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Foglio informativo n. 2046.. International + Finanziamento in euro a Tasso indicizzato a supporto dell internazionalizzazione delle imprese assistito da garanzia di SACE Informazioni sulla banca. Denominazione : MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. Sede Legale e Amministrativa : Via Montebello,18 Milano Numero verde: 800.530.701 Fax: 02/87940711 Indirizzo telematico : www.mediocreditoitaliano.com E-mail: info@mediocreditoitaliano.com Codice ABI : 10637 Numero di iscrizione all albo tenuto dalla Banca d Italia : 5489 Gruppo Bancario di appartenenza : GRUPPO INTESA SANPAOLO Numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA : 13300400150 Capitale sociale interamente versato: euro 992.043.495,00 Società unipersonale, soggetto all attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede/ a distanza: Nome e Cognome/ Ragione Sociale Iscrizione ad Albi o Elenchi Sede (Indirizzo) Numero Delibera Iscrizione all Albo/ Elenco Telefono e E-mail Qualifica Finanziamento in euro a tasso indicizzato a supporto dell internazionalizzazione delle imprese assistito da Garanzia di SACE: caratteristiche e rischi. Caratteristiche Attraverso la forma di mutuo pubblicizzato, la Banca mette una somma determinata di denaro a disposizione di piccole e medie imprese di qualsiasi settore e dimensione ( Clienti ), escluse quelle operanti nel settore degli armamenti, aventi determinate caratteristiche, a fronte delle esigenze finanziarie connesse a spese propedeutiche o strumentali al processo di internazionalizzazione delle imprese. Il Cliente si impegna a restituire le somme erogate alle scadenze previste da un piano di ammortamento, nonché a pagare periodicamente gli interessi maturati, calcolati con riferimento ad un tasso variabile. Durata: 36 mesi oppure 48 mesi oppure 60 mesi, oppure 72 mesi, oppure 84 mesi, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi Importo: l importo minimo è di euro 250.000,00 e quello massimo è di euro 5.000.000,00 e comunque fino all 80% del costo totale del progetto, comprese le spese relative a studi di fattibilità, costi e oneri connessi. Potrà essere valutato un mutuo di ammontare superiore ad euro 5.000.000, solo qualora SACE sia disposta a rilasciare comunque la propria garanzia (vedasi una delle voci successive). Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 1 di 10

Erogazioni con fondi ordinari: la Banca eroga entro tre giorni lavorativi bancari dalla data di stipula del contratto, eventualmente con valuta a tale data, in unica soluzione Erogazione con fondi della BCE: ove ne ricorrano i presupposti e ne sussista la disponibilità, il finanziamento può essere erogato utilizzando fondi messi a disposizione da BCE nell ambito delle operazioni straordinarie di rifinanziamento effettuate dalla stessa a dicembre 2011 e febbraio 2012, anche in combinazione con propria provvista, in relazione agli accordi, sottoscritti dall A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) con le Associazioni di rappresentanza delle imprese, finalizzati a supportare il sistema delle imprese di piccola e media dimensione (c.d. P.M.I. ) operanti in Italia Erogazione con fondi della CDP: ove ne ricorrano i presupposti e ne sussista la disponibilità, il finanziamento può essere erogato utilizzando fondi messi a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa ( C.D.P. ), in relazione agli accordi sottoscritti da quest ultima con l Associazione Bancaria Italiana (A.B.I. ), finalizzati a supportare il sistema delle imprese di piccola e media dimensione (c.d. P.M.I. ) operanti in Italia. Per la convenzione sottoscritta il 1/3/2012 la C.D.P. prevede che la Banca ceda, alla stessa C.D.P., i crediti (e le relative garanzie) derivanti dai finanziamenti erogati a valere sui fondi forniti dalla C.D.P. alla Banca. Modalità di calcolo degli interessi: Gli interessi corrispettivi sono calcolati dal giorno di addebito alla Banca delle somme erogate, comprendendo il giorno di scadenza di ciascun periodo di maturazione degli stessi. Gli interessi, a qualsiasi titolo dovuti, salvo diverso accordo tra le parti, sono calcolati sulla base dell anno civile utilizzando un tasso variabile, in funzione di quanto previsto dal contratto. Liquidazione degli interessi corrispettivi: trimestrale, o semestrale posticipata. Rimborsi: in quote costanti di capitale con periodicità trimestrale o semestrale. Garanzia SACE: ciascun mutuo è assistito da garanzia prestata da SACE per un importo non superiore al 70% di quanto dovuto per capitale e per parte dei relativi interessi Garanzie ulteriori : il mutuo può essere assistito anche da altre garanzie personali (principalmente fidejussioni) delle quali anche la SACE, nel caso in cui, a seguito della sua escussione, si surroghi nei diritti della Banca, potrà integramente beneficiare, sia pure in proporzione al pagamento da essa effettuato. Modalità di rimborso: Il rimborso del prestito avviene di norma in quote costanti di capitale con periodicità trimestrale o semestrale. Rischi del Finanziamento in euro a tasso indicizzato. Tra i principali rischi a carico del Cliente, vi è l incremento del valore del tasso di interesse, legato all andamento del mercato. Condizioni economiche. Dettaglio condizioni economiche. Tassi. Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 2 di 10

