PIANO della segnaletica pubblica e privata

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Piano affissioni PIANO della segnaletica pubblica e privata Allegato C Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1798/163 del 10.04.2003 Modificato con Delibera di C. C. n. 2712/184 del 07.06.2006 INDICE Titolo I Criteri generali Art. 1 Oggetto del Regolamento e campo di applicazione Art. 2 Autorità legale Art. 3 Materiale costitutivo degli impianti segnaletici Art. 4 Suddivisione in zone del territorio comunale Titolo II Segnaletica pubblica Art. 5 Definizioni Art. 6 Dimensioni Titolo III Segnaletica privata Art. 7 Oggetto e campo di applicazione Art. 8 Materiali costitutivi Art. 9 Tipologie Art. 10 Installazione, manutenzione, gestione Art. 11 Localizzazione degli impianti 11.1 Collocazione vietata 11.2 Obblighi 11.3 Deroghe Art. 12 Opere soggette ad autorizzazione Art. 13 Collocazione su edifici o aree soggette a vincolo Art. 14 Controlli Art. 15 Durata della convenzione Art. 16 Norme transitorie Titolo I - Criteri generali Art. 1 - Oggetto del Regolamento e campo di applicazione 1. La materia inerente la segnaletica urbana ed extraurbana, di indicazione e direzione pubblica e privata, è disciplinata dal presente Regolamento e dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione e successive modifiche, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti, ad essi applicabili. 2. Il presente Regolamento si applica all intero territorio comunale. Dalla presente normativa è esclusa la segnaletica toponomastica, la segnaletica interna alle proprietà private e quella pubblicitaria. Art. 2 - Autorità legale

1. I segnali di indicazione e direzione, pubblici e privati, devono essere installati a cura dell Ente proprietario della strada (proprietario, concessionario e gestore), ovvero da altri enti o organizzazioni purché debitamente autorizzati dall Ente responsabile. 2. L onere per la fornitura, l installazione e la manutenzione è a carico del soggetto interessato alla installazione, e qualora trattasi di soggetto diverso dall Ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest ultimo. Art. 3 - Materiale costitutivo degli impianti segnaletici 1. I cartelli devono rispettare i requisiti di cui all art. 82 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.S., delle altre disposizioni normative vigenti, e di quanto stabilito dal presente Regolamento. Art. 4 - Suddivisione in zone del territorio comunale 1. Ai fini del presente Regolamento, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone: Centro storico: così come individuato dal perimetro della zona omogenea A del PRG 96, vigente; Centro abitato: individuato ai sensi dell art. 4 del N.C.S., di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 2323/9985 del 23.11.1993; Forese: tutte le altre zone non comprese nelle precedenti. Titolo II - Segnaletica pubblica Art. 5 - Definizioni 1. Al fine di promuovere le sedi istituzionali di interesse culturale della città di Faenza, il Comune può installare pannelli istituzionali lungo le direttrici di accesso della città. 2. Si definiscono segnali di indicazione, quei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali (art. 39 N.C.S. e art. 124 del Regolamento di esecuzione). 3. La segnaletica pubblica di indicazione e direzione di zone e punti di interesse generale, è suddivisa nelle seguenti categorie: a) segnali di preavviso b) segnali di preselezione c) segnali di direzione d) segnali di conferma e) segnali di identificazione di strade e progressive distanziometriche f) segnali di itinerario g) segnali di località e di localizzazione h) segnali turistici e di territorio i) segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli j) altri segnali che indicano servizi utili. Art. 6 Dimensioni I cartelli contenenti la segnaletica pubblica devono avere le seguenti dimensioni: a) centro storico: dimensioni cm.100 x 20, tranne nei casi motivati da esigenze di sicurezza per la circolazione; la messa in opera di cartelli nel Centro storico, si deve porre l obiettivo prioritario di preservare la visibilità e lettura degli edifici storici. b) centro abitato: dimensioni cm.125 x 25, tranne casi particolari motivati da esigenze di sicurezza o pubblica utilità. In zone di pregio storico, architettonico o paesaggistico dovranno essere adottati preferibilmente cartelli con le dimensioni minime consentite dal N.C.S.; c) forese: dimensioni cm.150 x 40, tranne casi particolari, motivati da esigenze di sicurezza o pubblica utilità. In zone di pregio storico, architettonico o paesaggistico, dovranno essere adottati preferibilmente cartelli con le dimensioni minime consentite dal N.C.S.; 2. La messa in opera della segnaletica pubblica, deve perseguire l obiettivo di accorpamento degli impianti e della pulizia visiva degli incroci ai fini di agevolare la leggibilità dei messaggi contenuti. Titolo III - Segnaletica Privata Art. 7 - Oggetto e campo di applicazione 1. Le norme del presente Regolamento riguardano la segnaletica urbana ed extraurbana, di indicazione e direzione privata, che risulta altresì disciplinata dall art. 39 del Nuovo Codice della

