COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO REGOLAMENTO aggiornato 3 maggio 2012
Indice Art.1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Composizione e nomina della Commissione Art. 3 - Scadenza Art. 4 - Decadenza Art. 5 - Casi di incompatibilità Art. 6 -Modalità di funzionamento Art. 7- Pareri e autorizzazioni Art. 8 - Compensi Art. 9 - Esercizio delega in forma associata Art. 10 - Norme transitorie Art. 11 - Disposizioni finali
Art.1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la composizione, la nomina e il funzionamento della "Commissione Locale per il Paesaggio", prevista dall'art. 146, comma 6, del D.Lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali e il paesaggio" e come disposto dall'art. 148 dello stesso Decreto, per il Comune di San Vito dei Normanni e per i Comuni eventualmente associati. 2. Il presente regolamento, che sostituisce quello approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 16.08.2010, è predisposto in ossequio e in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2204, alla Legge Regionale n. 20/2009 Norme per la pianificazione paesaggistica e alla D.G.R. n.2273/2009 con la quale la Regione ha deliberato in merito ai criteri per la verifica, nei soggetti delegati all esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica. Art. 2 Composizione e nomina della Commissione 1. La Commissione locale per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo che esprime parere nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in base alle norme e ai vincoli degli strumenti paesaggistici o di valenza paesaggistici vigenti. Essa è composta da n.5 (cinque) membri effettivi con diritto di voto, nel seguito indicati come Componenti, e dal responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nel seguito indicato come Responsabile. 2. In ossequio alle disposizioni di cui alla L.R. 20/2009 e alla D.G.R. n.2273/2009, i Componenti della Commissione locale per il paesaggio devono essere "soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio ( ), esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell arte e dell architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale". Tali requisiti dovranno risultare dai curricula individuali. 3. La Commissione è, pertanto, costituita da: - un ingegnere con particolari competenze riguardo la pianificazione del territorio a orientamento ambientale; - un architetto con particolari competenze riguardo la progettazione urbanistica, il restauro, il recupero e il riuso dei beni architettonici e culturali;
- n. 1 laureato in scienze dei beni culturali o figura professionale similare esperto nella storia del territorio, beni culturali e archeologia; - un geologo; - un dottore agronomo o dottore forestale. 4. Alla nomina della Commissione provvede la Giunta Comunale di San Vito dei Normanni, previa selezione pubblica indetta dal Responsabile del Servizio Tecnico con apposito avviso pubblico. Una commissione tecnica composta da dirigenti e funzionari comunali in numero non inferiori a tre provvederà all'analisi dei titoli e dei curricula dei partecipanti alla selezione e predisporrà apposita graduatoria. 5. Compete alla Giunta comunale anche l eventuale nomina dei membri sostituiti, i quali subentrano ai membri effettivi decaduti o dimissionari. La loro nomina avviene seguendo la stessa procedura di cui al precedente comma e il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione. 6. Potranno partecipare alla selezione anche i dipendenti pubblici in possesso dei requisiti richiesti al comma 2 e comma 3 del presente articolo. I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, qualora nominati, dovranno essere autorizzati dall'amministrazione di appartenenza così come previsto per legge. 7. Della nomina della Commissione va informata la Regione, nei modi e nei termini di cui all'art. 8, comma 5, della LR n.20/2009 e di cui alla deliberazione di GR n.2273/2009. Art. 3 Scadenza 1. La Commissione locale per il paesaggio resta in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) anni dalla data di esecutività del provvedimento di G.M. ed è rinnovabile per una sola volta. Alla scadenza del termine di mandato, la Commissione opera in regime di prorogatio fino alla nomina della nuova Commissione e, comunque, per un periodo non superiore ai 45 (quarantacinque) giorni dalla suddetta scadenza. 2. Ove si renda necessario provvedere, durante il triennio, alla sostituzione/aggiunta di un singolo Componente la durata dell'incarico del nuovo Componente è limitata a tempo residuo fino alla scadenza del triennio. 3. I Componenti della Commissione - possono rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento dandone preventiva comunicazione scritta al responsabile del procedimento con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo; - sono obbligati, in caso di impedimento alla partecipazione di una seduta formalmente convocata, a darne preavviso con motivata giustificazione.
