REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI ACCADEMICI

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REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI ACCADEMICI SENATO ACCADEMICO 17 settembre 2014; 17 febbraio 2016 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24 settembre 2014; 24 febbraio 2016 Rep. n. 1168/2014, Prot. n. 24358 del 26 DR EMANAZIONE settembre 2014; Rep. n. 418/2016, Prot. n. 29379 del 15 marzo 2016 Entrata in vigore: 15 marzo 2016 Articolo 1 Rappresentanze 1. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, eleggono, senza rapporto al numero dei votanti: a. i rappresentanti nel Consiglio degli Studenti. Il Consiglio è composto da 31 membri, come previsto dall articolo 17 comma 3 dello Statuto; b. i rappresentanti nel consiglio di Corso di Studio a cui sono iscritti nella misura di cui all art. 35 comma 6 dello Statuto; c. i rappresentanti nel Consiglio della Scuola, nella misura di cui all art. 34 comma 3 lett. b) dello Statuto. d. i rappresentanti nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti nella misura di uno o più studenti per ogni Corso di studio o Consiglio unico di più Corsi di studio afferenti al relativo Dipartimento o coordinati dalla relativa Scuola. Articolo 2 Collegi elettorali 1. I membri del Consiglio degli Studenti sono eletti all interno di un unico collegio elettorale comprendente tutti i Dipartimenti. 2. I membri rappresentanti nei consigli di Corso di Studio e nei Consigli delle Scuole sono eletti all interno di collegi coincidenti, rispettivamente, con i Corsi di Studio coordinati dal relativo Consiglio o Consiglio unico e con i Corsi di Studio coordinati dalla relativa Scuola. 3. I rappresentanti nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti sono eletti all interno di collegi coincidenti con i Corsi di Studio oppure con i Consigli unici di più Corsi di studio, afferenti al relativo Dipartimento o coordinati dalla relativa Scuola. Articolo 3 Indizione delle votazioni 1. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici sono indette ogni due anni accademici dal Rettore con decreto reso pubblico sul sito web dell Ateneo almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni. 2. Il decreto indica il numero di rappresentanti che gli studenti regolarmente iscritti potranno eleggere nei rispettivi Consigli di Corso di Studio, nonché il numero di rappresentanti che gli studenti potranno eleggere nei Consigli delle Scuole e nelle Commissioni paritetiche docentistudenti come previsto dall art. 35 comma 6 e dall art. 34 comma 3 dello Statuto.

3. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni. Nel caso in cui le elezioni si svolgano in autunno, i mesi di settembre e ottobre vengono considerati facenti parte dell anno accademico successivo. 4. Gli studenti iscritti a corsi singoli sono esclusi dall elettorato. Articolo 4 Elenchi elettorali 1. L Ufficio preposto trasmette al Servizio elettorale l'elenco degli studenti iscritti ai Corsi di studio previsti dall art.1 comma 1, distinto per ciascun Corso di laurea del vecchio e del nuovo ordinamento e di laurea specialistica del vecchio e del nuovo ordinamento, comprendendo gli studenti iscritti ad una durata diversa da quella normale. 2. Gli elenchi elettorali degli studenti vengono resi pubblici dal quinto giorno successivo alla data del decreto di indizione delle votazioni. 3. Nella compilazione degli elenchi elettorali si tiene conto del fatto che l elettorato passivo è escluso per gli studenti iscritti fuori corso da più di un anno. 4. Eventuali rettifiche o reclami vanno presentati al Servizio elettorale entro le ore dodici del quinto giorno successivo la data di pubblicazione. 5. Entro i successivi cinque giorni la Commissione elettorale decide sulle rettifiche ed i reclami presentati. Articolo 5 Candidature e liste 1. Le candidature per ciascuno dei diversi tipi di rappresentanza previsti dall'art. 1 vanno indirizzate al Rettore e presentate al Servizio elettorale dell'università di Ferrara, entro le ore dodici del trentesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni, dal candidato o suo delegato. Delle candidature presentate viene rilasciata apposita ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora della presentazione. 2. La presentazione delle singole candidature deve essere sottoscritta dall'interessato e controfirmata da almeno un terzo degli studenti titolari del diritto di voto, fino ad un massimo di dieci, per quella candidatura. 3. All'atto della presentazione il candidato dichiara il proprio eventuale collegamento con una lista. 4. Qualora un candidato non dichiarasse il proprio collegamento ad alcuna lista, la sua candidatura verrà considerata collegata a una lista unipersonale denominata secondo il suo cognome. 