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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073) (GU n. 81 del 6-4-2013) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare il comma 10, che rimette al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione di regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7 dello stesso articolo 10; Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante: «Attuazione della direttiva 95/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale»; Visto l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante: «Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2013 prot. n. 679; Adotta il seguente regolamento:

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per Capo I Disposizioni generali Art. 1 Definizioni a) «societa' tra professionisti» o «societa' professionale»: la societa', costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o piu' attivita' professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico; b) «societa' multidisciplinare»: la societa' tra professionisti costituita per l'esercizio di piu' attivita' professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione e' consentita ai sensi dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 2. Per le associazioni professionali e le societa' tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 resta ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 9, della medesima legge. Capo II Conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale Art. 3 Conferimento dell'incarico 1. Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, sono imposti alla societa' obblighi di informazione del cliente secondo quanto previsto dal presente capo. Art. 4 Obblighi di informazione 1. La societa' professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni: a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla societa' sia affidata ad uno o piu' professionisti da lui scelti; b) sulla possibilita' che l'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale; c) sulla esistenza di situazioni di

conflitto d'interesse tra cliente e societa', che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalita' d'investimento. 2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la societa' professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco dei soci con finalita' d'investimento. 3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. Art. 5 Esecuzione dell'incarico 1. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo' avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3. 2. E' fatta salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma 1. Capo III Partecipazione alla societa' tra professionisti Art. 6 Incompatibilita' 1. L'incompatibilita' di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a piu' societa' professionali si determina anche nel caso della societa' multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della societa' all'ordine di appartenenza. 2. L'incompatibilita' di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla societa' tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale. 3. Il socio per finalita' d'investimento puo' far parte di una societa' professionale solo quando: a) sia in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la societa' e' iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento; b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. 4. Costituisce requisito di onorabilita' ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

5. Le incompatibilita' previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle societa', le quali rivestono la qualita' di socio per finalita' d'investimento di una societa' professionale. 6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilita', desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la societa' tra professionisti e per il singolo professionista. Art. 7 Iscrizione nel registro delle imprese 1. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia ai fini della verifica dell'incompatibilita' di cui all'articolo 6, la societa' tra professionisti e' iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 2. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di societa' tra professionisti. 3. L'iscrizione e' eseguita secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Si applica l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Capo IV Iscrizione all'albo professionale e regime disciplinare Art. 8 Obbligo di iscrizione 1. La societa' tra professionisti e' iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. 2. La societa' multidisciplinare e' iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attivita' individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. Art. 9 Procedimento 1. La domanda di iscrizione di cui all'articolo 8 e' rivolta al consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione e' posta la sede legale della societa' tra professionisti ed e' corredata della seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto della societa' in copia autentica; b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese; c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui e' rivolta la domanda.

2. La societa' tra professionisti costituita nella forma della societa' semplice puo' allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato al comma 1, lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l'amministrazione della societa'. 3. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la societa' professionale nella sezione speciale di cui all'articolo 8, curando l'indicazione, per ciascuna societa', della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonche' degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni. 4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della societa'. 5. Le variazioni delle indicazioni di cui al comma 3, le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, sono comunicate all'ordine o al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro. Art. 10 Diniego d'iscrizione 1. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal presente capo, il consiglio dell'ordine o del collegio professionale competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della societa' professionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la societa' istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo. 2. La lettera di diniego e' comunicata al legale rappresentante della societa' ed e' impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti professionali. E' comunque fatta salva la possibilita', prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorita' giudiziaria. Art. 11 Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito 1. Il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui e' iscritta la societa' procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall'albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la societa' non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si e' verificata la situazione di irregolarita', fermo restando il diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183. Art. 12 Regime disciplinare della societa'

1. Ferma la responsabilita' disciplinare del socio professionista, che e' soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale e' iscritto, la societa' professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta. 2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della societa', e' ricollegabile a direttive impartite dalla societa', la responsabilita' disciplinare del socio concorre con quella della societa'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2013. Il Ministro della giustizia Severino Il Ministro dello sviluppo economico Passera Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013. Registro n. 3, foglio n. 79.