REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI ORGANI DELL UNIVERSITÀ

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REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI ORGANI DELL UNIVERSITÀ TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare, ai sensi degli artt. 23 e 24 dello Statuto, le modalità di designazione dei rappresentanti del personale docente, del personale tecnico e amministrativo, degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico. 2. In particolare, il presente Regolamento definisce le procedure di: a) elezione di due rappresentanti dei professori di ruolo di I fascia nel Consiglio di Amministrazione; b) elezione di due rappresentanti dei professori di ruolo di II fascia nel Consiglio di Amministrazione; c) elezione di due rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio di Amministrazione; d) elezione di due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Consiglio di Amministrazione; e) elezione di due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione; f) elezione di un rappresentante del personale tecnico e amministrativo nel Senato Accademico. 3. Il presente Regolamento fissa, inoltre, le procedure di: a) elezione di due rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Facoltà che abbiano, al 31 dicembre dell anno precedente a quello di svolgimento delle votazioni, un numero di iscritti inferiore a 1.500; b) elezione di tre rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Facoltà che abbiano, al 31 dicembre dell anno precedente a quello di svolgimento delle votazioni, un numero di iscritti eguale o superiore a 1.500, ma inferiore a 3.500; c) elezione di quattro rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Facoltà che abbiano, al 31 dicembre dell anno precedente a quello di svolgimento delle votazioni, un numero di iscritti eguale o superiore a 3.500; d) elezioni di rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell E.R.S.U. 4. Il presente Regolamento stabilisce, infine, le modalità di: a) nomina di un rappresentante per ciascuna delle tre aree scientifico-disciplinari in cui sono suddivise le Facoltà dell Ateneo nel Consiglio di Amministrazione; b) designazione di un rappresentante dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico. Articolo 2 Indizione delle votazioni 1. Il Rettore indice le elezioni dei rappresentanti di cui all art. 1 del presente Regolamento con proprio decreto, pubblicato, mediante affissione all albo dell Università, almeno trenta giorni

prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni. Contestualmente alla pubblicazione, il decreto è inviato alle Facoltà. 2. Il decreto rettorale indica, oltre alla data delle votazioni ed all orario di apertura e chiusura dei seggi, le rappresentanze per le quali si vota. Articolo 3 Commissione elettorale centrale 1. Contestualmente all indizione delle votazioni, il Rettore provvede, con proprio decreto, ad istituire la Commissione elettorale centrale, che ha il compito di sovrintendere alle operazioni elettorali, di decidere sui reclami ad essa presentati e di approvare gli atti della procedura elettorale. 2. La Commissione, operante presso il Rettorato, è composta da: a) un professore di ruolo di I fascia, che assume le funzioni di presidente; b) un professore di ruolo di II fascia; c) un ricercatore; d) due dipendenti dell Ateneo almeno di categoria D, di cui uno con compiti di segretario. 3. La Commissione resta in carica per tutta la durata della procedura elettorale. 4. Non può far parte della Commissione Elettorale Centrale colui che si presenti come candidato. In tal caso il Rettore integra la Commissione stessa. Articolo 4 Ufficio elettorale 1. Contestualmente all indizione delle votazioni, il Rettore provvede, con proprio decreto, a costituire l Ufficio elettorale, composto da personale tecnico-amministrativo della Categoria D e della categoria C dell Ateneo. Il Rettore nomina il Direttore dell Ufficio. 2. Spetta all Ufficio elettorale espletare tutti gli adempimenti necessari per l organizzazione e lo svolgimento delle elezioni. Articolo 5 Nomina e durata del mandato 1. Gli eletti sono nominati con decreto del Rettore e rimangono in carica sino alla scadenza dell organo di cui fanno parte. Articolo 6 Procedura di reclamo 1. Il reclamo concernente le operazioni elettorali deve essere presentato al Rettore entro tre giorni lavorativi dall atto conclusivo della fase del procedimento alla quale si riferisce. 2. Il termine per la presentazione del reclamo decorre dalla data in cui l atto conclusivo è reso pubblico. 3. Sul reclamo decide, entro tre giorni dalla presentazione, la Commissione elettorale centrale. Essa provvede all immediata notificazione della decisione all interessato presso la sua sede di servizio o, per gli studenti, presso la segreteria della Facoltà di appartenenza. 4. Avverso la decisione della Commissione è ammesso, entro tre giorni dal suo ricevimento, ulteriore reclamo ad una Commissione presieduta dal Rettore e composta da altri due membri 2

