ARTICOLO 42. (Soppressione certificazioni sanitarie).

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Atti Parlamentari 460 Camera dei Deputati 1248-B (segue: testo del decreto-legge) ARTICOLO 42. (Soppressione certificazioni sanitarie). 1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l obbligo dei seguenti certificati attestanti l idoneità psico-fisica al lavoro: a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui: 1) all articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653; 2) all articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330; 3) all articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; 4) all articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402; b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l assunzione di cui all articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni; c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui: 1) all articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; 2) all articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706; 3) all articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275; d) certificato di idoneità fisica per l assunzione nel pubblico impiego, di cui: 1) all articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 2) all articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Atti Parlamentari 461 Camera dei Deputati 1248-B (segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica) ARTICOLO 42. (Soppressione certificazioni sanitarie). 1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l obbligo dei seguenti certificati attestanti l idoneità psico-fisica al lavoro: a) identica; b) identica; c) identica; d) identica;

Atti Parlamentari 462 Camera dei Deputati 1248-B (segue: testo del decreto-legge) 3) all articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 4) all articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483; 5) all articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220; e) certificato di idoneità psico-fisica all attività di maestro di sci, di cui all articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81. 2. All articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, sono apportate le seguenti modificazioni. a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l esercizio stesso» sono soppresse; b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta». 3. Per i lavoratori che rientrano nell ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l obbligo della seguente certificazione attestante l idoneità psico-fisica relativa all esecuzione di operazioni relative all impiego di gas tossici, di cui all articolo 27, primo comma, numero 4 o, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147. 4. Sono abrogate le disposizioni relative all obbligatorietà del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. 5. All articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneità fisica,» sono soppresse. 6. La lettera e) del comma 1, dell articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) del comma 1 dell articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate. 7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, è abrogata.

Atti Parlamentari 463 Camera dei Deputati 1248-B (segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica) e) identica. 2. All articolo 32 del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) identica; b) identica. 3. Per i lavoratori che rientrano nell ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni concernenti l obbligo della certificazione attestante l idoneità psico-fisica relativa all esecuzione di operazioni relative all impiego di gas tossici, di cui all articolo 27, primo comma, numero 4 o, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147. 4. Identico. 5. Identico. 6. Identico. 7. Identico. 7-bis. L articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e l articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati. 7-ter. All articolo 240, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera f) è abrogata.

Atti Parlamentari 464 Camera dei Deputati 1248-B (segue: testo del decreto-legge)

Atti Parlamentari 465 Camera dei Deputati 1248-B (segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica) ARTICOLO 42-bis. (Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria). 1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l obbligo di certificazione per l attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013. 2. Rimane l obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l elettrocardiogramma.

Atti Parlamentari 466 Camera dei Deputati 1248-B (segue: testo del decreto-legge)

Atti Parlamentari 467 Camera dei Deputati 1248-B (segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica) ARTICOLO 42-ter. (Semplificazione in merito alle verifiche dell Istituto nazionale della previdenza sociale sull accertamento dell invalidità). 1. I soggetti per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto del Ministro dell economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 2. Il soggetto chiamato dall INPS per la verifica sull accertamento del suo stato invalidante effettua la verifica limitatamente alle situazioni incerte. 3. Il soggetto chiamato dall INPS per la verifica sull accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l emolumento economico di cui è titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.