e asciugandoli con carta assorbente di tipo casalingo; 10. La disinfezione degli strumenti deve essere effettuata immergendoli per almeno 30 minuti in una bacinella inox contenente disinfettanti chimici a base di cloro, come ad esempio euclorina amuchina, oppure ipoclorito di sodio 0,3 0,5 %, ipoclorito di calcio 0,5% o alcol etilico al 70%. La soluzione disinfettante deve essere sostituita giornalmente. Aggiungere povidone iodio in soluzione al 10% (compresse di ipoclorito di sodio). 11

11. La sterilizzazione degli strumenti in metallo, per la cui efficacia è necessaria la previa disinfezione e pulizia, deve avvenire per mezzo del calore in uno dei seguenti modi: a. autoclave a 120 C per 20 Minuti; b. stufa a secco a 170 C per 2 ore; c. sfere di quarzo a 230 C per 2 secondi (per singoli strumenti, forbici, pinze o per le sole punte); d. altra apparecchiatura riconosciuta idonea allo scopo. 12. Gli strumenti già sterilizzati debbono essere conservati in appositi contenitori chiusi fino alla nuova utilizzazione. 13. Gli apparecchi a raggi ultravioletti (apparecchi a luce blu), essendo inefficienti nei confronti dei virus dell Epatite e dell HIV, possono essere utilizzati solo per conservare strumenti già sterili. 14. Gli strumenti debbono essere di buona qualità per evitarne il danneggiamento nei processi di sterilizzazione. 15. I lettini per l abbronzatura, le saune e le vasche idromassaggio, debbono essere puliti e disinfettati con soluzione detergente e disinfettante (es. lisoformio) ad ogni cambio di cliente. 16. Tutte le attrezzature debbono essere utilizzate in conformità alle istruzioni delle imprese costruttrici. In particolare nell uso delle attrezzature laser debbono essere rispettate la durata e la geometria di esposizione indicate, utilizzando, all interno della zona laser, occhiali con lenti speciali atte ad arrestare le radiazioni elettromagnetiche. Personale Il personale operante nell esercizio deve essere in possesso di tessera sanitaria. Il personale, in ogni momento, deve tenere la massima cura per l igiene personale e quella degli strumenti e suppelletti. E fatto obbligo al personale di: indossare, durante il lavoro, abiti da lavoro chiari mantenuti sempre ben puliti; lavare e disinfettare le mani prima e dopo aver effettuato le prestazioni su ogni cliente ed alla fine del servizio; coprire ferite ed abrasioni eventualmente presenti sulle mani con cerotti resistenti all acqua, cambiati frequentemente; utilizzare guanti di lattice monouso tutte le volte che si effettuano manovre che possono comportare rischio di ferite o punture accidentali; utilizzare solo lame, lime ed ogni strumento tagliente monouso o, per quelli non disponibili in commercio nelle forme monouso, disinfettarli e sterilizzarli adeguatamente, ad ogni cambio di cliente; pulire frequentemente pavimenti e superfici da lavoro con disinfettanti e detergenti di normale uso domestico. 12

NORME COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO NORME GENERALI Indossare abiti da lavoro sempre ben puliti Lavarsi le mani prima e dopo ogni prestazione Usare per ogni singolo utente biancheria pulita Usare guanti monouso 1. Quando si prevede contatto accidentale con il sangue (es. manicure e pedicure) 2. Durante le procedure di pulizia e disinfezione degli strumenti e durante le operazioni di pulizia e disinfezione di superfici contaminate da sangue 3. Quando si hanno eczemi o ferite alle mani Evitare di effettuare trattamenti in presenza di lesioni infettive alle mani Quando possibile usare aghi, taglienti e lime di tipo monouso Smaltire aghi e taglienti monouso in appositi contenitori resistenti, rigidi e a chiusura ermetica Pulire e disinfettare correttamente gli strumenti non monouso secondo le procedure già indicate La parte da trattare (ad esempio per operazioni di manicure e pedicure) deve essere lavata con acqua e sapone e disinfettata ; NORME PARTICOLARI In caso di contatto accidentale col sangue, lavare accuratamente la cute contaminata con acqua e sapone e poi disinfettare con prodotti idonei a base di iodio o di benzalconio cloruro In caso di ferita, anche piccola, o di puntura accidentale durante i trattamenti o durante la pulizia o disinfezione degli strumenti occorre: 1. favorire immediatamente la fuoriuscita di sangue 2. lavare con acqua e sapone 3. disinfettare come sopra 4. rivolgersi al proprio medico curante o ai servizi di prevenzione ASL di appartenenza entro 24 ore. La biancheria macchiata di sangue va accuratamente lavata ad alte temperature Qualsiasi superficie sporca di sangue va lavata con soluzione detergente e poi disinfettata Gli strumenti acuminati o taglienti come forbicine, aghi, lime, ecc. destinati a venire a contatto con superfici cutanee integre o lese, qualora non siano monouso, prima di essere riutilizzate, devono subire i trattamenti di pulizia disinfezione e sterilizzazione già indicati, deve essere sottoposto immediatamente a tali trattamenti ogni altro strumento che sia venuto accidentalmente a contatto con il sangue anche se in maniera apparentemente insignificante Conservare gli strumenti sterilizzati in appositi contenitori chiusi, lavabili e disinfettabili, fino alla nuova utilizzazione 13

NORME COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO TABELLA SEMPLIFICATIVA CHE COSA COME PERCHE ABITI DA LAVORO Sempre puliti Igiene generale MANI Lavarsi prima di ogni prestazione Le mani sono un facile veicolo di infezione ASCIUGAMANI Cambiarlo ad ogni cliente Il precedente cliente può avere malattie contagiose GUANTI MONOUSO OBBLIGATORI: manicure e pedicure pulizia e disinfezione strumenti pulizia superfici contaminate da sangue eczemi o ferite alle mani Il contatto con il sangue infetto può facilmente. 14