5. Per il Consiglio degli Studenti viene presentata anche la lista, nei termini e con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo. Le liste devono essere presentate su un modulo contenente: a. i dati identificativi di tutti i candidati collegati alla lista; b. l indicazione dell Organo per la cui elezione i candidati concorrono; c. i dati identificativi del presentatore della lista, che può essere uno dei candidati della lista; d. il nome identificativo della lista; e. l eventuale simbolo della lista. 6. Il modulo di presentazione della lista deve essere sottoscritto da tutti i candidati collegati alla lista nonché dal presentatore della lista. 7. Entro i termini di cui al comma 1 il presentatore della lista deve far pervenire al Servizio elettorale dell'università di Ferrara anche una copia digitale dell eventuale simbolo. 8. A ciascuna lista può essere collegato un numero di candidati che varia da uno al numero massimo di seggi da attribuire ai sensi dell art. 17 comma 3 dello Statuto. Qualora il modulo di presentazione della lista riporti un numero superiore di candidati, le candidature in eccesso, se valide secondo quanto previsto dall'articolo7, verranno considerate collegate a liste unipersonali denominate secondo il cognome dei candidati. 9. Qualora un candidato avesse dichiarato il proprio collegamento con una lista ma il suo nominativo o la sua firma risultassero assenti dal modulo di presentazione della lista, la

candidatura, se valida secondo quanto previsto dall'articolo 7, verrà considerata collegata a una lista unipersonale denominata secondo il suo cognome. Articolo 6 Sottoscrizione delle candidature 1. Ogni studente può sottoscrivere una sola candidatura per ciascun Organo. I candidati non possono sottoscrivere come sottoscrittori né la propria né altre candidature per l'organo per il quale si candidano. 2. Le firme dei sottoscrittori devono essere corredate dalla chiara indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, Corso di Studio di appartenenza, numero di matricola universitaria ed estremi di un documento di identità. Le firme possono essere apposte esclusivamente da studenti regolarmente iscritti al Corso di Studio a norma dell art. 3 comma 3 del presente Regolamento. 3. Il sottoscrittore delle candidature relative ad una Commissione paritetica docenti-studenti o ad un Consiglio di Corso di Studio deve essere iscritto al Corso di Studio corrispondente; in caso di Consigli Unici, deve essere iscritto ad un Corso di Studio coordinato dal Consiglio Unico stesso. 4. Il sottoscrittore delle candidature relative a un Consiglio di Scuola deve essere iscritto a un Corso di Studio coordinato dalla Scuola corrispondente. 5. Le firme del candidato e dei sottoscrittori devono essere autenticate presso le Segreterie dei Dipartimenti secondo le norme dettate in materia di autenticazione delle firme. Articolo 7 Verifica e pubblicazione delle candidature 1. Il Servizio elettorale verifica la regolarità delle candidature dopo lo scadere dei termini per la loro presentazione. 2. Se il numero dei sottoscrittori è inferiore a quello previsto dall'art. 5 comma 2 la candidatura è nulla. Non è possibile sanatoria decorsi i termini. 3. Qualora le candidature di un genere risultino inferiori a un terzo delle candidature complessive, vengono riaperti per una settimana i termini per la presentazione delle stesse limitatamente al genere sottorappresentato. Le candidature pervenute ai sensi del presente comma, qualora il candidato dichiari il proprio collegamento con una lista, devono essere controfirmate dal presentatore della lista. 4. Entro il quindicesimo giorno precedente a quello fissato per le votazioni le candidature sono rese pubbliche con decreto rettorale. Le candidature per il Consiglio degli Studenti appaiono raggruppate secondo le liste di appartenenza. I candidati collegati alla stessa lista vengono riportati in ordine alfabetico. Accanto a ogni lista è riportato il relativo simbolo, qualora sia stato presentato. Accanto a ogni candidato è riportato il Dipartimento di provenienza. L'ordine delle liste viene stabilito tramite sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale di Ateneo. 5. Le candidature per i Consigli di Corso di studio appaiono raggruppate per Dipartimento, per Consiglio di Corso di studio e infine secondo l ordine alfabetico. 6. Le candidature per i Consigli delle Scuole appaiono secondo l ordine alfabetico. 7. Le candidature per le Commissioni paritetiche docenti-studenti appaiono raggruppate per Consiglio di Corso di studio e poi secondo l ordine alfabetico. Articolo 8 Propaganda elettorale 1. Al momento dell'indizione delle elezioni, il Rettore invita i Responsabili delle Strutture ad indicare aule, spazi ed orari per la propaganda elettorale. 2. I Responsabili delle Strutture entro cinque giorni dall invito del Rettore provvedono a mettere a disposizione aule e spazi sospendendo, ove strettamente necessario, l attività didattica in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale.

