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2016 Offerte riservate agli iscritti Visitaci su www.aletheiastore.it resta sempre aggiornato sui vantaggi che ti riserviamo Aletheia srl via Tevere, 20-00198- Roma email: amministrazione@aletheiaservizi.it www.aletheiastore.it Tel. +39 06 87809840 Fax +39 06/91511148

Le nostre offerte agli iscritti FIRST CISL anno 2016 Aletheia Srl, Società di Servizi di First Cisl, ha ulteriormente ampliato e migliorato il ventaglio di offerte, assicurative e non, studiate con i migliori Partners e dedicate a tutti gli Iscritti First Cisl. Vi invitiamo a visitare il sito www.aletheiastore.it per: ulteriori informazioni su prodotti e servizi disponibili; consultare e scaricare tutta la modulistica correlata; effettuare adesioni on-line; richiedere preventivi ed assistenza. Sommario pag. 3 Polizze assicurative pag. 5 pag. 7 pag. 17 pag. 21 Polizza R.C. Cassieri / Uff.li Riscossione Polizza R.C. Professionali Polizza RCT Capofamiglia Polizza RCT Sanitaria Previsalute

POLIZZE ASSICURATIVE Polizze gratuite Tutela Legale Si assicurano le spese legali di tutti gli Iscritti First Cisl in relazione a fatti di natura extracontrattuale nell ambito della vita privata dovuti ad illeciti di terzi, nonché per controversie di diritto civile di natura contrattuale. Massimale assicurato pro-capite: 2.500,00 per sinistro/anno. RC Capofamiglia Per tutti gli iscritti FIRST CISL Garantisce tutti gli Iscritti First Cisl ed i loro familiari conviventi per le somme dovute a terzi a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad eventi accidentali verificatisi nell ambito della vita privata. Massimale assicurato pro-capite: 400.000,00 per sinistro/anno. Polizze a libera adesione RC Cassieri Assicurazione per ammanchi di cassa involontariamente commessi; premio di polizza pro rata temporis. RC Professionale Retroattività 5 anni per tutti; premio di polizza pro rata temporis. Polizze varie Accedendo al sito www.altheiastore.it sarà possibile trovare soluzioni a tutte le esigenze assicurative: RCA (preventivi auto scontati fino al 58%); Polizza Casa; Infortuni; Salute, Rimborso Spese Mediche e LTC (Long Term Care) ai migliori prezzi, grazie alla prestigiosa convenzione Previsalute; Vita. 3 Offerte per gli iscritti 2016 POLIZZE

Polizza R.C. Cassieri Polizza R.C. Professionale Polizza Integrata (RC Cassieri + RC Professionale) a libera adesione Possono aderire alle suddette coperture assicurative esclusivamente gli Iscritti First Cisl. La nostra offerta non prevede condizioni di accesso a tali polizze differenziate tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelli assunti a tempo NON indeterminato. I massimali proposti prescindono inoltre dalla categoria professionale di appartenenza dell Assicurato (Impiegato/Quadro Direttivo/Dirigente). MODALITA DI ADESIONE Ciascun singolo iscritto First/Cisl che intenda aderire alle suddette polizze di Responsabilità Civile, una volta scelta la combinazione assicurativa più confacente alle proprie esigenze, è tenuto ad inviare a Generali Italia S.p.A. Aletheia Assicurazioni S.r.l. Sub-Agenzia di Roma C13 Porta Pia (via fax al n. 06/89164207, oppure per posta elettronica a: assicurazionic13@aletheiaservizi.it), unitamente a copia dell avvenuto pagamento del premio assicurativo annuo o pro rata temporis, mediante bonifico bancario a favore del C/C intestato a Bergantino S.a.s. Ag. Generale Ina Assitalia RM C13 Marchio Generali avente codice IBAN: IT 61 C 05584 03201 000000000584 la seguente modulistica disponibile on-line, debitamente compilata, datata e sottoscritta: modulo di adesione individuale; modulo di adeguatezza; informativa privacy. Tutta la modulistica è consultabile e scaricabile dalla Home Page del portale www.fiba.it - banner Servizi agli Iscritti Polizze Linea Professionale e www.dircredito.info. Si raccomanda di indicare sempre l indirizzo di posta elettronica ed un recapito telefonico sul modulo di adesione, per eventuali comunicazioni. La scheda di adesione unitamente alla copia del bonifico avrà valenza di quietanza e, pertanto, non sarà necessaria alcuna e-mail di conferma di copertura od invio di altra documentazione contrattuale. Gli Assicurati ex Fiba potranno inoltre rinnovare con una procedura estremamente facilitata le polizze RC Cassieri e RC Professionale in corso nell anno 2015 (rinnovo tel quel). Le modalità saranno rese note con apposita mail che verrà inviata per tempo a tutti gli Assicurati. DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE Dalle ore 00,00 del 1 gennaio 2016 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2016, per coloro che aderiscono entro il 31 dicembre 2015. Per coloro che aderiscono successivamente alla data del 31 dicembre 2015 la copertura partirà dalle ore 24 della data di effettuazione del bonifico per il pagamento del premio e terminerà alle ore 24 del 31 dicembre 2016. Non c è alcuna scadenza per la sottoscrizione delle polizze in questione: l adesione alle suddette coperture assicurative dopo il 31 gennaio 2016 comporterà un premio di polizza calcolato in pro rata temporis rispetto al premio annuo pro-capite riportato nel modulo di adesione, come evidenziato nell allegata Tabella mensile premi. In caso poi di sottoscrizione delle polizze da parte di colleghe e colleghi che debbano fruire di congedi per maternità o per altre casistiche particolari, si paga solo per i mesi in cui la copertura assicurativa è effettivamente necessaria. CONTATTI Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare: Gilberto Crociani cell. 393/9514637 e-mail: gcrociani@fiba.it Alessandro Casini tel.: 06/87809840 e-mail: servizi@aletheiaservizi.it 4

