Art. 1 denominazione ed emblema del Parco Art. 2 finalità del logo e della denominazione del Parco Art. 3 Protocolli

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PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DELLA DENOMINAZIONE E DELL EMBLEMA Deliberazione del Commissario Straordinario 2006 n.6 Art. 1 denominazione ed emblema del Parco L Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini è titolare della denominazione Parco Nazionale dei Monti Sibillini e suoi derivati come ad esempio Parco dei Sibillini, Parco Nazionale dei Sibillini e del relativo emblema in conformità con gli scopi statutari del Parco e con le finalità di cui alla L. 394/91 e s.m.i. Art. 2 finalità del logo e della denominazione del Parco L Ente Parco può concedere, al fine di elevare lo standard e la qualità dei beni e servizi con particolare riferimento agli aspetti di tutela ambientale, di promozione dei prodotti tipici e tradizionali nonché di sostegno all economica locale, l uso della propria denominazione e/o dell emblema a soggetti che operano nel territorio dei Comuni del Parco Nazionale dei Monti Sibillini con particolare riferimento ai seguenti settori: 1. agricolo, agroalimentare e imbottigliamento acque minerali 2. attività ricettive e di ristorazione 3. prodotti tipici e tradizionali 4. artigianale 5. manifestazioni ed eventi Art. 3 Protocolli Al fine di stabilire requisiti di qualità e di tutela dell ambiente il Parco elabora specifici protocolli per i settori produttivi di cui al precedente art.2. Il Parco prevede specifiche forme di pubblicizzazione dei suddetti protocolli, nonché del presente regolamento generale, informando i soggetti interessati, sia pubblici che privati,attraverso: a. la loro pubblicazione agli albi pretori delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. b. Informative a mezzo stampa, nel sito web del Parco e presso le Case del Parco. c. Informative rivolte alle associazioni di categoria. L utilizzo della denominazione e dell emblema del Parco avviene previa presentazione di una richiesta da parte del soggetto interessato, formulata secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di riferimento. Il Parco, al fine di verificare la rispondenza ai criteri stabiliti nel relativo protocollo e rilasciare l autorizzazione all uso dell emblema e della denominazione, provvede ad effettuare un apposita istruttoria procedimentale, secondo le modalità specificate nei relativi protocolli. I Protocolli per la concessione dell uso della denominazione e dell emblema del Parco sono basati su criteri e parametri che consentono di : a. determinare il livello qualitativo dell offerta b. valutare il grado di rispetto dell ambiente c. valutare l integrazione dei prodotti e dei servizi offerti con il patrimonio ambientale, storico e culturale locale.

Per ciascuna attività produttiva sono definiti dei requisiti obbligatori minimi necessari per poter usufruire dell emblema e della denominazione del Parco. I protocolli di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta esecutiva. La denominazione e l emblema del Parco costituiscono marchio aggiuntivo avente esclusivamente fini di promozione e valorizzazione di prodotti rispondenti ai criteri dei relativi protocolli. Art. 4 - Protocollo per i prodotti agricoli, agroalimentari e per le acque minerali Il Protocollo definisce i criteri specifici per la concessione dell emblema e della denominazione del Parco che sono concessi a: 1. prodotti agricoli ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CEE 2092/91 e successive modifiche. 2. prodotti agricoli a denominazione d'origine protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP), alle Specialità Tradizionali Garantite (STG) di cui ai regolamenti CEE 2081/92 e 2082/92 o analoghi, riconosciuti dall U.E. 3. Prodotti agro-alimentari ovvero trasformati la cui azienda di produzione è dotata di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o Emas e provenienti da agricoltura biologica ai sensi del Reg. CEE 2092/91. 4. Prodotti agro-alimentari ovvero trasformati e provenienti da agricoltura biologica ai sensi del Reg. CEE 2092/91. 5. Prodotti agro-alimentari ovvero trasformati la cui azienda di produzione è dotata di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o Emas. 6. Acque minerali la cui azienda sia dotata di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o Emas. Al fine di distinguere le produzioni che maggiormente rispettano l ambiente e più si integrano con il patrimonio ambientale, storico e culturale locale, il Protocollo definisce un sistema di classificazione utile a fornire al consumatore un informazione trasparente sulle specifiche caratteristiche qualitative del prodotto oltre che, eventualmente, anche dell azienda. Art. 5 - Protocollo per le attività ricettive e di ristorazione Il Protocollo è volto a migliorare l offerta turistica nel Parco favorendo una condizione di crescita sostenibile e competitiva del turismo locale. Il Protocollo prevede dei requisiti obbligatori, cioè necessari e sufficienti ad ottenere la concessione dell emblema e della denominazione del Parco e dei requisiti facoltativi, in base ai quali le strutture sono distinte in classi riconosciute. I requisiti sono articolati in diverse aree tematiche a seconda della tipologia di struttura o servizio turistico considerato e comunque volti nel loro complesso a garantire: una maggiore sostenibilità ambientale dell attività turistica; una valorizzazione delle risorse naturali, della cultura e dei prodotti locali, un attività di informazione e sensibilizzazione rivolta al pubblico, relativa ai principi del turismo sostenibile. Art. 6 - Protocollo per i prodotti tipici e tradizionali Il Protocollo relativo ai prodotti tipici e alla ristorazione contiene i requisiti per la valorizzazione delle produzioni tipiche del Parco. A tal fine i processi di autocontrollo sulle modalità di produzione dei prodotti riconosciuti come tradizionali e tipici dell area del