Tasso di interesse nominale annuo (TAN) FOGLIO INFORMATIVO N. 2046 Erogazione con fondi ordinari: tasso Euribor a tre/sei mesi rilevato come segue -relativamente al primo periodo di interessi il secondo giorno lavorativo target antecedente la stipula, -per i periodi successivi il secondo giorno lavorativo target antecedente la scadenza del precedente periodo di interessi in entrambi i casi aumentato di uno spread massimo di 8,25 punti, arrotondato allo 0,05 superiore (il valore del tasso Euribor a tre mesi e del tasso Euribor a sei mesi, rilevati il 28 settembre 2015, è pari rispettivamente al -0.041% e al 0.029%) Erogazione con fondi della BCE: in tal caso le seguenti condizioni economiche e contrattuali dell operazione devono intendersi sostitutive delle rispettive voci sopra riportate: Durata: 36 mesi, oppure 48 mesi oppure 60 mesi, compreso un eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 6 mesi. Erogazioni: salvo che la messa a disposizione dell importo del finanziamento sia condizionata al verificarsi di eventi particolari, la Banca eroga entro tre giorni lavorativi bancari dalla data di stipula del contratto con valuta pari alla data di stipula. Rimborsi: in quote costanti di capitale con periodicità trimestrale o semestrale. Liquidazione degli interessi corrispettivi: trimestrale o semestrale posticipata. Tasso di interesse nominale annuo per durata 36 mesi, pari alla somma (arrotondata allo 0,05 superiore) di: o parametro di indicizzazione tasso fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, applicata alle operazioni di rifinanziamento principali dell Eurosistema (anche definito MRO Main Refinancing Operationsrilevato come segue -relativamente al primo periodo di interessi il secondo giorno lavorativo target antecedente la stipula, -per i periodi successivi il secondo giorno lavorativo target antecedente la scadenza del precedente periodo di interessi ; il valore del tasso MRO (il valore del parametro di indicizzazione in questione è al momento pari allo 0,05%); maggiorazione su parametro MRO, che corrisponde ai costi accessori sostenuti dalla Banca per le operazioni straordinarie di rifinanziamento alle banche effettuate dalla BCE il 21/12/2011 ed il 29/02/2012 (c.d. Long Term Refinancing Operation LTRO pari allo 0,85%). o spread massimo di 6,50 punti. per durate 48 mesi e 60 mesi, pari alla somma (arrotondata allo 0,05 superiore) di: o parametro di indicizzazione Euribor base 360 a uno/tre/sei mesi (in funzione della periodicità della rata) rilevato come segue: relativamente al primo periodo di interessi il secondo giorno lavorativo target antecedente la stipula, per i periodi successivi il secondo giorno lavorativo target antecedente la scadenza del precedente periodo di interessi; il valore dell Euribor a un mese, a tre mesi ed a sei mesi, rilevati il 28 settembre 2015, è pari rispettivamente al -0111%, -0.041% e al 0.029 %; ovvero rilevato il secondo giorno lavorativo target antecedente la stipula, relativamente al primo periodo di interessi, e, quindi, in ogni mese/trimestre/semestre successivo, media aritmetica, dei dati giornalieri del tasso Euribor, rilevato con valuta nei giorni del mese precedente il mese di Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 3 di 10

inizio del periodo di applicazione, il valore di tale parametro di indicizzazione, calcolato con riferimento al mese di settembre 2015, è pari al - 0.104% se si ha riguardo all Euribor a un mese, al 0.036 % se si ha riguardo all Euribor a tre mesi, ed al 0.036% se si ha riguardo all Euribor a sei mesi); maggiorazione sul predetto parametro Euribor, che sarebbe praticata alla banca dalla CDP su provvista di pari durata, rilevata alla data di stipula del contratto. La CDP aggiorna la maggiorazione su Euribor praticata alle banche intorno al 5 ed al 20 di ogni mese tramite pubblicazione sul proprio sito www.cassaddpp.it. Il valore che rileva per il presente finanziamento è contenuto nella tabella corrispondente al Tier 1 pro-tempore della Banca, sezione Senza Ponderazione Zero, durata 5 anni con preammortamento breve (pari al 5/10/2015 al 0,60%, con Tier 1 > 9); o spread massimo di 6,50 