Polizza R.C. Cassieri / Ufficiali di Riscossione COSA GARANTISCE L'Assicurato è tenuto indenne di quanto sia tenuto a rifondere relativamente a deficienze e/o ammanchi di cassa per contanti o valori conseguenti per negligenze od errori involontariamente commessi nell'esercizio della sua attività professionale di "Cassiere e/o Ufficiale di Riscossione" (comprese operazioni di carico/scarico bancomat) riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti, denunciati entro 30 giorni dall evento e che comportino a carico dell'assicurato l'obbligo del rimborso ai sensi del CCNL vigente per i settori di appartenenza degli Assicurati e loro successive modifiche. COSA ESCLUDE La garanzia della presente polizza non è operante per: gli ammanchi e le perdite dovuti a fatti penalmente perseguibili, ad infedeltà, dolo dell'assicurato; distruzione o deterioramento di denaro, titoli o valori in genere; ammanchi o perdite derivanti da incendio, furto, rapina, fatto fortuito o da causa di forza maggiore in genere. MASSIMALI ASSICURABILI E RELATIVO PREMIO ANNUO L Assicurato potrà liberamente scegliere il massimale più idoneo alle proprie esigenze tra i due proposti: 6.000,00 per sinistro e per anno - premio annuo lordo pro-capite 115,00 a carico del singolo aderente; 10.000,00 per sinistro e per anno - premio annuo lordo pro-capite 135,00 a carico del singolo aderente. FRANCHIGIE OPERANTI Massimale di 6.000,00 per sinistro e per anno: franchigia di 80,00 per il 1 ed il 2 sinistro; franchigia di 155,00 a partire dal 3 sinistro. Massimale di 10.000,00 per sinistro e per anno: franchigia di 100,00 per il 1 sinistro; franchigia di 200,00 a partire dal 2 sinistro. 5 Offerte per gli iscritti 2016 POLIZZA R.C. CASSIERI

Polizza RC Cassieri / Ufficiali di Riscossione Estratto delle condizioni di polizza DEFINIZIONI Nel testo che segue s'intendono per: Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ossia l'associato alla FIRST (dipendenti anche temporanei e/o interinali Cisl) che presta servizio come Cassiere o Ufficiale di Riscossione presso Istituti di Credito e Risparmio, Società di Assicurazioni, Società di Riscossioni ubicati in Italia, Repubblica di San Marino, e Stato del Vaticano. Contraente: FIRST/CISL - il soggetto che stipula l'assicurazione. Sinistro: La richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l assicurazione. Società: La Compagnia di Assicurazione. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a rifondere relativamente a deficienze e/o ammanchi di cassa per contanti o valori conseguenti per negligenze od errori involontariamente commessi nell'esercizio della sua attività professionale di "Cassiere e/o Ufficiale di Riscossione" (comprese operazioni di carico/scarico bancomat) riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti, denunciati entro 30 giorni dall evento e che comportino a carico dell'assicurato l'obbligo del rimborso ai sensi del CCNL vigente per i settori di appartenenza degli Assicurati e loro successive modifiche. La garanzia della presente polizza non è operante per: gli ammanchi e le perdite dovuti a fatti penalmente perseguibili, ad infedeltà, dolo dell'assicurato; distruzione o deterioramento di denaro, titoli o valori in genere; mmanchi o perdite derivanti da incendio, furto, rapina, fatto fortuito o da causa di forza maggiore in genere. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale. 6

