PACTE DE L'AUDIOVISUEL 2012-2015



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Traduzione PACTE DE L'AUDIOVISUEL 2012-2015 Accordo tra la SRG SSR e la produzione indipendente Le associazioni - Associazione svizzera dei produttori di film (SFP) - Associazione svizzera regia e sceneggiatura di film (ARF) - Gruppo svizzero del film d animazione (GSFA) - Forum romand - Swissfilm Association - Gruppo autori, registi e produttori (GARP) - Comunità d interessi dei produttori svizzeri di film (IG) (di seguito Associazioni partner) da una parte e la Società svizzera di radiotelevisione, associazione con sede a Berna (di seguito SRG SSR), dall altra convengono quanto segue:

Premessa: 1. Obiettivi Le parti intendono favorire una produzione audiovisiva di qualità, diversificata anche nei generi, riconoscendone l importanza culturale e identitaria per il Paese. Collaborano affinché le produzioni abbiano successo sul piccolo e sul grande schermo nonché sui canali di sfruttamento multimediale. Promuovono una produzione indipendente, fondata su strutture solide e professionali. Favoriscono l autofinanziamento della produzione indipendente e ne agevolano l accesso a fondi sia svizzeri sia europei. Le parti riconoscono il valore di una collaborazione flessibile che garantisca il rispetto dei reciproci interessi. S impegnano inoltre a fare il possibile affinché siano rafforzati il sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva indipendente e la sua promozione. 2. Principi 2.1 Per produzioni audiovisive o multimediali s intendono i film, le serie, i documentari e i film d'animazione, a prescindere dal supporto tecnico utilizzato. 2.2 Per produttori s intendono tutte le società indipendenti con sede in Svizzera, aventi come scopo la produzione di opere audiovisive. Una società è considerata indipendente se né la SRG SSR né altre emittenti svizzere o straniere detengono una partecipazione preponderante nel suo capitale sociale. Sono produttori anche le persone fisiche e le aziende individuali che agiscono in nome e per conto proprio, se si fanno carico della responsabilità del produttore e garantiscono il buon fine dell opera. 2.3 La SRG SSR s impegna a valorizzare la produzione audiovisiva indipendente nei suoi programmi, segnatamente tramite la diffusione di film coprodotti o acquistati e di informazioni sulla creazione audiovisiva svizzera. Nella misura del possibile, sostiene la promozione e la visibilità dei film svizzeri. 2.4 La SRG SSR si riserva ogni decisione sull inserimento delle produzioni nei propri palinsesti, in conformità alla politica dei programmi e alla sua responsabilità in materia. 2.5. Nella misura del possibile, le Associazioni partner s impegnano a favore della SRG SSR e della sua funzione di servizio pubblico. 2.6 Se la base effettiva dei canoni radiotelevisivi dovesse ridursi rispetto al 2011, il Pacte de l audiovisuel dovrà essere rinegoziato. 3. Ambito d applicazione 3.1 Il presente accordo disciplina i rapporti fra la SRG SSR e i produttori indipendenti in materia di coproduzione di film cinematografici o televisivi e di progetti multimediali. 2

3.2 Prevede due strumenti d incentivazione automatica: il Succès passage antenne (SPA), volto a valorizzare la diffusione delle produzioni sul piccolo schermo/sulle reti della SSR, e il Succès artistique, per la promozione dei film che partecipano a festival importanti. Le risorse attribuite con tali strumenti devono essere reinvestite nella produzione audiovisiva indipendente secondo quanto previsto al punto 4.2. 3.3 L accordo non riguarda le produzioni d appalto e il loro conferimento all industria audiovisiva. 4. Contributo finanziario della SRG SSR 4.1 La SRG SSR riserva la somma complessiva di CHF 22,3 milioni all anno per la coproduzione (sviluppo, produzione e promozione) di progetti audiovisivi e multimediali con produttori indipendenti. In linea di principio, il 40% di tale importo è destinato a produzioni cinematografiche e il 60% a produzioni televisive e multimediali. Senza che ciò costituisca pregiudizio per altri generi, CHF 700'000 della quota destinata al cinema saranno utilizzati per cortometraggi cinematografici d animazione. 4.2 La SRG SSR destina all incentivazione automatica CHF 4,1 milioni all anno: CHF 2,1 milioni per le produzioni televisive e CHF 2 milioni per le produzioni cinematografiche. I premi SPA e Succès artistique vanno reinvestiti in progetti cinematografici, televisivi o multimediali da offrire in opzione alla SRG SSR. 4.3 La SRG SSR destina CHF 500'000 all anno alla pubblicità sulle proprie reti per le coproduzioni realizzate nell ambito del Pacte (lungometraggi di finzione e d animazione, documentari) di cui è stato confermato lo sfruttamento commerciale sul grande schermo. 4.4 In occasione della loro riunione annuale di bilancio, le parti possono concordare l adeguamento delle chiavi di ripartizione previste ai punti 4.2. e 4.3. 4.5 Le attribuzioni di tali somme si fanno su un lasso di tempo di quattro anni. 4.6 Le somme includono anche gli eventuali diritti di trasmissione versati alle società di gestione Suissimage, SSA o Pro Litteris a favore gli aventi diritto per le produzioni realizzate nell ambito del Pacte. 5. Utilizzo dei proventi delle coproduzioni realizzate nell ambito del Pacte 5.1 I proventi delle coproduzioni realizzate nell ambito del Pacte e versati dai produttori sono attribuiti al budget Pacte delle unità aziendali SRG SSR (UA) firmatarie e vanno quindi ad aggiungersi a quanto assegnato a titolo di credito di coproduzione ai sensi del punto 4.1 (quote cinema o TV). In tal modo sono reinvestiti in altre coproduzioni sostenute dal Pacte. 5.2 Se un UA destina a una coproduzione risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dal budget Pacte (ad es. contributi delle redazioni nel caso di film documentari o mezzi supplementari messi a disposizione per i film e le serie TV), i proventi le saranno comunque attribuiti in base al rapporto fra il preventivo Pacte e l insieme dei fondi destinati dalla SRG SSR alla coproduzione. Nel contratto di coproduzione sono precisate la quota di risorse provenienti dal preventivo Pacte e quella degli altri finanziamenti concessi dall UA. 5.3 In occasione della riunione annuale di bilancio, la SRG SSR fornirà informazioni dettagliate sui proventi delle coproduzioni realizzate nell ambito del Pacte e sulla loro ripartizione tra il preventivo Pacte e i preventivi delle UA. 3

6. Rendiconto finanziario da parte del produttore 6.1 I proventi dello sfruttamento di un film vanno impiegati innanzitutto per coprire la somma effettivamente investita dalla società di produzione indipendente (fondi propri). La SRG SSR ammette i seguenti fondi propri: Premi SPA Premi Succès artistique Premi Succès cinéma Premi Succès Festival (UFC) Premi Succès Zurich Premi di continuità della Fondation romande pour le cinéma Investimenti propri. 6.2 Gli investimenti propri possono essere costituiti da investimenti liquidi o da riserve. I prestiti e gli investimenti possono, in certi casi, essere considerati come investimenti propri, ma senza interessi (fanno parte del preventivo) né partecipazione agli utili. Nei casi più complessi, segnatamente le coproduzioni internazionali o quando gli investitori hanno diritto a parte dei proventi, la società di produzione dovrà fornire con il piano di finanziamento anche una proposta di ripartizione degli utili. 6.3 La SRG SSR beneficia dei proventi dello sfruttamento commerciale che superano l ammontare calcolato ai sensi del punto 6.1 e che non spettano a coproduttori stranieri. La sua quota è calcolata proporzionalmente al contributo fornito ai costi complessivi o alla partecipazione svizzera alla coproduzione, in conformità al punto 8.1. 6.4 La SRG SSR esige trasparenza contabile e rendiconti finanziari annuali. I produttori s impegnano a fornire spontaneamente tali documenti alla SRG SSR, che si riserva di controllarli accuratamente. 6.5 La società di produzione è tenuta a preparare il rendiconto finanziario sul modulo appositamente predisposto dalla SRG SSR. Se previsto dal contratto, i versamenti effettuati da determinate istituzioni promozionali possono essere dedotti insieme ai fondi propri. Si tratta segnatamente delle seguenti istituzioni: Fondo di produzione televisiva Eurimages. 6.6 In casi particolari, trascorsi almeno 5 anni dalla conclusione del contratto, può essere concordata su richiesta della società di produzione la rinuncia al rendiconto finanziario. Una misura di questo genere è opportuna solo se, in occasione del primo o di un successivo rendiconto, si constata che i proventi non permettono di coprire i fondi propri investiti. In tal caso, si conviene per iscritto con la società di produzione che il rendiconto finanziario sia fornito solo quando i proventi permettono di coprire i fondi propri. 7. Principi di coproduzione comuni ai progetti cinematografici e televisivi 7.1 I produttori propongono progetti di qualità, interessanti economicamente, in grado di raggiungere i target prefissati in modo ottimale e nel rispetto delle condizioni di mercato. La forma più adatta viene scelta di concerto tra i coproduttori. 7.2 La SRG SSR partecipa in veste di coproduttore alle produzioni di elevato standard qualitativo che giudica interessanti per i propri palinsesti. 7.3 Le UA sottoscrivono i contratti di coproduzione a nome della SRG SSR. Le condizioni contrattuali sono negoziate caso per caso sulla base di contratti tipo, tenendo conto del genere e della natura della produzione, del preventivo, dell impegno finanziario della SRG SSR, nonché dei target e degli obiettivi di mercato. 4

7.4 Il produttore garantisce il buon fine dell opera. Informa la SRG SSR in modo attivo sull andamento della produzione, in particolare sui cambiamenti intervenuti in materia di finanziamento, personale e rispetto dei termini previsti. La SRG SSR designa in seno alle UA dei responsabili che seguono la realizzazione della produzione e controllano il rispetto delle condizioni contrattuali. In presenza di un valido motivo, l UA firmataria può modificare il contratto su proposta della società di produzione o prendere atto delle modifiche apportate al preventivo e/o al piano di finanziamento nel rendiconto finanziario. 7.5 Per la scelta della forma e delle modalità di sfruttamento commerciale sono determinanti il genere della produzione e gli interessi dei coproduttori. Le parti (UA e produttori) cercano insieme il modo per assicurare all opera una diffusione ottimale e riconoscono la necessità della massima flessibilità possibile nello sfruttamento delle produzioni. 7.6 I produttori, d intesa con le UA, s impegnano a mettere in atto iniziative creative mirate alla promozione e alla commercializzazione delle coproduzioni. Uno scambio annuale d informazioni su tali attività permette di valutare i risultati ottenuti sia in Svizzera sia all estero. 7.7 La SRG SSR è espressamente citata quale coproduttrice nei titoli di testa e di coda delle produzioni oltre che in tutte le iniziative di comunicazione e promozione che le riguardano. 7.8 La SRG SSR fa quanto possibile per ottenere la partecipazione di altri Paesi alle coproduzioni, assicurando in tal modo alla produzione indipendente l accesso a fonti di finanziamento straniere. 7.9 Indipendentemente dalla durata della concessione dei diritti, la SRG SSR resta coproduttrice e conserva tutte le facoltà legate a tale ruolo senza limiti di tempo (segnatamente il diritto di essere citata quale coproduttrice, di partecipare ai proventi ecc.). 7.10 Di norma, la SRG SSR acquisisce tutti i diritti di diffusione televisiva in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein per una durata di 15 anni a partire dalla data di accettazione tecnica dell opera da parte di una delle sue reti. Per le produzioni cinematografiche, la durata è in genere fissata a 10 anni dalla liberazione dei diritti televisivi. Decorso tale termine, la SRG SSR beneficia di un diritto d opzione per prolungare la concessione dei diritti alle condizioni di mercato vigenti. Il produttore non può proporli successivamente a terzi a condizioni più vantaggiose per uno sfruttamento esclusivo. Il diritto d opzione si applica alle stesse condizioni anche alla scadenza di ogni ulteriore periodo di concessione. Le parti (UA e produttore) possono convenire, caso per caso, l acquisizione di altri diritti di sfruttamento in funzione della natura della produzione e dell impegno finanziario che ciò comporta per la SRG SSR. Nel caso in cui istituzioni di finanziamento straniere, in particolare europee, legassero le proprie sovvenzioni alla durata della concessione dei diritti, l UA firmataria può accettare di ridurre tale durata al massimo consentito, su riserva dell effettiva erogazione delle sovvenzioni in questione. Alle UA firmatarie saranno fatti pervenire i regolamenti e i contratti corrispondenti. 7.11 I diritti televisivi includono il diritto di offrire le produzioni nei 7 giorni successivi alla loro trasmissione, in modalità streaming sul sito internet dell UA che le ha diffuse (il cosiddetto 7-day-catch up). 7.12 Se la SRG SSR dispone di una propria piattaforma commerciale VoD, ha di norma il diritto sfruttarvi le opere a prezzi di mercato dopo la prima diffusione su una delle sue reti. In tal caso, il produttore partecipa ai proventi alle condizioni di mercato. Lo sfruttamento si limita al territorio svizzero e non è esclusivo. Per le produzioni cinematografiche è in genere il produttore ad avere l esclusiva del diritto di sfruttamento VoD nel periodo che precede la prima diffusione. Nei casi in cui la società di produzione non dispone dei diritti VoD in Svizzera, segnatamente per le coproduzioni in cui è minoritaria, tali diritti saranno oggetto di un eccezione nelle Condizioni particolari di contratto. Per le produzioni televisive, lo sfruttamento VoD non può di norma precedere la prima messa in onda. 5

7.13 Se un UA intende far doppiare o sottotitolare una coproduzione sostenuta dal Pacte, può concludere un contratto in tal senso con la società di produzione. Quest ultima, da parte sua, presenta un preventivo all UA e sottoscrive un contratto con uno studio di doppiaggio/sottotitolazione. I costi sono di norma ripartiti come segue: 25% società di produzione 25% UA interessata 50% SRG SSR. 7.14 La società di produzione può fornire all UA firmataria del contratto una versione semimontata dell opera su DVD destinata alle altre UA. Queste sono chiamate a decidere, il più rapidamente possibile, se intendono procedere al doppiaggio o alla sottotitolazione del film, al fine di poter realizzare fin da subito le versioni linguistiche necessarie allo sfruttamento previsto. 7.15 Per le coproduzioni del Pacte che beneficiano di mezzi del Fondo nazionale della SRG SSR, i produttori sono tenuti a consegnare alle altre UA un DVD della versione semimontata accettata. 8. Regole specifiche per i progetti cinematografici Ai progetti cinematografici, oltre ai principi comuni sopraindicati, si applicano le seguenti regole specifiche: 8.1 I contributi della SRG SSR alla coproduzione si suddividono di norma in un'indennità preliminare del 40% per i diritti d'utilizzazione e in un'indennità di coproduzione del 60%. La somma versata a titolo di indennità preliminare di regola ammonta ad almeno CHF 20'000.- e al massimo a CHF 80'000. 8.2 I contratti di coproduzione prevedono di norma un periodo di attesa (divieto di diffusione televisiva) di 12 mesi. Il termine decorre con la distribuzione nelle sale cinematografiche, comunque al più tardi 4 mesi dopo l accettazione definitiva dell'opera. L UA firmataria conferma per iscritto alla società di produzione la durata del divieto di diffusione televisiva non appena viene fissata la data di uscita in sala o, se questa non è ancora iniziata, 4 mesi dopo l accettazione dell opera. 8.3 Il divieto di diffusione televisiva previsto dal Pacte può essere prolungato o accorciato in casi particolari al fine di permettere lo sfruttamento ottimale della produzione. La richiesta di modifica della durata del divieto di diffusione televisiva deve essere consegnata all altra parte prima possibile, accompagnata da una motivazione. La modifica e quindi lo slittamento del periodo di sfruttamento da parte della SRG SSR devono essere confermati per iscritto alla società di produzione. 8.4 Le UA negoziano con i produttori le condizioni alle quali le Pay TV possono coprodurre determinate opere e diffonderle in forma criptata in Svizzera prima della SRG SSR. In tali casi, il periodo d attesa viene prolungato d intesa fra le UA e i produttori. Di regola, valgono i seguenti periodi d attesa: per i documentari, 6 mesi per lo sfruttamento cinematografico a partire dalla prima diffusione nelle sale, ma al più tardi 4 mesi dall accettazione dell opera, e 6 mesi per la diffusione tramite Pay TV; per i film, 10 mesi per lo sfruttamento cinematografico a partire dalla prima diffusione nelle sale, ma al più tardi 4 mesi dall accettazione dell opera, e 10 mesi per la diffusione tramite Pay TV. 8.5 La cessione dei diritti televisivi in qualsiasi forma vale a titolo esclusivo fino alla prima diffusione da parte di una rete della SRG SSR, ma al più tardi per la durata di un anno dalla liberazione dei diritti ai sensi punto 8.2, nei confronti di tutte le emittenti svizzere o straniere che trasmettono o possono essere ricevute sul territorio svizzero in una delle lingue nazionali o in inglese. 6

8.6 Di regola, con il versamento dei contributi di cui al punto 8.1, sono considerati liquidati i diritti di diffusione sulle reti della SRG SSR per una durata di 10 anni a far data dalla liberazione dei diritti televisivi ai sensi del punto 8.2 ss. a cura di una delle sue reti e per un numero illimitato di diffusioni. Decorso tale periodo di 10 anni, vale il diritto d opzione di cui al punto 7.10. 8.7 Se una delle parti non rispetta i divieti di diffusione convenuti, questi non sono più vincolanti per l altra parte. 9. Regole specifiche per i progetti televisivi Ai progetti televisivi, oltre ai principi comuni di cui al punto 7, si applicano le seguenti regole specifiche: 9.1 Le condizioni di coproduzione dei progetti televisivi nei quali il produttore apporta fondi propri e/o risorse finanziarie provenienti da fondi di promozione destinati direttamente alla produzione indipendente sono disciplinate caso per caso. Tali accordi di coproduzione sono in genere concepiti in modo tale da permettere ai produttori di accedere a fondi che portano loro benefici diretti. 9.2 In funzione delle fonti proprie o esterne di finanziamento apportate dal produttore, le parti convengono per ciascuna produzione le modalità di sfruttamento, le facoltà dei produttori e della SRG SSR, la durata dell esclusività e quella dei diritti considerati liquidati con il contributo della SRG SSR, l eventuale ripartizione del contributo tra indennità preliminare per i diritti e indennità di coproduzione, nonché la parte di proventi spettante alla SRG SSR. L estensione e il grado di esclusività dei diritti concessi alla SRG SSR dipendono segnatamente dal suo impegno finanziario nella produzione. 9.3 Di regola, con il versamento del contributo finanziario, sono considerati liquidati i diritti di diffusione sulle reti della SRG SSR per una durata di 15 anni a far data dall accettazione tecnica a cura di una delle sue reti e per un numero illimitato di diffusioni. Decorso tale periodo di 15 anni, vale il diritto d opzione di cui al punto 7.10. 9.4 Le parti convengono che è possibile investire le risorse finanziarie del Pacte anche nella produzione di serie televisive. Per questo tipo di opere, la somma concessa dal Pacte non può superare il 30% del finanziamento complessivo del singolo progetto. 9.5 Con le risorse del Pacte possono essere finanziate al massimo 20 puntate di una serie, per un tempo d antenna non superiore a 520 minuti. Tale limitazione non vale per le serie di animazione. 9.6 Per garantire l indipendenza e la diversità, in ciascuna delle 4 regioni linguistiche le coproduzioni saranno realizzate con diverse società di produzione. 7

10. Regole specifiche per i progetti multimediali Principi 10.1 Nel quadro di un progetto pilota, la SRG SSR intende sostenere anche coproduzioni multimediali. 10.2 A tal scopo mette a disposizione la somma annua di CHF 300'000.-. I fondi non utilizzati tornano nella disponibilità generale del Pacte. 10.3 Di regola, ciascun progetto multimediale deve essere legato a un progetto cinematografico o televisivo sostenuto dal Pacte. Il preventivo relativo al progetto multimediale è compreso in quello relativo alla produzione cinematografica o televisiva, ma è documentato separatamente. 10.4 In linea di principio, le parti concludono due contratti che disciplinano separatamente i diritti relativi alla produzione multimediale e quelli relativi alla produzione cinematografica/televisiva. Di regola, la durata della cessione alla SRG SSR è la stessa nei due casi. L eventuale commercializzazione della produzione multimediale deve avvenire a condizioni di mercato. La SRG SSR si riserva il diritto di includere la produzione multimediale tra le proprie offerte online. I dettagli, in particolare per quanto riguarda i diritti d utilizzazione e la commercializzazione, sono oggetto di trattativa separata e sono definiti nei singoli contratti di coproduzione. 11. Premi Succès passage antenne (SPA) Principi 11.1 In conformità quanto previsto al punto 4.2, la SRG SSR premia il successo della produzione sulle proprie reti (prima diffusione e repliche). Tale disposizione vale per le produzioni realizzate a partire dal 1987 nell ambito dell accordo quadro e degli strumenti che l hanno sostituito. 11.2 I premi Succès passage antenne TV (SPA TV) sono destinati alle produzioni televisive, mentre quelli Succès passage antenne cinéma (SPA Cinema) alle produzioni cinematografiche. In entrambi i casi, la premessa necessaria è la diffusione della produzione sulle reti della SRG SSR. 11.3 Il fondo SPA TV ha una dotazione annua di CHF 2,1 milioni, quello SPA Cinema di CHF 1,5 milioni. 11.4 I premi sono assegnati annualmente agli aventi diritto sulla base delle diffusioni effettuate dalle reti della SRG SSR l anno precedente. 11.5 I premi sono attribuiti ai produttori che hanno sottoscritto il contratto di coproduzione Pacte in qualità di delegati. La SRG SSR non provvede alla ripartizione dei premi. 11.6 I produttori possono chiedere alla SRG SSR, con lettera firmata, di versare i premi ad altre società di produzione. Ciò vale, in particolare, in caso di dissoluzioni o fusioni societarie. 11.7 I premi SPA TV sono calcolati come segue: ai film la cui diffusione inizia fra le 19:30 e le 23:00 viene riconosciuto un coefficiente di diffusione pari a 2, mentre quelli che iniziano al di fuori di tale fascia oraria ricevono un coefficiente pari a 1; la durata di diffusione delle serie (ad eccezione dei format di animazione per la TV) non può superare i 260 minuti per serie, anno e versione linguistica; i format di animazione per la TV sono moltiplicati per un coefficiente di diffusione pari a 5 fino a una durata di 52 minuti; ogni minuto supplementare è conteggiato con il coefficiente 1; le repliche trasmesse nei 21 giorni successivi alla prima messa in onda non sono considerate una seconda diffusione. 8

11.8 I premi SPA Cinema sono calcolati come segue: sono presi in considerazione solo i lungometraggi ( 50 minuti); le coproduzioni realizzate da registi stranieri in cui la partecipazione svizzera è minoritaria ricevono il 50% del premio per ciascuna diffusione; le repliche trasmesse nei 21 giorni successivi alla prima messa in onda non sono considerate una seconda diffusione; ai film che iniziano fra le 19:30 e le 23:00 è riservata la somma di CHF 1 milione; ai film che iniziano al di fuori di tale fascia oraria è riservata la somma di CHF 500'000. Tale soluzione transitoria sarà riesaminata ed eventualmente rinegoziata in occasione della riunione annuale di bilancio. 11.9 Se esistono sia la versione televisiva sia quella cinematografica di un film, per il calcolo dei premi sarà determinante la versione oggetto del contratto di coproduzione Pacte. La messa online di progetti multimediali non dà diritto a premi SPA. 11.10 I premi SPA possono essere reinvestiti in progetti cinematografici, televisivi o multimediali. 11.11 Per riscuotere il premio, il produttore deve dimostrare di avere un progetto audiovisivo o multimediale da offrire in opzione alla SRG SSR. 11.12 Di regola, i premi vanno riscossi entro tre anni a partire dalla fine dell anno di diffusione. Le somme non riscosse entro tale termine reintegrano il credito per l attribuzione dei premi SPA di cui al punto 4.2. I conteggi sono effettuati una volta all anno. 11.13 I premi ottenuti possono essere utilizzati senza limiti per lo sviluppo di un progetto a condizione che sia stato concluso un contratto Pacte o che un UA abbia sottoscritto una dichiarazione d intenti. In tutti gli altri casi, possono essere investiti al massimo CHF 40'000 per progetto. 11.14 I premi destinati alla produzione di un progetto sono versati all avente diritto dopo la sottoscrizione dell apposito contratto di coproduzione Pacte. I premi possono anche essere incassati sulla base del rifiuto scritto di partecipare alla coproduzione dell UA alla quale il progetto è stato offerto in opzione. 11.15 I premi possono essere utilizzati anche per la sottotitolazione, il doppiaggio e la digitalizzazione di coproduzioni realizzate nell ambito del Pacte, purché sia stato concluso un contratto in tal senso con la SRG SSR. 12. Premi Succès artistique - Principi 12.1 I premi Succès artistique sono assegnati alle produzioni cinematografiche svizzere in base al successo artistico ottenuto. 12.2 Il fondo Succès artistique ha una dotazione annua di CHF 500'000. 12.3 Il successo è misurato sulla base degli inviti e dei premi ricevuti dalle opere in occasione di importanti festival nazionali e internazionali. La SRG SSR si fonda sull elenco ufficiale dei festival stilato dall Ufficio federale della cultura (UFC) e ne riprende il sistema di punteggio. 12.4 La SRG SSR parte dal presupposto che, ogni anno, siano al massimo 6 lungometraggi cinematografici di finzione, 8 documentari e 10 cortometraggi (d animazione o meno) a ricevere un premio Succès artistique. 9

12.5 Si applicano per analogia le disposizioni SPA in materia di reinvestimento dei premi. 12.6 Tale soluzione transitoria sarà riesaminata ed eventualmente rinegoziata in occasione della riunione annuale di bilancio. 13. Altre disposizioni generali 13.1 Ogni anno, la SRG SSR informa in tempo utile le Associazioni partner sullo stato di utilizzo delle somme Pacte. 13.2 All inizio dell anno, la SRG SSR diffonde la lista dei contratti conclusi l anno precedente, precisando quali risorse provengono dal budget Pacte e quali dai budget delle UA. L elenco viene esaminato da una delegazione composta da 2 rappresentanti delle Associazioni partner e da 2 rappresentanti della SRG SSR. 13.3 La SRG SSR e le Associazioni partner s incontrano una volta all anno per approvare il bilancio e per trattare per lo meno i seguenti punti: funzionamento del Pacte in generale; elenco delle coproduzioni Pacte; SPA; ultimi sviluppi relativi alla coproduzione delle serie; utilizzo dei proventi ai sensi del punto 5.1 del presente accordo; Succès artistique; progetti multimediali. 13.4 Se, in occasione della riunione di bilancio, le Associazioni partner o la SRG SSR ritengono che la situazione non evolva in modo conforme al senso del Pacte, viene costituita una commissione di coordinamento composta da una piccola delegazione delle Associazioni e da 2 rappresentanti della SRG SSR con il compito di analizzare i fatti e proporre soluzioni. 14. Disposizioni finali 14.1 Il presente accordo entra in vigore il 1 gennaio 2012 e vale fino al 31 dicembre 2015. 14.2 Le parti rinegoziano il rinnovo del presente accordo al più tardi un anno prima della sua naturale scadenza. Tale disposizione non configura tuttavia un obbligo di contrattazione. 14.3 La SSR SRG applicherà la chiave di ripartizione di cui al punto 4.1 (40% cinema, 60% televisione) dal momento dall entrata in vigore delle nuove misure federali di promozione cinematografica legata al successo, ma al più tardi a partire dal 1 gennaio 2013. Fino a tale data, sarà applicata la chiave di ripartizione prevista dal Pacte de l audiovisuel 2009-2011. 14.4 Gli strumenti d incentivazione automatica (SPA e Succès artistique) saranno calcolati e versati in conformità al presente accordo, sulla base delle diffusioni e delle partecipazioni ai festival del 2012, solo a partire dal 1 gennaio 2013. Fino a tale data, i premi SPA saranno calcolati e versati secondo le regole previste dal Pacte de l audiovisuel 2009-2011. 10

Soletta, 20 gennaio 2012 Società svizzera di radiotelevisione Roger de Weck Direttore generale SRG SSR Mariano Tschuor Direttore RTR Associazione svizzera dei produttori di film Rolf Schmid Associazione svizzera regia e sceneggiatura di film Kaspar Kasics Gruppo svizzero del film d animazione Jonas Raeber Ted Sieger Le Forum romand Francine Lusser Gérard Ruey Swissfilm Association Peter Beck Gruppo autori, registi e produttori (GARP) Ruth Waldburger Comunità d interessi dei produttori svizzeri di film (IG) Christian Davi Lukas Hobi 11