punti. Erogazione con fondi della CDP: in tal caso le seguenti condizioni economiche e contrattuali dell operazione devono intendersi sostitutive delle rispettive voci sopra riportate: Durata: 36 mesi, oppure 48 mesi, oppure 60 mesi, oppure 72 mesi oppure 84 mesi, compreso un eventuale periodo di preammortamento (pari al massimo in tre rate, compreso quella che dalla data di erogazione alla data fissa di pagamento interessi); Erogazioni: salvo che la messa a disposizione dell importo del finanziamento sia condizionata al verificarsi di eventi particolari, la Banca eroga entro tre giorni lavorativi bancari dalla data di stipula del contratto con valuta pari alla data di stipula; Rimborsi: in quote costanti di capitale con periodicità trimestrale o semestrale, aventi scadenza rispettivamente alla fine di ogni trimestre o di ogni semestre solare; Liquidazione degli interessi corrispettivi: trimestrale o semestrale posticipata; Tasso di interesse nominale annuo: tasso Euribor a tre/sei mesi, rilevato come segue: -relativamente al primo periodo di interessi il secondo giorno lavorativo target antecedente la stipula -per i periodi successivi il secondo giorno lavorativo target i, antecedente la scadenza del precedente periodo di interessi in entrambi i casi aumentato di uno spread massimo di 8,25 punti, arrotondato allo 0,05 superiore (il valore del tasso Euribor a tre mesi e del tasso Euribor a sei mesi, rilevati il 28 settembre 2015, è pari rispettivamente al 0.041% e al 0.029 %); ovvero relativamente al primo periodo d interessi, tasso Euribor a tre/sei mesi, rilevato il secondo giorno lavorativo target antecedente la stipula, aumentato di uno spread massimo di 8,25 punti e arrotondato allo 0,05 superiore; in ogni trimestre/semestre successivo, media aritmetica, aumentata di uno spread massimo di 8,25 punti e arrotondata allo 0,05 superiore, dei dati giornalieri dell Euribor a tre/sei mesi, rilevato con valuta nei giorni del mese precedente il trimestre/semestre di applicazione (il valore di tale parametro di indicizzazione, calcolato con riferimento al mese di settembre 2015, è pari al 0.036% se si ha riguardo all Euribor a tre mesi, e al 0.036 % se si ha riguardo all Euribor a sei mesi); Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 4 di 10

Tasso di interesse di preammortamento Tasso di mora Uguale al tasso di interesse nominale annuo tasso variabile pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 7 punti (il valore del parametro di indicizzazione in questione è al momento pari allo 0,30%). Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del finanziamento e non pagata produce gli interessi di mora a carico dell Impresa e a favore della Banca dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e sino al momento del pagamento stesso. Nei casi di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso, di decadenza dal termine o di procedure concorsuali a carico dell'impresa (salvo diversa disposizione di legge), gli interessi di mora maturano sull importo complessivamente dovuto a decorrere dal giorno del verificarsi di uno dei suddetti eventi Spese. Costo della Garanzia SACE il costo è variabile in funzione della durata dell operazione e del merito creditizio del Cliente. Se supportato dal Cliente al momento dell erogazione del mutuo, il corrispettivo dovuto a SACE non può essere superiore all 11,90% del capitale garantito. Peraltro, detto corrispettivo potrà essere anche calcolato e dovuto, con riguardo alla percentuale del capitale garantito da SACE, negli stessi termini degli interessi sopra descritti, applicando, in luogo dello spread ivi previsto, uno spread che non potrà eccedere i 12,50 punti. In tal caso, ove il mutuo venga integralmente rimborsato secondo il piano di ammortamento pattuito con il cliente, il costo della garanzia SACE sarà a carico della Banca 2% sull importo del finanziamento richiesto, con un minimo di 3.000,00. Diritti forfettari di Istruttoria. Commissione Nella misura massima del 2% del finanziamento accessoria Spese per la - in Italia: euro 500,00; stipula di qualsiasi atto (diverso dal - all estero: euro 1.500,00. contratto di finanziamento) Spese per ogni 5,00 sollecito di pagamento (salvo il primo) Oneri fiscali imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell'ammontare delle somme erogate, non utilizzando fondi della CDP, da trattenersi al momento della relativa erogazione, nel caso si eserciti l opzione ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 17 del DPR n. 601/73 (come modificati dal comma 4 dell art. 12 del DL n. 145/2013) ovvero le imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nonché qualsiasi altro onere, anche futuro, per imposte, tasse, diritti e ritenute connesso al finanziamento e ad eventuali atti connessi o dipendenti Diritti di revisione : 1,50% del debito residuo con un minimo di euro 1.500,00 Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 5 di 10