Polizza R.C. Professionale COSA GARANTISCE La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge e di CCNL, a fronte di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'istituto di Credito o altro Ente di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli e svolti nella loro qualità di dipendenti (anche temporanei o interinali). L assicurazione opera anche nel caso in cui l Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno al terzo, si rivalga sul dipendente. A titolo esemplificativo e non esaustivo la garanzia comprende: smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui e fidi; attività svolta c/o uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni con l estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, pagamento di titoli trafugati, mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di non pagato di assegni a persone diverse dal beneficiario in seguito a presentazione di documenti contraffatti; svolgimento dell attività assicurativa, senza alcun aumento di premio; danni involontariamente cagionati a terzi dall Assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, compresa la conduzione dei locali e delle attrezzature in affidamento. La copertura assicurativa è comprensiva delle eventuali SPESE LEGALI della difesa in giudizio offerta dalla Compagnia (per un massimale pari ad un quarto di quello della polizza di riferimento). E indispensabile sottolineare, al proposito, che tale segmento della polizza si attiva esclusivamente laddove l Assicurato sia chiamato in giudizio dalla banca o da un terzo; è conseguentemente indispensabile che l iscritto coinvolto nel sinistro non si renda disponibile a pagare il presunto danno patrimoniale imputatogli dall azienda, riservandosi la successiva denuncia dello stesso all assicurazione, ma resista alle richieste del datore di lavoro, coinvolgendo immediatamente il Sindacato e/o la Compagnia nel contenzioso che lo riguarda. 7 Offerte per gli iscritti 2016 POLIZZA R.C. PROFESSIONALE

Polizza R.C. Professionale COSA ESCLUDE La garanzia non vale per i danni: derivanti da smarrimento, distruzione e danneggiamento di cose in genere, salvo quanto previsto dall'art. 1 - lettera a), 3 comma nonché art. 1 lettera b) delle successive Condizioni Particolari; derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi; alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo salvo quanto indicato all'art. 1, lettera a), 3 comma delle successive Condizioni Particolari; derivanti alla mancata stipulazione di assicurazioni o dalla stipulazione di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché ritardi nel pagamento dei relativi premi; conseguenti a sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe, ammende, il tutto inflitto direttamente al dipendente dalle autorità governative (antimafia e legislazione assimilabile); conseguenti ad ammanchi e/o deficienze relative all'attività di cassa (maneggio di denaro); conseguenti al mancato raggiungimento del fine o all insuccesso di iniziative intraprese, purché ciò non derivi da omissioni colpose di disposizioni di legge vigenti o della normativa aziendale; derivanti da attività svolta dall'assicurato quale componente di consigli di amministrazione di Enti o Società; conseguenti all'attività di estimatori di pegni; conseguenti ad ingiuria, calunnia, diffamazione, concorrenza sleale; conseguenti ad azioni ed omissioni compiuti allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro; conseguenti all'attività connessa all'assunzione e gestione del personale; conseguenti a perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computers; conseguenti a perdite patrimoniali derivanti da situazioni note al dipendente assicurato al momento dell'adesione alla presente copertura. MASSIMALI ASSICURABILI E RELATIVO PREMIO ANNUO L Assicurato potrà liberamente scegliere il massimale più idoneo alle proprie esigenze tra gli otto proposti: 25.000,00 per sinistro, con il limite di 75.000,00 per anno - premio annuo lordo pro-capite 20,00 a carico del singolo aderente; 60.000,00 per sinistro, con il limite di 120.000,00 per anno - premio annuo lordo pro-capite 58,00 a carico del singolo aderente; 100.000,00 per sinistro e per anno - premio annuo lordo pro-capite 85,00 a carico del singolo aderente; 200.000,00 per sinistro, con il limite di 400.000,00 per anno - premio annuo lordo pro-capite 130,00 a carico del singolo aderente; 500.000,00 per sinistro e per anno - premio annuo lordo pro-capite 190,00 a carico del singolo aderente; 750.000,00 per sinistro e per anno - premio annuo lordo pro-capite 250,00 a carico del singolo aderente; 1.200.000,00 per sinistro e per anno - premio annuo lordo pro-capite 445,00 a carico del singolo aderente; 1.700.000,00 per sinistro e per anno - premio annuo lordo pro-capite 550,00 a carico del singolo aderente; SCOPERTO OPERANTE Scoperto del 10% con il minimo di 125,00 per ogni sinistro, con il massimo di 2.500,00. 8

