STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,



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STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO E costituito il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, avente per scopo lo svolgimento di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari, nonché a promuovere e sostenere lo sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali. A questi fini il Consorzio potrà gestire ogni iniziativa che, compatibilmente con il ruolo istituzionale delle Camere di Commercio, e fatto salvo il criterio di sussidiarietà, possa costituire azione di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari al territorio. Il Consorzio non ha fine di lucro. ART. 2 SEDE E DURATA Il Consorzio ha sede in Milano, presso la locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. La durata del Consorzio viene stabilita in anni 50 salvo proroghe dell Assemblea Consortile. ART. 3 ENTI CONSORZIATI I soci del Consorzio sono le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Rieti, Salerno Treviso, Trieste Udine e l'unione Italiana delle Camere di Commercio. Possono aderire al Consorzio le Camere di Commercio e le Unioni Regionali delle Camere di Commercio. L adesione comporta l obbligo di sostenere le spese consortili, secondo la ripartizione prevista dal successivo art. 14, per il periodo minimo di un biennio.

Il diritto di voto e gli obblighi contributivi dei nuovi aderenti decorrono dal 1 giorno del mese successivo all accettazione da parte del Consiglio. ART. 4 - RECESSO ED ESCLUSIONE DAL CONSORZIO Ogni soggetto partecipante può recedere dal Consorzio, con deliberazione adottata dai competenti organi. Il recesso ha effetto immediato; tuttavia il soggetto partecipante rimane obbligato al versamento del contributo per l'anno solare in corso. Se la comunicazione di recesso perviene oltre l approvazione del bilancio preventivo per l anno successivo, il recedente è soggetto agli obblighi contributivi anche per l'anno solare successivo. Il mancato pagamento entro il 31 luglio dell annualità contributiva comporta l esclusione dal Consorzio. L'esclusione ha effetto immediato, ma il soggetto escluso è obbligato al versamento del contributo sino al termine dell'anno solare nel quale viene deliberata l'esclusione. L'ente che cessa di partecipare al Consorzio per recesso volontario o esclusione non ha alcun diritto sul patrimonio consortile. ART. 5 - ORGANI DEL CONSORZIO Gli organi sociali sono: A) l'assemblea Consortile; B) il Consiglio Direttivo; C) il Presidente; D) il Collegio dei Revisori dei Conti. E) Comitato di Indirizzo Tecnico Scientifico ART. 6 - ASSEMBLEA CONSORTILE L'Assemblea è costituita dai rappresentanti legali pro-tempore degli enti associati o da loro delegati. L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente due volte l'anno e comunque ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un decimo dei suoi componenti. Deve essere prevista una seconda convocazione, anche ad ora diversa del medesimo giorno, per l'ipotesi in cui in prima convocazione, non sia presente il quorum richiesto dal successivo comma.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei millesimi di voti; l Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e la quota millesimale rappresentata. Ad ogni partecipante è attribuito un diritto di voto espresso in millesimi, così determinato: 1) per il 60 % in relazione al contributo paritetico di cui al punto 1) dell'art. 13 secondo comma; 2) per il restante 40 % in misura proporzionale alla quota di cui al punto 2) dell'art. 13 secondo comma. Si fa riferimento ai contributi stabiliti a carico dell'ente rappresentato per l'anno solare in corso, ai sensi del successivo art. 14. L'Assemblea delibera con un numero di voti che rappresenti la maggioranza millesimale dei partecipanti. Sono compiti dell'assemblea Consortile: ART. 7 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE A) nominare il Presidente del Consorzio ed il Vice Presidente che dovranno essere scelti fra i rappresentanti legali pro- tempore delle Camere di Commercio consorziate, delle Unioni Regionali delle Camere di Commercio e dell Unione Italiana delle Camere di Commercio. B) nominare il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero massimo dei Componenti il Consiglio; C) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti; D) nominare il Comitato di Indirizzo Tecnico Scientifico; E) stabilire gli emolumenti degli organi consortili; F ) fissare annualmente l importo dei contributi consortili; G) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo di esercizio, nonché gli eventuali programmi pluriennali; H) approvare i regolamenti interni del Consorzio. L'Assemblea delibera le modifiche al presente Statuto con il voto favorevole di almeno 501 millesimi.