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PS9142 - ONDAZZURRA-DEPURATORI PER ACQUA POTABILE Provvedimento n. 24855 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 Marzo 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Ondazzurra S.r.l. (di seguito, anche Ondazzurra), in qualità di professionista ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nella commercializzazione di dispositivi per il trattamento dell acqua per uso alimentare e ha realizzato nel 2012 ricavi per circa 647.000 euro. II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dalla società Ondazzurra nella presentazione pubblicitaria della propria attività e dei propri prodotti. 3. In particolare, è pervenuta all Autorità, nell agosto 2013, una segnalazione secondo cui sarebbero ingannevoli alcune indicazioni presenti nel sito www.aquaondazzurra.it in merito ad accreditamenti che il professionista afferma di avere e che lascerebbero intendere che i prodotti dallo stesso commercializzati siano particolarmente validi da un punto di vista qualitativo. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento Attività preistruttoria 4. A seguito della segnalazione pervenuta, sono state acquisite agli atti le stampe di alcune pagine del sito internet www.aquaondazzurra.it 1. Attività istruttoria 5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 28 ottobre 2013 è stato comunicato alla Parte l avvio del procedimento istruttorio n. PS9142. In tale sede venivano in particolare ipotizzate la contrarietà alla diligenza professionale e l ingannevolezza della pratica posta in essere dalla società Ondazzurra, in violazione degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettera d), del Codice del Consumo, in ragione della diffusione di informazioni inesatte in merito a sponsorizzazioni, autorizzazioni ed approvazioni che il professionista avrebbe ottenuto da vari organismi, che accrediterebbero l attività della società come particolarmente affidabile ed i prodotti dalla stessa commercializzati come qualitativamente molto validi. 6. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell istruttoria sono state richieste informazioni alla società Ondazzurra, la quale ha presentato una memoria di difesa in data 14 novembre 2013, con la quale ha risposto anche ai quesiti formulati nella comunicazione di avvio. 7. In data 23 dicembre 2013 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. 2) Le evidenze acquisite 8. La società Ondazzurra commercializza apparecchiature ad osmosi inversa ed altri prodotti per il trattamento dell acqua per uso alimentare, forniti da un impresa terza. Tali prodotti vengono presentati sul sito www.aquaondazzurra.it e pubblicizzati, secondo quanto indicato dalla società nella memoria di difesa acquisita agli atti, anche attraverso: i) contatti con i consumatori a mezzo di call center; ii) partecipazione a fiere e sagre con stand della società; 1 [Stampe effettuate in data 12 settembre 2013.]

iii) presentazioni mirate dei prodotti presso centri commerciali. A fronte delle varie modalità di presentazione dei prodotti, il professionista fissa degli appuntamenti presso il domicilio dei consumatori interessati e nel corso delle visite conclude i contratti aventi ad oggetto le apparecchiature di cui trattasi. 9. Come evidenziato nella segnalazione pervenuta, nella home page del sito ed in quella intitolata Certificazioni viene indicato: i filtri dei nostri depuratori sono autorizzati dal Ministero della Salute con D.D. [ ] del 27//01/07 in conformità al D.M. n. 443 del 21/12/1990 2. Nel sito è presente anche la riproduzione, in un formato non leggibile, di un atto del Ministero della Salute. 10. L immagine di tale atto è riportata anche su una brochure 3 distribuita ai consumatori interessati ad acquisire informazioni in merito alle caratteristiche dei dispositivi commercializzati dal Professionista. Dall immagine riportata sulla brochure si evince che si tratta di una lettera di trasmissione del Ministero della Salute di un Decreto dirigenziale del 27 gennaio 2007 che consentiva l immissione in commercio di uno specifico modello di apparecchio per il trattamento dell acqua. 