Art. 1 Parco Archeologico di Paestum. Art. 2 Compiti istituzionali

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Art. 1 Parco Archeologico di Paestum 1)Il Parco Archeologico di Paestum, di seguito denominato PAE è dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile ed amministrativa) ed ha sede in Capaccio (SA) alla via Magna Grecia n. 919. 2)Il PAE comprende il Museo Archeologico di Paestum, il Parco Archeologico, il Museo Narrante di Hera Argiva alla Foce del Sele, lo stabilimento ex Cirio, le mura e le altre aree archeologiche conferite. 3)Il PAE è ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito Ministero ). Art. 2 Compiti istituzionali 1) Il PAE ha il compito di arricchire, conservare e valorizzare le collezioni e i monumenti archeologici e storico-artistici nelle aree di competenza, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione sostenibile del patrimonio culturale. Il PAE persegue altresì finalità di ricerca nel settore dell archeologia e della storia dell arte e dell architettura, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali, e ne cura la diffusione presso la comunità scientifica ed il pubblico. 2) Nell ambito delle sue finalità, il PAE si impegna in particolare: 1) al reperimento delle risorse finanziarie per garantire un adeguata conservazione dell area archeologica, del museo e dei beni culturali conferiti; 2) all incremento dei servizi offerti al pubblico nelle aree di competenza, garantendone la qualità e l efficienza della gestione; 3) a rendere Paestum un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura; 4) all organizzazione, nei settori scientifici di competenza, di mostre, eventi culturali, e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali; 5) all'attivazione di una stretta relazione con il territorio, nell ambito delle ricerche in corso e di altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni. 3) La missione del PAE viene assicurata prevalentemente mediante: a) programmazione, coordinamento e monitoraggio di tutte le azioni istituzionali e culturali, ivi inclusi lo studio, la valorizzazione, la comunicazione e la promozione del patrimonio di competenza del PAE; b) definizione degli orari di apertura del museo in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida ministeriali; c) elaborazione di elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell innovazione didattica e tecnologica, che favoriscano la partecipazione attiva degli utenti e garantiscano effettive esperienze di conoscenza; d) monitoraggio del raggiungimento dei risultati fissati con gli standard di cui alla lettera precedente; e) piena collaborazione oltre che con la Direzione Generale Musei, anche con la Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il Segretariato Regionale, con il Polo Museale Regionale e con le Soprintendenze;

f) autorizzazione al prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all estero, ai sensi della normativa vigente; g) autorizzazione delle attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Museo e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente nella competenza del PAE; h) ricerche svolte in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, anche in via telematica; i) collaborazione alle attività formative coordinate e autorizzate della Direzione Generale Educazione e Ricerca, anche ospitando tirocini formativi e proponendo iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; j) gestione diretta o indiretta di servizi per il pubblico in conformità alla normativa vigente; k) collaborazione con la Direzione Generale Bilancio e la Direzione Generale Musei al fine di favorire l erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; promozione di progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo; l) svolgimento delle funzioni di stazione appaltante. Art. 3 Organizzazione del Parco Archeologico di Paestum 1) Il PAE è organizzato in spazi espositivi, anche all'aperto, aree archeologiche monumentali, laboratori, depositi, aule didattiche, spazi di servizio ed uffici, che garantiscono i seguenti servizi e attività: 1. Tutela e conservazione 2. Restauro e catalogazione dei beni interessanti il patrimonio archeologico 3. Servizi per l ordinamento, l elaborazione e l utilizzazione dei dati e gestione delle banche dati e del sito web del PAE 4. Ricerca, scavi, pubblicazioni e progettazione scientifica 5. Mostre ed eventi 6. Promozione e marketing 7. Accoglienza, fruizione e didattica 8. Relazioni con il pubblico e con la stampa 9. Fundraising e development 10. Vigilanza e sicurezza 11. Servizio amministrativo-contabile e gestione del personale 12. Servizio tecnico, logistico, di manutenzione generale e allestimenti Art. 4 Attribuzioni del Direttore 2) Il Direttore svolge tutte le funzioni previste dal regolamento di organizzazione del Ministero, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 e dal Decreto del Ministro 23 dicembre 2014, e successive modificazioni. In particolare, il Direttore: a) stabilisce nel rispetto delle linee guida di cui all art. 20, comma 2, lettera o), del medesimo d.p.c.m., l importo dei biglietti d ingresso sentita la Direzione Generale Musei ed il Polo Museale Regionale, nonché gli orari di apertura dei Musei e delle Aree Archeologiche di competenza, in modo da assicurarne la più ampia fruizione;