Polizza R.C. Professionale Estratto delle condizioni di polizza DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono per: Assicurazione : Il contratto di assicurazione. Cose : Sia gli oggetti materiali sia gli animali. Danni : Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose. Franchigia : Parte fissa del danno che rimane a carico dell'assicurato. Indennizzo : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Istituti di credito e altri: Enti creditizi, Enti finanziari, Società già destinatarie di C.C.N.L. ABI e loro contratti complementari, Ascotributi, Federcasse e contratti assimilabili, Società di Assicurazione. Perdite patrimoniali: Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose. Polizza : Il documento che prova l'assicurazione. Premio : La somma dovuta dal Contraente alla Società. Scoperto : La percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'assicurato. Sinistro : La richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l assicurazione. Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE a) Garanzia "Perdite Patrimoniali" La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, compreso l'istituto di Credito o altro Ente di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli nella loro qualità di dipendenti (anche temporanei o interinali). La garanzia comprende sia i danni di cui l'assicurato debba rispondere direttamente nei confronti dei Terzi, sia le somme che a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa l'assicurato debba corrispondere all'istituto di Credito o altro Ente di appartenenza che abbia risarcito il danno a Terzi. L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, ciò a parziale deroga della definizione di "perdite patrimoniali" ferma comunque l'esclusione di cui al successivo art. 8). La garanzia opera unicamente ed in conformità a quanto stabilito e regolato dal CCNL e relative Leggi di riferimento e pertanto è valida esclusivamente per i rischi non a carico dell Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza dell Assicurato, fermo restando l esclusione dei casi di dolo. b) Garanzia danni La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività assicurata compreso il rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali in uso all'assicurato e delle attrezzature e/o impianti ivi esistenti; in caso di presenza di analoga copertura assicurativa da parte dell Istituto di Credito od altri Enti di appartenenza, la presente garanzia opererà in secondo rischio. Art. 2 DESTINATARI DELLA COPERTURA La garanzia è operante per tutti i dipendenti iscritti alla First/Cisl (anche se temporanei e/o interinali Cisl) di ogni ordine e grado, operanti presso qualsiasi sede e/o dipendenza e/o rappresentanza dell'istituto di Credito e/o altri Enti di appartenenza Art. 3 PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI" Non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, figli e fratelli dell'assicurato, qualsiasi altro parente od affine anche se conviventi, nonché altri componenti del nucleo familiare dell Assicurato risultanti dal certificato anagrafico dello stato di famiglia. 9

Polizza R.C. Professionale SEGUE Estratto delle condizioni di polizza Art. 4 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima dell'adesione del dipendente Assicurato e per le richieste effettuate entro 1 anno dalla cessazione della polizza purché l'evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa. Nei casi di scioglimento del rapporto assicurativo per cessazione dal servizio, dimissioni volontarie, pensionamento o cambio funzione, l assicurato, nei confronti del quale non sia stata disdetta la garanzia per sinistrosità, potrà chiedere alla Società, che si riserva di accettare tale richiesta, di poter disporre di un ulteriore periodo di 5 anni per la denuncia del sinistro per i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza e non ancora manifestatisi e non denunciati alla Società. In caso contrario, la Società si riserva il diritto di accettare l estensione della copertura. La richiesta dovrà essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo al termine del periodo di annualità assicurativa per il quale è stato pagato il premio, che dovrà essere corredata dalla dichiarazione di sinistri noti o conosciuti allegata alla polizza. Il premio unico da versare alla Società a fronte di tale estensione sarà equivalente a quello pagato per l annualità immediatamente precedente il fatto come sopra indicato che determina la cessazione del rapporto assicurativo. E' inteso che gli Assicurati che hanno usufruito di precedenti coperture assicurative stipulate con altra Impresa assicuratrice, che prevedano la copertura postuma, sono obbligati a presentare la richiesta di risarcimento a detta Impresa per tutti gli eventi accaduti e nei rispettivi periodi fissati per la presentazione delle richieste di risarcimento per i suddetti eventi. Art. 9 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI La Società assume sino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono comunque a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato nel limite di un quarto del massimale e riferibili ai casi previsti nell art. 1 (Oggetto dell assicurazione). 10

Polizza Integrata (R.C. Cassieri / Riscossori + R.C. Professionale) COSA GARANTISCE Due combinazioni prefissate per avere, con un solo prodotto, le garanzie offerte da entrambe le coperture RC Cassieri e RC Professionale. Le condizioni sono le medesime già esposte per questo tipo di polizze. MASSIMALI ASSICURABILI E RELATIVO PREMIO ANNUO l Assicurato potrà liberamente scegliere il massimale più idoneo alle proprie esigenze tra gli otto proposti: [ A ] al premio annuo lordo pro-capite di 155,00: o R.C. Cassieri/Riscossori con massimale di 6.000,00 per sinistro e per anno; o R.C. Professionale con massimale di 100.000,00 per sinistro e per anno; [ B ] al premio annuo lordo pro-capite di 175,00: o R.C. Cassieri/Riscossori con massimale di 10.000,00 per sinistro e per anno; o R.C. Professionale con massimale di 100.000,00 per sinistro e per anno. FRANCHIGIE E/O SCOPERTI OPERANTI Ipotesi A RC Cassieri: o franchigia di 80,00 per il 1 ed il 2 sinistro; o franchigia di 155,00 a partire dal 3 sinistro. RC Professionale: o Scoperto del 10% con il minimo di 125,00 per ogni sinistro, con il massimo di 2.500,00. Ipotesi B RC Cassieri: o franchigia di 100,00 per il 1 sinistro; o franchigia di 200,00 a partire dal 2 sinistro. RC Professionale: o Scoperto del 10% con il minimo di 125,00 per ogni sinistro, con il massimo di 2.500,00. 11 Offerte per gli iscritti 2016 POLIZZA R.C. INTEGRATA

