Roma, 17/10/2002 istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica DIREZIONE CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI UFF. 1 NORMATIVA Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali S E D E Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali Ai Direttori degli Uffici Centrali e Periferici Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati INFORMATIVA N. 74 Agli Enti di Patronato Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Dipartimento per i Servizi nel Territorio Direzione Generale del Personale della Scuola e dell Amministrazione Viale Trastevere, 76/A 00153 R O M A Agli Uffici Scolastici Regionali Ai Centri Servizi Amministrativi (ex Provveditorati agli Studi) Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di BOLZANO Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di TRENTO All Intendenza Scolastica per le Scuole In Lingua Tedesca BOLZANO All Intendenza Scolastica per le Scuole delle Località Ladine BOLZANO 1
OGGETTO: Trattamento di quiescenza per il personale dell'area V della Dirigenza scolastica relativo al periodo 1 settembre 2000-31 dicembre 2001. 1. Premessa Nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2002 è stato pubblicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale in oggetto riferito al periodo 1 settembre 2000/31 dicembre 2001 sia per la parte normativa che per la parte economica. Il contratto in esame si applica a tutto il personale dirigente dell'area V, ivi compresi i direttori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per industrie artistiche e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza di cui al comma 9, dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni contrattuali si applicano nei confronti del personale cessato a partire dal 2 settembre 2000 nonché di quello deceduto in attività di servizio dal 1 settembre 2000. Per il personale cessato o deceduto prima delle suddette date, trova applicazione il CCNL comparto Scuola personale non dirigente del 26 maggio 1999 (parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999) nonché il CCNL del 15 marzo 2001 per il secondo biennio 2000-2001 del personale del comparto Scuola, in quanto solo a partire dal 1 settembre 2000, con la realizzazione dell'autonomia scolastica, le norme relative ai Capi d'istituto sono state unificate e ricomprese in una distinta disciplina di area contrattuale. 2. Struttura della retribuzione (articolo 37) La struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici si compone delle seguenti voci: a) stipendio tabellare; b) indennità integrativa speciale; c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante; d) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile; e) retribuzione di risultato Il trattamento economico così composto remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti. 3. Aumenti della retribuzione base In virtù di quanto disposto dall'articolo 38 del CCNL in esame, gli stipendi tabellari, rideterminati a seguito dell'attribuzione dei benefici economici previsti dall'articolo 5 del CCNL 15 marzo 2001, vengono incrementati alla data del 1 gennaio 2001 secondo importi mensili, per tredici mensilità, differenziati per posizioni stipendiali in base all'anzianità posseduta (Tabella A allegata). 2
4. Soppressione della progressione economica per posizioni stipendiali A decorrere dal 1 gennaio 2001 è soppressa la progressione economica per posizioni stipendiali comportando uno stipendio unico, indipendentemente dagli anni di servizio prestati, pari a 18.798,47 ( 36.398.917) inclusa la tredicesima mensilità. Il valore economico corrispondente alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, inclusi gli incrementi indicati nell'allegato A, e lo stipendio unico spettante costituisce la retribuzione individuale di anzianità di ciascun dirigente scolastico ed è corrisposta mensilmente in aggiunta allo stipendio. Al compimento dell intero arco temporale della posizione stipendiale in corso di maturazione è riconosciuto, all interno della retribuzione individuale di anzianità, il valore economico corrispondente al rateo maturato al 31-12-2000 da ciascun dirigente scolastico. All atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti scolastici cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all articolo 42. 5. Nuovo trattamento economico stipendiale Alla data del 1 gennaio 2001 viene attribuito un ulteriore incremento stipendiale mensile, per tredici mensilità di 691,11 ( 1.338.167) in applicazione dell articolo 40, comma 1, del contratto in esame. Con decorrenza 31 dicembre 2001 viene conglobato nello stipendio annuo un importo di 1.105,22 ( 2.140.000), inclusa la tredicesima mensilità, che è a carico del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato. Per effetto di tali incrementi e dell intero importo dell indennità integrativa speciale, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo è determinato in 36.151, 98 ( 70.000.000) inclusa la tredicesima mensilità. Tale importo andrà aumentato del valore corrispondente alla retribuzione individuale di anzianità come sopra determinata. 6. Effetti dei nuovi stipendi I benefici economici indicati ai punti 4 e 5 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti ai dirigenti scolastici comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, in una data compresa fra il 2 settembre 2000 (1 settembre in caso di decesso) e il 31 dicembre 2001. In virtù di quanto indicato dall'articolo 41, comma 2 del contratto in esame, detta disposizione vale esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico. Per l'applicazione concreta degli effetti dei nuovi trattamenti economici, occorre tenere presente quanto segue. 3