Parco, attivati anche da associazioni, enti locali, anche con la collaborazione di soggetti esterni, sono riconosciuti e concorrono ad arricchire l offerta del territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Art. 7 - Protocollo per l artigianato tradizionale Il Protocollo relativo all artigianato tradizionale è finalizzato a valorizzare le produzioni tipiche ed artigianali del territorio del Parco nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali del territorio. Art. 8 - Protocollo per manifestazioni pubbliche e gli eventi Il Protocollo relativo al settore delle manifestazioni e degli eventi, in linea con le norme procedurali di cui al Regolamento per la concessione di patrocini e contributi, prevede che l emblema e la denominazione del Parco vengano concessi esclusivamente a iniziative culturali e a manifestazioni volte alla promozione delle tradizioni locali o finalizzate alla scoperta e conoscenza dei luoghi del Parco. In particolare il Parco deve valutare per ciascuna iniziativa, l impatto ambientale e che la stessa sia in sintonia con l immagine, i valori del territorio e gli obiettivi del Parco. Nel protocollo vengono definite inoltre le modalità attraverso cui l emblema del Parco può essere utilizzato per la riproduzione su carta intestata degli enti locali territoriali. Art. 9 Corrispettivo L uso della denominazione e dell emblema, fatte salve le autorizzazioni regolamentate nel Protocollo per le manifestazioni pubbliche e gli eventi, viene concesso in via generale dietro corrispettivo. Gli importi dei corrispettivi e i criteri per la sua definizione sono definiti nei singoli Protocolli di settore. In generale, ove espressamente non determinato nei rispettivi protocolli, la misura del corrispettivo è proposta, previa istruttoria del servizio competente, da una commissione formata dai responsabili dei Servizi del Parco oltre che dal Direttore del Parco o suo delegato. La proposta così formulata è approvata dalla Giunta esecutiva. In attesa della nomina dei Responsabili dei Servizi la commissione interna è stabilita con Decreto del Direttore fra i funzionari dei servizi del Parco. I criteri utilizzati per la definizione della misura del corrispettivo tengono contro, tra l altro, dei seguenti elementi: numero potenziale di consumatori del prodotto; dimensioni economiche del beneficiario; costo finale del prodotto per il consumatore; qualità ambientale del prodotto venduto, impatto sull ambiente delle attività svolte e misure adottate per la sua riduzione. Al fine di accrescere la conoscenza delle proprie iniziative e di promuovere settori di attività che presentino aspetti di grave e particolare debolezza economica, i Protocolli possono stabilire il rilascio dell emblema e della denominazione a titolo meramente simbolico. Gli introiti derivanti dalla concessione dell utilizzo dell emblema vengono destinati, nell ambito del Bilancio dell Ente, alla realizzazione di specifiche iniziative volte alla promozione di azioni e interventi coerenti con le finalità di tutela del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Art. 10 Convenzione L uso della denominazione e dell emblema è regolato tramite specifica convenzione tra il Parco e il soggetto richiedente.

