CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI - 54, 5, D.

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COMUNE DI GRADO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI - Art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001

SOMMARIO Art. 1 Disposizioni di carattere generale e ambito soggettivo di applicazione Art. 2 Regali, compensi e altre utilità Art. 3 Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni Art. 4 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse Art. 5 Obbligo di astensione Art. 6 Prevenzione della corruzione Art. 7 Trasparenza e tracciabilità Art. 8 Comportamento nei rapporti privati Art. 9 Comportamento in servizio Art. 10 Rapporti con il pubblico Art. 11 Disposizioni particolari per i dirigenti Art. 12 Contratti e altri atti negoziali Art. 13 Vigilanza, monitoraggio e attività formative Art. 14 Responsabilità conseguente alla violazione del Codice Art. 15 Disposizioni finali

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI - Art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 - Art. 1 Disposizioni di carattere generale e ambito soggettivo di applicazione 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato Codice, integra ai sensi dell art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di seguito denominato Codice generale, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 2. Il presente Codice si applica in generale a tutti i dipendenti del Comune di Grado, compresi i lavoratori somministrati, i lavoratori socialmente utili ed i lavoratori di pubblica utilità, con particolare riguardo a quelli che svolgono attività di natura tecnico-professionale nelle aree ad elevato rischio di corruzione, come definite nell art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012 e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione. Norme particolari sono previste per i Dirigenti e i Responsabili di Servizio, nonché per i dipendenti che svolgono attività di front-office, in particolar modo per gli addetti all ufficio per le relazioni con il pubblico e per coloro che sono impiegati presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica; 3. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice e dal Codice Generale si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell amministrazione, che prestino la loro attività in orario di servizio all interno delle strutture comunali e/o la cui prestazione incida sull attività procedimentale amministrativa dell Ente, sia in fase istruttoria che decisionale. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura dei dirigenti responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice e dal Codice generale. Si applicano in particolare: a) L articolo 2 (divieto di chiedere, sollecitare e accettare regali nell ambito dei rapporti con l Amministrazione); b) l articolo 3 (partecipazione ad associazioni e organizzazioni che perseguono finalità che possono interferire con il servizio per il quale è stata richiesta la prestazione); c) l articolo 5 (obbligo di astensione per potenziale conflitto di interessi); d) l articolo 7 (fornitura di dati e documenti obbligatori in base alle norme sulla trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari); e) l articolo 8 (divieto di comportamenti in ambito privato che possano nuocere all immagine dell Amministrazione); 4. A tal fine i dirigenti dovranno fornire periodicamente al responsabile dell anticorruzione l elenco dei collaboratori, consulenti e professionisti, nonché delle ditte che rientrano nella fattispecie di cui al primo periodo del comma 3; 5. Gli atti di incarico ed i contratti di acquisizione delle suddette prestazioni dovranno richiamare o contenere una clausola di rinvio alle norme del presente codice e prevedere apposite clausole sanzionatorie, di risoluzione o decadenza, in caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente codice. 6. Le previsioni del presente Codice si estendono, altresì, per quanto compatibili, ai dipendenti dei soggetti controllati o partecipati dal Comune di Grado.