b) elabora, sentito il direttore del Polo Museo Regionale, il progetto di gestione del PAE comprendente le attività ed i servizi di valorizzazione negli istituti e nei luoghi di sua competenza, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi; c) elabora le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici; d) impegna ed ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese del PAE, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Art. 5 Consiglio di Amministrazione 1) Il Consiglio di Amministrazione determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell attività del PAE. In particolare: a) adotta lo Statuto e le relative modifiche, acquisito l assenso del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti; b) approva la carta dei servizi ed il programma di attività annuale e pluriennale del PAE, verificandone la compatibilità finanziaria e l attuazione; c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; d) approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal Direttore del PAE, monitorandone la relativa applicazione; e) si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore del PAE. 2) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore del PAE, che lo presiede, e da quattro membri designati dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di cui uno d intesa con il Ministro dell istruzione, dell Università e della Ricerca e uno d intesa con il Ministro dell Economia e delle Finanze, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale. 3) Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati una sola volta. I Componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo Museo e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio del Museo ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel Comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del Consiglio. I componenti del Consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il PAE, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento anche parziale, è a carico del PAE. 4) Il quorum costitutivo è di tre componenti; il quorum deliberativo corrisponde alla maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono personali, palesi e non delegabili. Ciascun componente deve dichiarare preventivamente eventuali cause di astensione rispetto alla specifica materia trattata. In caso di triplice assenza consecutiva e non motivata di uno o più componenti aventi diritto di voto il Presidente può chiederne al Ministro la sostituzione anche provvisoria. 5) Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la sede del PAE. La partecipazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. L avviso di convocazione, con l indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato ai Consiglieri con congruo anticipo. 6) Il Consiglio di Amministrazione del PAE entro il mese di ottobre di ogni anno, delibera il bilancio di previsione per l esercizio successivo e lo invia, entro quindici giorni,

unitamente alle relazioni del Direttore e del Collegio dei Revisori dei Conti e ad una copia della deliberazione del Consiglio stesso, al Ministero ed al Ministero dell Economia delle Finanze, per l approvazione di rispettiva competenza. 7) Il Consiglio di Amministrazione delibera il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario entro il mese di aprile dell anno successivo. Entro quindici giorni dalla delibera, il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione sulla gestione, è trasmesso unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, ad una copia dell estratto conto della Banca Tesoriere ed alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione al Ministero ed al Ministero dell Economia delle Finanze, per l approvazione di competenza. Art. 6 Comitato Scientifico 1) Il Comitato Scientifico svolge funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnicoscientifico nelle materie di competenza del PAE. In particolare il Comitato: a) formula suggerimenti e proposte al Direttore e al Consiglio di Amministrazione; b) supporta il Direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività del PAE; c) predispone relazioni annuali di valutazione dell attività del PAE; d) verifica ed approva, d intesa con il Consiglio di Amministrazione, le politiche di prestito e di pianificazione delle mostre; e) valuta ed approva i progetti editoriali del PAE; f) si esprime sullo Statuto del PAE e sulle modifiche statutarie, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta dal Direttore del PAE. 2) Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore del PAE che lo presiede, e da un membro designato del Ministro, un membro designato dal Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici, un membro designato dalla Regione e uno dal Comune ove ha sede il Museo. I componenti del Comitato Scientifico sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all ambito disciplinare di attività dell istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali. 3) Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Comitato Scientifico, nominati con decreto del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, rimangono in carica per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al Comitato Scientifico non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo museo e non dà titolo a compenso, gettone, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso a valere sul bilancio del Museo ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del comitato. I componenti del Comitato Scientifico non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il PAE, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento anche parziale, è a carico del PAE. 4) Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due componenti. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e lo stesso delibera a maggioranza dei partecipanti. 5) Le sedute del Comitato Scientifico si tengono, di norma, presso la sede del PAE. La partecipazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. L'avviso di

convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare viene inviato ai componenti con congruo anticipo. Art. 7 Collegio dei Revisori dei Conti 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti del PAE svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria, e patrimoniale del PAE; si esprime altresì sullo statuto e sulle modifiche statutarie. 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell Economia e delle Finanze con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili e nominati con decreto del Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. 3) Le sedute del Collegio dei Revisori dei Conti si tengono, di norma, presso la sede del PAE. La partecipazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. 4) Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del PAE. CAPO II FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Art. 8 Autonomia amministrativa-contabile e risorse finanziarie 1) Il PAE è dotato di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all attività, ai sensi della normativa vigente. 2) Le entrate derivano da: a) trasferimenti ministeriali, da enti pubblici e soggetti privati. b) incassi realizzati dall attività di gestione dei beni conferiti. Art. 9 Esercizio finanziario 1) L esercizio finanziario del PAE comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che vanno formulati in termini di competenza e di cassa. Art. 10 Deliberazione di bilancio preventivo, variazioni al bilancio e conto consuntivo 1) Il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio ed il conto consuntivo del PAE sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. 2) Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo, sono trasmesse entro quindici giorni al Ministero ed al Ministero dell Economia delle Finanze.

Art. 11 Vigilanza 1) Il PAE è sottoposto alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi dell art. 20, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, tramite la Direzione Generale Musei, d intesa con la Direzione Generale Bilancio. In particolare, la Direzione Generale Musei approva il bilancio ed il conto consuntivo del PAE, su parere conforme della Direzione Generale Bilancio. 2) L attività del Direttore del PAE è sottoposta alla vigilanza della Direzione Generale Musei, che, ai sensi dell art. 20, comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Direttore generale Musei esercita i poter di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario Generale, di avocazione e sostituzione. Art. 12 Attività contrattuale 1) In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l attività contrattuale è svolta con l osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e quella nazionale vigente in materia. 2) Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente in materia. 3) I contratti sono stipulati dal Direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione individua i limiti di spesa entro cui il Direttore può operare senza la predetta autorizzazione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un funzionario amministrativo individuato dal Direttore. Art. 13 Disciplina dei beni d uso 1) I beni ricadenti nella competenza del PAE appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al PAE, secondo la normativa vigente. 2) Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I beni sono assunti in consegna con debito di vigilanza dal Direttore del PAE. La consegna si effettua per mezzo degli inventari. 3) Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.