3. Nel giorno precedente e in quello stabilito per le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale. 4. Il Senato Accademico stabilisce le sanzioni che il Rettore applica nel caso di violazioni delle regole di cui al comma precedente accertate a verbale dal Presidente del seggio. Articolo 9 Modalità di voto 1. A ciascuno studente spetta: a. per il Consiglio degli Studenti: un voto di lista, e due voti di preferenza a candidati associati alla lista votata; b. per i Consigli di Corso di Studio, per i Consigli di Scuola e per le Commissioni paritetiche docenti-studenti: un numero di preferenze pari a un terzo del numero di rappresentanti da eleggere, eventualmente arrotondato per eccesso. 2. L'elettore, previa identificazione personale, esprime il proprio voto sull'apposita scheda: a. per il Consiglio degli Studenti: barrando il simbolo della lista votata e scrivendo o barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti; b. per i Consigli di Corso di Studio, per i Consigli di Scuola e per le Commissioni paritetiche docenti-studenti: barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti. 3. Nell elezione del Consiglio degli Studenti, qualora l elettore esprima una o più preferenze a candidati di una stessa lista, si intende attribuito anche un voto alla lista corrispondente. 4. Nell elezione del Consiglio degli Studenti, qualora l elettore barri il simbolo di una lista ed attribuisca preferenze a uno o più candidati collegati a liste diverse da quella indicata con il proprio voto di lista, il voto è nullo. Articolo 10 Servizio elettorale 1. Presso l Ufficio Organi Collegiali è costituito il Servizio elettorale. 2. Spetta al Servizio elettorale: a. formare ed aggiornare le liste elettorali degli studenti; b. proporre agli organi competenti l'indizione delle votazioni; c. verificare la regolarità delle candidature presentate; d. al termine delle votazioni ricevere verbali e schede da trasmettere alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente ad eventuali reclami di competenza; e. rilevare e segnalare il verificarsi di casi di incompatibilità e decadenza; f. proporre la surrogazione degli eletti, quando prevista. Articolo 11 Commissione elettorale 1. Presso il Rettorato è costituita la Commissione elettorale d'ateneo. Le competenze della medesima sono esplicitate da apposito Regolamento. Articolo 12 Seggi elettorali 1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, con decreto rettorale sono costituiti i seggi elettorali. 2. Entro l'ottavo giorno precedente la data delle votazioni il Rettore rende pubblica mediante avviso sul sito web di Ateneo l'ubicazione dei seggi, con l'indicazione del seggio in cui votare. 3. Ciascun seggio elettorale è composto da cinque componenti di cui due studenti e tre dipendenti dell'amministrazione universitaria, tra cui viene scelto il Presidente e il Segretario. 4. Presso il seggio devono essere sempre presenti tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente designato all'apertura del seggio. 5. Non può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni.

