Capitolato speciale per la costituzione di un fondo di previdenza integrativa per il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bari



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Capitolato speciale per la costituzione di un fondo di previdenza integrativa per il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bari

Art. 1 Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la costituzione di un fondo di previdenza integrativa per il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bari, così come disciplinato dall art. 208 del decreto legislativo n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni. Come previsto dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Commissione Bilaterale per la gestione delle risorse economiche derivanti dai proventi di cui all art. 208 del vigente Codice della Strada ai sensi dell art. 55 del CCNL 14/09/2000 e dall art. 11 della Legge n. 300 del 1970, di seguito denominato Regolamento ALL. 1 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1115 del 30.12.2009, sono destinatari di tale fondo esclusivamente gli operatori a tempo indeterminato della Polizia Municipale di Bari - con esclusione del personale dirigente - aventi la qualifica di organo di polizia stradale incardinati organicamente e funzionalmente presso la Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile ovvero distaccati ex art. 57 cpp. La previdenza integrativa viene realizzata con l adesione a fondi pensione aperti sottoforma di F.I.P. (Fondo Pensione Individuale) o P.I.P. (Piano Pensione Individuale). Gli strumenti di previdenza integrativa devono possedere le seguenti caratteristiche: - capitale garantito; - rendimento minimo annuo garantito, da intendersi quale rendimento netto minimo; - erogato materialmente annualmente ad ogni posizione, a prescindere dal rendimento effettivo; - gli interessi maturati annualmente dovranno essere aggiunti al capitale e diventare anch essi produttivi di interessi; - la corresponsione dell interesse minimo garantito e capitalizzato dovrà essere corrisposto in ogni ipotesi di riscatto, di anticipazione, di trasferimento o comunque di uscita dal fondo, senza limitazione alcuna; - la possibilità da parte del Comune e/o dell aderente di interruzione e variazione della misura dei versamenti in qualsiasi momento, senza che ciò comporti l applicazione di penalità comunque denominate o la cessazione della partecipazione al fondo; - il versamento annuo lordo per tutta la durata deve essere a soluzione di tipo aperta a seconda delle disponibilità prefissate annualmente dall Ente; - la possibilità di versamenti integrativi da parte dell interessato; - la possibilità di trasferimento ad altro fondo pensionistico, dopo un periodo non superiore a 2 anni di permanenza; - il trasferimento al fondo di categoria o di comparto una volta costituito; - la possibilità di riscatto nelle ipotesi previste dalla legge in materia (d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252); - la possibilità di trasferimento ad altro fondo. In caso perdita del diritto alla previdenza e assistenza complementare ai sensi dell art. 6 del Regolamento, il fondo dovrà prevedere la facoltà di: - proseguire la partecipazione al fondo su base personale; - trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale, - riscattare la propria posizione individuale. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.

La scadenza di ciascuna posizione previdenziale è fissata al raggiungimento dell età pensionabile dell aderente; alla scadenza l aggiudicatario dovrà liquidare, entro 30 giorni dalla richiesta inviata a mezzo raccomandata a.r., il capitale sulla base dei premi versati e rivalutati. Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro dell assicurato con il Comune di Bari oltre il compimento dell età prevista come scadenza, la scadenza stessa verrà posticipata di anno in anno fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, mediante ricalcolo delle prestazioni assicurate in relazione alla nuova scadenza. In caso di premorienza dell assicurato durante il periodo contrattuale l aggiudicatario dovrà liquidare, entro 30 giorni dalla richiesta inviata a mezzo raccomandata a.r., il capitale sulla base dei premi versati e rivalutati. In ogni caso le polizze dovranno prevedere la possibilità del riscatto anticipato. I beneficiari delle singole polizze sono: a) in caso di vita, gli assicurati stessi; b) in caso di premorienza gli eredi testamentari o, in assenza di testamento, gli eredi legittimi. L aggiudicatario designa i beneficiari su indicazione dell aderente al fondo ed è tenuto a modificare tale designazione ogni qual volta lo richieda l aderente. Il numero dei potenziali aderenti è pari a 600 unità alla data di pubblicazione del bando di gara; tale numero è suscettibile ad aumenti o diminuzioni in caso di nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, di pensionamenti, di cessazione del rapporto di lavoro o di trasferimento. La somma complessiva destinata per il presente appalto è pari ad. 1.910.000,00; Per gli anni 2001-2010 l Amministrazione ha già accantonato la somma suindicata; i versamenti aggiuntivi, relativi a ciascuna posizione personale, verranno corrisposti in base alle effettive somme messe a disposizione dall Ente. La Ripartizione Polizia Municipale del Comune di Bari provvederà a fornire all aggiudicatario l elenco degli aderenti al fondo, precisando, per ciascuno di essi: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale ed ammontare del premio da versare. La medesima Ripartizione provvederà, altresì, a comunicare tempestivamente all aggiudicatario ogni modifica del rapporto di lavoro con gli aderenti al fondo. Art. 2 Importo dell appalto - Finanziamento L importo complessivo dell appalto ammonta a. 1.853.922,02 non soggetto a ribasso d asta; L appalto è finanziato con fondi a carico del bilancio comunale. Art. 3 Sistema di gara, criterio di aggiudicazione e modalità di presentazione dell offerta L appalto è aggiudicato con la procedura aperta ex artt. 3, comma 37, e 55 del D.Lgs n. 163/2006.