Cessazioni anteriori al 1 gennaio 2001 1) PENSIONI I trattamenti pensionistici diretti relativi a cessazioni dal servizio intervenute dal 2 settembre 2000 e sino al 31 dicembre 2000 (ovvero le pensioni indirette il cui evento morte si sia verificato tra il 1 settembre 2000 ed il 31 dicembre 2000), fermo restando l'importo della pensione alla data di cessazione, andranno rideterminati in corrispondenza dei miglioramenti previsti dal contratto con effetto dal 1 gennaio 2001 e dal 31 dicembre 2001. Calcolo della quota A Nella retribuzione pensionabile, per la determinazione della quota A, occorre considerare, in sostituzione di quello attribuito alla data di cessazione dal servizio, il nuovo trattamento economico stipendiale alla data del 1 gennaio 2001, risultante dall applicazione degli articoli 39 e 40 comma 1, e alla data del 31 dicembre 2001, includendo l ulteriore importo di cui all articolo 40 comma 2. Calcolo della quota B Nel calcolo della retribuzione media nel periodo di riferimento (periodo corrispondente a quello calcolato in sede di liquidazione della pensione) i trattamenti economici stipendiali previsti alle scadenze di cui al punto precedente nonché il trattamento economico accessorio a partire dal 1 gennaio 1996 nei termini di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge n. 335/1995, ove applicabili, dovrà essere tenuto presente nell'ultimo mese precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, in sostituzione di quello considerato in sede di liquidazione della pensione. Calcolo della quota C (sistema misto) La quota di pensione relativa ai servizi prestati dal 1 gennaio 1996, determinata in base al sistema contributivo, andrà riliquidata tenendo presente che l'imponibile retributivo relativo all'anno 2000 dovrà essere ricalcolato considerando, per il mese che precede la cessazione dal servizio, il nuovo trattamento spettante al 1 gennaio 2001 e al 31 dicembre 2001. 2) INDENNITA' UNA TANTUM IN LUOGO DI PENSIONE L'articolo 41, comma 2 del contratto collettivo in esame, dispone espressamente che gli aumenti stipendiali di cui agli articoli 39 e 40 spiegano effetto integralmente nei confronti dei dirigenti scolastici che siano cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale in esame e che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione. Tale disposizione, pertanto, non riguarda coloro che sono cessati dal servizio prima del 2 gennaio 2001 o deceduti anteriormente al 1 gennaio 2001 senza diritto a pensione. Rimane quindi immutato l'importo dell'indennità "una tantum" in luogo di pensione attribuita sulla base della retribuzione goduta all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. 4
Cessazioni dal 1 gennaio 2001 1) PENSIONI Per le pensioni dirette relative alle cessazioni dal servizio dal 1 gennaio 2001 (ovvero pensioni indirette successive al 31 dicembre 2000) occorre calcolare il trattamento pensionistico tenendo presente nel calcolo delle quote A, B e C il trattamento economico stipendiale di cui ai punti 4 e 5 nonché le retribuzioni indicate al punto 7 della presente informativa, rideterminati in corrispondenza dei miglioramenti previsti dal contratto con effetto dal 31 dicembre 2001. 2) INDENNITA' UNA TANTUM IN LUOGO DI PENSIONE I benefici contrattuali al 1 gennaio 2001 e al 31 dicembre 2001 vengono computati nell'importo dell'indennità "una tantum" in luogo di pensione nei confronti del personale cessato dal servizio rispettivamente dal 2 gennaio 2001 (o deceduto dal 1 gennaio 2001) e dal 1 gennaio 2002 (o deceduto dal 31 dicembre 2001) senza diritto a pensione. 7. Retribuzione di posizione e di risultato La retribuzione di posizione, legata agli incarichi attribuiti al dirigente scolastico, compete per valori annui lordi per tredici mensilità da 1.477,07 ( 2.860.000), che costituisce la parte fissa, ad un massimo di 10.329,14 ( 20.000.000). Ai fini del trattamento pensionistico tale emolumento concorre a determinare la quota di pensione di cui all'articolo. 13, lettera a) del D.lgs n. 503/1992. A partire dall anno scolastico 2001-2002, ai dirigenti scolastici compete la retribuzione di risultato, collegata ad obiettivi predefiniti; tale emolumento non può essere erogato per un importo annuo individuale inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita ed essendo correlato al raggiungimento dei risultati conseguiti, concorrerà alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera b) del Dlgs 503/1992. Con riferimento ai trascorsi anni scolastici 1999-2000 e 2000-2001 è corrisposto per ciascuno dei due periodi un importo annuo di 516,46 ( 1.000.000) per ogni dirigente scolastico, a titolo di retribuzione di risultato e, pertanto, valutabile nella seconda quota di pensione. PER IL DIRIGENTE GENERALE (Dr. Costanzo Gala) IL DIRIGENTE VICARIO (Dr. Michele Verde) F.to Dr. Verde 5
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