11. Il testo del Decreto dirigenziale a cui i vari messaggi fanno riferimento è stato fornito dalla società Ondazzurra nel corso del procedimento 4. Esso è stato emanato in base alla regolamentazione di cui al Decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 1990, n. 443. L indicato Decreto ministeriale è stato abrogato e sostituito dal Decreto del Ministro della Salute 7 febbraio 2012, n. 25 5, il quale stabilisce che, sulla base della normativa comunitaria, spetta al produttore ed al distributore dei dispositivi per il trattamento dell acqua destinata al consumo umano la responsabilità di mettere in commercio apparecchiature che, se utilizzate e mantenute secondo quanto previsto nel manuale d uso e manutenzione, assicurino le prestazioni dichiarate e la conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento. Ai sensi dell articolo 11, comma 2 di quest ultimo Decreto, tutte le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla sua entrata in vigore non sono più efficaci. 12. Nel sito www.acquaondazzurra.it sono inoltre presenti indicazioni in merito a forniture effettuate dalla società Ondazzurra ad alcuni ospedali ( Già 35 reparti degli Ospedali di Bologna e Provincia hanno installato i nostri depuratori, secondo quanto indicato nella home page del sito ed in una pagina intitolata Referenze ) ed in merito alla collaborazione della società con alcune farmacie nell ambito di un iniziativa denominata Progetto Salute. In particolare, secondo quanto affermato nel sito, dato che nell acqua, pur non essendo visibili ad occhio nudo, sono presenti sostanze disciolte che possono essere nocive, il Progetto Salute sarebbe finalizzato ad approfondire e diffondere conoscenze sui problemi e sulle caratteristiche dell acqua che abitualmente viene consumata. Con Progetto Salute ONDAZZURRA sta effettuando, in collaborazione con le farmacie di Bologna e Provincia, una campagna di sensibilizzazione per diffondere queste conoscenze, mettendo a disposizione GRATUITAMENTE alle persone interessate i propri tecnici qualificati per un ANALISI APPROFONDITA delle acque domestiche 6. 13. Quanto alle forniture ad ospedali, il professionista ha fornito nel corso del procedimento documentazione contrattuale da cui risulta l esistenza di tali forniture 7. 14. In merito al Progetto Salute, il professionista ha fornito nel corso del procedimento documentazione da cui risulta che la società ha concluso, con due farmacie di Bologna, dei contratti per la concessione dell utilizzo di un piccolo spazio all interno del locale della farmacia, per un certo numero di giorni, dove una persona incaricata dal professionista avrebbe illustrato ai clienti della farmacia gli apparecchi per il trattamento dell acqua, raccogliendo i nominativi di potenziali acquirenti. Era fatto espresso divieto di effettuare vendite nel locale della farmacia ed era pattuita anche l assoluta assenza di qualsiasi coinvolgimento nell attività di promozione del prodotto pubblicizzato dalla società Ondazzurra da parte dei farmacisti e degli addetti della farmacia ospitante l iniziativa. 3) Le argomentazioni difensive del professionista 15. Con una breve memoria pervenuta in data 14 novembre 2013, a cui è stata allegata la documentazione su descritta, la società Ondazzurra ha rappresentato di avere fornito tutta la documentazione idonea a comprovare la correttezza delle contestate affermazioni pubblicitarie relative alle forniture dei prodotti di cui trattasi ad alcuni ospedali di Bologna e Provincia e la bontà del Progetto Salute, che si sostanzia nella promozione dei prodotti dalla 2 [Documenti n. 2 e n. 3 del fascicolo del procedimento (rispettivamente, stampa dal sito www.acquaondazzurra.it fornita dal segnalante in data 28 agosto 2013 e stampa effettuata d ufficio in data 12 settembre 2013). Nella home page viene inoltre affermato che Ondazzurra Srl è divenuta leader riconosciuta nel trattamento delle acque destinate al consumo.] 3 [Allegato n. 2 al doc. n. 6.] 4 [Allegato n. 5 al doc. n. 6.] 5 [Il Decreto del Ministro della Salute n. 25/2012 reca Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell acqua destinata al consumo umano. ] 6 [L ultimo periodo, facente riferimento alla collaborazione con farmacie, non compare nella versione attuale del sito, nella quale sono ancora presenti, per il resto, i riferimenti al Progetto Salute, all autorizzazione del Ministero della Salute (ora indicata, nella home page e nella pagina intitolata Certificazioni, assieme alla dichiarazione di conformità al D.M. 7 febbraio 2012, n. 25) ed alle referenze costituite dalle forniture ad ospedali.] 7 [Allegato n. 6 al doc. n. 6.]

