Circolare n. 8/2013. Disciplina delle Società tra professionisti: criticità e certezze. Indice

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1 Circolare n. 8/2013 Disciplina delle Società tra professionisti: criticità e certezze Indice 1. Premessa 2 2. La disciplina civilistica delle società tra professionisti: forme e pubblicità 3 3. Gli elementi caratterizzanti contenuti nell'atto costitutivo delle S.t.p La denominazione sociale delle società tra professionisti 9 5. Partecipazione alla società tra professionisti Regime di iscrizione delle società tra professionisti Diniego di iscrizione e cancellazione dell'albo Codice deontologico e segreto professionale Regime fiscale delle società tra professionisti 13

2 1. Premessa L art. 10 commi 3 a 9 della legge di stabilità per il 2012 ha introdotto, nell ordinamento italiano, la possibilità di costituire, dal 1 gennaio 2012, società che avessero quale oggetto sociale l esercizio esclusivo di attività professionali (c.d. società tra professionisti o S.t.p.). Successivamente, la legge di conversione del decreto 1/2012 (in materia di liberalizzazioni) ha modificato le norme relative alle S.t.p., introducendo nuovi elementi che devono essere presenti negli atti costitutivi delle predette società. Art. 10 D.L n. 183 Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti Co. 3 E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre. Co. 4 Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale; d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. Co. 5 La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti. Co. 6 La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra 2

3 professionisti. Co. 7 I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate. Co. 8 La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. Co. 9 Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Co. 10 Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7. Nonostante le suddette disposizioni siano entrate in vigore il 1 gennaio 2012, la corretta costituzione della società tra professionisti era comunque subordinata all emanazione di un decreto ministeriale che avrebbe dovuto precisare, tra l altro, le modalità di iscrizione delle stesse all albo professionale di appartenenza. Così come sostenuto dal Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (Nota informativa n. 3) nessuna società tra professionisti, anche se legittimamente costituita e iscritta al Registro delle imprese, in assenza del predetto regolamento, si sarebbe potuta iscrivere all Albo professionale competente: il difetto di regolamentazione avrebbe reso impossibile, infatti, l esercizio della funzione di vigilanza che è priorità degli Ordini. Con la pubblicazione sulla G.U , n. 81 del Decreto Ministeriale del , n. 34, recante Regolamento in materia di società per l esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, in vigore dal ( ovvero dal poiché il 21 cade di domenica), la predetta problematica, relativa all iscrizione della società tra professionisti all ordine professionale di appartenenza, sembrerebbe risolta. 2. La disciplina civilistica delle società tra professionisti: forme e pubblicità Per espressa previsione normativa, i professionisti iscritti in ordini professionali possono costituirsi, oltre che in società semplici o studi associati, anche attraverso tutti i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. 3

4 Modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile Società in nome collettivo Società di persone Società semplici o in accomandita semplice Società a responsabilità limitata Società di capitali Società per azioni; Società in accomandita per azioni Società cooperative Costituite almeno da un numero di soci non inferiore a tre Fra le società di cui al titolo VI del libro V del codice civile rientrano, anche, le S.r.l. e S.p.a. unipersonali, introdotte nel 1993 a recepimento della direttiva Cee 89/667 al fine di agevolare la creazione o la prosecuzione di piccole o medie imprese con un unico titolare. Al riguardo, il CUP (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali) ha ritenuto impossibile la costituzione di una S.t.p. unipersonale per il fatto che il riferimento all'attività professionale "da parte dei soci" sembra escludere differenti interpretazioni: la ratio normativa sembrerebbe, infatti, chiaramente finalizzata a favorire l'aggregazione di più soggetti. Non deve essere trascurata, peraltro, la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata semplificata (Srls) tra professionisti, previa ovviamente una modifica del relativo modello standard di statuto e di atto costitutivo che preveda - oltre alla disciplina sostanziale tipizzata propria del negozio costitutivo della SRLS (soci fondatori soltanto persone fisiche under 35, indicazione nella denominazione sociale di SRL Semplificata, amministrazione affidata solo a uno o più soci, capitale sociale da versarsi integralmente in denaro) anche gli elementi caratterizzanti delle S.t.p. (che devono essere indicati obbligatoriamente nell atto costitutivo proprio di tali società) tra i quali si annovera l esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Dal mero tenore letterale del comma 3 dell art. 10 del D.L n. 183 non sembrerebbe possibile, invece, costituire una società tra professionisti avvalendosi della nuova srl a capitale ridotto, atteso che la normativa di tale prototipo di s.r.l. non è stata inserita nel codice civile, ma è prevista dall art. 44 del D.L. 82/2012 (articolo non richiamato nella disposizione costituente le società tra professionisti). Tuttavia, atteso che la norma delle srl a capitale ridotto rimanda, per tutto quanto non disciplinato dalla norma di legge, al codice civile ed, in particolare, alle regole di funzionamento delle s.r.l. ordinarie (art c.c.) e delle s.r.l.s. (art bis c.c.), sembrerebbe comunque legittima la costituzione di una S.r.l. a capitale ridotto tra professionisti. Ad ogni modo, in relazione alla scelta del tipo sociale deriva ovviamente l applicazione delle 4

