Direzione Regionale dell Emilia Romagna Ufficio Fiscalità Generale S C O M Prot. n. 48687/2005 Bologna, 26 ottobre 2005 Regione Emilia Romagna Direzione Generale Agricoltura Servizio Aiuti alle Imprese Viale Silvani, 6 40122 Bologna (BO) OGGETTO: D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004. Problematiche varie emerse nell incontro del 18 ottobre 2005. L articolo 1, comma 5-ter, ultimo inciso, D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, introdotto dall articolo 1, comma 4, D.Lgs. n. 101 del 27 maggio 2005, dispone che le regioni e l Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale, n.d.r.). In tale ottica si è inserito l incontro del 18 ottobre 2005, tenutosi presso la Direzione Generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle Imprese della Regione Emilia Romagna. Si riassumono le problematiche emerse in materia di imposta di registro e bollo e con riferimento a ciascuna si prospetta la relativa soluzione. Le risposte saranno successivamente sottoposte al vaglio della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Un primo problema riguarda la scelta del regime applicabile agli atti portati alla registrazione anteriormente al 7 maggio 2004 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 99/2004) e nei quali l acquirente, fruendo temporaneamente dell aliquota agevolata prevista dall articolo 1, nota I, Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/86, abbia espresso l intenzione di conseguire nel triennio i requisiti di cui all articolo 12, L. 153/1975, vale a dire la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Com è noto, per limitare l analisi all imprenditore persona fisica (ma il problema si pone anche per le società), tale articolo, al primo comma, definiva imprenditore agricolo a titolo principale colui che, in possesso di capacità professionale analiticamente descritta nei successivi terzo e quarto comma,
dedicava all attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dall attività medesima almeno i due terzi del proprio reddito globale da lavoro. Con decorrenza 7 maggio 2004, l articolo 1, comma 5-quinquies, D.Lgs. 99 del 29 marzo 2004, ha abrogato l articolo 12 citato ed ha sostituito la nozione di imprenditore agricolo professionale a quella di imprenditore agricolo a titolo principale. In particolare, il comma 1 dello stesso articolo dispone che è imprenditore agricolo professionale chi, in possesso di competenze regolamentate a livello europeo, dedichi alle attività agricole elencate dall articolo 2135 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi da tali attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Alla luce di tale modifica ed in assenza di una norma transitoria, riguardo ai citati atti con istruttoria in itinere si pone il problema se i criteri qualitativi e quantitativi da applicare siano quelli della normativa pregressa o se invece subentrino i diversi, e parzialmente più favorevoli, criteri della nuova normativa. A parere di questo Ufficio, considerato il tempo necessario all organo competente per attribuire la qualifica, non potrà essere utilizzato il criterio del momento della verifica. Si rischierebbe, infatti, di vincolare l esistenza delle condizioni alla celerità con cui l organo amministrativo ha effettuato la verifica (applicando le vecchie percentuali ai primi atti verificati e le nuove agli ultimi, con il rischio di penalizzare i primi). Conseguentemente, si ritiene che le situazioni in itinere al 7 maggio 2004 debbano essere verificate secondo i criteri già posti dall articolo 12, L. 153/1975. Un secondo problema riguarda la decorrenza del termine di cui all articolo 1, comma 4, ultimo inciso, D.Lgs. 99/2004, ove è detto che la perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime. In particolare, è stato chiesto se tale termine decorre dalla data della registrazione. Orbene, il quinquennio decorre dalla data di registrazione. In tale sede, infatti, è stata liquidata e corrisposta (dunque applicata) l imposta principale, con aliquota agevolata a titolo definitivo (se i requisiti IAP erano già posseduti) o provvisorio (se il contribuente ha dichiarato in atto di voler conseguire i requisiti).
Un terzo problema riguarda la portata da attribuire all articolo 1, comma 4, D.Lgs 99/2004, ove è riconosciuta allo IAP la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali previste per il coltivatore diretto, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale. In particolare, ci si chiede se tale ultima norma preveda un automatismo, per cui qualsiasi agevolazione fiscale prevista per i coltivatori diretti, per il solo motivo della suddetta iscrizione, transiti in capo all imprenditore agricolo professionale. Tra tali benefici, per quanto specificamente ci riguarda, rientrano quelli introdotti a favore della piccola proprietà coltivatrice dalla L. 604/1954 e successive modifiche e proroghe. Preliminarmente, sembra indiscutibile che la gestione previdenziale ed assistenziale cui fa riferimento la norma non possa essere una qualsiasi gestione previdenziale, ma debba essere quella dei coltivatori diretti. Fatta tale premessa, può ragionevolmente affermarsi che le modifiche apportate alla disciplina dell imprenditore agricolo dal D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 non riguardano la L. 604/1954 e le relative condizioni di fruizione. Coerentemente, la disposizione di cui all articolo 1, comma 4, del citato decreto legislativo non ha introdotto un automatismo agevolativo legato alla mera iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale del coltivatore diretto. In sostanza, il trattamento fiscale già riservato all imprenditore agricolo a titolo principale dall articolo 1, nota I, Tariffa, D.P.R. 131/86 (imposta di registro con aliquota 8%, imposte ipotecarie e catastali nella misura ordinaria del 2% ed 1%) compete ora senz altro all imprenditore agricolo professionale, come chiarito dall articolo 1, comma 5-quater, D.Lgs. 99 del 29 marzo 2004. Per contro, le più favorevoli agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, imposta catastale nella misura ordinaria dell 1%), potranno essere riconosciute all IAP solo se è iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale dei coltivatori diretti e se si realizzano le ulteriori condizioni, soggettive ed oggettive, di cui agli articoli 31, L. 590/1965 e 2, L. 604/1954. Il dato letterale ( sono altresì riconosciute, dice la legge) conforta tale interpretazione, consentendo l accesso, in via ulteriore ed alternativa rispetto all aliquota agevolata dell otto per cento e semprechè le relative condizioni di spettanza siano realizzate, al più favorevole regime riconosciuto ai coltivatori diretti.