stessa commercializzati presso alcune farmacie. Pertanto, nelle difese si afferma che non sarebbe possibile imputare alcunché di non corretto alla società, tenuto conto che quanto pubblicizzato corrisponderebbe a verità. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 16. Poiché la pratica commerciale ed i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi a mezzo internet, in data 20 gennaio 2014 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 17. Con parere pervenuto in data 21 febbraio 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale di cui trattasi è scorretta, in violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettera d), del Codice del Consumo. 18. In particolare, l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha considerato che può essere fuorviante per il consumatore il vanto, presente nella pubblicità diffusa dal professionista, di una certificazione rilasciata dal Ministero della Salute. Con il Decreto ministeriale n. 25/2012 sono mutati, infatti, i requisiti per l immissione in commercio delle apparecchiature finalizzate al trattamento dell acqua potabile e non sono più efficaci le autorizzazioni che erano state rilasciate sulla base del precedente contesto normativo. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 19. La presentazione pubblicitaria dell attività e dei prodotti del professionista è costruita per veicolare nei destinatari la percezione che le apparecchiature commercializzate dalla società Ondazzurra sono particolarmente affidabili e qualitativamente valide in quanto, non solo godono di avalli da parte del Ministero della Salute, ma addirittura sono presi in considerazione nell ambito di un iniziativa dal nome Progetto Salute, svolta in collaborazione con delle farmacie. La pubblicità aggiunge che le apparecchiature di cui trattasi sono state scelte per l approvvigionamento di alcuni ospedali pubblici. 20. Ciò premesso, si rileva che dalla documentazione acquisita al fascicolo risulta, in merito al presunto accreditamento dei prodotti commercializzati dalla società Ondazzurra da parte del Ministero della Salute, in realtà l atto a cui le varie pubblicità fanno riferimento non è altro che un autorizzazione all immissione in commercio di un determinato modello di apparecchiatura, rilasciato dal Ministero della Salute nel 2007 e non più valido in quanto il D. M. 7 febbraio 2012 n. 25 ha modificato la disciplina di riferimento per l immissione in commercio dei prodotti di cui trattasi e ha sancito la decadenza delle autorizzazioni rilasciate. 21. Nel messaggio diffuso sul sito internet del professionista, invece, viene vantata una sorta di certificazione dei prodotti da parte del Ministero della Salute, essendo indicato, nella home page del sito ed in una pagina specificamente intitolata Certificazioni : i filtri dei nostri depuratori sono autorizzati dal Ministero della Salute con D.D. [ ] del 27//01/07 in conformità al D.M. n. 443 del 21/12/1990. 22. Il D.M. 7 febbraio 2012, n. 25, peraltro, al pari di quello in precedenza vigente, stabilisce che le apparecchiature per il trattamento dell acqua potabile non sono dispositivi medici e non attengono a problematiche di salute umana. Come è indicato nelle Linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25 [redatte dal Ministero del Salute 8 ], queste apparecchiature non rivestono carattere sanitario, indirizzandosi principalmente a modificare le caratteristiche organolettiche dell acqua, rimuovendo sostanze responsabili delle alterazioni dell odore e del sapore e/o combinando processi di gassatura e/o refrigerazione 9. Tali apparecchiature, del resto, devono essere connotate non sotto la voce generica di depuratore d acqua, ma solo con la precisa indicazione della specifica azione svolta (articolo 8, comma 2, del D.M. n. 25/2012). 23. Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che la rappresentazione - utilizzata dal Professionista nei vari messaggi pubblicitari - di un atto del Ministero della Salute è diretta a creare nel destinatario dei messaggi stessi la falsa percezione che i prodotti commercializzati siano caratterizzati, rispetto a quelli dei concorrenti, da un quid pluris, l avallo del Ministero della Salute, che ne sancisce un assoluta affidabilità in termini qualitativi e di sicurezza. 24. In merito all indicazione, nei messaggi, della circostanza che il Professionista è parte di un progetto denominato Progetto Salute in collaborazione con delle farmacie, progetto che sarebbe finalizzato ad approfondire e diffondere conoscenze sui problemi e sulle caratteristiche dell acqua che abitualmente viene consumata. Con Progetto Salute ONDAZZURRA sta effettuando, in collaborazione con le farmacie di Bologna e Provincia, una campagna di sensibilizzazione per diffondere queste conoscenze, si rileva, da quanto emerso nel corso dell istruttoria, che questo progetto non è altro che la richiesta, a pagamento, di spazi all interno di due farmacie per promuovere i prodotti commercializzati dalla società e che le farmacie ed i farmacisti non hanno alcun ruolo nell indicato Progetto Salute, né di sponsorizzazione né tanto meno di avallo della validità del prodotto pubblicizzato. 25. Anche la rappresentazione fornita dal Professionista del c.d. Progetto Salute all interno dei messaggi pubblicitari risulta volta, pertanto, ad accreditare la bontà dei prodotti commercializzati e il nome stesso Progetto Salute intende 8 [Le Linee guida, datate 20 marzo 2013, sono pubblicate nel sito www.salute.gov.it.] 9 [Pag. 2 delle Linee guida.]