La suddetta convenzione deve esplicitamente prevedere: 1. i seguenti obblighi in capo al concessionario: o di non usare l emblema e/o la denominazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini: - per scopi contrari alla legge; - in modo contrastante o per attività non conformi alle finalità dell Ente Parco, o, comunque, per scopi confliggenti con la preservazione dell ambiente naturale; - per contraddistinguere prodotti e/o servizi diversi da quelli espressamente indicati nella convenzione stessa o non conformi alle tipologie e caratteristiche di qualità in essa specificate, ovvero che abbiano caratteristiche di dannosità e/o insalubrità; - in azioni pubblicitarie e/o promozionali non preventivamente approvate dall Ente Parco; - alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o cromatiche; - in modo che ne possa derivare danno o discredito all Ente Parco o alla sua immagine, ovvero pregiudizio ai danni del consumatore; - quale propria ragione commerciale o parte di essa; o ad adottare, nella propria attività, standard di progressivo miglioramento della qualità del prodotto o del servizio; o ad operare nel rispetto dell ambiente seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre, al massimo, l impatto ambientale della propria attività; o a non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori; o a promuovere, anche attraverso specifiche modalità di commercializzazione, un immagine di qualità del Parco in particolare alla luce della Carta Europea per ilturismo Sostenibile; o a permettere l'accesso ad esperti incaricati dal Parco al fine di effettuare eventuali controlli; o a non dare in concessione o sub concessione l emblema e/o la denominazione del Parco sotto qualunque forma o denominazione nei confronti di soggetti terzi; o a non depositare o usare marchi o contrassegni propri, da parte del concessionario, in tutto o in parte confondibili con l emblema e la denominazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 2. il corrispettivo pattuito e le modalità di pagamento per l uso della denominazione e dell emblema. 3. le modalità di utilizzazione grafica dell emblema e della denominazione. La convenzione disciplina inoltre le azioni dell Ente Parco nei casi di inadempimento, secondo le modalità indicate nei relativi protocolli di riferimento. In particolare, in caso di generici inadempimenti rispetto agli obblighi previsti nel Regolamento Generale, ovvero nel protocollo o nella convenzione, il Parco provvede a darne comunicazione al concessionario intimando a quest ultimo di provvedere a regolarizzare la situazione entro un termine che non può comunque superare i trenta giorni. Scaduto tale termine e perdurando l inadempienza, il Parco provvede alla risoluzione di diritto della convenzione. Nel caso di inadempimenti gravi, espressamente specificati nei Protocolli, il Parco procede alla immediata risoluzione di diritto della convenzione. La revoca della convenzione comporta, per l ex concessionario, la perdita del diritto all uso dell emblema e il conseguente obbligo al ritiro dalla circolazione, entro 90 giorni, di tutto il materiale realizzato utilizzando la denominazione e l emblema del Parco. Il concessionario è inoltre estromesso dal circuito promozionale attivato dal Parco.

Art. 11 Uso non autorizzato Nel caso di uso non autorizzato della denominazione o dell'emblema del Parco, fatte salve le sanzioni di cui alla l. 394/91 e s.m.i., il rappresentante legale del Parco intima l immediata cessazione dell'uso nonché il divieto assoluto di utilizzare ogni materiale relativo in cui compare la denominazione e/o l emblema del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Coloro che, alla data dell'entrata in vigore del regolamento, usano per i propri prodotti o servizi la denominazione o l'emblema del Parco, qualora interessati all utilizzo dell emblema del Parco devono presentare apposita domanda, entro tre mesi da tale data. In caso contrario si applica la disposizione di cui al precedente comma. Art. 12 Controversie Le controversie derivanti dall interpretazione, esecuzione e/o applicazione del presente Regolamento sono di esclusiva competenza del Tribunale di Camerino.