Offerte per gli iscritti 2016 POLIZZA R.C. TUTELA LEGALE Polizza Tutela Legale Per tutti gli iscritti FIRST CISL COSA GARANTISCE Si assicurano le spese legali di tutti gli Iscritti First Cisl in relazione a fatti di natura extracontrattuale nell ambito della vita privata dovuti ad illeciti di terzi, nonché per controversie di diritto civile di natura contrattuale. Si intendono per spese legali: le spese di assistenza stragiudiziale; gli oneri per l intervento di un legale; gli oneri per l intervento del perito/consulente tecnico d ufficio; gli oneri per l intervento di un consulente tecnico di parte; le spese di giustizia, in caso di condanna penale; le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società; le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa; le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all Autorità Giudiziaria, in relazione a: fatti di natura extracontrattuale nell ambito della vita privata dovuti ad illecito di terzi; controversie di diritto civile di natura contrattuale relativamente a: o locazione, diritto di proprietà od altri diritti reali riguardanti l abitazione principale (comprese le pertinenze), quelle costituenti dimora stagionale dell Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi purché dagli stessi utilizzate; o personale di servizio; o attività di lavoro, non dipendente; o rapporti con Istituti o Enti Pubblici; o rapporti con fornitori di servizi e/o prestatori d opera, anche intellettuale. 12

Polizza Tutela Legale COSA ESCLUDE L assicurazione non opera per vertenze derivanti da fatti di: diritto di famiglia, successioni, donazioni; natura contrattuale nei confronti della Società; controversie di lavoro dell Assicurato; danni da inquinamento non accidentale; circolazione di mezzi soggetti alla L 990/69; con valore in lite inferiore ad 500; eventi di natura dolosa; controversie relative all acquisto di cose (ad esclusione dell abitazione principale). La garanzia non opera per le pene pecuniarie inflitte da un Autorità Giudiziaria, multe e le ammende, per tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo, le spese di registrazione delle sentenze e degli atti transattivi. MASSIMALE ASSICURATO 2.500,00 pro-capite, per sinistro e per anno. FRANCHIGIA È operante una franchigia di 150,00 per ciascun sinistro. Estratto delle condizioni di polizza DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: ASSICURATO: i l soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell inizio dell azione giudiziaria; CONTRAENTE: il soggetto che stipula l assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio; POLIZZA: il documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione; PREMIO: la prestazione in denaro dovuta alla Società; RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro; SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l assicurazione, cioè la controversia; SOCIETA : la Compagnia di Assicurazione; TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono; TUTELA LEGALE: l assicurazione di Tutela Legale ai sensi del decreto legislativo 209/05 articoli 163-164-173-174. Art. 1 - Oggetto dell Assicurazione La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni di seguito previste e richiamate in scheda, il rimborso delle spese legali a seguito di sinistro rientrante tra gli eventi garantiti. Si intendono per spese legali: le spese di assistenza stragiudiziale gli oneri per l intervento di un legale gli oneri per l intervento del perito/consulente tecnico d ufficio gli oneri per l intervento di un consulente tecnico di parte le spese di giustizia, in caso di condanna penale le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza 13

Polizza Tutela Legale SEGUE Estratto delle condizioni di polizza le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all Autorità Giudiziaria Non è ammesso il cambio del legale autorizzato, fatto salvo quanto caso per caso - venisse diversamente concordato in via preventiva con la Società. EVENTI GARANTITI fatti di natura extracontrattuale nell ambito della vita privata dovuti ad illecito di terzi; controversie di diritto civile di natura contrattuale relativamente a: locazione, diritto di proprietà od altri diritti reali riguardanti l abitazione (comprese le pertinenze) principale, quelle costituenti dimora stagionale dell Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi purché dagli stessi utilizzate; personale di servizio; attività di lavoro, non dipendente; rapporti con Istituti o Enti Pubblici; rapporti con fornitori di servizi e/o prestatori d opera, anche intellettuale. Art. 2 - Massimale La società sarà obbligata relativamente a ciascun Assicurato per ciascun sinistro e per anno assicurativo fino alla concorrenza di un importo pari ad Euro 2.500,00. Art. 6 - Esclusioni L assicurazione non opera per vertenze derivanti da fatti di: diritto di famiglia, successioni, donazioni; natura contrattuale nei confronti della Società; controversie di lavoro dell Assicurato; danni da inquinamento non accidentale; circolazione di mezzi soggetti alla L 990/69; con valore in lite inferiore ad 500,00; eventi di natura dolosa; controversie relative all acquisto di cose (ad esclusione dell abitazione principale). La garanzia non opera per le pene pecuniarie inflitte da un Autorità Giudiziaria, multe e le ammende, per tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo, le spese di registrazione delle sentenze e degli atti transattivi. Art. 8 - Inizio e termine della copertura assicurativa La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi durante il periodo di validità della garanzia e nei 3 anni antecedenti al giorno di decorrenza dell assicurazione sempre che i sinistri siano stati denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Ai fini di cui al comma precedente i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento, qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Per controversie insorte nei 3 anni precedenti la decorrenza della garanzia e denunciate durante il periodo di validità dell assicurazione, la copertura viene prestata con un limite di risarcimento di 150.000 qualunque sia il numero delle controversie relative a tale periodo e fermi i limiti di risarcimento per sinistro previsti in polizza. Art. 10 - Gestione del sinistro L Assicurato, dopo aver presentato alla Società la denuncia del sinistro, può indicare alla stessa un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici giudiziari competenti a giudicare la controversia. Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società, quest ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Una volta ricevuta la denuncia del sinistro e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la Società entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento prenderà atto dell incarico formale del legale come sopra prescelto. La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole. Art. 11 - Franchigia La garanzia è prestata con una franchigia fissa di 150,00 per sinistro. Art. 12 - Limiti territoriali L assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme od inadempimenti ovunque verificatesi nel Mondo. 14