5 regole relative a ciascuna fattispecie: le norme in tema di responsabilità; di dotazione patrimoniale minima; la presenza di organi amministrativi e di controllo; modalità specifiche per la modifica della compagine sociale; redazione di bilanci e la tenuta di libri obbligatori. Resta comunque immutata la possibilità per i professionisti di avvalersi dei modelli societari e associativi vigenti quali associazioni professionali e società semplici tra professionisti (società tra avvocati ex art. 16, D.Lgs. n. 96/2001, società d ingegneria ex Legge n. 109/94): i predetti modelli societari e associativi esistenti alla data del 1 gennaio 2012, possono, dunque, continuare l attività senza necessità di effettuare modifiche statutarie o di adottare il predetto regolamento, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La relazione illustrativa al citato regolamento conferma, peraltro, l esclusione degli avvocati della predetta normativa, atteso che la nuova disciplina dell ordinamento della professione forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) delega il Governo per la disciplina dell esercizio della professione di avvocato in forma societaria. Analogamente, viene precisato che lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non possono costituire oggetto di attività in forma societaria. 3. Gli elementi caratterizzanti contenuti nell atto costitutivo delle S.t.p. Il successivo comma 4, lett. a) dell art. 10 del D.L n. 183, dispone che possono assumere la qualifica di società tra professionisti solo le società il cui atto costitutivo preveda l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci e, pertanto, sembrerebbero escluse altre attività estranee. Quanto all'oggetto sociale della costituenda società tra professionisti, il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (Nota informativa n. 3) ha precisato che esso debba consistere nell'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci e ciò vale a dire che: l'oggetto sociale debba escludere qualsivoglia attività d'impresa e, pertanto, risulta ristretto alle sole attività professionali che possono concretamente essere svolte dai professionisti appartenenti alle cd. professioni regolamentate, ovvero quelle indicate negli ordinamenti professionali; l'esercizio delle attività professionali debba essere limitato soltanto ai soci della società 5

6 che risultano iscritti in albi o collegi professionali secondo il disposto dell'art c.c., previo superamento dell'esame di Stato previsto nell'art. 33, co. 5, della Costituzione. Ne consegue che, essendo l attività professionale la sola attività che può essere svolta dalle S.t.p, a nulla rileva, secondo il CPU, distinguere tra attività professionali riservate o non riservate, essendo per definizione "professionali" tutte le attività svolte con il proprio titolo dal professionista ricomprese tra quelle il cui svolgimento è consentito dall'ordinamento professionale. Uno degli aspetti più importanti della disciplina in esame, regolato all art. 4 lett. b) del D.L n. 183, concerne la differente natura dei soci che possono partecipare ad una società tra professionisti: il primo tipo, obbligatorio, è costituito esclusivamente dai professionisti iscritti in ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni; Per espressa previsione normativa, l ingresso come soci professionisti nelle summenzionate società è consentito anche a cittadini degli Stati membri dell'unione europea non iscritti ad ordini, albi e collegi, purché in possesso di un titolo di studio abilitante per l'esercizio della professione. il secondo tipo di soci è eventuale e può anche mancare. Si tratta di soci non professionisti che possono far parte della società sia come soci d'opera (ma solo per prestazioni tecniche), sia come soci di capitale. Sebbene la normativa nulla dica in merito, alcuni esponenti della dottrina ritengono che possano assumere la qualifica di soci non professionisti, ovvero soci di investimento, anche soggetti diversi dalle persone fisiche (società, ecc.). Tipologia di socio Requisiti e mansioni del socio Soci professionisti Professionisti iscritti a Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni Cittadini degli stati membri dell Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante Soggetti non Socio che in una Società tra Professionisti svolga funzioni di supporto professionisti rispetto ai servizi professionali; soltanto per Socio che in una Società tra professionisti si occupi di organizzazione dello prestazioni studio. 6