Strada (N.C.S.) e dagli artt. 47, 134 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché delle altre leggi e regolamenti vigenti ad essi applicabili. 2. La segnaletica privata riguarda l indicazione di zone e punti di interesse privato. E ripartita nelle seguenti categorie: A. attività industriali, artigianali e commerciali; B. attività terziarie - direzionali; C. attività alberghiere; D. attività turistiche; E. bar e ristoranti. 2. La forma, i colori, le dimensioni devono rispettare quanto previsto dal N.C.S. e relativo Regolamento di attuazione. 3. Le tipologie degli impianti sono previste dal presente Regolamento. Art. 8 Materiali costitutivi Gli impianti devono essere realizzati con i seguenti materiali: a) tubi di sostegno in acciaio zincato a caldo, con diametro risultante dai calcoli di resistenza; b) collari in acciaio zincato a caldo; c) viti e bulloni in acciaio inox; d) cartelli segnaletici in alluminio estruso, dello spessore di 25/10, con frecce indicative, colori e ogni altra particolarità, come disposto dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento. Art. 9 - Tipologie 1. Gli impianti segnaletici privati, devono avere le seguenti caratteristiche: Caratteristiche tecniche generali: I cartelli, per gli impianti di cui alle lettere A.,B.,C. del precedente art. 7, devono avere le dimensioni di cm. 100 x 20, ed i colori prescritti dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.S. Entro il Centro Abitato, I cartelli devono essere raggruppati, da un minimo di 6 posizioni monofacciali fino ad un massimo di 18 posizioni bifacciali (vedi Allegato n 2) ; fuori dal Centro Abitato, devono essere installati cartelli compresi fra un minimo di 3 posizioni bifacciali, fino ad un massimo di 6 posizioni bifacciali (vedi Allegato n 3 ); le indicazioni comunque devono essere collocate su uno o più impianti, garantendo una disposizione simmetrica per realizzare un sistema informativo con un preciso ordine visivo (vedi Allegato n 4). La segnaletica privata non deve essere retroriflettorizzata. Gli impianti devono essere uniformi su tutto il territorio comunale, e posti su unico palo di sostegno. I cartelli devono essere posti ad una altezza da terra, non inferiore a m 1.50. Gli impianti posti ai lati delle strade, per permettere l agevole passaggio di pedoni e ciclisti, devono avere la segnaletica posta ad altezza minima da terra pari a m 2.20. Se l impianto è posto in una aiuola spartitraffico, l altezza minima da terra può essere pari a m 1.00. La messa in opera dei pali sarà eseguita con plinti in conglomerato di calcestruzzo aventi dimensioni ed una profondità tale, da assicurare la stabilità dell impianto (da documentare con i calcoli strutturali per la verifica di stabilità, come disposto dalla normativa vigente in materia). Cartelli per attività industriali, artigianali e commerciali I cartelli segnaletici delle attività produttive devono rispettare le tipologie fissate dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.S., Allegati - Titolo II - figure II 296 e II 297 e le disposizioni dettate dai commi 5-6-7 dell art. 134 del suddetto Regolamento di attuazione. Cartelli per attività terziarie - direzionali Valgono le disposizioni indicate per la segnaletica industriale, artigianale e commerciale. Cartelli per attività alberghiere e di Bed&Breakfast. I cartelli segnaletici delle attività alberghiere e di Bed&Breakfast, devono rispettare le tipologie fissate dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.S., Allegati - Titolo II - figure II 300 e II 301 e le disposizioni dettate dai commi 9-10-11 dell art. 134 del suddetto Regolamento di esecuzione e di attuazione. Cartelli per attività turistiche I cartelli per le attività turistiche, devono avere dimensioni, forma e colori come indicato negli Allegati del Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.S. - Allegati -Titolo II - Figura II 294, Art. 134 Segnali turistici e di territorio e s.s.m. Sono da ricomprendersi in questa categoria, i centri agrituristici dotati di ricettività, che consenta il pernottamento e quelli che effettuano unicamente attività di ristorazione. In considerazione delle localizzazioni spesso decentrate rispetto alle vie di comunicazione principali si ammettono fino a 6 segnali di indicazione. Ulteriori posizioni potranno essere autorizzate, su verifica

