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Circolare N. 134 del 1 Ottobre 2015 Turismo digitale: on line la graduatoria delle domande presentate entro lo scorso 24 luglio 2015 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stata Pubblicata dal MIBAC - Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo - la graduatoria concernente il credito d imposta per il turismo digitale, relativa alle domande presentate dal 13 al 24 luglio scorso, riferite alle spese sostenute nel 2014. L agevolazione in argomento consiste, come noto, in un credito d imposta nella misura del 30% dei costi agevolabili e fino all'importo massimo complessivo di 12.500,00 che viene riconosciuto esclusivamente con riferimento alle spese relative a: i) impianti wi-fi; ii) siti web ottimizzati per il sistema mobile; iii) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; iv) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; v) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; vi) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; vii) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per le suddette attività. Il credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive è ripartito in tre quote annuali di pari importo (la prima adoperabile non prima dell 1 gennaio 2015) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art.17 del DLgs. 241/97. Ad ogni modo, è bene sottolineare che per poter utilizzare il credito d imposta è comunque necessario attendere un apposito provvedimento dell agenzia delle entrate con il quale: i) saranno definite le modalità ed i termini di utilizzazione del credito; ii) sarà istituito l apposito codice tributo.

Premessa Come noto, al fine di sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione l articolo 9 del D.L. n. 83/2014 riconosce un credito d imposta, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extraricettivi o ancillari (c.d bonus digitalizzazione ). L agevolazione è divenuta pienamente operativa, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 23.03.2015, del decreto 12 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2015 (ed in vigore dal 07.04.2015), nel contesto del quale sono state individuate le disposizioni applicative per l attribuzione dell agevolazione in argomento. L agevolazione in sintesi Possono beneficiare dell agevolazione i seguenti soggetti: Soggetti beneficiari del credito in esame Esercizio ricettivo singolo Si intende la struttura, organizzata in forma imprenditoriale, riconducibile alle seguenti tipologie: struttura alberghiera: struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti; strutture alberghiere: gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turisticoalberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali; Struttura extraalberghiera Affittacamere; ostelli per la gioventù; case e appartamenti per vacanze; residence; case per ferie; bed and breakfast; rifugi montani; le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali. Esercizio ricettivo Si intende l'aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d'impresa, delle ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo, con aggregato soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali con servizi extra-ricettivi ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe. 1

o ancillari Agenzie di viaggio e tour operator Rimane fermo che, in tal caso, il destinatario dell'agevolazione fiscale è l'esercizio ricettivo singolo componente l'aggregazione. Si intendono quelle che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012 e che risultino appartenenti al: cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al predetto decreto. Secondo quanto precisato dal ministero dello sviluppo economico - nel contesto delle FAQ TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE DEL 19 GIUGNO 2015 - possono beneficiare del credito d imposta i campeggi, mentre ne sono esclusi gli agriturismi, in quanto l'esercizio dell'attività di ricezione si svolge nel contesto di una struttura che, in via prevalente, è dedicata allo svolgimento di attività non attinenti alla ricezione turistica. L'agevolazione è riconosciuta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti servizi. Interventi che danno diritto al bonus digitalizzazione Impianti wi-fi Siti web ottimizzati per il sistema mobile Programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati Precisazioni ministeriali Per beneficiare del credito d imposta è necessario che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download. Con riferimento a tali spese sono agevolabili i costi sostenuti per: l acquisto e installazione di modem/router; la dotazione hardware; per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale). Con riferimento a tali spese sono agevolabili i costi sostenuti per acquisto di software e applicazioni. Con riferimento a tali spese sono agevolabili i costi di: acquisto software; acquisto hardware (server, hard disk); 2

e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi Spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio Servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale Strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità Servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per le suddette attività Tali spese sono agevolabili soltanto se risultano da contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line. Tali spese sono agevolabili soltanto se risultano da contratto di fornitura di prestazioni e di servizi Tali spese sono agevolabili soltanto se risultano da contratto di fornitura di prestazioni e di servizi e sono agevolabili anche i costi per l acquisto di software Tali spese sono agevolabili soltanto se risultano da contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio). L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione che può essere rilasciata soltanto da una particolare categoria di soggetti. Soggetti che possono attestare l effettiva Collegio sindacale se nominato Dottore commercialista Revisore legale Perito commerciale Consulente del lavoro Responsabile CAF Il credito d'imposta per la digitalizzazione che è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale (in relazione a medesime voci di spesa) - è riconosciuto nella misura del 30% dei costi agevolabili, fino all'importo massimo complessivo di 12.500,00 euro nei suddetti periodi di imposta (2014, 2015 e 2016). In buona sostanza, l'importo totale delle spese eleggibili è limitato alla somma di 41.666 euro per ciascun soggetto ammesso al beneficio: di conseguenza, ciascuna impresa 3

interessata potrà usufruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari a 12.500 euro. Il credito d'imposta deve: essere ripartito in tre quote annuali di pari importo; ne consegue che: con riferimento alle spese sostenute nel 2015, il credito d imposta sarà utilizzabile nel 2015 (1/3), nel 2016 (1/3) e nel 2017 (1/3); con riferimento alle spese sostenute nel 2016, il credito d imposta sarà utilizzabile nel 2016 (1/3), nel 2017 (1/3) e nel 2018 (1/3); utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (pena lo scarto dell'operazione di versamento). Per espressa previsione normativa, la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso all'1.6.2014 (2014, per i soggetti "solari") è utilizzabile non prima dell'1.1.2015. Tuttavia, è bene sottolineare che per poter utilizzare il credito d imposta è necessario attendere un apposito provvedimento dell Agenzia delle entrate con il quale: saranno definite le modalità ed i termini di utilizzazione del credito; sarà istituito l apposito codice tributo La procedura di accesso all'agevolazione si è contraddistinta nelle seguenti fasi: una fase di preparazione, dalle ore 10:00 del 22.6.2015 fino alle ore 12:00 del 24.7.2015, in cui il legale rappresentante dell'impresa avrebbe dovuto procedere alla registrazione al portale e alla compilazione e caricamento dell'istanza; una fase di presentazione vera e propria delle domande, dalle ore 10:00 del 13.7.2015 fino alle ore 12:00 del 24.7.2015, in cui è stata inviata telematicamente l'istanza a la relativa attestazione di effettivo sostenimento delle spese. Il 25.9.2015 è stato pubblicato, infine, sul sito internet del Ministero l'elenco delle istanze ammesse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. Reperibile al seguente indirizzo di posta http://www.beniculturali.it/mibac/export/mibac/sito- HiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_307212595.html La revoca del credito d imposta E bene segnalare, infine, che sono previste particolari cause di revoca dell agevolazione che intervengono: nel caso venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti; 4

nel caso la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta. Il bonus è altresì revocato anche nel caso in cui: i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa; in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese. Oltre alle eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa, se a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si dovesse accertare l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, quest ultimo provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, avvalendosi dell attività dell Agenzia delle Entrate, la quale: comunicherà telematicamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo; trasmetterà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi. 5