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Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio 2011 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera c e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 1 sull agricoltura, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Campo d applicazione La presente ordinanza si applica all impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli fabbricati in Svizzera e le derrate alimentari da essi ottenute. Art. 2 Impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» 1 Le designazioni «montagna» e «alpe» possono essere impiegate per caratterizzare i prodotti nei documenti commerciali e nella pubblicità solo se le esigenze della presente ordinanza sono adempiute. 2 Il capoverso 1 si applica anche alle traduzioni delle designazioni «montagna» e «alpe» nonché alle designazioni da esse derivate. Art. 3 Impiego della designazione «Alpi» 1 La designazione «Alpi» può essere impiegata anche se le esigenze dell ordinanza non sono adempiute, a condizione che essa si riferisca manifestamente alle Alpi in quanto area geografica. 2 Può essere impiegata per latte e latticini ai sensi dell articolo 4 capoverso 1 lettera a dell ordinanza del 23 novembre 2005 2 sulle derrate alimentari e gli oggetti d uso (ODerr) nonché per carne e prodotti carnei ai sensi dell articolo 4 capoverso 1 lettera b ODerr soltanto se sono adempiute le esigenze per l impiego delle designazioni «montagna» o «alpe». RU 2011 2375 1 RS 910.1 2 RS 817.02 1

Agricoltura Sezione 2: Esigenze riguardanti i prodotti Art. 4 Origine dei prodotti agricoli 1 La designazione «montagna» può essere impiegata soltanto se il prodotto agricolo proviene dalla regione d estivazione giusta l articolo 1 capoverso 2 dell ordinanza del 7 dicembre 1998 3 sulle zone agricole o dalla regione di montagna giusta l articolo 1 capoverso 3 dell ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle zone agricole. 2 La designazione «alpe» può essere impiegata soltanto se il prodotto agricolo proviene dalla regione d estivazione. Art. 5 Foraggiamento 1 La designazione «montagna» può essere impiegata per i prodotti d origine animale soltanto se almeno il 70 per cento della razione alimentare per ruminanti, calcolata in materia secca, proviene dalla regione d estivazione o dalla regione di montagna. 2 La designazione «alpe» può essere impiegata per i prodotti d origine animale soltanto se sono adempiute le esigenze riguardanti il foraggiamento giusta l articolo 17 dell ordinanza del 14 novembre 2007 4 concernente i contributi d estivazione. Art. 6 Detenzione di animali da macello 1 La designazione «montagna» può essere impiegata per carne, prodotti carnei e preparati a base di carne soltanto se: a. gli animali da macello hanno trascorso almeno due terzi della loro vita nella regione d estivazione o nella regione di montagna; e b. la macellazione è avvenuta non più di due mesi dopo la loro partenza dalla regione d estivazione o dalla regione di montagna. 2 La designazione «alpe» può essere impiegata per carne, prodotti carnei e preparati a base di carne soltanto se nell anno civile della loro macellazione gli animali sono stati estivati per una durata conforme all uso locale. Art. 7 Ingredienti di origine agricola nelle derrate alimentari 1 La designazione «montagna» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se tutti gli ingredienti di origine agricola adempiono le esigenze di cui all articolo 4 capoverso 1. 2 La designazione «alpe» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se tutti gli ingredienti di origine agricola adempiono le esigenze di cui all articolo 4 capoverso 2. 3 Si possono utilizzare ingredienti di origine agricola che non provengono dalla regione d estivazione o dalla regione di montagna se l azienda può dimostrare 3 RS 912.1 4 RS 910.133 2

O sulle designazioni «montagna» e «alpe» 910.19 all ente di certificazione che nella regione d estivazione o nella regione di montagna gli ingredienti di origine agricola necessari non sono disponibili. 4 La quota degli ingredienti di cui al capoverso 3 non può superare il 10 per cento del peso di tutti gli ingredienti di origine agricola. Lo zucchero non viene considerato. 5 I prodotti che recano la designazione «montagna» o «alpe» non possono contenere un ingrediente di origine agricola proveniente dalla regione d estivazione o dalla regione di montagna e lo stesso ingrediente di origine agricola proveniente da una regione diversa. Art. 8 Luogo di fabbricazione 1 La designazione «montagna» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se la fabbricazione ha luogo nella regione d estivazione o in un Comune il cui territorio si trova interamente o in parte nella regione di montagna o nella regione d estivazione. 2 La designazione «alpe» può essere impiegata per le derrate alimentari soltanto se la fabbricazione ha luogo nella regione d estivazione. 3 La designazione «montagna» o «alpe» può essere impiegata anche se le seguenti fasi di trasformazione avvengono al di fuori della regione di cui al capoverso 1 o 2: a. per il latte: trasformazione del latte crudo in latte pronto al consumo; b. per la panna: trasformazione della panna cruda in panna pronta al consumo; c. per il formaggio: maturazione; d. per gli animali: macellazione e sezionamento. 4 Per le derrate alimentari, i cui ingredienti di origine agricola adempiono le esigenze giusta l articolo 7, ma che sono state fabbricate al di fuori della regione di cui al capoverso 1 o 2, la designazione «montagna» o «alpe» può essere impiegata nella designazione specifica della derrata alimentare soltanto in relazione a uno degli ingredienti di origine agricola. 5 Il capoverso 4 non si applica ai formaggi maturati ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari. Sezione 3: Caratterizzazione Art. 9 1 Nell elenco degli ingredienti va indicato quali ingredienti di origine agricola provengono dalla regione d estivazione o dalla regione di montagna. 2 Deve essere indicato il nome o il codice dell ente di certificazione responsabile dell azienda che procede al preimballaggio o all etichettatura. 3