significare un iniziativa volta alla salvaguardia della salute dei cittadini dai possibili problemi che potrebbero, in via di ipotesi, derivare in assenza dell utilizzo dei dispositivi venduti dal Professionista. 26. Sul punto va poi considerato che l indicazione relativa alla circostanza che i i filtri dei nostri depuratori sono autorizzati dal Ministero della Salute con D.D. [ ] del 27//01/07 in conformità al D.M. n. 443 del 21/12/1990 in associazione all asserito Progetto Salute con le farmacie, risulta idonea a far ritenere erroneamente ai consumatori che la società sia stata scelta come partner delle farmacie nel Progetto Salute anche in ragione degli accreditamenti del Ministero della Salute ottenuti dalla società stessa. 27. Da ultimo, la circostanza che la società Ondazzurra abbia fornito alcune apparecchiature ad ospedali, comprovata da contratti depositati agli atti nel procedimento, è diretta, all interno di un messaggio così costruito e con la formulazione con cui l informazione è veicolata ( Già 35 reparti degli Ospedali di Bologna e Provincia hanno installato i nostri depuratori ), a rafforzare nei destinatari del messaggio stesso la percezione che la società non solo goda di particolare affidabilità rispetto ai concorrenti, ma che i prodotti dalla stessa commercializzati siano stati sottoposti a controlli che ne assicurano la qualità. 28. Alla luce di tutto quanto sopra esposto si ritiene che le modalità di presentazione dei prodotti del Professionista, così come costruite, indipendentemente dal mezzo pubblicitario utilizzato, siano idonee ad integrare una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori per la diffusione di informazioni non veritiere in merito alle caratteristiche dei prodotti commercializzati ed all esistenza di autorizzazioni, accreditamenti, sponsorizzazioni ed approvazioni dell attività dello stesso Professionista e dei suoi prodotti. 29. La condotta del Professionista va ritenuta, inoltre, non rispondente alla diligenza professionale ragionevolmente esigibile, ai sensi dell articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, considerato che per i prodotti di cui trattasi l evocazione di aspetti salutistici e di certificazioni ministeriali risulta particolarmente grave e in evidente contrasto con il quadro normativo di riferimento. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 30. Ai sensi dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 31. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 32. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame sia della dimensione economica della società Ondazzurra, la quale nel 2012 ha realizzato ricavi per circa 647.000 euro, che della circostanza che i messaggi sono stati diffusi tramite internet che per sua natura risulta idoneo a raggiungere un considerevole numero di consumatori. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale scorretta è in essere almeno dal mese di agosto 2013 e non è ancora cessata. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Ondazzurra nella misura di 40.000 (quarantamila euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante indicazioni ingannevoli circa le caratteristiche dei prodotti, le sponsorizzazioni e le autorizzazioni, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all offerta del professionista; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Ondazzurra S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Ondazzurra S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 (quarantamila euro); c) che il professionista comunichi all Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi del combinato disposto dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12- quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella