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Ordinanza sull allerta e l allarme (Ordinanza sull allarme, OAll) del 18 agosto 2010 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 1 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, ordina: Sezione 1: Oggetto Art. 1 La presente ordinanza disciplina le competenze e le procedure per l allerta e l allarme nonché per la diffusione di raccomandazioni di comportamento nell ambito della protezione della popolazione. Sezione 2: Disposizioni generali Art. 2 Preallerta, allerta e revoca dell allerta 1 In caso di pericolo sono allertati con sufficiente anticipo gli organi federali, cantonali e comunali competenti. Essi provvedono affinché sia assicurata per tempo la prontezza operativa per la successiva diffusione dell allarme. 2 In caso di pericoli naturali, dopo le autorità viene allertata anche la popolazione, se l organo competente secondo l articolo 9 lo ritiene indispensabile nella situazione concreta. Nei casi di massima urgenza, la popolazione è allertata contemporaneamente. L allerta può essere completata con raccomandazioni di comportamento non vincolanti. 3 Se sussiste grande incertezza che un pericolo naturale si verifichi, si trasmette una preallerta alle autorità. 4 Una preallerta e un allerta sono emesse per una durata limitata o illimitata. In caso di durata illimitata, occorre revocare la preallerta e l allerta alla fine del pericolo. 5 Le disposizioni concernenti l allerta in caso di pericoli naturali valgono per analogia anche per le notifiche di terremoto. RS 520.12 1 RS 520.1 2008-2033 5179

Art. 3 Prontezza d allarme 1 In caso di pericolo imminente, i seguenti organi ordinano la realizzazione della prontezza d allarme: a. la Centrale nazionale d allarme (CENAL), in caso di eventi per i quali l intervento compete alla Confederazione; b. gli organi designati dai Cantoni, in caso di eventi per i quali l intervento compete al Cantone. 2 La prontezza d allarme è realizzata quando: a. i mezzi per dare l allarme sono pronti all impiego; b. sia stato accertato che i posti d allarme possono ricevere gli ordini d allarme trasmessi via radio; c. il personale addetto alla diffusione dell allarme è operativo. Art. 4 Disposizioni relative all allarme e alla diffusione delle istruzioni di comportamento 1 Se dopo la realizzazione della prontezza d allarme è necessario dare l allarme, la popolazione è allarmata per mezzo di sirene fisse e mobili o telefonicamente negli edifici discosti. Inoltre è possibile diffondere via radio o per mezzo di altri media le istruzioni vincolanti sul comportamento che la popolazione deve adottare. 2 Non appena un pericolo raggiunge una certa intensità, i seguenti organi ordinano l allarme e la diffusione delle istruzioni di comportamento: a. l organo federale competente, in caso di eventi per i quali l intervento compete alla Confederazione; b. gli organi designati dal Cantone, in caso di eventi per cui l intervento compete al Cantone. 3 Nei casi di massima urgenza, la CENAL ordina l allarme sotto la propria responsabilità. Art. 5 Incarichi relativi all allarme e alla diffusione delle istruzioni di comportamento 1 In base alle disposizioni dell organo federale competente, su ordine dell organo cantonale competente o, in casi di massima urgenza, autonomamente, la CENAL incarica: a. gli organi designati dal Cantone di attivare l allarme generale; b. la Società svizzera di radiotelevisione e le altre emittenti radiofoniche nazionali, regionali e locali di diffondere informazioni sull allarme e istruzioni di comportamento via radio. 2 In caso di pericoli circoscritti, gli incarichi relativi all allarme e alla diffusione delle istruzioni di comportamento vengono assegnati come segue: 5180

a. in tempo di pace, secondo le prescrizioni del Cantone; b. in caso di conflitto armato, da parte degli organi di condotta civili competenti. 3 In caso di fuga rapida (in un lasso di tempo inferiore ad un ora) di sostanze radioattive da un impianto nucleare che richiede l adozione di misure preventive per proteggere la popolazione residente nella zona 1 attorno all impianto (incidente con decorso rapido), il gestore dell impianto assegna gli incarichi relativi all allarme e alla diffusione delle istruzioni di comportamento e informa senza indugio gli organi federali e cantonali competenti. Art. 6 Informazione in caso di allarme diffuso dalle sirene 1 Gli organi competenti segnalano senza indugio ogni allarme o falso allarme alla polizia cantonale, che informerà a sua volta la CENAL. 2 In caso di falso allarme, la polizia cantonale ordina inoltre di informare immediatamente la popolazione via radio. Art. 7 Revoca dell allarme e delle istruzioni di comportamento 1 Alla fine del pericolo, l organo che ha ordinato l allarme revoca l allarme e le istruzioni di comportamento. 2 Esso annuncia via radio e tramite altri media la revoca dell allarme e l allentamento o la revoca delle istruzioni di comportamento. Art. 8 Caratterizzazione L allerta ufficiale e le istruzioni di comportamento ufficiali degli organi statali devono essere contraddistinte come tali. Sezione 3: Disposizioni particolari per l allerta in caso di pericoli naturali Art. 9 Organi specializzati della Confederazione 1 L allerta per i pericoli naturali sotto elencati compete ai seguenti organi specializzati della Confederazione: a. fenomeni meteorologici pericolosi: Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera); b. piene, movimenti di masse geologiche e incendi boschivi: Ufficio federale dell ambiente (UFAM); c. valanghe: Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV) dell Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP); d. terremoti: Servizio sismologico svizzero (SSS). 5181

2 Se un evento pericoloso compete a più organi specializzati, questi designano di comune intesa l organo responsabile ed emanano congiuntamente la preallerta, l allerta e la revoca dell allerta. 3 L organo specializzato responsabile trasmette la preallerta, l allerta e la revoca dell allerta alla CENAL, che a sua volta le inoltra alle autorità. Se i comunicati d allerta dei livelli 4 e 5 e le rispettive revoche sono destinate anche alla popolazione, la CENAL le trasmette alle emittenti radiotelevisive che sono obbligate a diffonderle secondo la legislazione sulla radiotelevisione. 4 Gli organi specializzati della Confederazione regolano, d intesa con gli organi cantonali competenti: a. la collaborazione; b. il contenuto e la frequenza della preallerta e dell allerta; c. l enunciazione delle raccomandazioni di comportamento. 5 I Cantoni completano e precisano, se necessario, l allerta emanata per il loro territorio. Art. 10 Scala dei livelli d allerta 1 Per l allerta in caso di pericoli naturali gli organi specializzati della Confederazione impiegano la seguente scala: Livello 1 pericolo nullo o debole Livello 2 pericolo moderato Livello 3 pericolo marcato Livello 4 pericolo elevato Livello 5 pericolo molto elevato 2 Gli organi specializzati della Confederazione fissano, d intesa con gli organi cantonali responsabili, i criteri per il raggiungimento di ogni livello d allarme per i pericoli naturali che rientrano nella loro sfera di competenza. Per fissare tali criteri essi si basano fondamentalmente sull intensità degli eventi naturali. 3 Il SSS applica alle notifiche di terremoto una scala analoga, basata sull intensità del terremoto. Sezione 4: Disposizioni particolari per i pericoli derivanti da impianti nucleari e di accumulazione Art. 11 Incidenti in impianti nucleari 1 I gestori di impianti nucleari sono responsabili di riconoscere ed annunciare per tempo il raggiungimento dei criteri d allerta e d allarme. 5182

2 Essi annunciano senza indugio il raggiungimento dei criteri ai seguenti organi: a. Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN); b. CENAL; c. organo competente del Cantone di ubicazione. 3 La CENAL allerta gli organi federali e cantonali competenti. Art. 12 Pericolo di inondazione presso impianti di accumulazione 1 I gestori di impianti di accumulazione sono responsabili di dare per tempo l allerta e l allarme in caso di eventi straordinari che comportano un pericolo d inondazione nella zona di deflusso dell impianto d accumulazione. 2 Essi trasmettono senza indugio gli avvisi concernenti la diffusione dell allerta o dell allarme ai seguenti organi: a. organo competente del Cantone di ubicazione; b. CENAL; c. Ufficio federale dell energia. Sezione 5: Segnali d allarme Art. 13 Allarme generale 1 Per dare l allarme alla popolazione viene utilizzato il segnale d allarme generale. Si tratta di un suono continuo e modulato tra le frequenze seguenti: 400 Hz 250 Hz 2 Le sirene fisse emettono il segnale d allarme generale per la durata di un minuto e lo ripetono una seconda volta nei cinque minuti successivi. 3 Il segnale d allarme generale esorta la popolazione ad ascoltare la radio e a seguire le istruzioni di comportamento diramate. Art. 14 Allarme acqua 1 Il segnale d allarme acqua è composto da dodici suoni della stessa frequenza, che durano 20 secondi ciascuno e si succedono ad intervalli di 10 secondi: 200 Hz 2 In caso di un pericolo imminente derivante da un impianto d accumulazione, la popolazione residente nella zona raggiunta nel giro di due ore dal fronte dell onda di piena (zona contigua) è avvertita con il segnale d allarme acqua dopo il segnale d allarme generale. 5183

3 Nei casi di massima urgenza, la popolazione residente nella zona contigua è avvertita solo con il segnale d allarme acqua, che viene ripetuto una seconda volta nei cinque minuti successivi. 4 Se risuona il segnale d allarme acqua, la popolazione deve abbondare immediatamente la zona minacciata. Art. 15 Utilizzazione dei segnali d allarme I segnali d allarme generale e d allarme acqua possono essere utilizzati esclusivamente per dare l allarme alla popolazione. Sezione 6: Altre competenze Art. 16 Confederazione 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport emana, d intesa con il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, le prescrizioni sul comportamento che la popolazione deve adottare in caso d allarme. 2 L Ufficio federale della protezione della popolazione definisce i requisiti che i sistemi tecnici d allarme devono soddisfare. Rilascia i certificati d omologazione per i sistemi tecnici e stabilisce i mezzi per la diffusione di allerte, allarmi e istruzioni di comportamento. 3 Emana istruzioni sullo svolgimento di prove delle sirene e dei sistemi d allarme. Art. 17 Cantoni 1 I Cantoni provvedono alla pianificazione dell allarme. 2 Essi mettono a disposizione i sistemi tecnici per dare l allerta alle autorità e l allarme alla popolazione secondo le prescrizioni federali ed effettuano controlli periodici per garantire la prontezza d impiego dei sistemi. 3 Definiscono le misure da adottare per allertare le autorità e allarmare la popolazione in tempo utile. 4 Assicurano la loro disponibilità a ricevere in ogni momento messaggi o mandati e a trasmetterli agli organi competenti. 5 Garantiscono che le sirene ubicate nelle zone 1 e 2 attorno agli impianti nucleari possano essere attivate, in blocco e nei singoli settori della zona 2, tramite il telecomando centralizzato. 6 Informano a titolo preventivo la popolazione che risiede nelle zone 1 e 2 attorno agli impianti nucleari e nella regione a rischio d inondazione (zona contigua e zona discosta) presso gli impianti d accumulazione sul comportamento da adottare in caso di pericolo tramite promemoria e bollettini. 5184

7 Disciplinano l impiego di personale addetto all allarme per assistere i gestori di impianti di accumulazione. 8 Assicurano la prontezza operativa degli organi responsabili per l allarme. Art. 18 Comuni 1 I Comuni garantiscono la trasmissione dell allarme alla popolazione. 2 Essi assicurano la prontezza d impiego permanente e la manutenzione dei loro dispositivi d allarme. Art. 19 Gestori di impianti nucleari 1 I gestori di impianti nucleari definiscono in un regolamento d emergenza i seguenti punti: a. i criteri tecnici per dare l allerta e l allarme; b. le competenze in seno alla propria organizzazione; c. i canali di comunicazione con l esterno. 2 Il regolamento d emergenza deve essere approvato dall IFSN. Art. 20 Gestori di impianti d accumulazione 1 I gestori di impianti d accumulazione definiscono in un regolamento d emergenza i seguenti punti: a. i criteri tecnici per dare l allerta e l allarme; b. le competenze in seno alla propria organizzazione; c. i canali di comunicazione con l esterno. 2 Il regolamento d emergenza deve essere approvato dall Ufficio federale dell energia. 3 I gestori di impianti d accumulazione garantiscono la manutenzione e la prontezza d impiego permanente del loro dispositivo d allarme acqua. Sezione 7: Assunzione dei costi Art. 21 1 La Confederazione si assume i costi per la progettazione, l acquisto, l installazione e il rimodernamento dei sistemi per dare l allarme alla popolazione. 2 I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l esercizio e la manutenzione dei sistemi per dare l allarme alla popolazione. 3 I gestori di impianti di accumulazione si assumono i costi per l esercizio e la manutenzione dei sistemi d allarme acqua nonché per la realizzazione e il rimodernamento delle costruzioni. 5185

Sezione 8: Oneri sulla proprietà e responsabilità Art. 22 1 I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi gli impianti tecnici necessari alla protezione civile. L eventuale deprezzamento è equamente risarcito. 2 Se un terzo subisce un danno causato da un dispositivo d allarme installato su un fondo privato, la responsabilità ricade su chi è incaricato della manutenzione del dispositivo in questione. Se il danno è imputabile a premeditazione o negligenza grave del proprietario, questi risponde del danno. Sezione 9: Disposizioni finali Art. 23 Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 L ordinanza del 5 dicembre 2003 2 sull allarme è abrogata. 2 L ordinanza del 9 marzo 2007 3 sulla radiotelevisione è modificata come segue: Art. 9 Obblighi di diffusione 1 La SSR e tutte le emittenti concessionarie secondo l articolo 38 capoverso 1 lettera a o l articolo 43 capoverso 1 lettera a LRTV sono tenute a diffondere le seguenti informazioni: a. comunicati urgenti della polizia; b. i seguenti comunicati ai sensi dell ordinanza del 18 agosto 2010 4 sull allarme (OAll): 1. comunicati d allarme ufficiali e le relative istruzioni di comportamento nonché comunicati relativi alla revoca dell allarme e all allentamento o alla revoca delle istruzioni di comportamento, 2. allerte ufficiali di pericoli naturali e notifiche di terremoto dei livelli 4 e 5 nonché le relative revoche dell allerta, 3. rettifiche di falsi allarmi, 4. annunci di prove delle sirene. 2 La diffusione avviene su ordine: a. degli organi cantonali competenti, in caso di eventi per i quali l intervento compete ai Cantoni; b. degli organi federali competenti, segnatamente la Cancelleria federale e la Centrale nazionale d allarme (CENAL), in caso di eventi per i quali l intervento compete alla Confederazione; 2 RU 2003 5165, 2008 5747 3 RS 784.401 4 RS 520.12 5186

c. degli organi specializzati della Confederazione che secondo l OAll sono responsabili dei comunicati d allerta e delle notifiche di terremoto, in caso di pericoli naturali. 3 L organo che ordina la diffusione provvede affinché le emittenti siano informate tempestivamente e dettagliatamente. 4 La diffusione ha luogo: a. nella zona di copertura che potrebbe essere minacciata dal pericolo; b. gratuitamente e citando la fonte; c. senza indugio; in caso d allerta concernente pericoli naturali o notifiche di terremoto, alla prima occasione o il più presto possibile; in caso di prove delle sirene, più volte prima dello svolgimento; d. per principio senza modifiche; gli avvisi di temporali possono subire modifiche redazionali a condizione che il contenuto rimanga invariato. 5 Il DATEC disciplina i dettagli della diffusione. Art. 24 Disposizioni transitorie Finché la CENAL non può assumere i compiti previsti dall articolo 9 capoverso 3 seconda frase se ne occupa MeteoSvizzera, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2011. Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2011. 18 agosto 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 5187

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