Commissione per rimborso anticipato anche parziale Commissione in caso di decadenza dal termine, di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso o di procedure concorsuali Commissione per avvisi periodici di scadenza rate e di variazione tassi FOGLIO INFORMATIVO N. 2046 1% del capitale rimborsato anticipatamente per ogni anno solare o frazione di anno mancante all ultima scadenza contrattuale, nonché, ove il costo della garanzia SACE non sia stato già sopportato dal Cliente al momento dell erogazione del mutuo, ogni somma dovuta dalla Banca a SACE successivamente a detto rimborso. 3% del capitale non ancora scaduto alla data di tali eventi nonché, ove il costo della garanzia SACE non sia stato già sopportato dal Cliente al momento dell erogazione del mutuo, ogni somma dovuta dalla Banca a SACE successivamente a detto rimborso Euro 0 (zero) Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Il tasso è calcolato in via esemplificativa tenendo conto delle seguenti componenti: mutuo di euro 1.000.000,00,fondi ordinari, durata 5 anni (comprensiva di un periodo di preammortamento di un anno. Sono state considerate le spese di istruttoria(i),(ii) costo garanzia SACE (sopportata dal Cliente al momento dell erogazione del mutuo (32.200-4,60 % sulla quota garantita ipotizzata al 70% - del finanziamento) imposta sostitutiva (iii). (i)pari a 20.000,00 (ii) pari a 32.200,00 (iii)l imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell aliquota pro-tempore prevista dalla vigente Legislazione (attualmente pari al 0,25%). Tasso variabile (i) Ammortamento italiano Rata trimestrale Rata semestrale TAN TAEG TAN TAEG Senza garanzia ipotecaria 8.209 10.7128 8.279 10.5963 Tasso variabile (i) Ammortamento francese Senza garanzia ipotecaria 8.209 10.6443 8.279 10.5348 (i))il TAEG è calcolato sulla scorta del tasso variabile composto dal tasso Euribor 3/6 mesi rilevato il 28/09/2015 Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 6 di 10

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto. Trattandosi di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG sopra riportato è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento. Tasso effettivo globale medio corrispondente all operazione pubblicizzata nel presente foglio informativo, quale risultante dall ultimo decreto ministeriale in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali medi: Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della Legge sull Usura ( l.n. 108/1996), relativo all operazione pubblicizzata può essere consultato presso la sede della Banca, sul sito Internet, il cui indirizzo è indicato nella sezione Informazioni sulla banca del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla Trasparenza e ogni sua struttura periferica dove si svolge l attività con il Cliente Servizi accessori offerti unitamente all operazione pubblicizzata. A) Certificazioni B) Elaborazione di conteggi Condizioni economiche relative ai servizi accessori offerti unitamente all operazione pubblicizzata. Commissione di certificazione: euro 150,00 per ogni finanziamento, con un massimo di euro 500,00. Commissione per elaborazione di conteggi: euro 100,00 per ogni finanziamento. Estinzione anticipata, portabilità e reclami. Estinzione anticipata. Il Cliente ha diritto, alle condizioni concordate con la Banca, di rimborsare in anticipo il finanziamento, totalmente o parzialmente, purché ne faccia richiesta scritta - anche mezzo telefax - con un preavviso di almeno 10 giorni e che sia decorso il periodo di tempo concordato con la Banca. Portabilità del finanziamento. Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere, laddove previsto dalla legge, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Recesso Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto mediante la richiesta di estinzione anticipata dello stesso. E convenuta espressamente la facoltà della Banca di risolvere o di recedere dal contratto, al verificarsi di uno degli eventi riportati nel contratto di finanziamento e in particolare: - il Cliente o i garanti non rispettino gli obblighi assunti verso la Banca a titolo diverso dal contratto; - la documentazione prodotta o le dichiarazioni fatte dal Cliente o dai garanti risultino non veritiere; - il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo dei seguenti obblighi di informativa:: (i) di ogni richiesta di procedura concorsuale propria o di altra società del gruppo di cui faccia parte; (ii) di ogni deliberazione relativa al suo scioglimento ovvero che decida una fusione o una scissione cui essa partecipi (la documentazione dovrà comprendere anche il relativo progetto) o la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare; (iii) di qualsiasi deliberazione od evento da cui possa sorgere un diritto di recesso da parte dei soci; (iv) dell esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più soci e di tutte le conseguenti relative vicende; Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 7 di 10

