COMUNE DI MONTIGNOSO PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

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COMUNE DI MONTIGNOSO PROVINCIA DI MASSA-CARRARA ----- Servizio Urbanistica - Ambiente REGOLAMENTO COMUNALE Disposizioni connesse all installazione e all esercizio di impianti di telecomunicazione Approvato con Del. C.C. n. 89 del 21/12/2001 e modificato con Del. C.C. n. 62 del 28/09/2007 Testo coordinato con le modifiche approvate con Del. C.C. n. 62/2007 FONTI NORMATIVE Legge 22 Febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), Legge Regionale Toscana 6 Aprile 2000 n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003. Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 khz e 300 GHz. (GU n. 199 del 28.08.2003) D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) ART. 1 - FINALITÀ 1. Il Comune di Montignoso, in osservanza di leggi e regolamenti sopra citati, disciplina l autorizzazione, l installazione e la modifica degli impianti indicati all Art. 2. 2. Il Comune di Montignoso, ai fini di cui al comma 1, disciplina inoltre le azioni di risanamento degli impianti già esistenti, anche attraverso l uso delle tecnologie più avanzate ed innovative disponibili, al fine del raggiungimento dei limiti e dei valori previsti dalle norme vigenti, assicurando altresì che l esercizio degli impianti, autorizzati ai sensi del presente regolamento, si svolga nel rispetto degli stessi limiti, valori ed obiettivi di qualità, al fine di garantire: a) la tutela della salute umana, dell ambiente e del paesaggio, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione a campi elettromagnetici; b) l ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio; c) il contenimento dell inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, ed il conseguimento, nell esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente; d) il monitoraggio degli impianti, con carattere di continuità e modalità nei termini che l Amministrazione vorrà adottare in proprio e/o di concerto con gli enti preposti a tal fine (ARPAT, ASL, ) e territorialmente competenti, al fine di verificare il rispetto dei valori imposti dalla normativa; Comune di Montignoso Regolamento approvato con Del. C.C. n. 62 del 28/09/2007 pag. n. 1

e) una chiara e precisa informazione alla popolazione con particolare riferimento ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE 1. II presente regolamento si applica a tutti gli impianti di radiocomunicazione, siano essi radiotelevisivi o per telecomunicazioni, disciplinati dal D.M. n. 381/1998, operanti nell intervallo di frequenza compresa tra 100 khz e 300 GHz, di seguito denominati "impianti". Sono esclusi dall ambito di applicazione della presente legge gli impianti fissi operanti con potenza massima irradiata inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP, sia comunque non superiore a 100 W. ART. 3 - DEFINIZIONI 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono assunte le seguenti definizioni: a) aree sensibili: aree per le quali le Amministrazioni competenti possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti in considerazione della particolare densità abitativa, di infrastrutture e/o servizi, nonché dello specifico interesse storico/architettonico e paesaggistico/ambientale; b) impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi: uno o più trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari, in una data postazione, ad assicurare un servizio di radiocomunicazione; c) esercizio degli impianti fissi: l attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione; d) livello di esposizione: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico o di densità di potenza mediato su un area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti; e) obiettivo di qualità: il valore di campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge; f) EIRP: livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento. ART. 4 - REGIME AUTORIZZATORIO 1. L installazione di nuovi impianti e le opere connesse sono soggette al rilascio di autorizzazione di Sportello Unico Attività Produttive, di cui al DPR n. 447/97 e successive modifiche e integrazioni, previo parere favorevole di: A) Servizio Urbanistica-Ambiente (Ufficio Urbanistica) dell Ente Comunale per il titolo edilizio e per il vincolo idrogeologico; B) GONIP dell ASL competente per territorio; C) ARPAT competente per territorio; 2. L autorizzazione all esercizio ha una validità di 3 anni, rinnovabili previo richiesta dell interessato da presentarsi almeno 90 giorni prima della scadenza. 3. Gli oneri per il rilascio di nulla osta ed autorizzazioni si intendono a carico dell istante, secondo le rispettive tariffe. Comune di Montignoso Regolamento approvato con Del. C.C. n. 62 del 28/09/2007 pag. n. 2