Art. 2 Regali, compensi e altre utilità 1. Fermo restando in ogni caso il divieto per il dipendente di chiedere o di sollecitare, per sé o per gli altri, regali o altre utilità, il dipendente può accettare, per sé o per gli altri, regali o altre utilità d uso di modico valore solamente se effettuati occasionalmente nell ambito delle normali relazioni di cortesia e nell ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non può accettare, per sé o per gli altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell ufficio ricoperto. 2. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a 150 Euro. Nel caso di più regali o altre utilità ricevute contemporaneamente, il valore cumulativo non potrà in ogni caso superare i 150 Euro. 3. Sono da rifiutare o da consegnare all Amministrazione i regali o le altre utilità ricevuti da un medesimo soggetto, o da più soggetti riconducibili ad un unico centro di interessi, che complessivamente superino il valore di 150,00 Euro nell anno solare. 4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti che non vengano restituiti, vengono immediatamente messi a disposizione dell Amministrazione, a cura del dipendente a cui siano pervenuti, per la restituzione o per essere devoluti a fini di beneficenza o per scopi di utilità sociale. 5. Il dipendente non deve accettare incarichi di collaborazione o di consulenza, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, da persone o enti privati: a) che siano, o siano stati nel biennio precedente, iscritti ad albi di appaltatori di opere e/o lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dal servizio di appartenenza del dipendente; b) che partecipino, o abbiano partecipato nel biennio precedente, a procedure per l aggiudicazione di appalti, su-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o forniture o a procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dal servizio di appartenenza; c) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali comunque denominati, ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o attività inerenti al Servizio di appartenenza; d) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti al servizio di appartenenza. 6. Al fine di preservare il prestigio e l imparzialità dell amministrazione, ciascun dirigente vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del personale assegnato. Il Segretario Generale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei dirigenti delle Aree. Art. 3 Partecipazione ad associazione e organizzazioni 1. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente comunica al proprio dirigente/responsabile, tempestivamente e comunque entro il termine di tre giorni, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro

carattere riservato o meno, che svolgono attività nello stesso settore di competenza del Servizio di appartenenza. Il presente comma non si applica all adesione a partiti politici o a sindacati.. 2. I dipendenti non costringono altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercitano pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. Art. 4 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse 1. All atto dell assunzione o dell assegnazione all ufficio/servizio, il dipendente informa per iscritto il dirigente del Servizio di appartenenza di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti, con soggetti o enti privati che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al servizio di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate. Le suddette informazioni devono essere rese dal dipendente all atto dell assegnazione al Servizio e, in fase di aggiornamento periodico, all atto dell instaurazione di ciascun rapporto 2. Ai fini del presente articolo, per privati si intendono tutti i soggetti i che operano nel settore di competenza del Servizio di appartenenza o nei confronti dei quali l attività anche provvedimentale del Servizio di appartenenza è destinata a produrre effetti anche indiretti. 3. In sede di prima applicazione, la comunicazione avviene entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente Codice all Albo pretorio. 4. Il dipendente, inoltre, si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Art. 5 Obbligo di astensione 1. Il dipendente responsabile del procedimento o dell istruttoria rilevante ai fini del procedimento comunica per iscritto al proprio dirigente/responsabile, la necessità di astenersi dal partecipare all adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, nonché degli altri soggetti indicati nell art. 7 del Codice Generale. Nella comunicazione il dipendente deve indicarne obbligatoriamente le ragioni. 2. La comunicazione di cui al comma 1 è la seguente: Dichiaro di incorrere in una delle situazioni previste dall art. 7 del DPR 62/2013 e precisamente. Rimetto pertanto al dirigente la valutazione sulla sussistenza di ragioni che mi obbligano all astensione. Tale comunicazione va presentata al dirigente entro il termine di 2 giorni. 3. Sull astensione del dipendente decide il dirigente del servizio di appartenenza, il quale, esaminate le circostanze e valutata espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione, deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l espletamento dell attività da parte dello stesso dipendente e cura la tenuta e l archiviazione di tutte le decisioni adottate. Della decisione assunta il dirigente dà riscontro al Segretario generale in qualità di responsabile