Art. 4 Decadenza 1. I Componenti decadono dall'incarico se non si presentano a tre sedute consecutive della Commissione. 2. La decadenza, per i casi su indicati, è definitivamente formalizzata con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di San Vito dei Normanni con la quale, contestualmente, si provvede alla nomina di un nuovo Componente con le medesime competenze professionali del Componente decaduto. Il Componente nominato in sostituzione di quello decaduto, dimissionario o revocato, resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione. Art. 5 Casi di incompatibilità 1. La carica di Componente della Commissione è incompatibile con la carica di Sindaco, di componente della Giunta Comunale, di Consigliere Comunale del Comune di San Vito dei Normanni e dei Comuni eventualmente associati. I Componenti della Commissione, per tutta la durata del loro mandato, non possono: - essere, contestualmente, membri della Commissione Edilizia Comunale o di qualunque altra Commissione del Comune di San Vito dei Normanni e dei Comuni eventualmente associati. - non possono essere destinatari di incarichi da parte dell'amministrazione procedente, ovvero svolgere attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito territoriale di competenza della Commissione locale per il paesaggio. 2. I Componenti della Commissione direttamente o indirettamente interessati dai progetti sottoposto all'esame della Commissione devono astenersi dal partecipare all'esame e alla votazione relativa ai suddetti progetti; di ciò va dato atto nel verbale. Art. 6 Modalità di funzionamento 1. La Commissione locale per il paesaggio è convocata dal Responsabile del procedimento, d'intesa con il soggetto preposto al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, esclusivamente via fax o via posta elettronica almeno tre giorni prima della convocazione. 2. La Commissione si riunirà in seduta ordinaria di regola una volta alla settimana e in seduta straordinaria ogni qual volta sia necessario in relazione all'entità e alla complessità della documentazione da esaminare.
3. Si considera valida una seduta quando è assicurata la presenza minima di almeno tre membri. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. La eventuale astensione al voto deve essere congruamente giustificata con motivazione da riportarsi in verbale. 4. Il Responsabile del procedimento svolge le funzioni di segretario e, ai sensi del comma 3 dell'art.8 della L.R. 20/2009, partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Commissione ed illustra ai Componenti della Commissione gli elaborati costituenti il progetto in esame. Il Responsabile adempie alle seguenti attività e funzioni: - convoca con preavviso di 3 (tre) giorni - tramite fax o posta elettronica - la seduta della Commissione locale per il paesaggio, con espressa indicazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica da esaminare; - garantisce la disponibilità della documentazione necessaria per l'esame dell istanza; - provvede alla trasmissione dell autorizzazione agli enti competenti di cui al successivo art. 7; - comunica formalmente alla Commissione le eventuali urgenze opportunamente motivate dall Amministrazione o dal responsabile del Servizio. 5. La Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'ultimo periodo del punto 3 dell'allegato A alla delibera di G.R. n. 2273/2009, esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato. 6. Per ciascun progetto esaminato dalla Commissione, il Responsabile del procedimento procede alla trascrizione su apposito registro del verbale dei pareri e relativi voti emessi dalla Commissione stessa, sugli elaborati costituenti il progetto esaminato dalla Commissione viene apposto un timbro recante la data della seduta, il numero degli elaborati esaminati e l'esito della votazione; su almeno uno degli elaborati del progetto viene riportato per esteso il giudizio ed il voto espresso dalla Commissione ;tutti i Componenti della Commissione, unitamente al soggetto preposto al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche sottoscrivono sia il verbale riportato sul registro sia tutti gli elaborati esaminati. 7. Sui singoli progetti la Commissione locale per il paesaggio deve esprimersi in tempo utile ad assicurare il rispetto dei termini di legge. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste. 8. I progettisti, previa richiesta formale motivata, possono chiedere di essere sentiti dalla Commissione per relazionare in merito ai progetti in esame ma non possono partecipare alla successiva discussione ed espressione di parere.