7 tecniche Soggetti non professionisti soltanto per finalità di investimento Soggetto persona fisica che è socio di capitale di una Società Tra professionisti Soggetto persona giuridica che è socio di capitale di una Società tra professionisti. Ad ogni modo, il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci: il venir meno di tale condizione causa lo scioglimento della società, che verrà anche cancellata dall Albo professionale di appartenenza, a meno che non si provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In buona sostanza, i soci professionisti devono possedere sia la maggioranza numerica sia quella concernente la partecipazione al capitale sociale: i soci di capitali possono, quindi, partecipare nella società in numero inferiore rispetto ai soci professionisti, al fine di consentire, nel caso di voti per teste (come nelle cooperative), che i soci professionisti esprimano la maggioranza dei due terzi nelle assemblee o nelle decisioni dei soci. Analogamente, i medesimi soci di capitali non possono sottoscrivere più di un terzo del capitale sociale, onde consentire ai soci professionisti di manifestare nelle assemblee almeno i due terzi dei voti disponibili. L art. 10 comma 4 lett. c) del D.L n. 183 dispone che l esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società debba essere eseguito solo dai soci professionisti in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. A tal riguardo l'atto costitutivo deve prevedere espressamente i criteri e le modalità affinché: l'esecuzione dell'incarico sia eseguito solo dai soci professionisti abilitati; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo sia previamente comunicato per iscritto all'utente. Su questo particolare aspetto è intervenuto il predetto regolamento (Decreto Ministeriale del n. 34) precisando che al momento del primo contatto, la società professionale è tenuta a fornire al cliente - anche tramite il socio professionista - le seguenti informazioni: possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale; diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; A tal fine, il regolamento obbliga la S.t.p. a consegnare al cliente l elenco scritto dei soci 7

8 professionisti con l indicazione, per ciascuno di essi, dei titoli e delle qualifiche professionali conseguite, nonché l elenco dei soci con finalità d investimento. Sul punto, si ritiene preferibile, anche se non espressamente stabilito dal predetto regolamento, che venga fornita al cliente anche l indicazioni circa che generalità dei soci non professionisti che prestano all interno della S.t.p. soltanto prestazioni tecniche : tale indicazione, anche se non prescritta, aumenterebbe il livello di trasparenza e di informazione nei rapporti con il cliente. esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento. Il regolamento non contiene particolari indicazioni su quali possano essere le circostanze in grado di dar luogo a tali conflitti, limitandosi a richiamare il fatto che essi possono verificarsi tra la società e il cliente o essere causati dalla presenza dei soci investitori. Tuttavia, in dottrina si è ritenuto che, l esistenza di tali condizioni non dovrebbe costituire, a priori, un ostacolo alla successiva prosecuzione del rapporto professionale, atteso che spetterà comunque al cliente la decisione finale circa l eventuale conferimento dell incarico. Ad ogni modo, è espressamente previsto che, l adempimento dei suddetti obblighi di informazione e del nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente debba risultare da atto scritto. Nell esecuzione dell incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti: i nominativi di tali soggetti devono essere comunicati al cliente, al quale è comunque riconosciuta la facoltà di comunicare il proprio dissenso, in forma scritta, entro tre giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. L art. 10 comma 4 lett. c-bis) D.L n. 183 richiede, peraltro, che l atto costituivo delle S.t.p. preveda la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale, in linea con quanto già richiesto ai singoli professionisti iscritti in ordini e collegi: l art. 3, comma 5, lett. e), del DL 138/2011 (conv. in Legge n.148/2011) ha stabilito, infatti, tra gli obblighi posti a carico del professionista, quello di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall attività professionale esercitata. 8