Polizza RCT Capofamiglia Per tutti gli iscritti FIRST CISL COSA GARANTISCE Si assicurano tutti gli Iscritti First Cisl ed i loro familiari conviventi di quanto siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante la vita privata. A titolo esemplificativo e non limitativo la copertura assicurativa comprende i danni causati da: 1. attività di volontariato e del tempo libero; 2. caduta antenna ricevente; 3. committente lavori edili ai sensi del D.lgs 81/2008; 4. danni a terzi da fatto dei collaboratori domestici; 5. guida di ciclomotori da parte di minori, limitatamente al caso in cui l assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione, non risponda per inoperatività della garanzia a causa di violazione della norma di legge sul trasporto di persone, con esclusione della copertura per danni a cose; 6. incendio e scoppio impianti a vapore e riscaldamento; 7. lesioni subite da baby-sitter nello svolgimento delle loro mansioni; 8. lesioni subite dai collaboratori per gli infortuni, escluse le malattie professionali, subiti nello svolgimento delle loro mansioni in conseguenza di atto colposo dell'assicurato; 9. messa in moto da parte di minori di anni 14 di veicoli e natanti a motore o guida di veicoli e natanti a motore da parte di minori, all'insaputa o contro la volontà dell'assicurato e limitatamente al caso in cui vi sia rivalsa da parte dell'assicuratore di responsabilità civile obbligatoria sui veicoli a motore per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore; 10. normale pratica delle comuni attività sportive, incluse corse, gare, prove ed allenamenti, avente carattere ricreativo aziendale ed interaziendale; 15 Offerte per gli iscritti 2016 POLIZZA RCT CAPOFAMIGLIA

Polizza RCT Capofamiglia 11. ordinaria manutenzione dei fabbricati e degli impianti; 12. partecipazione, come genitori, degli assicurati alle attività scolastiche previste ai sensi di legge ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili eventi; 13. possesso di armi da fuoco escluso rischio caccia; 14. presenza di alberi, giardini, piante alto fusto, muretti etc; 15. proprietà di: apparecchi elettrici ed elettronici, parabola TV satellitare, apparecchiatura da radioamatore; 16. proprietà e conduzione abitazione principale e saltuaria, comprese le relative pertinenze; 17. proprietà e conduzione di tutti i fabbricati che l assicurato abbia nel suo possesso/uso anche locate a terzi (in tal caso vale solo la proprietà); 18. proprietà, possesso ed uso di cani, gatti ed animali domestici ed è compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano, per conto dell assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi; 19. proprietà, possesso ed uso di cavalli ed animali da sella; 20. rivalsa effettuata da I.NA.I.L. o I.N.P.S. per danni subiti da collaboratori domestici dipendenti; 21. scoppio apparecchi TV e simili; 22. somministrazione di cibi e bevande preparate dall assicurato; 23. spargimento di acqua e rigurgito fogne compresi solo se il danno è conseguente ad uso e proprietà di elettrodomestici in genere, rottura accidentale di tubazioni e condutture di pertinenza dell immobile 24. uso apparecchi domestici; 25. uso di biciclette elettriche, veicoli a propulsione muscolare, veicoli giocattolo in genere, velocipedi; 26. uso e guida di natanti senza motore, compresi i danni ai trasportati; 27. estensione alle abitazioni temporaneamente in uso. PRINCIPALI ESCLUSIONI L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni derivanti da: furto esercizio dell attività venatoria; comportamento doloso dell Assicurato; danneggiamenti a cose che l assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione; pratica di attività sportive svolte a titolo non dilettantistico; umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; inadempimenti di natura contrattuale; pratica dei seguenti sport: paracadutismo, parapendio, atletica pesante, pugilato e arti marziali; perdita di capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti dell assicurato. MASSIMALE ASSICURATO 400.000,00 pro-capite, per sinistro e per anno. FRANCHIGIA È operante una franchigia di 250,00 per ciascun sinistro a cose. 16

