Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Documenti analoghi
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

PUBLIC. Bruxeles,2giugno2014 (OR.en) CONSIGLIO DELL'UNIONEEUROPEA. 9827/14 Fascicolointeristituzionale: 2014/0086(NLE) LIMITE

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 ottobre 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 15 maggio 2017 (OR. en)

Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

5305/10 DT/ff DG H 2 B

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 giugno 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

10974/16 LA/gma-lmm DGC 1A

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 settembre 2016 (OR. en)

ACCORDI INTERNAZIONALI

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Revisione dei trattati UE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 febbraio 2017 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 193. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 25 luglio 2017.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2006 DEL CONSIGLIO. del 21 decembre 2006

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 luglio 2017 (OR. en)

DECISIONI (2014/737/UE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'italia

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2015 (OR. en)

TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL ARTICOLO 5 DEL TRATTATO DI LISBONA. Trattato sull Unione europea. Numerazione nel trattato di Lisbona

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

6785/15 sta/va/s 1 DG G 2A

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE

Parlamento europeo

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 4165 final (Ghana).

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 novembre 2017 (OR. en)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Consiglio di Lisbona: ottobre 2007 Documenti approvati nel corso della riunione informale di capi di Stato e di Governo

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 febbraio 2017 (OR. en)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 233. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 settembre 2017.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 marzo 2017 (OR. en)

*** PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 aprile 2017 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 marzo 2008 (OR. en) 15223/07 CSC 34 PESC 1362 JAI 589

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 27 settembre 2016 (OR. en)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 1. Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014

SANITARIE E FITOSANITARIE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA recante adozione del suo regolamento interno

Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea europea dell energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall altra IT IT

RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La presente proposta è elaborata in vista della firma, dell applicazione provvisoria e della conclusione dell accordo di associazione UE-Georgia, al fine di approvare la conclusione dell accordo di associazione da parte della Commissione a nome della Comunità europea dell energia atomica (CEEA). La CEEA è anch essa parte dell accordo di associazione tra l Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall altra. Per questo motivo la Commissione presenta una raccomandazione distinta affinché il Consiglio approvi la conclusione, da parte della Commissione, delle parti dell accordo disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità europea dell energia atomica (CEEA). La firma e la conclusione di accordi internazionali da parte della CEEA sono soggette a procedure distinte. Nello specifico, l articolo 101 del trattato Euratom prevede che tali accordi siano conclusi dalla Commissione con l approvazione del Consiglio. È pertanto necessario adottare decisioni distinte per la firma e la conclusione dell accordo di associazione da parte dell UE e da parte della CEEA. La Commissione raccomanda al Consiglio di approvare la conclusione dell accordo di associazione a nome della CEEA in forza dell articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la CEEA. Visto l esito dei negoziati di cui alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell UE, e all applicazione provvisoria dell accordo di associazione tra l UE e la Georgia e di cui alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell accordo di associazione tra l UE e la Georgia, la Commissione propone che il Consiglio decida la firma, a nome dell Unione, dell accordo di associazione tra l Unione europea e la Comunità europea dell energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall altra, e nomini la persona o le persone debitamente autorizzate a firmare a nome dell Unione. Una volta ottenuta l approvazione del Consiglio e dopo aver adottato la decisione appropriata, la Commissione potrà firmare e concludere l accordo di associazione a nome della CEEA. 2. ESITI ED ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La Commissione raccomanda al Consiglio di approvare, in forza dell articolo 101, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell energia atomica, la conclusione dell accordo di associazione tra l Unione europea e la Comunità europea dell energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall altra, per quanto riguarda le materie di competenza della CEEA. Il testo dell accordo è allegato alla presente raccomandazione. Per quanto riguarda l Unione, la base giuridica per la conclusione di questo accordo è l articolo 217, in combinato disposto con l articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE. Per la CEEA la base giuridica per questo accordo è l articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell energia atomica. La proposta allegata e la decisione della Commissione relativa alla conclusione costituiscono gli strumenti giuridici per la conclusione dell accordo di associazione a nome della CEEA. IT 2 IT

La forma della proposta, presentata dalla Commissione come accordo tra l Unione e i suoi Stati membri e la Georgia è dovuta al fatto che l elaborazione dell accordo è iniziata conformemente alle norme del trattato vigenti prima dell entrata in vigore del trattato di Lisbona. A norma dell articolo 102 del trattato Euratom un accordo può entrare in vigore per la CEEA soltanto dopo l avvenuta notificazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, che l accordo è divenuto applicabile conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo. IT 3 IT

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea europea dell energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall altra IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell energia atomica, in particolare l articolo 101, secondo comma, vista la raccomandazione della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Georgia per la conclusione di un nuovo accordo tra l Unione europea e la Georgia destinato a sostituire l accordo di partenariato e di cooperazione 1. (2) Tenendo conto dello stretto legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le Parti nonché del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in un ottica ambiziosa e innovativa, i negoziati sull accordo di associazione tra l Unione europea e la Comunità europea dell energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall altra (di seguito l accordo ), sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dell accordo in data 29 novembre 2013. (3) La Commissione propone al Consiglio che l accordo sia firmato a nome dell Unione e applicato in via provvisoria in conformità all articolo 429 dell accordo stesso, in attesa della sua conclusione in una data successiva. (4) L accordo riguarda anche questioni che rientrano nelle competenze dell Euratom, in particolare l articolo 298, lettera k). (5) Per le materie di competenza del trattato sull Unione europea e del trattato sul funzionamento dell Unione europea la firma e la conclusione dell accordo sono soggette ad una procedura distinta. (6) L accordo dovrebbe pertanto essere concluso, a nome della Comunità europea dell energia atomica, anche per quanto riguarda le questioni disciplinate dal trattato Euratom. (7) A norma dell articolo 102 del trattato Euratom l accordo può entrare in vigore per la Comunità europea dell energia atomica soltanto dopo l avvenuta notificazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, che detto accordo è divenuto applicabile conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo. (8) È opportuno approvare la conclusione dell accordo da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell energia atomica, 1 GU L 205 del 4.8.1999, pagg. 1-52. IT 4 IT

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea europea dell energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall altra, è approvata 2 3. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all adozione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente 2 Il testo dell accordo è allegato alla decisione relativa alla firma, a nome dell Unione europea, e all applicazione provvisoria dell accordo di associazione tra l Unione europea e la Comunità europea dell energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall altra, (GU...). 3 GU: Please insert in the footnote above the publication reference of the Decision in document [ ]. IT 5 IT