9 Sul punto, però, è bene rammentare che, il successivo Dpr n. 137/2012 di riforma delle professioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 agosto 2012 e in vigore dal 15 agosto oltre a ribadire che le condizioni generali delle predette polizze assicurative potranno essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti - ha concesso ulteriori dodici mesi (che decorrono dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 137/2012), per permettere ai predetti consigli nazionali e agli enti previdenziali, la negoziazione di condizioni contrattuali migliori a favore dei propri iscritti: dal 15 agosto 2013 la stipulazione della polizza diverrà, pertanto, un obbligo giuridico per l iscritto in Ordini professionali e, come tale, la violazione del suddetto obbligo costituirà illecito disciplinare e non più solamente deontologico (così come ben specificato al comma 2 del DPR n.137/2012). Non è chiaro, però, se ciascun socio professionista fondatore della società tra professionisti debba dotarsi della richiesta polizza assicurativa, all atto della sua costituzione, atteso che è proprio lo statuto di questo prototipo societario a richiederne la stipula, ovvero se sia la costituenda società che debba stipulare la predetta polizza a garanzia dei propri clienti. Ancora, non è altrettanto chiaro se i soci professionisti, ovvero la medesima società, possano usufruire del maggior termine concesso dal legislatore per la stipula della predetta polizza assicurativa. Inoltre, ai sensi dell art. 10 comma 4 lett. d) del D.L. D.L n. 183 viene disposto che l atto costitutivo della S.t.p. debba indicare le modalità di esclusione dalla società di quel socio professionista che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo: tale soggetto, come verrà meglio esposto nel proseguo, non potrà nemmeno partecipare alla costituzione di una nuova S.t.p., anche solo in qualità di mero socio di investimento o di capitale. 4. La denominazione sociale delle società tra professionisti A norma del successivo comma 5 dell art. 10 del D.L n. 183, la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti come, ad esempio, Consulenza S.p.a. società tra professionisti. Sul punto, vale la pena precisare che, sebbene il legislatore abbia rinviato alla sola denominazione sociale (prevista per le società di capitali) e non alla "ragione sociale" (prevista per le società di persone, cfr. art cod. civ.) ciò non esclude, comunque, il ricorso al modello delle società personali, come espressamente consentito dal citato comma 3 dell art. 10 del D.L. D.L n

10 5. Partecipazione alla società tra professionisti L art. 10 comma 6 del D.L n. 183 dispone che la partecipazione ad una società è incompatibile, per espressa previsione normativa, con la partecipazione ad altra società tra professionisti. Il predetto tema è stato meglio approfondito dal regolamento (Decreto Ministeriale del n. 34) il quale, oltre a ribadire quanto sopra, ha avuto modo di precisare che, l incompatibilità in parola si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza. Sul punto, si precisa che il successivo comma 8 dell art. 10 del D.L n. 183 riconosce la possibilità di costituire una società tra professionisti anche per l esercizio di più attività professionali (c.d. società multidisciplinari), ad esclusione di quella notarile e della professione di avvocato: quanto ai notai, la relazione accompagnatoria al Dm 34/2013, come già anticipato, dispone che deve ritenersi che lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non può costituire oggetto di attività in forma societaria. Vale a dire che, se i notai non possono fare società tra professionisti, allo stesso modo gli è precluso l'esercizio associato della professione con altri professionisti. quanto agli avvocati, invece, l art. 5 comma 2 della legge 247/2012, reca una delega al Governo per emanare un decreto che disciplina l'esercizio della professione forense in una forma societaria (società di persone, società di capitali o società cooperative), ma con la precisazione che soci ne potranno essere solo avvocati iscritti all'albo. Ad ogni modo, tale incompatibilità viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale. Sebbene il regolamento escluda la contemporanea partecipazione del singolo professionista a più Stp, si ritiene che non sia precluso, al medesimo professionista, la possibilità di continuare a svolgere l'attività professionale a titolo individuale, ovvero nell'ambito di una associazione professionale. Peraltro, il tenore della suddetta disposizione sembrerebbe sottolineare che, non solo il socio professionista non possa essere socio di più società professionali, ma anche il socio di capitale. Viene, poi, introdotto un regime di incompatibilità in relazione alla partecipazione alla società tra professionisti del socio per finalità di investimento. Nello specifico, l appartenenza alla società tra professionisti è subordinata alle seguenti condizioni: possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l iscrizione all albo professionale cui la società è iscritta; mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali; 10