per la prevenzione della corruzione. Sull astensione dei dirigenti decide il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale cura la tenuta e l archiviazione dei relativi provvedimenti. Art. 6 Prevenzione della corruzione 1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell amministrazione e, in particolare, le prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione. 2. Ogni dipendente presta la sua collaborazione al Segretario generale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, assicurando allo stesso ogni comunicazione di dati e informazioni eventualmente richieste e segnalando, per il tramite del proprio dirigente, eventuali situazioni di illecito nell amministrazione cui sia venuto a conoscenza e ogni caso ritenuto rilevante ai fini del presente articolo e dell art. 8 del Codice Generale. La segnalazione da parte di un dirigente viene indirizzata direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione. 3. Il destinatario delle segnalazioni di cui al comma precedente adotta ogni cautela affinché sia tutelato l anonimato del segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità ai sensi dell art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Nell ambito del procedimento disciplinare, l identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell audizione dell incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La denuncia è sottratta all accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i.. 4. L amministrazione garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un illecito nell amministrazione. Art. 7 Trasparenza e tracciabilità 1. Il dipendente osserva le misure in materia di trasparenza e tracciabilità previste dalla legge e dal programma triennale per la trasparenza e l integrità. 2. Il Responsabile di ciascun Servizio assicura l adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, prestando la massima collaborazione nell elaborazione, reperimento e comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni e dei dati da pubblicare sul sito istituzionale. Art. 8 Comportamento nei rapporti privati 1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona, la posizione che ricopre nell amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all immagine dell amministrazione. Tale ultima indicazione comportamentale si ritiene valida anche nell ambito di contesti sociali virtuali (social network, forum e simili) partecipati dal dipendente anche mediante il ricorso a pseudonimi o identità fittizie. Art. 9 Comportamento in servizio 1. Il dirigente/responsabile assegna l istruttoria delle pratiche del Servizio diretto sulla base di un equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della

professionalità del personale allo stesso assegnato. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 2. Il dirigente deve rilevare e tenere conto, anche ai fini della valutazione della performance individuale, delle eventuali deviazioni dall equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni dipendenti, imputabili a ritardi o all adozione di comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l adozione di decisioni di propria spettanza. 3. Il dirigente deve controllare che: a) l utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro comunque denominati da parte dei dipendenti avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, evidenziando al soggetto interessato eventuali deviazioni; b) l utilizzo dei materiali, delle attrezzature, dei servizi telematici e telefonici, e più in generale delle risorse in dotazione al servizio avvenga per ragioni d ufficio e nel rispetto dei vincoli posti dall Amministrazione; c) i propri dipendenti effettuino una corretta timbratura delle presenze, segnalando tempestivamente all Ufficio Procedimenti Disciplinari le pratiche scorrette, secondo le procedure previste dal vigente Codice Disciplinare. Art. 10 Rapporti con il pubblico 1. Il dipendente, con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità, risponde alle varie comunicazioni degli utenti senza ritardo e comunque, nel caso di richiesta scritta, non oltre il 30 giorno, operando con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica opera nella maniera più completa e accurata possibile. Alle comunicazioni di posta elettronica risponde con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell identificazione del responsabile e dell esaustività della risposta. Ove non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata al Servizio competente. 2. E assicurato il collegamento con documenti o carte di servizi contenenti gli standard di qualità secondo le linee guida formulate dalla CIVIT. 3. I dipendenti dell Ufficio Relazioni con il Pubblico operano con particolare cortesia e disponibilità, indirizzano la corrispondenza, le chiamate telefoniche e i messaggi di posta elettronica ricevuti, nonché gli utenti ai funzionari o agli uffici competenti. Rispondono alle richieste degli utenti nella maniera più completa e accurata possibile, senza tuttavia assumere impegni né anticipare l esito di decisioni o azioni altrui. Forniscono informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. Art. 11 Disposizioni particolari per i dirigenti 1. Ferma restando l applicazione delle altre disposizioni del presente Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell art. 110 del D.Lgs. 267/2000. 2. All atto dell assunzione o del conferimento dell incarico, il dirigente comunica per iscritto all amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge, o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con gli uffici che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti agli stessi uffici. 3. Le comunicazioni e le dichiarazioni di cui al comma precedente devono essere aggiornate annualmente.

4. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. Le informazioni sulla situazione patrimoniale vengono dichiarate per iscritto dal dirigente all atto dell assunzione o del conferimento dell incarico. Copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche è consegnata dal dirigente entro i termini previsti dalla relativa normativa in materia fiscale. 5. In caso di ritenuta disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del dirigente, secondo la procedura di cui all art. 9, comma 1, del presente Codice, il dipendente può rivolgere al medesimo motivata istanza di revisione e, in caso di conferma delle decisioni assunte, può riproporre la stessa al Segretario Generale. 6. Il dirigente ha l obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di doppio lavoro. 7. Il controllo sul rispetto dei codici di comportamento da parte dei dirigenti, nonché la mancata vigilanza da parte dei dirigenti stessi sull attuazione e sul rispetto dei codici presso le strutture di cui sono titolari, è svolto dal Segretario generale e rileva ai fini della misurazione e valutazione della performance, con la conseguente incidenza sulla determinazione ed erogazione della retribuzione di risultato. 8. L Organismo Indipendente di Valutazione, in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale dei dirigenti terrà conto del rispetto e dell attuazione dei codici di comportamento. Art. 12 Contratti ed altri atti negoziali 1. Si rimanda a quanto disposto dall art. 14 del Codice generale. Art. 13 Vigilanza, monitoraggio e attività formative 1. Ai sensi dell art. 54, comma 6, sull applicazione del presente Codice e del Codice Generale vigilano i dirigenti di ciascuna struttura, gli organismi di controllo interno e l ufficio procedimenti disciplinari. 2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione adottato dall Amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55- bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del presente Codice, l'esame delle segnalazioni di violazione del presente Codice e del Codice generale, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza nell'amministrazione del presente Codice e del Codice generale, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione della corruzione. 3. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione del presente Codice e del Codice generale, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

4. L Organismo Indipendente di Valutazione assicura il coordinamento tra i contenuti del presente codice e del sistema di misurazione e valutazione della performance, nel senso della rilevanza del rispetto del codice ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dai dipendenti e/o dai Servizi di appartenenza. 5. I dirigenti provvedono alla formazione ed all aggiornamento dei dipendenti assegnati, segnalando al servizio competente particolari necessità di intervento. Al personale dell Amministrazione comunale, inoltre, sono rivolte attività formative in materia di trasparenza ed integrità, nonché un aggiornamento annuale sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. 6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell Ente. L Amministrazione provvede agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 14 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice. 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai doveri d ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 2. Ai fini della determinazione del tipo e dell entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio del Comune. 3. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi vigenti nel tempo, incluse quelle espulsive. Queste ultime possono essere applicate esclusivamente nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli: - art. 2, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo e delle altre utilità e l immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un attività tipici dell ufficio; - art. 3, comma 2, qualora si verifichino casi di costrizione o pressione verso altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera; - art. 14, comma 2, primo periodo, del Regolamento generale : divieto a contrarre con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; - recidiva negli illeciti di cui agli artt. 2, comma 5 e 4, comma 4, esclusi i conflitti meramente potenziali. Art. 15 Disposizioni finali. 1. Al presente codice dovrà essere data la più ampia diffusione mediante: pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Grado;

- trasmissione tramite e-mail, a cura del Servizio Risorse Umane, a tutti i dipendenti e ai titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici; - trasmissione tramite e-mail, a cura dei servizi conferenti, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo; - trasmissione tramite e-mail, a cura dei servizi conferenti, alle imprese fornitrici di servizi resi in favore dell amministrazione; a tale proposito nei contratti di fornitura dovrà essere prevista una clausola sulla base della quale l impresa fornitrice si impegna a consegnare i codici di comportamento ai propri dipendenti che prestano la loro attività in orario di servizio all interno delle strutture comunali e/o la cui prestazione incida sull attività procedimentale amministrativa dell Ente, sia in fase istruttoria che decisionale. 2. Il Servizio Risorse Umane, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all atto del conferimento dell incarico, per rapporti comunque denominati, consegna copia del codice di comportamento, dandone atto nel contratto o nell atto di conferimento dell incarico. 3. il presente codice entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui viene approvato.