C.C.N.L. CREDITO Attivi unitari Assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici

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C.C.N.L. CREDITO Attivi unitari Assemblee dei lavoratori e delle lavoratrici Gli attivi unitari per la presentazione al quadro sindacale dell accordo sottoscritto il 19 gennaio 2012 avranno inizio il 20 febbraio e si concluderanno entro il 2 marzo, secondo il calendario concordato con le scriventi Segreterie Nazionali. La consultazione della categoria attraverso le assemblee dei lavoratori/trici per l illustrazione, la discussione e la votazione della ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL, avrà inizio il 9 marzo per concludersi entro il 9 aprile. Si ritiene necessario riaffermare l opportunità di effettuare con la massima sollecitudine riunioni unitarie, sia territoriali e/o di RSA di unità produttiva, al fine di pianificare il calendario delle assemblee, le modalità di indizione ed i relativi comunicati. Al riguardo si ricorda che le assemblee devono essere indette dalle RSA delle Unità Produttive secondo le modalità e criteri previsti in materia di partecipazione, prestando la massima attenzione alla più ampia unità sindacale. Si sottolinea l opportunità di effettuare assemblee capillari, dando la precedenza alle realtà che presentano la maggiore concentrazione di lavoratori. In allegato alla presente circolare: Precisazioni per lo svolgimento delle assemblee. Norme della Convenzione dei diritti Sindacali per la convocazione delle assemblee. Verbale dei dati da rilevare per ciascuna assemblea. Tabella per la sintesi dei voti raccolti. Si ricorda infine che i verbali delle Assemblee devono essere custoditi presso le sedi dei territori di riferimento, mentre alle Segreterie Nazionali dovrà pervenire il quadro di sintesi dei dati redatto unitariamente presso le sedi provinciali o regionali. Qualora dovessero sussistere difficoltà per la predisposizione del quadro unitario di sintesi, si suggerisce di inviare direttamente i verbali via fax o mail alle rispettive Segreterie Nazionali. I Segretari Organizzativi Nazionali saranno a disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti Roma, 9 Febbraio 2012 Le Segreterie Nazionali Dircredito FABI FIBA/Cisl FISAC/Cgil Sinfub UGL-Credito UILCA 1

PRECISAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE i lavoratori delle unità produttive che occupino da 3 a 7 dipendenti potranno partecipare ad assemblee indette presso l unità produttiva più vicina, assicurando comunque l operatività degli sportelli. Presso le unità produttive da 8 a 15 addetti, saranno possibili assemblee con la partecipazione previa comunicazione scritta alla Direzione aziendale di un dirigente sindacale esterno per ciascuna delle organizzazioni sindacali promotrici; le assemblee potranno essere indette anche in coincidenza con l orario antimeridiano di apertura al pubblico delle succursali, alla condizione che sia prevista l apertura al pubblico anche nelle ore pomeridiane e che l ora di inizio della riunione coincida con l inizio dell orario giornaliero di lavoro; la convocazione di dette assemblee dovrà essere comunicata alla Direzione aziendale, di norma, con un preavviso minimo di 3gg. lavorativi interi; le stesse non potranno tenersi nelle giornate con particolari esigenze di servizio, eventualmente indicate dall azienda. A seguito di specifica richiesta delle scriventi OO.SS., l ABI ha disposto che per il solo periodo di consultazione dei lavoratori per l approvazione dell ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del 19 gennaio 2012 in deroga alle attuali regolamentazioni, sarà possibile convocare in assemblea, durante l orario di lavoro, i lavoratori di tutte le unità produttive, indipendentemente dai numeri di organico delle stesse, secondo i criteri di maggior accessibilità possibile e superando anche i vincoli relativi alle garanzie del servizio. 2

Accordo in materia di libertà sindacali 7 luglio 2010 - ESTRATTO Art. 26 (Assemblee del personale) 1. Nelle unità produttive che occupino più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi, al di fuori dell orario di lavoro, nonché durante l orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali viene conservata la normale retribuzione. 2. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori occupati nell unità produttiva o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie d interesse sindacale, nonché su materie attinenti al rapporto di lavoro e secondo l ordine di precedenza delle convocazioni comunicate alla Direzione aziendale competente con un preavviso di almeno 48 ore. In casi urgenti, tale preavviso può essere abbreviato d accordo con la Direzione aziendale competente. 3. L ora ed il locale della riunione devono essere preventivamente concordati tra le rappresentanze sindacali aziendali promotrici della assemblea e la Direzione aziendale competente. 4. Le riunioni indette durante l orario di lavoro possono svolgersi esclusivamente dopo l intervallo meridiano e, per le unità produttive di cui al successivo art. 27, rispettando altresì le condizioni e i limiti ivi previsti. Deve, comunque, essere assicurato il servizio delle cassette di sicurezza. 5. Presso la Direzione generale o centrale e il centro contabile (meccanografico od elettronico) le riunioni possono svolgersi anche durante l orario di lavoro antimeridiano a condizione che le riunioni medesime: a) possano svolgersi in locali diversi da quelli aperti al pubblico; b) non incidano sulla operatività dello sportello ove la Direzione generale o centrale svolga anche funzioni di Direzione di sede. Art. 27 (Assemblee in orario di sportello) 1. Nelle unità produttive ove sia adottato un orario di sportello di durata superiore alle 5 ore con utilizzo totale o parziale del periodo eccedente le 5 ore dopo l intervallo meridiano le rappresentanze sindacali aziendali hanno facoltà di indire assemblee inconcomitanza con l orario di sportello pomeridiano, alle condizioni di cui ai comma seguenti. 2. Dette assemblee fermo quant altro stabilito al precedente art. 26 dovranno avere durata non inferiore ad 1 ora ciascuna e non potranno coincidere inmodo solo parziale con l orario di sportello. 3. Tale diritto può essere esercitato in ogni unità produttiva nel limite massimo di tre volte l anno per ogni sigla stipulante il presente accordo. 5. Le rappresentanze sindacali aziendali che intendano avvalersi della facoltà di cui sopra, dovranno comunicare alla Direzione aziendale competente, con un minimo di 3 giorni lavorativi interi di preavviso, la data proposta per lo svolgimento dell assemblea e la sua durata, anche al fine di una adeguata informativa all utenza da parte della Direzione aziendale competente. In casi eccezionali e di particolare urgenza, tale preavviso può essere ridotto, d accordo con la Direzione aziendale competente, purché siano sempre salvaguardate le esigenze di informativa all utenza. Dette assemblee non potranno comunque coincidere con: - il giorno 27 di ciascun mese (o la giornata lavorativa immediatamente precedente, laddove il giorno 27 sia non lavorativo) ovvero, laddove risulti più utile ai fini del pagamento degli stipendi e delle pensioni,quell altro giorno del mese che a tali fini sarà individuato aziendalmente per le unità produttive interessate; - la fine del mese (o il giorno lavorativo immediatamente successivo, laddove detta giornata sia non lavorativa) ovvero altro giorno del mese individuato aziendalmente per le unità produttive interessate; - gli ultimi 2 giorni utili ai fini della riscossione delle imposte a mezzo autotassazione. NOTA A VERBALE La previsione di cui al terzo comma del presente articolo non riguarda le riunioni indette esclusivamente per gruppi di lavoratori la cui attività non risulti indispensabile ai fini della regolare operatività dei servizi di sportello e sempreché dette riunioni possano svolgersi in locali diversi da quelli aperti al pubblico. 3