Art. 7 Pareri e autorizzazioni 1. La Commissione locale per il paesaggio ha il compito di esprimere parere obbligatorio per i casi previsti dall art. 7, comma 3, della L.R. n. 20/2009. In particolare, la Commissione ha l obbligo di rilasciare il proprio parere: a) in merito ai vincoli disposti dal P.U.T.T./P regionale; b) in merito ai vincoli di cui agli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004; c) in merito alla compatibilità paesaggistica di abusi edilizi, di cui agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004. Al fine di garantire la differenziazione delle valutazioni paesaggistiche da quelle urbanisticoedilizie, la Commissione esprime il proprio parere, nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, valutando esclusivamente la coerenza e la compatibilità dell'intervento oggetto di parere con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, così come stabilito nell'ultimo periodo del punto 3 dell'allegato A alla delibera di G.R. n. 2273/2009; le valutazioni urbanistico-edilizie restano in capo al responsabile del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi e al soggetto che li rilascia. 2. Per i procedimenti di cui al precedente comma 1, lettera b), in ossequio alle disposizioni di cui all art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e di cui al citato art. 5.01, comma 7, del P.U.T.T./P, la Commissione provvede: - a verificare preventivamente la conformità dell intervento alle norme in materia di tutela paesaggistica; - a predisporre e trasmettere alla Soprintendenza, tramite il Responsabile, specifica relazione sull intervento e sulla verifica di conformità effettuata, entro 40 giorni dal ricevimento dell istanza; - ad acquisire, tramite il Responsabile, il parere della Soprintendenza; - a rilasciare il parere di competenza. 3. Il soggetto preposto al rilascio dell autorizzazione paesaggistica, vista l istruttoria del Responsabile, acquisito il parere della Commissione in merito ai vincoli di cui al comma 1, lettere a) e b), provvede al rilascio dell autorizzazione paesaggistica. 4. Per i procedimenti di cui al precedente comma 1, lettera a), il Responsabile trasmette alla Regione, in maniera telematica, le autorizzazioni paesagistiche rilasciate per il controllo in ossequio alle disposizioni di cui all art. 5.01, comma 7, delle Norme Tecniche del P.U.T.T./P. 5. Per i procedimenti di cui al comma 1, lettera b), il Responsabile - in ossequio alle disposizioni di cui all art. 146, comma 11, del D.Lgs. n. 42/2004 - trasmette alla Soprintendenza ed agli altri enti interessati l autorizzazione paesaggistica, che acquista efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dal suo rilascio.
6. Ai sensi delle disposizioni di cui all art. 7, comma 1, della L.R. n. 20/2009, per i seguenti interventi è in capo alla Regione la competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche: - infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, e idrauliche di interesse regionale; - nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici, di superficie territoriale superiore a 40 mila metri quadrati; - impianti di produzione di energia con potenza nominale superiore a 10 megawatt. Ai sensi degli articoli 5.03 e 5.04 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T./P regionale, per i piani urbanistici generali ed esecutivi è di competenza della Regione il rilascio del parere paesaggistico e della conseguente attestazione di compatibilità paesaggistica. 7. Non sono soggetti al rilascio di autorizzazione paesaggistica: - gli interventi di cui all art. 149 del D.Lgs. n. 42/2004; - gli interventi di cui all art. 7, comma 2, della L.R. n. 20/2009; - gli interventi di cui all art. 5.02 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T./p regionale. 8. La Commissione, nel corso della sua valutazione, può: - chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa; la richiesta può essere avanzata una sola volta a meno di motivate esigenze legate alla complessità dell'intervento; - effettuare sopralluoghi per verificare l effettiva situazione dei luoghi; - convocare e sentire i richiedenti e/o progettisti per l'illustrazione del progetto; - espletare sopralluoghi presso le aree e/o immobili oggetto di autorizzazione paesaggistica 9. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione locale per il paesaggio, i Componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. Art. 8 Compensi 1. Per ogni singola riunione a ciascun Componente, ad esclusione del responsabile del procedimento, compete il gettone di presenza nella misura pari a quella percepita dai consiglieri comunali. Art. 9 Esercizio delega in forma associata 1. E' possibile esercitare in forma associata la delega al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei termini e nei modi fissati nell'art.7 comma 3 della Legge Regionale N.20/2009. In questo caso la Commissione, nominata dal Comune di San Vito dei Normanni, esprimerà il proprio parere anche per gli interventi ricadenti nei territori dei comuni associati.
Il Comune associato provvederà a nominare il proprio Responsabile del procedimento e a individuare il soggetto preposto al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Di tali nomine andrà informata la Regione, nei modi e nei termini previsti. 2. E' demandato alla Giunta comunale di San Vito dei Normanni stabilire la quota parte delle spese di funzionamento della Commissione comunale paesaggistica da porre a carico di ciascun comune associato. Art. 10 Norme transitorie 1. La Commissione locale per il paesaggio in carica alla data di approvazione del presente regolamento viene integrata con ulteriori due componenti: uno laureato in scienze dei beni culturali o figura professionale similare esperto nella storia del territorio, beni culturali e archeologia e l'altro dottore agronomo o dottore forestale. Per la procedura di nomina e di durata dell'incarico dei nuovi componenti trova applicazione quanto disposto dall'art. 2 commi 4, 5 e 6. Art. 11 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni delle leggi e norme vigenti, fra cui segnatamente: la Legge Regionale n. 20/2009; la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2009 n. 2273; il D.Lgs. n. 42/2004. 2. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte Consiglio Comunale.