Polizza RCT Capofamiglia Estratto delle condizioni di polizza DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: ASSICURATO: l associato a First Cisl, i relativi familiari conviventi e le persone delle quali l associato debba rispondere, compresi i minori in affido, la cui responsabilità civile è coperta con il contratto; ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; CONTRAENTE: l Ente o la Società che stipula il contratto e che è tenuto al pagamento del premio; COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali; DIMORA ABITUALE: l abitazione dove l Assicurato ha la residenza anagrafica; DIMORA SALTUARIA: il luogo ove l Assicurato abita saltuariamente senza avere la residenza anagrafica; INDENNIZZO la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; MASSIMALE: la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente previsto in caso di sinistro; POLIZZA: il documento che prova l assicurazione; PREMIO: la somma dovuta alla Società; SOCIETA : la Compagnia di Assicurazione; SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; VALORI: monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore. Art. 1 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante la vita privata. A titolo esemplificativo e non limitativo la copertura assicurativa comprende i danni causati da: 1. attività di volontariato e del tempo libero; 2. caduta antenna ricevente; 3. committente lavori edili ai sensi del D.lgs 81/2008; 4. danni a terzi da fatto dei collaboratori domestici; 5. dalla guida da parte di minori, di ciclomotori, limitatamente al caso in cui l assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione, non risponda per inoperatività della garanzia a causa di violazione della norma di legge sul trasporto di persone, con esclusione della copertura per danni a cose; 6. incendio e scoppio impianti a vapore e riscaldamento; 7. lesioni subite da baby-sitter nello svolgimento delle loro mansioni; 8. lesioni subite dai collaboratori per gli infortuni, escluse le malattie professionali, subiti nello svolgimento delle loro mansioni in conseguenza di atto colposo dell'assicurato; 9. messa in moto da parte di minori di anni 14 di veicoli e natanti a motore o guida di veicoli e natanti a motore da parte di minori, all'insaputa o contro la volontà dell'assicurato e limitatamente al caso in cui vi sia rivalsa da parte dell'assicuratore di responsabilità civile obbligatoria sui veicoli a motore per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore; 10. normale pratica delle comuni attività sportive, incluse corse, gare, prove ed allenamenti, avente carattere ricreativo aziendale ed interaziendale; 11. ordinaria manutenzione dei fabbricati e degli impianti; 12. partecipazione, come genitori, degli assicurati alle attività scolastiche previste ai sensi di legge ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili eventi; 13. possesso di armi da fuoco escluso rischio caccia; 14. presenza di alberi giardini, piante alto fusto, muretti etc; 15. proprietà di: apparecchi elettrici ed elettronici, parabola TV satellitare, apparecchiatura da radioamatore; 16. proprietà e conduzione abitazione principale e saltuaria, comprese le relative pertinenze; 17. proprietà e conduzione di tutti i fabbricati che l assicurato abbia nel suo possesso/uso anche locate a terzi (in tal caso vale solo la proprietà); 18. proprietà, possesso ed uso di cani, gatti ed animali domestici ed è compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano, per conto dell assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi; 17

Polizza RCT Capofamiglia SEGUE Estratto delle condizioni di polizza 19. proprietà, possesso ed uso di cavalli ed animali da sella; 20. rivalsa effettuata da I.NA.I.L. o I.N.P.S. per danni subiti da collaboratori domestici dipendenti; 21. scoppio apparecchi TV e simili; 22. somministrazione di cibi e bevande preparate dall assicurato; 23. spargimento di acqua e rigurgito fogne compresi solo se il danno è conseguente ad uso e proprietà di elet trodomestici in genere, rottura accidentale di tubazioni e condutture di pertinenza dell immobile. La garanzia è pre stata con un sottolimite di Euro 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, con franchigia pari ad Euro 500,00 per sinistro; 24. uso apparecchi domestici; 25. uso di biciclette elettriche, veicoli a propulsione muscolare, veicoli giocattolo in genere, velocipedi; 26. uso e guida di natanti senza motore, compresi i danni ai trasportati; 27. estensione alle abitazioni temporaneamente in uso. Art. 2 Massimale assicurato L assicurazione di cui alla presente Sezione II è prestata fino alla concorrenza del seguente massimale: R.C.T. 400.000,00 per sinistro e in aggregato annuo per ciascun assicurato. Art. 3 Novero dei Terzi Ai fini dell assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori ed i figli dell'assicurato; i componenti dello stato di famiglia dell Assicurato così come risultante dal certificato anagrafico stato di famiglia. Art. 4 Estensione territoriale La validità dell assicurazione è estesa al mondo intero. Art. 5 Esclusioni L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni derivanti da: a) furto b) esercizio della attività venatoria; c) i rischi soggetti all assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, salvo quanto previsto all art. 1) commi e) ed i); d) i danni derivanti dall impiego di aeromobili; e) esercizio di attività professionali, industriali, commerci ed arti, eccezion fatta per quelle dipendenti da collaborazione domestica; f) comportamento doloso dell Assicurato; g) danneggiamenti a cose che l assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione; h) pratica di attività sportive svolte a titolo non dilettantistico; i) detenzione od impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o con radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; j) inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione od impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua. Alterazione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; k) umidità, stillicidio, insalubrità dei locali; l) inadempimenti di natura contrattuale; m) qualunque tipo di danno provocato dall amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l amianto; n) pratica dei seguenti sport: paracadutismo, parapendio, atletica pesante, pugilato e arti marziali; o) perdita di capi di vestiario ed oggetti personali portati da ospiti dell assicurato. Art. 6 Franchigia La garanzia è prestata con una franchigia fissa di 250,00 per sinistro, per qualsiasi danno a cose, salve altre maggiori franchigie ove previste. 18