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da non più di Tre membri nominati dall Assemblea. Esso si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un membro. Le sue riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Ogni partecipante ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio dura in carica tre esercizi e scade alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio consuntivo relativo all ultimo esercizio di sua competenza. Il Direttore svolge le attività di segretario del Consiglio ART. 9 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ad esclusione delle materie di competenza dell Assemblea così come specificato dallo statuto. In particolare il Consiglio Direttivo provvede a: - eseguire le deliberazioni adottate dall'assemblea assumendo in conformità anche gli ulteriori necessari provvedimenti esecutivi; - insediare e sviluppare gli opportuni collegamenti con gli organi tecnici; - deliberare gli incarichi e i contratti; - determinare la pianta organica del personale e i contratti da adottare; - nominare il Direttore, fissando gli importi per l esercizio di autonomi poteri di spesa; - assumere e licenziare i dirigenti e stabilire i relativi trattamenti economici; - autorizzare l'esercizio di ogni azione giudiziaria attiva o passiva; - predisporre le proposte di bilancio, nonché gli eventuali programmi di attività pluriennali da sottoporre all assemblea; ART. 10 PRESIDENTE Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio. Convoca e presiede l Assemblea consortile e il Consiglio Direttivo In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Le relative riunioni possono essere tenute in videoconferenza, o conferenza telefonica, fermi restando gli obblighi di convocazione, a condizione che i partecipanti possano essere identificati ed il Presidente ed il Direttore siano presenti nello stesso luogo. ART. 11 DIRETTORE Il Direttore coordina l'attuazione dei programmi e delle attività consortili in aderenza alle delibere ed alle direttive degli Organi del Consorzio. Esercita autonomi poteri di spesa nei limiti e nelle materie stabilite dal Consiglio Direttivo. Assume e licenzia il personale non direttivo e ne determina il trattamento economico in base al contratto deliberato dal Consiglio. ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre esercizi e scade alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio consuntivo relativo all ultimo esercizio di sua competenza. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente e un membro supplente sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico. ART. 13 IL COMITATO DI INDIRIZZO TECNICO SCIENTIFICO Il Comitato di indirizzo Tecnico Scientifico è composto da non più di sette membri, con un Presidente e due Vice Presidenti. Il Comitato di Indirizzo Tecnico Scientifico ha il compito di supportare i lavori del Consiglio Direttivo al fine di formulare proposte, di individuare nuovi ambiti di intervento e monitorare i risultati conseguiti dal Consorzio. Il Presidente e i Vice Presidenti sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Comitato di Indirizzo Tecnico Scientifico si riunirà almeno due volte l anno e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre componenti dello stesso. ART. 14 MEZZI FINANZIARI Il Consorzio provvede al raggiungimento dei suoi scopi mediante il contributo degli enti consorziati secondo i criteri stabiliti dal comma successivo, nonché mediante i corrispettivi delle attività svolte ed ogni altra entrata a qualsiasi titolo devoluta al Consorzio.

Le Camere di Commercio partecipanti al Consorzio concorrono alle spese consortili, risultanti dal bilancio preventivo: 1) per il 40 % con contributo paritario; 2) per il 60 % con una quota proporzionale al numero delle Società di Capitale attive iscritte al 31 dicembre dell anno precedente al Registro delle Imprese delle Province di competenza. L Unione Italiana delle Camere di Commercio e le Unioni Regionali delle Camere di Commercio, corrispondono soltanto il contributo paritario di cui al precedente punto 1). ART.15 - BILANCIO L esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di Dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce l'esercizio. Il bilancio consuntivo di esercizio deve essere approvato entro il mese di Aprile del successivo esercizio. ART. 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO Le modifiche al presente Statuto vengono deliberate dall'assemblea consortile con la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 6 del presente Statuto. ART. 17_ SCIOGLIMENTO Il Consorzio può essere sciolto su deliberazione della Assemblea con maggioranza qualificata 751 millesimi. Fino allo scioglimento del Consorzio gli enti consorziati non possono chiedere la divisione del patrimonio del Consorzio. In caso di scioglimento l'eventuale residuo di fondi sarà assegnato ai consorziati in base ai criteri di cui al precedente art. 14. Milano, 3 Ottobre 2011