(v) di ogni deliberazione di riduzione del capitale sociale; (vi) dell eventuale cessazione della propria attività o della sua sostanziale modificazione, così come dell eventuale perfezionamento di qualsiasi atto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell azienda o di un ramo d azienda da essa esercitato; (vii) dell eventuale perfezionamento di qualsiasi atto in forza del quale un terzo si assuma, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento; - il Cliente o i garanti non adempiano anche ad uno solo degli obblighi contrattualmente previsti; - gli impegni assunti da terzi in relazione al finanziamento non venissero rispettati o i fatti dagli stessi promessi non si realizzassero; - la Banca abbia comunque notizia di pignoramenti, sequestri, ipoteche giudiziali o espropriazioni per pubblico interesse aventi per oggetto beni di proprietà del Cliente o dei garanti; - quando le garanzie prestate siano diminuite o venute meno e quando non sia fornito supplemento di garanzia; - quando la Banca abbia notizia dell inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria o di garanzia assunte dal Cliente o dai garanti nei confronti di altre banche del gruppo a cui appartiene la Banca o di qualsiasi altro soggetto; - i dati del bilancio della Cliente e dei garanti consolidato relativo a qualsiasi esercizio rivelino situazioni anomale; - la Banca abbia avuto notizia, anche a mezzo stampa, di fatti suscettibili, a suo giudizio, di compromettere, ritardare o sospendere la realizzazione dell investimento; - non si verifichino le condizioni previste in contratto per l erogazione del finanziamento; - qualora, per operazioni di credito fondiario, si verifichi l ipotesi prevista dall art. 40, secondo comma, del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; - qualora muti la compagine sociale del Cliente. - il verificarsi di fatti che consentano alla SACE di assumere provvedimenti ai sensi dell art. 9 ( Revoca dei benefici e sanzioni ) del d.lgs. 123/1998 ( Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell articolo 4, comma 4, lettera c) della l. 15 marzo 1997, n. 59 ). Reclami ricorsi e conciliazione. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a Ufficio Reclami di Mediocredito Italiano presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo Piazza San Carlo, 156 10121 TORINO, o inviata per posta elettronica alla casella MCI.RECLAMI@mediocreditoitaliano.com, o a mezzo fax al numero 011/0937350, o consegnata ai competenti incaricati commerciali di Mediocredito Italiano sul territorio. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all Arbitro e l ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d Italia, oppure chiedere alla Banca. Il ricorso all ABF esonera il Cliente dall esperire il procedimento di mediazione di cui al comma successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all autorità giudiziaria. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal rapporto instaurato con la Banca, e in relazione all obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di adire l autorità giudiziaria, il Cliente anche in assenza di preventivo reclamo - e la Banca, assistiti, ai sensi di legge, da avvocato, possono ricorrere:: al Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca; Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 8 di 10

oppure ad un altro organismo iscritto nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza e Reclami. Legenda. AMMORTAMENTO: piano di restituzione graduale del mutuo, mediante il pagamento periodico di rate CERTIFICAZIONI: comunicazioni al Cliente o ad altro soggetto da esso indicato di dati relativi alle operazioni in essere con la Banca CESSIONE DI CREDITI: contratto in forza del quale il Cliente trasferisce alla Banca un suo diritto di credito verso un terzo, a garanzia dell adempimento degli obblighi del Cliente stesso in dipendenza del contratto di finanziamento. COMMISSIONE ACCESSORIA: costo connesso allo svolgimento, in sede di istruttoria del mutuo, di analisi finanziarie e/o accertamenti peritali, comportanti costi ed utilizzo di risorse, anche di tempo, di particolare rilievo COMUNICAZIONI PERIODICHE: comunicazioni analitiche effettuate dalla Banca alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all anno, e volte a fornire al Cliente ed ai garanti una chiara e completa informazione sullo