INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (REPUBBLICA ITALIANA)

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REPUBLIQUE DU SENEGAL REGION DE MATAM DEPARTEMENT DE MATAM REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA LE PRESIDENT INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (REPUBBLICA ITALIANA) E LE GROUPEMENT D'INTERET COMMUNAUTAIRE (GIC) DU BOSSEA, MATAM (REPUBLIQUE DU SENEGAL) Allegato alla Delib.G.R. n. 24/25 del 16.5.2017 1/6

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, REPUBBLICA ITALIANA, CON SEDE A CAGLIARI, VIALE TRENTO N.69, RAPPRESENTATA DAL SUO PRESIDENTE, FRANCESCO PIGLIARU E L UNIONE DI INTERESSI COMUNITARI DI BOSSEA (GIC DE BOSSEA), CON SEDE A MATAM, REPUBBLICA DEL SENEGAL, RAPPRESENTATA DAL PRESIDENTE DEL GIC DI BOSSEA, YAYA ABDOUL KANE, SINDACO DEL COMUNE DI DABIA E MINISTRO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI. concordano di istituzionalizzare le loro relazioni e scambi e di creare un quadro favorevole alla realizzazione della loro comune volontà di cooperazione nello spirito di partenariato, con l obiettivo di appoggiare lo sviluppo economico, sociale, culturale, scientifico, sportivo, ambientale delle due Regioni ed anche il rafforzamento dei legami di amicizia tra le rispettive comunità. VISTI L accordo di partenariato 2000/483/CE tra i membri del gruppo degli stati dell'africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, e le successive revisioni del 25 giugno 2005 (09565/2010) e del 20 gennaio 2010; il quadro generale degli accordi bilaterali di cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Senegal, tra cui il l Accordo Quadro di partenariato Italia-Senegal firmato a Dakar il 7 Dicembre 2010 che ha segnato il rinnovamento dell impegno italiano in Senegal attraverso modalità operative più efficaci e condivise con la controparte locale; la Legge italiana n. 11 agosto 2014, n. 125, recante Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo; la Legge regionale 11 aprile 1996, n. 19, recante Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale ; la Legge italiana n.131 del 5 giugno 2013 art.6 comma 2; il D.P.R. 31 marzo 1994 e successive modifiche ed integrazioni. CONSIDERATO CHE la Repubblica del Senegal è impegnata a far fronte agli effetti della siccità endemica e dall avanzata del deserto del Sahara che colpisce in particolare la Regione del Matam e, già nell agosto del 2014 2/6

attraverso una nota al Direttore Generale dell Ente Foreste della Sardegna, aveva avanzato una richiesta di collaborazione finalizzata allo scambio di buone pratiche nell ambito della gestione e valorizzazione delle risorse forestali e, in particolare nella formazione tecnica e scientifica delle maestranze locali per le attività di rimboschimento; la desertificazione è uno dei più allarmanti processi di degradazione ambientale a scala globale. Tale processo si manifesta in una riduzione persistente della produttività ecologica ed economica degli ecosistemi con conseguenze devastanti a livello ambientale e sociale; la Regione Autonoma della Sardegna ha negli anni portato avanti progetti di mitigazione degli effetti del degrado ambientale e della desertificazione, basata su interventi di rimboschimento con attenzione sia sul piano della conservazione del suolo, del paesaggio e della biodiversità; il Governo della Repubblica del Senegal valuta strategico acquisire attraverso, un rapporto di collaborazione, il supporto scientifico della regione Autonoma della Sardegna per le attività di rimboschimento e la formazione delle proprie maestranze nel territorio della Regione di Matam. CONCORDANO QUANTO SEGUE Articolo 1 La Regione Autonoma della Sardegna e l Unione di interessi comunitari di Bossea - GIC di Bossea, (di seguito le Parti) esprimono la comune volontà di impegnarsi in un processo duraturo e fruttuoso di cooperazione concreta che veda il pieno coinvolgimento degli attori, istituzionale e socio economici, dei rispettivi territori volto a : favorire il dialogo tra le comunità; promuovere il reciproco sviluppo economico, sociale, culturale, scientifico ed ambientale nell interesse dei rispettivi cittadini e rafforzando i legami tra le due comunità. La Regione di Matam si riserva la possibilità di realizzare tutte o alcune delle attività prevista nella presente Intesa per il tramite dell Unione di interessi comunitari di Bossea - GIC di Bossea. Articolo 2 La Parti concordano di elaborare congiuntamente azioni di cooperazione e di scambi fondati su un partenariato effettivo e nel rispetto degli impegni nazionali ed internazionali dei rispettivi governi nonché delle disposizioni normative delle rispettive autorità competenti. La presente Intesa è bilaterale e non incide nei rapporti delle Parti con altri soggetti di diritto internazionale. Le Rappresentanze diplomatiche italiana nella Repubblica del Senegal e della Repubblica del Senegal in Italia saranno preventivamente informate dei progetti e delle azioni previsti in attuazione della presente Intesa, nei rispettivi territori di accreditamento. 3/6