Art. 28 (Partecipazione alle assemblee di dirigenti esterni) 1. Alle riunioni di cui ai precedenti artt. 26 e 27 possono partecipare, in numero complessivamente non superiore a 2, dirigenti sindacali: - facenti parte degli organi direttivi, ai vari livelli territoriali, delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo che abbiano costituito proprie r.s.a. nell impresa; - Segretari dell organo di coordinamento cui fa capo la r.s.a. promotrice dell assemblea. 2. Ai fini di cui al comma che precede, i nominativie le qualifiche dei predetti due dirigenti sindacali dovranno essere preventivamente comunicati periscritto alla Direzione aziendale competente dalla r.s.a. che ha indetto la riunione. 3. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali promotrici delle riunioni sono tenuti ad assumere tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire alla Direzione aziendale competente un regolare ed ordinato svolgimento delle riunioni. Art. 29 (Assemblee nelle unità produttive di minori dimensioni) 1. Nelle unità produttive che occupino da 8 a 15 dipendenti, i lavoratori possono riunirsi in assemblea durante l orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue (per le quali viene conservata la normale retribuzione) e nel rispetto di quanto previsto all art. 26, comma da 2 a 5, ed all art. 27 e relativa nota a verbale. 2. Le riunioni di cui sopra sono indette, singolarmente o congiuntamente, dai sindacati territorialmente competenti delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Alle riunioni può partecipare, per ciascuna delle organizzazioni sindacali promotrici, un dirigente sindacale esterno, previa comunicazione scritta del suo nominativo e qualifica, daparte di detta organizzazione, alla Direzione aziendale competente: tale dirigente va designato dalla organizzazione stessa nell ambito dei componenti i propri organi direttivi al competente livello territoriale,ovvero fra i segretari dell organo di coordinamento delle proprie r.s.a. presso l impresa interessata. 3. I lavoratori delle unità produttive che occupino da 3 a 7 dipendenti possono partecipare, nel limite di 5 ore annue, alle assemblee indette presso l unità produttiva più vicina presso la quale l assemblea stessa sia indetta a norma del presente accordo, assicurando comunque l operatività degli sportelli. DICHIARAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEILAVORATORI 1. Le organizzazioni sindacali dei lavorato riconfermano che - secondo le assicurazioni già, a suo tempo, fornite al riguardo - le rappresentanze sindacali aziendali, nell esercizio della facoltà di stabilire, con il dovuto preavviso, la data per la convocazione di assemblee durante l orario di lavoro, non mancheranno di tenere nella dovuta considerazione quelle esigenze di servizio di carattere obiettivo e non differibili che venissero prospettate dalle Direzioni aziendali competenti ai fini di un breve differimento della data stessa. 2. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori confermano, altresì, che, come già di fatto praticato in passato, continueranno ad adottare i criteri atti ad assicurare comunque, anche nel corso delle assemblee del personale, i presidi relativi alla sicurezza dell impresa e funzionalità degli impianti. 4

Verbale di assemblea per l approvazione della ipotesi di accordo 19/1/2012 CCNL Credito In data... si è tenuta l Assemblea dei lavoratori/trici presso l unità operativa. dell azienda. nei locali La Commissione di voto presieduta da: nome cognome sigla... e inoltre composta da: nome cognome sigla... certifica il seguente risultato: Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti nr,li... Per le OO.SS.: Sigla........... Firma.............. 5

Accordo CCNL Credito 19/1/2012 Tabella di sintesi dei voti raccolti Regione o provincia di... Numero Assemblee effettuate. Organico di riferimento. Numero consultati.. Favorevoli Contrari. Astenuti. Data.. Dircredito Fabi Fiba/Cisl Fisac/Cgil Sinfub UGL-Credito UILCA 6