svolgimento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate DECADENZA DEL TERMINE: diritto della Banca di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito qualora il Cliente sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie date o non abbia dato le garanzie promesse EURIBOR (euro Interbank Offered Rate): tasso di riferimento interbancario; viene rilevato a cura della FBE (European Banking Federation) e dell ACI (Financial Markets Association) alle ore 11.00 di ogni giorno lavorativo target, diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato di norma su Il Sole 24 Ore del giorno successivo alla quotazione FIDEIUSSIONE: contratto con il quale un terzo, obbligandosi personalmente, garantisce l adempimento dell obbligazione del Cliente. GIORNO LAVORATIVO TARGET: giorno in cui i pagamenti o trasferimenti in euro possono essere effettuati per il tramite del sistema di regolamento Target - Trans-european Automated Real-Time Gross Express Transfer System IMPOSTA SOSTITUTIVA: imposta dovuta dalla Banca in luogo dell imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e delle tasse sulle concessioni governative IMPRESE DI PICCOLA E MEDIA DIMENSIONE: imprese che (i) occupano meno di 250 persone e (ii) il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera 43 milioni di euro (per una più puntuale definizione si vedano comunque la raccomandazione della Commissione europea del 6/5/2003 n. 2003/361/CE e il D.M. 18/4/2005 del Ministero delle Attività Produttive pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005). ISTRUTTORIA: analisi svolta dalla Banca a seguito della presentazione della domanda di mutuo al fine di valutare la concedibilità del credito richiesto OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO MARGINALE : operazioni dell Eurosistema che le controparti, di loro iniziativa, possono utilizzare per ottenere, dietro prestazione di garanzie, credito a brevissimo termine a un tasso di interesse prestabilito (normalmente pubblicato sul sito www.ecb.int., sul circuito Reuters alla pagina ECBO1 e su Il Sole 24 ORE ) OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO A LUNGO TERMINE (L.T.R.O. Long Term Refinancing Operations): tasso di rifinanziamento delle operazioni a tre anni stabilito dalla B.C.E. (Banca Centrale Europea). OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALE (M.R.O. Main Refinancing Operations): operazioni che le controparti finanziarie, nell ambito di un regolare mercato, possono richiedere alla BCE per ottenere liquidità. Tali operazioni vengono solitamente effettuate mediante aste settimanali con scadenza normalmente ad una settimana. Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 9 di 10

Tale tasso è normalmente pubblicato sul sito www.ecb.int, sul circuito Reuters alla pagina ECB01 e su Il Sole 24 ORE ). PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE DEL TASSO: indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso PREAMMORTAMENTO: periodo in cui è previsto il pagamento solo degli interessi PROCEDURE CONCORSUALI: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi REVISIONE: analisi svolta dalla Banca, a seguito della proposta del Cliente, di variazione delle condizioni contrattuali, e/o di liberazione, totale o parziale, di beni e diritti dalle eventuali garanzie date non conseguente all estinzione del finanziamento, ai fini di valutarne l accettabilità RIMBORSO ANTICIPATO: restituzione anticipata, rispetto ai termini concordati con la Banca, di tutto o parte del mutuo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/RECESSO DAL CONTRATTO: diritto della Banca, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o contrattualmente pattuite con il Cliente, di sospendere le erogazioni e di esigere immediatamente il pagamento integrale di ogni suo credito SPREAD: incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI: media aritmetica, rilevata trimestralmente dal Ministero dell Economia e delle Finanze, del tasso, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno (corretta per l eventuale variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell Eurosistema), degli interessi praticati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni con tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tasso agevolato in virtù di provvedimenti legislativi), così come le operazioni in valuta estera. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG): costo totale del credito a carico del Cliente espresso in percentuale annua del credito concesso TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO: rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato TASSO DI MORA: tasso degli interessi dovuti in caso di ritardo o di inadempimento nel pagamento delle somme dovute Aggiornato al 09/10/2015 Pagina 10 di 10