POLIZZA SANITARIA PREVISALUTE Dedicata agli iscritti ed agli ex iscritti FIRST CISL A libera adesione First Cisl ha raggiunto un importante accordo con Previsalute per offrire ai propri Iscritti ed a coloro già Iscritti Fiba Cisl (in servizio, in esodo o pensionati), nonché ai relativi familiari, dei Piani Assistenziali Sanitari a condizioni particolarmente vantaggiose Grazie al convenzionamento con primarie strutture sanitarie operanti sul territorio nazionale, la garanzia prevede il rimborso delle spese sanitarie in assistenza diretta per: prestazioni ospedaliere prestazioni extraospedaliere: o alta diagnostica o visite specialistiche ed accertamenti o perdita di autosufficienza Ed inoltre: Centrale Operativa e Guardia Medica 24 ore su 24, 365 giorni l anno qualità del servizio: garanzia di tempi rapidi e certi nelle risposte e nel disbrigo delle pratiche servizio Segui la tua pratica : l Assistito riceverà automaticamente con SMS tutte le informazioni relative allo stato della propria pratica di liquidazione pagamento del premio assicurativo con rate mensili a mezzo mandato SEPA OPZIONI Base Gold - Plus Prestazioni ospedaliere: o Ricovero con/senza intervento o DH con/senza intervento o Interventi ambulatoriali o Indennità sostitutiva Prestazioni Extraospedaliere: o Alta diagnostica o Visite specialistiche ed accertamenti o Piano Aggiuntivo opzionale: Perdita Autosufficienza Garanzie Aggiuntive o Trasporto sanitario o Assistenza Infermieristica domiciliare 19 Offerte per gli iscritti 2016 POLIZZA SANITARIA

Polizza Sanitaria Previsalute Servizi Aggiuntivi tramite Centrale Operativa o Gestione Appuntamento o Informazioni e Orientamento medico telefonico o Assistenza h24 7 giorni su 7 con Consulenza Medica o Servizio di Guardia Medica Permanente o Consegna esiti ed Invio medicinali a domicilio o Second Opinion Senis (riservata ai soli coniugi) Prestazioni ospedaliere: o Ricovero con/senza intervento o Ricovero Grandi Interventi Prestazioni Extraospedaliere: o Ticket per Cure Oncologiche o Perdita Autosufficienza LIMITI DI ETA Limite di età all ingresso per opzioni Base Family Gold Plus: 70 anni; Limite di età all ingresso per opzione Base Single: 75 anni; Opzioni Base Gold Plus: non sono assicurabili le persone di età superiore ad 80 anni; Limite di età all ingresso per opzione Senis (riservata ai soli coniugi): 80 anni non compiuti; Limite massimo di permanenza per opzione Senis (riservata ai soli coniugi): 85 anni compiuti; PERIODI DI CARENZA Le garanzie saranno accessibili senza alcuna carenza per tutti coloro che risultano in continuità di copertura con un precedente assicuratore in convenzione First Cisl. Per i nuovi iscritti carenza: ridotta a zero giorni per le malattie improvvise e per eventi definiti infortunio; carenza di 90 giorni per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall assistito ma insorti anteriormente alla sottoscrizione della polizza; 300 giorni di carenza per il parto. Per la garanzia Perdita Autosufficienza sono previste le carenze: zero giorni per eventi definiti infortunio; 30 giorni per le malattie improvvise; 180 giorni per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall assistito ma insorti anteriormente alla sottoscrizione della polizza. PREMI E FRANCHIGIE Come riportati nel Fascicolo Informativo, disponibile on-line. DECORRENZA E DURATA La presente copertura ha durata triennale con decorrenza dalle ore 00,00 del giorno 01/02/2015 e scadenza dalle ore 00,00 del giorno 01/02/2018. Il premio dovrà essere corrisposto in rate sub-annuali a mezzo mandato SEPA, la procedura è valida anche per i pagamenti del premio pro-rata in caso di adesioni avvenute in corso di anno. Gli iscritti o ex iscritti interessati alla presente offerta potranno scaricare dalla Home Page del portale www.fiba.it banner Servizi agli Iscritti Polizze Linea Persona la seguente modulistica: Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione; Modulo di Adesione, contenente scheda mandato SEPA. 1. 2. 20

Scarica subito e compila il modulo di richiesta Carta Personale 21 http://fibasconti.it/wp-content/uploads/2015/10/mod.-carta-personale.pdf

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