dell Uffico tecnico competente, se la localizzazione dell attività risultasse particolarmente complessa da raggiungere. Cartelli delle Strade dei vini e dei sapori delle colline di Faenza I cartelli stradali indicanti le Strade dei vini e dei sapori fanno riferimento alla Legge Regionale n. 23/2000 Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell Emilia Romagna e relativo Regolamento n.16 del 21.06.2001. Sono da ricomprendersi nella categoria della segnaletica turistica e di territorio ai sensi del Codice della Strada. L installazione di detti cartelli dovrà comunque essere autorizzata dagli enti proprietari delle strade. Cartelli per bar e ristoranti I Cartelli di indicazione di bar e ristoranti, devono avere dimensioni, forma e colori come indicato negli Allegati del Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.S. - Allegati -Titolo II - Figura II.366-367, e s.s.m. Art. 10 - Installazione, manutenzione, gestione 1. La messa in opera degli impianti, la relativa manutenzione, la rimozione di quelli non conformi al presente disciplinare, e la sostituzione di quelli deteriorati, sarà a carico della Ditta concessionaria, unica in tutto il territorio comunale. L adeguamento degli impianti non conformi, dovrà avvenire anche a seguito di semplice richiesta del Comune. 2. Gli impianti diverranno di proprietà del Comune di Faenza all atto dell installazione. 3. Gli impianti non più a norma con il Nuovo Codice della Strada andranno rimossi, o spostati, in luogo idoneo, da parte della ditta concessionaria, sulla base delle indicazioni fornite dall Amministrazione Comunale. 4. E vietato alla Ditta concessionaria procedere a forme di subappalto parziale o totale. Art. 11 - Localizzazione degli impianti 1. Gli impianti devono essere localizzati in area pubblica; eccezionalmente l installazione può avvenire su area privata a condizione che esista un accordo col proprietario. 2. Le localizzazioni singole, verranno decise dall Amministrazione Comunale nel rispetto dei seguenti punti : 11.1 - Collocazione vietata 1. Il posizionamento degli impianti della segnaletica privata (esclusi quindi i segnali di direzione pubblica generale con l indicazione zona industriale, zona artigianale, ecc. ) è vietato, dentro al centro abitato, negli incroci evidenziati nell Allegato n 1. 2. I suddetti impianti non possono essere montati su segnali di preavviso di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione e su quelli di conferma. Può essere installato il segnale di zona industriale, artigianale, ecc. sul gruppo segnaletico unitario come previsto dal Regolamento di attuazione del N.C.S. all art. 134, comma 6 e s.s.m. 3. E vietata tassativamente la collocazione di segnaletica privata all interno del Centro Storico. 11.2 - Obblighi 1. Non sono ammessi gli impianti indicanti una sola Ditta, all interno della zone urbanizzate e di previsione del P.R.G. 2. Le Ditte possono disporre fino a tre posizioni bifacciali, ubicate in tre incroci distinti. 3. Il posizionamento degli impianti deve avvenire in modo da non interferire con la circolazione veicolare e/o costituire pericolo alla medesima; la suddetta segnaletica non deve, comunque, sporgere sulla carreggiata. 4. Il posizionamento degli impianti deve avvenire, comunque, in modo da non occultare la visibilità degli incroci, le targhe toponomastiche e quant altro destinato alla pubblica visibilità. 5. I cartelli delle attività turistiche private (di cui all art. 7, lettera D) sono ammessi unicamente all esterno del centro abitato e per attività interessate da un apprezzabile traffico veicolare. I cartelli che indicano bar e ristoranti sono ammessi unicamente all esterno del centro abitato, in vicinanza dell attività da segnalare, e nel numero massimo di due cartelli per ogni Ditta. Ulteriori punti di segnaletica per i ristoranti potranno essere autorizzate dall Ufficio Tecnico competente e per oggettive difficoltà ad indicare l attività causa la localizzazione molto decentrata rispetto la viabilità principale di comunicazione. 11.3 - Deroghe 1. Quando sia accertata l impossibilità di indicare l ubicazione di una Ditta mediante gli impianti previsti dal presente Regolamento, è ammessa eccezionalmente, l installazione di un cartello singolo, in posizione autonoma, in deroga a quanto disposto degli artt. 11.1, comma 1, e 11.2., comma 1, e solo se l azienda è interessata da un consistente traffico veicolare.