4. In considerazione degli oneri che l'amministrazione Comunale dovrà sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività volte a garantire la prevenzione, il monitoraggio ambientale e l'informazione ai cittadini, a ciascuna concessione richiesta verrà applicato un onere straordinario il cui importo verrà definito da apposito atto di Giunta Comunale. 5. Tutte le installazioni devono risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica e monumentale, e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia edilizia. 6. È garantito in qualsiasi fase dell'istruttoria il diritto all'informazione da parte della popolazione. 7. Lo Sportello Unico Attività Produttive in fase istruttoria provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. Tale pubblicità potrà avvenire tramite l affissione di manifesti sul territorio, la pubblicazione sul sito web comunale o sugli organi d informazione a diffusione locale. ART. 5 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO La documentazione necessaria per il rilascio di cui all Art. 4 comprende: 1. Istanza in duplice copia di cui una in bollo sottoscritta dall'avente titolo. 2. Copia del titolo di proprietà ovvero di altro titolo idoneo, con indicazione dei dati catastali e dell'ubicazione e con l'assenso del proprietario, o di altro titolare, al rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate dall'asl. 3. Progetto delle opere da farsi in triplice copia, asseverato in un'unica tavola da parte di un tecnico abilitato, e costituito da redazione di elaborati grafici di rilievo in scala 1:1.000. 4. Relazione ed elaborato grafico di progetto recante la struttura dell'impianto, prospetti, pianta e documentazione fotografica. 5. Dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici approvati e al presente regolamento. 6. Dichiarazione (o fotocopia autenticata), ove necessario, di autorizzazione ministeriale e/o concessione governativa prevista per la tipologia di impianto. 7. Polizza assicurativa RC per danni a cose o persone causate durante l installazione e l esercizio dell impianto con massimale di 7.750.000,00 Euro. 8. Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto. 9. Caratteristiche tecniche complete (fisiche e radioelettriche) dell'impianto, riportanti: banda di frequenza utilizzata dal sistema; numero di celle e di trasmettitori per ognuna di esse (per Stazioni Radio Base); potenza nominale in uscita espressa in watt; per singolo trasmettitore: potenza nominale espressa in EIRP; tipo, modello e dimensione delle antenne trasmittenti; altezza da terra del centro elettrico per ogni antenna; direzioni di puntamento rispetto al nord geografico; numero di canali per ogni direzione di puntamento; potenza massima per canale al connettore d antenna; perdite di sistema; numero massimo di portanti utilizzate contemporaneamente; diagramma di radiazione tridimensionale del sistema globale radiante e guadagno in db; geometria dell installazione: altezza dal suolo del sistema radiante, angolo di tilt elettrico e meccanico, azimut di puntamento del sistema di antenna; ecc. 10. Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, corredata di carte topografiche con evidenziate le caratteristiche altimetriche e gli insediamenti abitativi della zona circostante. 11. Valutazione dell impatto della nuova installazione in rapporto agli altri impianti irradianti esistenti. 12. Dichiarazione di responsabilità quanto al rispetto dei valori limite di cui al DPCM 8 luglio 2003 (GU n. 199 del 28.08.2003), dalla quale risulti: Comune di Montignoso Regolamento approvato con Del. C.C. n. 62 del 28/09/2007 pag. n. 3

a) la valutazione teorica dei valori di campo, in condizioni di massima operatività dell'impianto, previsti nei pressi di questo, in punti significativi e accessibili, evidenziati su grafici e foto, e le distanze, lungo le tre coordinate spaziali, oltre le quali si presumono soddisfatti i limiti di cui al DPCM 8 luglio 2003 (GU n. 199 del 28.08.2003); b) l'intensità del campo elettromagnetico preesistente all'installazione dell'impianto oggetto della richiesta misurata in due fasce orarie comprese nell'intervallo tra le h 10.00 e le h 12.00 e tra le h 18.00 e le h 20.00 ed in due giorni di cui uno lavorativo ed uno festivo; La relazione tecnica, oltre al rumore e.m. di fondo, dovrà riportare anche: a1) la strumentazione utilizzata a2) la metodologia di indagine a3) i punti di misura documentati su cartografia adeguata La scelta dei punti di misura dovrà riguardare gli edifici/zone in prossimità all impianto e/o in corrispondenza dei lobi primari di irradiazione con possibilità di permanenza non inferiore alle 4 ore. È opportuno segnalare, qualora esistano, gli effetti del campo e.m. su apparecchiature sensibili di carattere pubblico (effetti di compatibilità elettromagnetica) al fine di evitare eventuali inconvenienti derivanti da interazioni elettromagnetiche. 13. Valutazione dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto. 14. Relazione descrittiva dell area di ubicazione dell impianto con l indicazione delle modalità di accesso allo stesso da parte di manutentori e delle misure necessarie per rendere l'impianto inaccessibile al personale non autorizzato. 15. In considerazione della durata temporale della concessione/autorizzazione di cui al comma 6, il richiedente dovrà sottoscrivere un atto di obbligazione unilaterale alla rimozione dell'impianto e delle opere di pertinenza, e al ripristino dello stato dei luoghi entro i tre mesi successivi alla data di scadenza, ove questa non venga rinnovata e l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo dovrà anche comprendere il caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione/autorizzazione, decida autonomamente di disattivare l'impianto. A garanzia di tale obbligo, il richiedente dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente alle spese preventivate di dismissione dell'impianto alla scadenza della concessione. Fermo restando le necessarie autorizzazioni di cui al DPR n. 447/97 e successive modifiche e integrazioni. ART. 6 - LIMITI E DIVIETI 1. Gli impianti devono, preferibilmente, essere collocati al di fuori dei centri abitati mediante l utilizzo di apposito traliccio, in zona opportunamente perimetrata e resa inaccessibile a personale non autorizzato. 2. Non è ammessa l'installazione di impianti sopra edifici pubblici ad uso della popolazione in età pediatrica (0-14 anni), sopra le strutture sanitarie, le case di cura, le scuole di ogni ordine e grado, i centri di aggregazione, i parchi gioco ed analogamente nelle immediate vicinanze degli stessi. ART. 7 - MISURE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO. 1. Tutte le installazioni devono risultare compatibili con i vincoli, la tutela paesaggistica e monumentale, nonché con le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti in materia. E' Comune di Montignoso Regolamento approvato con Del. C.C. n. 62 del 28/09/2007 pag. n. 4