6. Il decreto di nomina indica i nominativi dei membri supplenti. 7. Presso ogni seggio elettorale è affissa una copia del decreto rettorale di cui all articolo 7 del presente Regolamento. 8. I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 19. 9. Qualora le elezioni delle rappresentanze studentesche di cui al presente Regolamento coincidano con le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, vengono costituiti seggi unici. Articolo 13 Scrutinio 1. Il giorno successivo alle votazioni, il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche. 2. Le schede vengono aperte e si compilano le graduatorie dei voti riportati dalle liste e dai singoli candidati distintamente per: a. Consiglio degli Studenti; b. Consigli di Corso di Studio; c. Consigli delle Scuole. d. Commissioni paritetiche docenti-studenti. 3. Di ciò viene redatto verbale che è sottoscritto e trasmesso al Servizio elettorale. Articolo 14 Proclamazione degli eletti 1. Il Servizio elettorale riceve verbali e schede, che trasmette alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente agli eventuali reclami. 2. La Commissione elettorale effettua le verifiche di competenza e propone al Rettore i risultati delle votazioni. 3. Relativamente alle elezioni dei membri del Consiglio degli Studenti: a. è eletto di diritto il candidato di ogni Dipartimento che ha riportato più preferenze individuali, a prescindere dalla lista di appartenenza. A questo fine, i Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina vengono considerati come un unico Dipartimento; b. i seggi vengono assegnati, proporzionalmente ai voti ottenuti, alle singole liste. Per il calcolo dei seggi da attribuire a ciascuna lista si utilizza il metodo dei più alti resti con quoziente semplice; c. all interno delle singole liste risultano eletti: gli eventuali candidati di cui alla lettera a) del presente comma collegati alla lista e, successivamente, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all interno del collegio unico di cui all art. 2 comma 1 del presente Regolamento, fino al raggiungimento del numero di eletti spettanti a ciascuna lista. A parità di voti di preferenza risulta eletto il candidato del genere meno rappresentato nel relativo elettorato passivo; in caso di parità di eletti tra i generi, risulta eletto chi è iscritto all'università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età; d. qualora uno o più dei candidati eletti secondo la previsione di cui alla lettera a) del presente comma appartengano a liste che non avrebbero diritto, secondo il calcolo proporzionale di cui alla lettera b) del presente comma, a eleggere alcun rappresentante, o a eleggerne in misura inferiore, i seggi così assegnati vengono detratti da quelli assegnati per effetto dei maggiori resti alla lista o alle liste che hanno conseguito, nell ordine, i resti più bassi. 4. Per l elezione dei rappresentanti nei Consigli di Corso di Studio, nei Consigli di Scuola e nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti, i seggi vengono assegnati ai candidati che abbiano riportato più voti di preferenza all interno del proprio collegio. A parità di voti di preferenza risulta eletto il candidato del genere meno rappresentato nel relativo elettorato passivo; in caso di parità di eletti tra i generi, risulta eletto chi è iscritto all'università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età.

Articolo 15 Nomina e surrogazione 1. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Corso di Studio, nei Consigli di Scuola e nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti sono nominati con decreto rettorale. 2. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli di Scuola restano in carica per un biennio accademico e comunque fino alla nomina dei nuovi eletti, salvo il venir meno dei requisiti. I rappresentanti eletti nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti restano in carica un biennio solare, a partire dal 1 gennaio successivo alle elezioni studentesche. 3. Per il Consiglio degli Studenti, i Consigli delle Scuole e i Consigli unici di Corso di Studio, non perde il requisito lo studente che al termine del Corso di laurea triennale presenta una preiscrizione ad una laurea magistrale. Nel periodo intercorrente tra la data del conseguimento della laurea triennale e la data in cui perfeziona l iscrizione alla laurea magistrale, lo studente non partecipa alle sedute degli Organi di cui risulti membro. 4. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti in Consiglio degli Studenti, gli subentra il primo dei non eletti facente riferimento alla lista del rappresentante decaduto, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni. Qualora nella medesima lista non vi fossero candidati non eletti, subentra il primo dei non eletti della lista che abbia riportato i maggiori resti. Per quanto riguarda invece i Consigli di Corso di Studio, i Consigli di Scuola e le Commissioni paritetiche docentistudenti subentra il primo dei non eletti per numero di preferenze individuali all interno del collegio. 5. Qualora cessi dall incarico, per qualsiasi causa, l unico membro del Consiglio degli Studenti proveniente da un dato Dipartimento, gli subentra il primo dei non eletti facente riferimento alla lista del rappresentante decaduto e proveniente dallo stesso Dipartimento. Qualora nessuno dei non eletti della stessa lista provenga dal Dipartimento in questione, risulta eletto il primo per numero di preferenze individuali tra i non eletti provenienti da quel Dipartimento. Qualora in nessuna lista vi fossero candidati non eletti provenienti dal Dipartimento in questione, si applica il criterio generale di cui al comma 4 del presente articolo Articolo 16 Cause speciali di decadenza 1. Decade il membro del Consiglio degli Studenti che sia stato assente per cinque sedute consecutive del Consiglio. La sostituzione è operata a norma dell articolo 15 del presente regolamento. Articolo 17 Termini in deroga 1. Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, il Rettore può, con il decreto di indizione delle votazioni, modificare i termini previsti dal presente regolamento.