11 inesistenza di condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; cancellazione da un albo professionale per motivi disciplinari. Vale a dire che, non può aderire ad una società tra professionisti, anche assumendo la qualifica di socio capitalista, il professionista che non sia più iscritto all albo per motivi disciplinari. Peraltro, è prevista l estensione delle incompatibilità previste per i soci capitalisti persone fisiche, anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società che intendano acquisire la qualità di soci di una società tra professionisti. 6. Regime di iscrizione delle società tra professionisti La S.t.p. è soggetta a iscrizione nell apposita sezione speciale del registro delle imprese presso le Camere di commercio, istituita nel 2001 per accogliere le società tra avvocati: la certificazione relativa all'iscrizione presso la predetta sezione speciale deve riportare, inoltre, la specificazione della qualifica di società tra professionisti. Oltre all iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, la società tra professionisti deve essere iscritta in una sezione speciale degli Albi o dei Registri tenuti presso l Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti: per la società multidisciplinare è richiesta, invece, l iscrizione presso l Albo o il Registro dell Ordine o Collegio professionale relativo all attività professionale individuata come prevalente nello statuto o atto costitutivo. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti ed è corredata della seguente documentazione: atto costitutivo e statuto della società in copia autentica; certificato di iscrizione nel Registro delle imprese; certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda. La S.t.p costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo della copia autenticata dell atto costitutivo e dello statuto, una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della società. Appurata l osservanza delle disposizioni del regolamento da parte dell ordine competente, la società professionale potrà essere iscritta nella sezione speciale, mediante l indicazione della ragione o denominazione sociale, dell oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del 11

12 nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni. L iscrizione va annotata, inoltre, nella sezione speciale del Registro delle imprese su richiesta del soggetto che ha la rappresentanza della società. Il procedimento appena descritto avvalora la tesi del CUP secondo la quale, fino all'emanazione del suddetto regolamento, anche se legittimamente costituite e iscritte al Registro delle imprese, le S.t.p non avrebbero potuto svolgere in concreto la loro attività: veniva, infatti, definito come «condizione essenziale» per l'esercizio dell'attività professionale da parte delle Stp il deposito presso il Registro delle imprese di una certificazione rilasciata dal competente Ordine professionale attestante l'avvenuta iscrizione della Stp presso l'ordine stesso, previa valutazione dell'ordine circa l osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento. Ad ogni modo, devono essere comunicate all Ordine o al Collegio, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell Albo o del Registro le variazioni delle indicazioni apposte al momento dell iscrizione, nonché le deliberazioni che importano modificazioni dell atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale. 7. Diniego di iscrizione e cancellazione dell albo Il provvedimento negativo di iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti può essere pronunciato a seguito di comunicazione da parte del Consiglio dell Ordine o del Collegio professionale al legale rappresentante della società dei motivi ostativi all accoglimento della domanda: entro i 10 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione, la società ha diritto di presentare le sue osservazioni (per iscritto), con eventuale documentazione allegata. La relativa lettera di diniego è comunicata al legale rappresentante della società ed è impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali, fatta salva comunque la possibilità di ricorrere all autorità giudiziaria. La cancellazione dall albo della società tra professionisti per difetto sopravvenuto di un requisito, previsto dalla legge o dal regolamento, consegue alla mancata regolarizzazione da parte della società entro un termine di 3 mesi, decorrenti dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità. Viene fatto salvo il diverso termine di cui all art. 10, comma 4, lett. b) della L. n. 183/2011 secondo cui: in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento 12