pertanto obbligatorio acquisire preventivamente il Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti. 2. È fatto obbligo ai gestori degli impianti di mitigare il più possibile l impatto visivo e assicurare, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici. ART. 8 - PIANI DI ADEGUAMENTO 1. E' assegnato il termine di 120 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento ai concessionari del servizio di telefonia mobile ed ai titolari di impianti di trasmissione radiofonica, televisiva o per altri servizi similari per integrare la documentazione tecnica agli impianti già installati e funzionanti. I titolari degli Impianti, entro lo stesso termine di 120 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, dovranno inoltrare le relative richieste di parere all'arpat e alla ASL. 2. In caso di inadempienza da parte dei concessionari, l'amministrazione Comunale procederà - previa diffida ad adempiere entro un termine di 30 giorni - ad ordinare la disattivazione dell'impianto e la successiva rimozione dello stesso a carico del concessionario dei servizio, previa dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato per l'impianto. 3. Trascorsi 60 giorni senza che il concessionario abbia eseguito l'ordine di disattivazione e di rimozione, provvederà l'amministrazione in danno al concessionario. 4. Gli impianti per la telefonia mobile, per la trasmissione radiofonica e televisiva ed ogni altro tipo di impianto ricetrasmittente per servizi similari in corso di installazione alla data di esecutività della presente deliberazione, fermo restando il termine di 120 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione assegnato per il completamento della documentazione richiesta, potranno entrare in funzione solo dopo aver acquisito il parere favorevole degli enti preposti alla vigilanza. 5. Per gli impianti che, alla data di esecutività della presente deliberazione, abbiano già ottenuto l'autorizzazione edilizia ma per i quali i lavori di installazione non siano stati ancora avviati, fermo restando il termine di 120 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento assegnato per il completamento della documentazione richiesta, l'effettivo inizio dei lavori è subordinato all'ottenimento del parere positivo rilasciato dagli organi preposti alla vigilanza. ART. 9 - PIANI DI RISANAMENTO 1. Tutti gli impianti già realizzati e funzionanti e quelli in corso di installazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui i livelli di campo siano superiori ai limiti e ai valori previsti dal DPCM 8 luglio 2003 (GU n. 199 del 28.08.2003), il Comune ordina le azioni di risanamento necessarie al fine di ricondurli entro gli stessi limiti e valori, nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità nell allegato C) allo stesso decreto ministeriale. 2. I piani di risanamento con riferimento a tutti gli impianti presenti nell'ambito del territorio comunale, dovranno essere redatti a cura e spese dei soggetti gestori e sottoposti alla Valutazione degli enti preposti alla tutela sanitaria e dell'arpat, e all'approvazione dell'amministrazione Comunale. Comune di Montignoso Regolamento approvato con Del. C.C. n. 62 del 28/09/2007 pag. n. 5

3. II mancato risanamento dagli impianti fissi secondo le prescrizioni dei piano, dovuto a inerzia o inadempienza degli esercenti, potrà comportare la disattivazione temporanea degli impianti. 4. Il risanamento degli impianti che causano il superamento dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana - DPCM 8 luglio 2003 (GU n. 199 del 28.08.2003) - è fissato a cura e spese dei titolari dell impianto entro il termine di 30 giorni dalla notifica, salvo ogni conseguenza amministrativa, civile e penale. ART. 10 - CONTROLLI 1. L Amministrazione vigila sul rispetto di quanto fissato dal presente regolamento e può in qualsiasi momento procedere alla verifica dello stato degli impianti mediante azione diretta e/o con l ausilio di terzi. 2. L Amministrazione si impegna a monitorare lo stato delle emissioni elettromagnetiche con cadenza semestrale al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al DPCM 8 luglio 2003 (GU n. 199 del 28.08.2003). Gli oneri relativi all effettuazione dei controlli previsti sopra sono posti a carico dei titolari degli impianti ai sensi della L.R. 6 Aprile 2000 nr. 54. 3. L Amministrazione avrà cura di predisporre una banca dati per la formazione di un catasto delle emissioni elettromagnetiche 4. Ogni anno la ditta concessionaria è tenuta a produrre una relazione sulla sussistenza dei requisiti a base della concessione. ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI Per le sanzioni e per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. Montignoso, lì 20 Settembre 2007 Redatto a cura del Servizio Urbanistica-Ambiente con la collaborazione della GSD s.r.l. di Ospedaletto (PI) Comune di Montignoso Regolamento approvato con Del. C.C. n. 62 del 28/09/2007 pag. n. 6