L aggiudicazione avviene in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art. 83, individuata sulla base degli elementi di valutazione e parametri, di seguito elencati: a. Percentuale rendimento netto minimo garantito annuo: punti max 10 b. Percentuale di performance del fondo nel quinquennio 2004-2009: punti max 10 c. Percentuale di retrocessione del rendimento del fondo: punti max 10 d. Percentuale spese indirettamente a carico dell aderente durante la fase di accumulo: punti max 15 e. Commissioni fisse di ingresso: punti max 10 f. Costi fissi di trasferimento: punti 5 g. Costi fissi di riscatto o di anticipazioni: punti max 5 h. Costi fissi di riallocazione della posizione individuale: punti max 5 i. Costi fissi di riallocazione del flusso contributivo: punti max 5 j. Percentuale indicatore sintetico dei costi: punti max 15 k. Frequenza valorizzazione dell investimento: punti max 10 Per rendimento netto minimo garantito annuo deve intendersi il rendimento minimo netto annuo che verrà comunque corrisposto al beneficiario a prescindere dal rendimento effettivo del fondo. Per performance del fondo nel quinquennio 2004-2009 deve da intendersi il rendimento medio del prodotto offerto nel quinquennio 2004-2009. Per Percentuale di retrocessione del rendimento del fondo deve intendersi la percentuale di rendimento della gestione separata che viene riconosciuta all assicurato; Per spese indirettamente a carico dell aderente durante la fase di accumulo devono intendersi i costi prelevati dal patrimonio investito quali: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto. Per commissioni fisse di ingresso devono intendersi le spese una tantum richieste all atto dell adesione. Per costi fissi di trasferimento devono intendersi i costi di trasferimento ad altro fondo. Per costi fissi di riscatto o anticipazioni devono intendersi rispettivamente i costi di riscatto della posizione individuale o i costi fissi caricati su anticipazioni. Per costi fissi di riallocazione della posizione individuale devono intendersi i costi di riallocazione della posizione individuale da una linea di investimento all altra. Per costi fissi di riallocazione del flusso retributivo devono intendersi i costi di riallocazione del flusso retributivo da una linea di investimento all altra. Per indicatore sintetico dei costi deve intendersi il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, facendo riferimento ad un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di. 2.500,00 e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Per frequenza valorizzazione dell investimento è da intendersi la periodicità con cui è determinato il valore del patrimonio di ciascun comparto e della relativa quota. Le offerte saranno esaminate e valutate da un apposita Commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell art. 84 D. Lgs. 163/2006. Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, determinato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti dalla Commissione in relazione ai parametri di cui al precedente comma 2.

L offerta dovrà essere costituita dall indicazione in cifre ed in lettere degli elementi di cui al suindicato co. 2 redatta esclusivamente sulla base del modello allegato A. Alla stessa devono essere allegati, sottoscritti dal rappresentante legale, la nota informativa ed il regolamento del fondo pensione aperto, secondo lo schema predisposto da COVIP. Il punteggio massimo di 100 punti sarà cosi attribuito: a. Percentuale rendimento netto minimo garantito annuo: max 10 punti; - alla percentuale del rendimento netto minimo garantito annuo più alta verrà assegnato il punteggio massimo di 10 punti; - ad ogni altra offerta percentuale è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula: Punteggio.n = 10 x (pcn/pcmax) Pcn = percentuale offerta del Concorrente n-esimo Pcmax = percentuale netto minimo garantito più alta tra quelle presentate dai Concorrenti ammessi b. Percentuale di performance del fondo nel quinquennio 2004-2009: max 10 punti; - alla percentuale di performance del fondo nel quinquennio 2004-2009 più alta verrà assegnato il punteggio massimo di 10 punti; - ad ogni altra offerta percentuale è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula: Punteggio.n = 10 x (pcn/pcmax) Pcn = percentuale offerta del Concorrente n-esimo Pcmax = percentuale di performance più alta tra quelle presentate dai Concorrenti ammessi Per prodotti che non hanno maturato il quinquennio nel mercato, si considera il rendimento dell ultimo triennio. c. Percentuale di retrocessione del rendimento del fondo: max 10 punti; - alla percentuale di retrocessione del rendimento del fondo più alta verrà assegnato il punteggio massimo di 10 punti; - ad ogni altra offerta percentuale è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula: Punteggio.n = 10 x (pcn/pcmax) Pcn = percentuale offerta del Concorrente n-esimo Pcmax = percentuale di retrocessione del rendimento del fondo più alta tra quelle presentate dai Concorrenti ammessi d. Percentuale spese indirettamente a carico dell aderente durante la fase di accumulo: max 15 punti;

- alla percentuale di spese indirettamente a carico dell aderente durante la fase di accumulo più bassa verrà assegnato il punteggio massimo di 15 punti; - ad ogni altra offerta percentuale è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula: Punteggio.n = 15 x (pcmin/pcn) Pcn = percentuale offerta del Concorrente n-esimo Pcmin = percentuale spese più bassa tra quelle presentate dai Concorrenti ammessi Ai soli fini del calcolo del punteggio per le altre offerte, a offerte con percentuale uguale a zero, viene attribuito valore = 1. e. Commissioni fisse di ingresso: max 10 punti; - alla commissione fissa di ingresso più bassa verrà assegnato il punteggio massimo di 10 punti; - ad ogni altra offerta è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula: Punteggio.n = 10 x (com.min/com.n) Com.n = commissione offerta del Concorrente n-esimo Com.min = commissione minima tra quelle presentate dai Concorrenti ammessi Ai soli fini del calcolo del punteggio, a offerte di commissione di ingresso pari a zero, viene attribuito valore = 1. f. Costo fisso di trasferimento: max 5 punti; - al costo fisso di trasferimento più basso verrà assegnato il punteggio massimo di 5 punti; - ad ogni altra offerta è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula: Punteggio.n = 5 x (o off.min/ff.n) Off. n = costo fisso offerto dal Concorrente n-esimo Off. min. = costo fisso più basso tra quelli presentati dai Concorrenti ammessi Ai soli fini del calcolo del punteggio, a offerte con costo fisso pari a zero, viene attribuito valore = 1. g. Costi fissi di riscatto o di anticipazioni: max 5 punti; - al costo fisso di riscatto o anticipazioni piu basso verra assegnato il punteggio massimo di 5 punti; - ad ogni altra offerta, e assegnato il punteggio proporzionalmente piu basso, secondo la seguente formula:

Punteggio.n = 5 x (off.min/off.n) Off. n = costo fisso offerto dal Concorrente n-esimo Off. min. = costo fisso più basso tra quelli presentati dai Concorrenti ammessi Ai soli fini del calcolo del punteggio, a offerte con costo fisso pari a zero, viene attribuito valore = 1. h. Costi fissi di riallocazione della posizione individuale: max 5 punti; - al costo fisso di riallocazione della posizione individuale più basso verrà assegnato il punteggio massimo di 5 punti; - ad ogni altra offerta è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula: Punteggio.n = 5 x (off.min/off.n) Off. n = costo fisso offerto dal Concorrente n-esimo Off. min. = costo fisso piu basso tra quelli presentati dai Concorrenti ammessi Ai soli fini del calcolo del punteggio, a offerte con costo fisso pari a zero, viene attribuito valore = 1. i. Costi fissi di riallocazione del flusso contributivo: max 5 punti; - al costo fisso di riallocazione del flusso contributivo più basso verrà assegnato il punteggio massimo di 5 punti; - ad ogni altra offerta è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula: Punteggio.n = 5 x (off.min/off.n) Off. n = costo fisso offerto dal Concorrente n-esimo Off. min. = costo fisso più basso tra quelli presentati dai Concorrenti ammessi Ai soli fini del calcolo del punteggio, a offerte con costo fisso pari a zero, viene attribuito valore = 1. j. Percentuale indicatore sintetico dei costi: max 15 punti; - alla percentuale indicatore sintetico dei costi più bassa verrà assegnato il punteggio massimo di 15 punti; - ad ogni altra offerta percentuale è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula: Punteggio.n = 15 x (pcmin/pcn) Pcn = percentuale offerta dal Concorrente n-esimo Pcmin = percentuale indicatore sintetico più bassa tra quelle presentate dai Concorrenti ammessi k. Frequenza valorizzazione dell investimento: max 20 punti;

Per la valutazione della frequenza della valorizzazione dell investimento verrà applicata la seguente tabella: cadenza giornaliera punteggio 20 cadenza settimanale punteggio 10 cadenza mensile punteggio 5 cadenza bimensile o superiore punteggio 0 Gli elementi dovranno essere espressi con solo due cifre decimali, in caso contrario la commissione terra conto solo delle prime due cifre decimali. In caso di discordanza tra l indicazione espressa in lettere e l indicazione espressa in cifre, prevarrà quella in lettere. A parità di punteggio complessivo, tra due o più concorrenti, si procederà come segue: 1. l appalto in parola verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio parziale relativamente alla suindicata lett. a); 2. in caso di parità anche del punteggio parziale di cui alla precedente lettera a), si procederà mediante sorteggio. Si darà corso all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché validamente prodotta, e ritenuta congrua e soddisfacente dalla Commissione di gara. In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l appalto in favore dell offerta che avrà ottenuto il secondo miglior punteggio e, quindi, a scorrere nella graduatoria dei punteggi, fino al quinto miglior punteggio, ai sensi dell art. 140 D. Lgs. 163/2006. L Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l appalto, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti. Le offerte dovranno avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse. Sono escluse di diritto le offerte che: - indichino parametri diversi o parametri uguali ma espressi diversamente (anche solo in maniera fissa piuttosto che in percentuale o viceversa); - non prevedano la corresponsione dell interesse minimo garantito e capitalizzato in ogni ipotesi di riscatto, anticipazione, trasferimento o comunque di uscita dal fondo, senza limitazione alcuna; - non prevedano la possibilità di interruzione e variazione della misura dei versamenti in qualsiasi momento, senza penalità comunque denominate; - non prevedano la possibilità di versamenti integrativi da parte dell interessato; - non prevedano la possibilità di trasferimento ad altro fondo pensionistico, dopo un periodo non superiore a due anni di permanenza; - non prevedano il trasferimento al fondo di categoria o di comparto una volta costituito; - non prevedano la possibilità di riscatto nelle ipotesi previste dalla legge in materia. Art. 4 Requisiti di partecipazione alla gara Possono partecipare alla gara i soggetti, singoli, associati o consorziati che siano in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione: a. Requisiti soggettivi di carattere generale e di idoneità professionale:

a.1 insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, di cui all art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo; a.2 iscrizione alla CCIAA della provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro stato membro dell UE per attività compatibile con l appalto in parola; le cooperative ed i consorzi di cooperative, altresì, devono essere iscritte rispettivamente, nell apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del dlg.vo 02.08.2002, n 220 e del DM Attività Produttive 23.06.2004; a.3 possesso dell autorizzazione da parte della COVIP all esercizio di forme pensionistiche complementari. b. Requisiti di capacità economica e finanziaria: b.1 realizzazione, negli ultimi tre esercizi finanziari, di fatturato globale di impresa, per un importo non inferiore ad. 2.780.883,00 IVA esclusa (rapportato all importo complessivo dell appalto, per prassi nella misura di 1,5 detto importo); c. Requisiti di capacità tecnica: c.1 realizzazione nell ultimo triennio di raccolta di risorse destinate a fondi di previdenza non inferiore ad. 6.000.000,00 I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti alla gara, sia singole, sia raggruppate, sia consorziate ai sensi dell art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006, nonché dai consorzi di cui all art. 34, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e dalle consorziate per le quali gli stessi eventualmente concorrono, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. I requisiti di ordine economico finanziario e tecnico devono essere posseduti, a pena di esclusione, dai concorrenti, ai sensi di legge. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti requisiti economico finanziari devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento o Consorzio, nella misura minima del 40% a carico della mandataria o consorziata equiparata e del 10% a carico di ciascuna impresa mandante o altra consorziata. Ai sensi dell art. 35 del D.Lgs. 163/2006, per i Consorzi ex articolo 34, comma 1, lettere b) e c) anche laddove il Consorzio partecipi solo tramite alcune delle proprie consorziate, espressamente indicate, i requisiti economico finanziari e tecnici richiesti devono essere posseduti dai Consorzi stessi. Per i consorzi di cui all art. 34, comma 1, lettere b) e c), è fatto divieto, a carico delle consorziate per le quali il consorzio concorre, di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Altresì, è fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all art. 34, comma 1), lettera e) di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata. AVVALIMENTO: Ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 163/2006 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell art. 34, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Ai sensi dell art. 48 del D.Lgs. 163/2006 sarà esperita la procedura ivi disciplinata, relativamente alla verifica sui requisiti autodichiarati di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa. La documentazione comprovante i requisiti di natura finanziaria e tecnica, attinente l oggetto dell appalto, dovrà essere prodotta dai concorrenti -sorteggiati ai sensi del citato art. 48 -ed esaminata dalla Commissione giudicatrice, prima dell apertura delle offerte. Con riferimento all aggiudicatario provvisorio, risultato tale in sede di gara, l Amministrazione procederà, ai fini dell aggiudicazione definitiva dell appalto, alla verifica delle autodichiarazioni rese, ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale. Il mancato possesso dei requisiti minimi prescritti per la partecipazione alla gara comporterà l esclusione del concorrente dalla gara, fatta salva la facoltà di cui all art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 Art. 5 Cauzioni provvisoria e definitiva A garanzia della stipula del contratto i soggetti partecipanti alla gara devono costituire una cauzione provvisoria ai sensi e con le modalità dell art. 75 D. Lgs. 163/2006. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria deve costituire, nelle forme già previste per quella provvisoria, un deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità ed i termini di cui all art. 113 D.Lgs. 163/2006. Art. 6 Dichiarazioni di responsabilità Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti ulteriori dichiarazioni: - che ha preso visione ed accetta, integralmente senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni previste nel Capitolato Speciale per la costituzione di un fondo di previdenza integrativa per il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bari, allegato al bando; - che ha tenuto conto, nel redigere l offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; - di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali che possono influire sull esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire la presentazione dell offerta.

Art. 7 Obblighi dell appaltatore L impresa aggiudicataria si obbliga a rispettare tutti gli obblighi i propri dipendenti, imposti dalle vigenti disposizioni legislative e dai regolamenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. L impresa regola il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni. L impresa è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano l impresa, anche se essa non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. L appaltatore si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. L appaltatore si impegna, inoltre per tutta la vigenza del contratto di appalto a garantire la permanenza delle condizioni di cui all art. 38 del dlg.vo 163/2006. L Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Qualora l Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9bis del predetto art. 3. L Appaltatore è tenuto ad inserire nei contratti con i subappaltatori / subcontraenti, le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui ai precedenti punti Art. 8 Stipula del contratto e spese contrattuali Il contratto sarà stipulato nei termini previsti dall art. 11 del dlg.vo n 163/2006. Sono a carico del fornitore tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria. Art. 9 Subappalto È ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Al fine del rilascio dell autorizzazione al subappalto, il concorrente dovrà rendere la dichiarazione di cui al comma 2.1 del richiamato art. 118, D.Lgs. 163/2006.

Art. 10 Riservatezza e trattamento dei dati personali Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ). Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all Amministrazione compete l obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all esecuzione della prestazione nonché dell aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti e dall aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come sensibili, ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003. Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e a riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a: - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - Ministero dell Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990 Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

Art. 11 Foro competente Il Foro di Bari è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto. Ai sensi dell art. 241 comma 1 bis del dlg.vo 163/2006 come novellato dal dlg.vo 53/2010, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Art. 12 Norme finali Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti disposizioni di legge in materia di attività contrattuale delle Amministrazioni Pubbliche.