13 della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In altri termini, il regolamento consente alla stp di regolarizzare la propria posizione, evitando così la cancellazione della stessa all albo professionale, in un termine decorrente che va da tre mesi (termine perentorio indicato dal regolamento) a 6 mesi ( termine consesso dalla normativa primaria). 8. Codice deontologico e segreto professionale La società tra professionisti deve rispettare il codice deontologico del proprio ordine di appartenenza e risponde disciplinarmente delle violazioni deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta: se la violazione deontologica commessa dal singolo socio professionista(anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società) è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio professionista (anche se iscritto ad altro albo rispetto a quello della società e, quindi, nell ipotesi della STP multidisciplinare) nel solo caso di violazione deontologica (anche di norma di statuto deontologico esterno alla STP) ricollegabile a direttive impartite dalla società. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate. Questa norma, di carattere deontologico, è condivisibile, poiché il cliente ha facoltà di scegliere il professionista da cui farsi seguire: tra il socio professionista scelto e il cliente si instaura, quindi, anche all interno delle S.t.p., un rapporto prettamente fiduciario basato sulla riservatezza e sul segreto professionale. 9. Il regime fiscale delle società tra professionisti Una questione di estrema importanza è rappresentata dal regime fiscale applicabile dalla S.t.p, atteso che le disposizioni sopra illustrate riguardano soltanto la disciplina della società tra professionisti da un punto di vista civilistico, ma non viene fatta alcuna menzione al regime fiscale delle stesse, ossia alla natura del reddito prodotto dalla società. Pertanto, preso atto che la norma nulla dice in merito alle regole fiscali applicabili alle società tra professionisti considerata, anche, la natura fortemente professionale della stessa, si sarebbe indotti a ritenere che, i redditi in oggetto (al pari di quanto accade con ai redditi conseguiti dalle società per avvocati) debbano essere ricondotti nell ambito della disciplina del lavoro autonomo applicando, di fatto, la disciplina prevista per le associazioni professionali ( art. 5, comma 3, lett. C TUIR) e, pertanto, assoggettando tali compensi a ritenuta d acconto. 13

14 Con riferimento alla tipologia di reddito conseguita dalla società tra avvocati di cui al D.Lgs. n. 96/2001, l Agenzia delle Entrate (R.M , n. 118/E), dopo aver rammentato che la predetta società, per quanto non espressamente previsto, è disciplinata dalle disposizioni che regolano la società in nome collettivo, ha precisato che la stessa non ha natura commerciale e di conseguenza: il reddito prodotto va considerato di lavoro autonomo, anche se la società tra avvocati è stata costituita nella forma di snc (applicazione principio di cassa ); ai compensi, alla stessa dovuti, va applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto; non è soggetta a fallimento; A favore di tale modalità di tassazione del reddito delle costituende società tra professionisti, il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali secondo cui: è da ritenersi inderogabile l'assoggettamento al reddito professionale dell'intera attività della società tra professionisti; è da escludersi la S.t.p. dall'applicazione della legge Fallimentare, considerata la netta distinzione che l'esclusività dell'attività professionale imposta alla società produce nei confronti dell'attività d'impresa. Tuttavia, ai fini del corretto inquadramento del corretto regime impositivo dei redditi prodotti dalle S.t.p. non si deve trascurare il diverso trattamento fiscale previsto, invece, per le società d ingegneria. Al riguardo, l Agenzia delle Entrate (R.M. del , n. 56/E) - dopo aver rammentato che ai sensi dell art. 17, Legge n. 109/94 per «società d ingegneria» si intendono «le società di capitali di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del codice civile,, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni - ha chiarito che: il reddito conseguito dalle predette società deve essere considerato reddito d'impresa (applicazione principio di competenza ); ai compensi, alla stessa dovuti, non deve applicarsi alcuna ritenuta d'acconto. Sul punto, si auspicano quanto prima chiarimenti ufficiali. 14

Parte Quarta. Documenti

Parte Quarta. Documenti IV SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE: "REGOLAMENTO IN MATERIA DI SOCIETÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFES- SIONALI REGOLAMENTATE NEL SISTEMA ORDINISTICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 10,

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