Agricoltura 3 Il Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca 5 può definire contrassegni ufficiali giusta l articolo 14 capoverso 4 della legge del 29 aprile 1998 sull agricoltura per la designazione di prodotti che adempiono le disposizioni della presente ordinanza. L utilizzo di tale contrassegno è facoltativo. Sezione 4: Certificazione e controllo Art. 10 Certificazione 1 I prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute, contenenti la designazione «montagna» o «alpe», devono essere certificati a tutti i livelli della produzione, del commercio intermedio e della fabbricazione, etichettatura e preimballaggio inclusi. 2 Sono esenti dall obbligo di certificazione: a. i prodotti al livello della produzione primaria non preimballati né etichettati; b. i prodotti agricoli propri dell azienda e le derrate alimentari da essi ottenute nell azienda o nell azienda d estivazione direttamente ceduti ai consumatori. Art. 11 Enti di certificazione Conformemente all ordinanza del 17 giugno 1996 6 sull accreditamento e sulla designazione, in vista delle attività secondo la presente ordinanza gli enti di certificazione devono essere: a. accreditati in Svizzera; b. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o c. abilitati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero. Art. 12 Controllo 1 Nelle aziende che fabbricano prodotti di cui alla presente ordinanza il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato almeno una volta ogni due anni da un ente di certificazione incaricato dall azienda oppure da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione. 2 Nelle aziende d estivazione che fabbricano prodotti di cui alla presente ordinanza il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato almeno una volta ogni quattro anni da un ente di certificazione incaricato dall azienda oppure da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione. Le aziende d estivazione possono unirsi dal profilo organizzativo. 5 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1 gen. 2013. 6 RS 946.512 4

O sulle designazioni «montagna» e «alpe» 910.19 3 L ente di certificazione garantisce che il rispetto delle esigenze della presente ordinanza venga controllato almeno una volta ogni quattro anni nelle aziende di cui all articolo 10 capoverso 2 lettera a e almeno una volta ogni dodici anni nelle aziende d estivazione. 4 Nel quadro della certificazione dei prodotti nelle aziende lungo l intera filiera del valore aggiunto, il controllo del rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere effettuato anche in base ai rischi. 5 Nella misura del possibile, i controlli di cui ai capoversi 1 3 devono essere coordinati con i controlli di diritto pubblico e privato. 6 L ente di certificazione notifica le infrazioni alle autorità cantonali competenti e all Ufficio federale dell agricoltura (UFAG). Art. 13 Obblighi delle aziende Le aziende di cui all articolo 12 capoversi 1 3 devono: a. documentare i flussi delle merci; b. tenere un elenco delle aziende che forniscono prodotti sottoposti alla presente ordinanza; c. prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente ordinanza; d. a scopi di controllo, permettere all ente di certificazione di accedere a tutti gli spazi di produzione e mettere a sua disposizione le pezze giustificative necessarie, nonché fornirgli tutte le informazioni utili. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 14 Esecuzione 1 Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari. 2 Essi notificano le infrazioni riscontrate all UFAG e agli enti di certificazione. 3 L UFAG sorveglia gli enti di certificazione, nella misura in cui la sorveglianza non sia garantita nell ambito dell accreditamento. Può emanare istruzioni. Art. 15 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza dell 8 novembre 2006 7 sulle designazioni «montagna» e «alpe» è abrogata. 7 [RU 2006 4833, 2008 5835] 5

Agricoltura Art. 16 Disposizioni transitorie 1 I prodotti contenenti la designazione «montagna» o «alpe» possono recare designazioni in virtù dell articolo 6 dell ordinanza dell 8 novembre 2006 8 sulle designazioni «montagna» e «alpe» fino al 31 dicembre 2013. 2 Le scorte esistenti il 1 gennaio 2014, designate secondo il capoverso 1, possono essere consegnate fino al 31 dicembre 2014. 3 I marchi contenenti la designazione «montagna» o «alpe», depositati in buona fede prima del 1 gennaio 1999, possono continuare a essere impiegati per prodotti che non adempiono le esigenze della presente ordinanza. 4 I marchi contenenti la designazione «montagna» o «alpe», depositati tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2006, possono essere impiegati fino al 31 dicembre 2013 per prodotti che non adempiono le esigenze della presente ordinanza. 5 La designazione «Alpi» può essere impiegata in virtù del diritto vigente per prodotti di cui all articolo 3 capoverso 2 fino al 31 dicembre 2013. 6 I marchi contenenti la designazione «Alpi», depositati in buona fede prima del 1 gennaio 2011, possono continuare a essere impiegati per prodotti di cui al capoverso 2 che non adempiono le esigenze della presente ordinanza. 7 I marchi contenenti la designazione «Alpi», depositati tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011, possono essere impiegati fino al 31 dicembre 2013 per prodotti di cui all articolo 3 capoverso 2 che non adempiono le esigenze della presente ordinanza. Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2012. 8 [RU 2006 4833, 2008 5835] 6