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IV SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE: "REGOLAMENTO IN MATERIA DI SOCIETÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFES- SIONALI REGOLAMENTATE NEL SISTEMA ORDINISTICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 10, DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183" Il Ministro della giustizia Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400; Visto l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante Disposizioni per la formazione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare il comma 10, che rimette al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l 'adozione di regolamento allo scopo di disciplinare le materia di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dello stesso articolo 10; Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo l, comma l, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante 'Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo ; Visto decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante Attuazione della direttiva 9515/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale ; Visto l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese. nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ; 820

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data... Prot. N... Adotta Il seguente Regolamento CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Definizioni l. Ai fini del presente regolamento, si intende per a) «società tra professionisti» o «società professionale»: la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.; b) «società multidisciplinare»: la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12novembre 2011, n. 183. 2. Il presente decreto non si applica alle associazioni professionali ed alle società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore delle legge di cui al comma l. CAPO II CONFERIMENTO ED ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE Art. 3 Conferimento dell'incarico 1. I criteri e le modalità di conferimento dell'incarico professionale sono stabiliti nell'atto costitutivo o nello statuto delle società professionali in modo da garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria. 2. Per la finalità di cui al comma 1, sono imposti obblighi d'informazione del cliente secondo le modalità previste dall'articolo 4. Art. 4 Obblighi di informazione l. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni: 821

Schema di decreto ai sensi dell art. 10, comma 10, legge n. 183/2011 a) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale; b) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento. 2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera b), la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l 'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. 3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi l e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti e- ventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. Art. 5 Esecuzione dell'incarico 1. Nell'adempimento dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la sua direzione e responsabilità, della collaborazione di sostituti ed ausiliari, i cui nominativi sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo 4, comma 2. 2. È fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma l. CAPO III PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI Art. 6 Incompatibilità l. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza. 2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale. 3. I soci per finalità d'investimento possono far parte di una società professionale solo ove non abbiano riportato condanne definitive e siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento. Art. 7 Iscrizione nel registro delle imprese l. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'articolo 6, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 822

2. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma l riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti. 3. L'iscrizione è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Si applica l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340. CAPO IV ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE E REGIME DISCIPLINA- RE Art. 8 Obbligo di iscrizione l. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. 2. La società multidisciplinare è iscritta presso l 'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. Art. 9 Procedimento l. La domanda di iscrizione di cui all'articolo 8 è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata della seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica; b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese; c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda. 2. La società tra professionisti costituita nella forme della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma l, lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società. 3. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all'articolo 8, curando l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni. 4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società. S. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine o al collegio competenti ai sensi del 823

Schema di decreto ai sensi dell art. 10, comma 10, legge n. 183/2011 comma l, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro. Art. 10 Diniego d 'iscrizione l. Il motivato diniego d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo può essere pronunciato solo dopo che illegale rappresentante della società sia stato invitato a fornire al consiglio competente, anche verbalmente ed entro un termine non inferiore a quindici giorni, le proprie osservazioni. 2. La lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. E comunque fatta salva la possibilità, prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorità giudiziaria. Art. 11 Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito l. Il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità. Art. 12 Regime disciplinare della società l. La società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle stesse norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta, applicabili all'esercizio in forma individuale della professione regolamentata. 2. Se la violazione deontologica commessa dal singolo socio professionista è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società. 824