2. I cartelli indicanti le attività alberghiere possono essere installati in deroga alle disposizioni di cui agli artt.11.1, comma 1, e 11.2., comma 1, del presente Regolamento. 3. In caso di lavori stradali o simili che rendano difficile l accesso a Ditte per la via consueta, si autorizza l installazione di cartelli segnaletici provvisori autonomi, che devono essere stabiliti come numero e posizione in accordo con la Polizia Municipale, nel rispetto delle distanze e norme del Codice della Strada. Art. 12 - Opere soggette ad autorizzazione 1. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Comune, ed alla Ditta concessionaria. Nella richiesta di autorizzazione, dovrà essere precisata l esatta localizzazione e la tipologia dell impianto. 2. In particolare sono soggetti ad autorizzazione: l installazione di nuovi impianti; la sostituzione dell impianto con altro avente caratteristiche diverse da quello esistente (comunque il nuovo impianto deve adeguarsi ai modelli previsti dal presente Regolamento). 3. L autorizzazione al montaggio degli impianti, all interno del centro abitato e sulle strade comunali, ivi compresi i cartelli di ogni singolo utente, è rilasciata, previo nulla osta del Comando di Polizia Municipale. Per le strade di proprietà di altro ente pubblico, l autorizzazione va richiesta a quest ultimo ed inoltrata successivamente al Comune per la sola approvazione della tipologia dell impianto. 4. La Ditta concessionaria è, inoltre, obbligata a rimuovere la segnaletica alla quale gli utenti rinunciano, con comunicazione scritta, all ufficio tecnico competente. Art. 13 - Collocazione su edifici o aree soggette a vincolo 1. Il rilascio dell autorizzazione all installazione di impianti di segnaletica su edifici, aree e/o pertinenze soggette a vincoli architettonici, ambientali, paesaggistici è subordinata al preventivo parere favorevole degli Enti preposti alla loro tutela. Art. 14 - Controlli 1. I competenti uffici, per mezzo di funzionari dei servizi competenti, ed agenti della Vigilanza Edilizia, esercitano il controllo e la vigilanza su tutti gli impianti ed opere presenti sul territorio comunale, compresi nel presente Piano. 2. Il Concessionario ha l obbligo di segnalare agli uffici comunali competenti le eventuali installazioni abusive sul territorio. A tal fine, dovrà effettuare almeno 2 (due) volte l anno, un sopralluogo nel Comune di Faenza, e rilevare gli impianti non autorizzati. 3. Le opere eseguite in difformità, o in assenza di autorizzazione, debbono essere demolite a cura e spese dell esecutore, entro il termine fissato con ordinanza comunale. In mancanza, le predette opere, sono rimosse dal Comune con tutte le spese a carico dell esecutore. Art. 15 - Durata della convenzione 1. La durata della Convenzione, da stipulare fra il Comune e il concessionario avrà una durata massima di anni 5 (cinque). Art. 16 - Norme transitorie 1. Gli impianti che alla data di adozione del presente provvedimento siano in contrasto con le sue disposizioni, potranno subire trasformazioni solo per adeguarvisi. ELENCO DEGLI INCROCI IN CUI E VIETATA L INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA PRIVATA. (Vedi All. 1) Incrocio 1. Via Ravegnana-Via Gatti 2. Via Gatti-Via Granarolo-Cavalcavia-S.Silvestro 3. Via S.Silvestro-Masaccio-Piero della Francesca 4. Via Tolosano-Via Zambrini 5. Via G.da Oriolo-Stradone-Volpaccino 6. Via Insorti-Statale SS.9-Canal Grande-Portisano 7. Via Canal Grande-Via Firenze 8. Via Marconi-Matteotti-P.zza Fratti-Batticuccolo 9. Via Batticuccolo-Argnani 10. Via Ballardini-Renaccio-P.Rosso

11. Via Ballardini-Mezzarisa-Argnani 12. Via Ballardini-Lapi 13. Via Renaccio-Lapi 14. Via Forlivese-F.lli Rosselli 15. Via Trento-Forlivese-Emilia Levante 16. Via F.lli Rosselli-Ceramiche-S.Ippolito-Lama 17. Via Ceramiche-Garibaldi-IV Novembre 18. Via IV Novembre-P.le Sercognani-Naviglio-Cavalcavia 19. Via IV Novembre-Baccarini-V.le Tolosano 20. Via S.Silvestro-Pana 21. Via Emilia Levante-Via Reda

20 00 3 2 1 19 18 17 16 4 14 15 21 5 13 6 8 9 12 11 10 ALL. n 1 7