Non è sufficiente, in definitiva, che l imprenditore agricolo professionale sia coltivatore diretto iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale per fruire delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, ma è necessario che ricorrano anche le condizioni, soggettive ed oggettive, tassativamente previste dalle leggi che disciplinano tali agevolazioni. E opportuno evidenziare, peraltro, che, mentre la qualifica di IAP può essere acquisita anche in data successiva al rogito, giusta il combinato disposto degli articoli 1, nota I, Tariffa, D.P.R. 131/86 ed 1, comma 5-ter, D.Lgs. 99/2004, le condizioni di cui al citato articolo 2, L. 604/1954 devono per legge sussistere già al momento del rogito (articolo 4, comma 2, L. 604/54). In tema di decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, un ulteriore problema sorto nel corso dell incontro riguarda l assimilabilità dei conferimenti societari ai trasferimenti volontari. Questo Ufficio ritiene i conferimenti societari assimilabili ai trasferimenti volontari, dal momento che essi non rispondono ad alcuna costrizione o causa di forza maggiore. La stessa prassi in materia, sebbene non specifica, consente di attribuire natura involontaria a situazioni fattuali diverse dal conferimento (cfr. risoluzioni nn. 260059 del 24 maggio 1991, 260128 del 24 maggio 1991 e 165/E del 23 ottobre 2001). La normativa inerente la figura del coltivatore diretto e dell imprenditore agricolo prevede, ancora, una serie di esenzioni ai fini dell imposta di bollo. Quanto all imprenditore agricolo professionale, la spettanza di esse non è venuta meno con l entrata in vigore del D.Lgs. 99 del 29 marzo 2004, giusta articolo 1, comma 5-quater, dello stesso decreto. E confermata, conseguentemente, l esenzione di cui all articolo 16, L. 153 del 9 maggio 1975, inerente le domande, e la relativa documentazione, intese ad ottenere i requisiti dell IAP. Non risulta invece alcuna esenzione relativa alla certificazione che completa il procedimento, regolarmente soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell articolo 4, TAR, parte prima, D.P.R. 642/72. Quanto poi alle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, sono estese all imprenditore agricolo professionale che sia anche coltivatore diretto le
esenzioni previste dagli articoli 9, comma 1, L. 604/1954 e 21, Tabella, D.P.R. 642/72. Un ulteriore punto controverso emerso nel corso dell incontro riguarda la perentorietà del termine triennale di produzione del certificato che attesta l avvenuto conseguimento dei requisiti IAP in epoca successiva al rogito, come previsto dall articolo 1, nota I, Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/86. L ipotesi prospettata è quella in cui i requisiti siano conseguiti nei termini, laddove la certificazione è rilasciata dall organo competente in data successiva al triennio. La soluzione del problema risiede nell analisi congiunta ed armonica di due norme. In particolare, l articolo 1, comma 5-ter, D.Lgs. 99/2004 riconosce la possibilità di acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell istanza di riconoscimento pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. A sua volta, il citato articolo 1, Tariffa, del Testo Unico imposta di registro richiede che la certificazione relativa alla suddetta qualifica sia prodotta all ufficio competente nel triennio dall atto. Lo stesso articolo prevede, inoltre, un automatismo in base al quale l ufficio competente provvede al recupero della differenza d imposta qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta. Alla luce della normativa esposta, il contribuente deve risultare in possesso dei requisiti nei due anni dalla richiesta e deve presentare la relativa certificazione nel triennio dal rogito. Entrambi i termini sono perentori ed il ritardo dell organo competente a rilasciare la certificazione non integra gli estremi di una causa di forza maggiore. In risposta ad ulteriore quesito, sono a tutt oggi vigenti le disposizioni agevolative introdotte dall articolo 5-bis, L. 662 del 23 dicembre 1996 per favorire le aziende agricole montane e dall articolo 14, L. 441 del 15 dicembre 1998 in tema di imprenditoria giovanile in agricoltura. Infine, la normativa inerente i contratti di affitto è rappresentata dai seguenti articoli del D.P.R. 131/86: articolo 17, con particolare riferimento al
comma 3-bis; articolo 5, Tariffa, parte prima; articolo 11, Tariffa, parte prima; articolo 2, Tariffa, parte seconda; articolo 2-bis, Tariffa, parte seconda. Ad essi si effettua il più ampio rinvio, precisando che attraverso il sistema SIATEL è possibili visualizzare gli atti registrati. Il Direttore Regionale dott. Villiam Rossi Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93