La presente Intesa si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione Europea. Articolo 3 La Parti, sulla base delle loro competenze e sulla base degli interessi dei propri territori si impegnano a favorire la realizzazione di progetti di cooperazione e di scambi con particolare riferimento ai seguenti ambiti: 1. Sviluppo economici dei territori; 2. Nuove tecnologie dell informazione e della comunicazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione scientifica; 3. Turismo e cultura; 4. Educazione e formazione professionale, Alta Formazione; 5. Azioni di aiuto allo sviluppo col concorso delle organizzazione di solidarietà delle rispettive regioni nel campo della lotta alla povertà, dell inclusione sociale, dei diritti di cittadinanza; 6. Servizi socio-sanitari e servizi di pubblica utilità; 7. Formazione sulla sicurezza sul lavoro intesa come prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori. 8. Valorizzazione dell ambiente e sviluppo sostenibile del territorio. In relazione a quest ultimo punto, la cooperazione si incentrerà, in particolare, sui seguenti settori: a. Formazione sulle tecniche vivaistiche e conduzione tecnica dell azienda vivaistica con tecniche di gestione razionali ed ecocompatibili sia in pieno campo, sia in contenitore; b. Formazione sulle tecniche di preparazione del suolo (andante, a gradoni, a gradoncini) e tecniche di impianto (semina e piantagione) in relazione alle condizioni morfologiche, pedologiche e climatiche dell area di intervento; c. Formazione sulle tecniche di gestione selvicolturale degli impianti affermati con cure colturali adeguate e successiva gestione attiva attraverso la pianificazione razionale degli interventi e lo sviluppo di standard di buona gestione forestale; d. Formazione avanzata per esperti con tecniche GIS per la valutazione territoriale di gestione del territorio; La Regione Autonoma della Sardegna si impegna ad agire nel rispetto della normativa dettata dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, nonché delle Linee guida della Cooperazione italiana 2015-2017. Articolo 4 Le Parti collaboreranno a progetti comuni, con il coinvolgimento delle organizzazioni regionali e/o private, i soggetti e le associazioni in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati. Le 4/6

parti promuoveranno l instaurazione di rapporti di partenariato tra enti locali dei propri territori, nel rispetto della loro autonomia. Articolo 5 Nell ambito delle proprie competenze le Parti si impegnano ad operare per la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo dei rapporti diretti tra aziende ed organizzazioni imprenditoriali ed enti territoriali delle Regioni, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla necessità di adeguarsi a specifiche norme e disposizioni nazionali, dell Unione Europea ed internazionali. Articolo 6 La Parti collaborano, per quanto di loro competenza, allo svolgimento di mostre, fiere, esposizioni e allo sviluppo di contatti diretti fra centri d informazione economica e commerciale, a prescindere dalla loro forma giuridica e organizzativa anche al fine di consentire la divulgazione delle informazioni relative ad aste, appalti e presentazioni alle quali potrebbero essere interessati a partecipare imprese pubbliche e private delle rispettive regioni, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla necessità di adeguarsi a specifiche norme e disposizioni nazionali ed internazionali. Articolo 7 Le Parti favoriscono gli scambi di delegazioni ufficiali e di specialisti, in conformità con le pertinenti normative in materia di rilascio dei visti, nei diversi settori oggetto della presente Intesa anche mediante l effettuazione di scambi di esperienze dei corrispondenti organi esecutivi. Articolo 8 Per l attuazione della presente Intesa sarà costituito un apposito Gruppo di lavoro misto avente la funzione di accompagnare e monitorare l implementazione dei programmi di cooperazione che saranno definiti nel quadro dell Intesa. Tale Gruppo di lavoro si riunirà, salvo diversa decisione presa congiuntamente dalla due Parti, con cadenza annuale e, alternativamente, in una località della Regione Matam ed in una località della Regione Autonoma della Sardegna. Esso sarà composto: dal Presidente della Regione Matam o da un suo rappresentante; dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna o da un suo rappresentante; da due rappresentanti per ognuna delle due istituzioni appositamente designati al fine di assicurare la migliore operatività della presente Intesa; Agli incontri potranno essere invitati a partecipare anche eventuali esperti settoriali per supportare il Gruppo. Articolo 9 Le Parti concordano che qualunque iniziative intrapresa ai sensi della presente Intesa non genererà oneri a carico dei bilanci dello Stato. 5/6

Per l attuazione dei programmi di cooperazione scaturiti dalla presente Intesa, le Parti, ad integrazione delle proprie risorse, potranno richiedere il supporto di istituzioni nazionali e dell Unione Europea e di organismi internazionali, pubblici e privati. Articolo 10 Le Parti si impegnano ad esaminare in tempi brevi i problemi, eventualmente sorti durante il processo di attuazione dell Intesa e ad adottare tutte le misure necessarie per una loro soluzione positiva, in base alla legislazione attuale della Repubblica Italiana e della Repubblica del Senegal. Articolo 11 La presente Intesa acquisterà efficacia dalla data di sottoscrizione della stessa da parte di entrambe le Parti e avrà una durata di 5 anni, alla scadenza dei quali, potrà essere rinnovata dietro esplicita volontà delle parti attraverso scambio di note scritte. L eventuale rinnovo sarà soggetto da parte italiana alle procedure di cui all'articolo 6 della Legge n. 131/2003. La presente Intesa potrà essere revocata unilateralmente in qualunque momento. La revoca avrà effetto sei mesi dopo la notifica all altra parte. L interpretazione e l applicazione delle norme della presente Intesa, nonché eventuali possibili problemi controversi, sorti nel processo di attuazione dell Intesa, troveranno soluzione tramite consultazioni o trattative tra le Parti. I progetti e i programmi realizzati nell ambito della presente Intesa di collaborazione prevedono nel loro complesso, l assunzione di impegni paritari fra le parti. Articolo 12 Eventuali modifiche alla presente Intesa, una volta concordate fra le Parti, dovranno essere inserite in un Protocollo aggiuntivo, soggetto da parte italiana alle procedure di cui all'articolo 6 della Legge n. 131/2003. Articolo 13 La presente Intesa è redatta in due originali, una in lingua italiana e l altra in lingua francese, ciascun testo facente ugualmente fede. Firmato nella città di XXXX il XXXXXX Il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna Francesco PIGLIARU Il Presidente del GIC di Bossea Yaya ABDOUL KANE 6/6