designati dal Senato Accademico, la quale decide in via definitiva nei tre giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la conclusione del procedimento. 5. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alle conseguenti nomine, esclusivamente gli elettori che abbiano partecipato alle votazioni. Articolo 7 Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme per le elezioni dei consigli comunali, in quanto applicabili. 2. Il presente Regolamento, pubblicato nell Albo dell Ateneo, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. TITOLO II PERSONALE DOCENTE Articolo 8 Elettorato attivo e passivo 1. Per l elezione dei rappresentanti, di cui all art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) del presente Regolamento, hanno diritto al voto, limitatamente alle rispettive categorie di appartenenza, i professori di I e di II fascia, i ricercatori e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data fissata per le votazioni nel decreto di indizione delle medesime. 2. Non sono eleggibili, quali rappresentanti delle rispettive categorie di appartenenza nel Consiglio di Amministrazione, i docenti fuori ruolo non per anzianità e quelli in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi della normativa vigente. 3. Sono esclusi dall elettorato attivo e passivo coloro che siano sospesi dal servizio con provvedimento penale o disciplinare o che siano sospesi, in via cautelativa, in quanto assoggettati a procedimento penale o disciplinare. Articolo 9 Elenchi dei votanti 1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni, mediante deposito presso l Ufficio elettorale, nonché tramite pubblicazione in un apposita pagina del sito web dell Ateneo. 2. Eventuali indebite omissioni o inclusioni possono essere segnalate, da ciascuno degli aventi diritto al voto, alla Commissione elettorale centrale, attraverso la procedura di reclamo di cui all art. 6 del presente Regolamento. I meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni. 3

Articolo 10 Candidature 1. Coloro che intendono essere eletti quali rappresentanti del personale docente nel Consiglio di Amministrazione devono presentare, presso l Ufficio elettorale, la propria candidatura ufficiale, mediante apposita dichiarazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni. Articolo 11 Commissione di seggio 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, il Rettore, con proprio decreto, costituisce la Commissione di seggio. 2. La Commissione è composta da: a) un professore di ruolo di I fascia, che assume le funzioni di presidente; b) un professore di ruolo di II fascia, che assume le funzioni di vice-presidente; c) due ricercatori, che svolgono l attività di scrutatori; d) un dipendente dell Ateneo almeno di categoria D, con compiti di segretario. 3. Il decreto rettorale di costituzione della Commissione di seggio indica i membri titolari e i rispettivi supplenti. 4. Non può far parte della Commissione di seggio colui che si sia presentato quale candidato. 5. In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. 6. Il seggio opera validamente qualora siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente. Articolo 12 Modalità di voto 1. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale una sola preferenza, contrassegnando la casella accanto al nome del candidato prescelto (vedi Allegato 1). 2. Alle operazioni di voto si applicano le disposizioni del successivo art. 41, in quanto compatibili. Articolo 13 Modalità di scrutinio 1. Concluse le operazioni di voto, si procede allo scrutinio, che ha inizio con l apertura dell urna contenente le schede relative all elezione dei rappresentanti dei professori di I fascia. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 2. Lo scrutinio prosegue con l apertura dell urna contenente le schede relative all elezione dei rappresentanti dei professori di II fascia. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 3. Lo scrutinio termina con l apertura dell urna contenente le schede relative all elezione dei rappresentanti dei ricercatori. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 4. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. 4

5. In caso di parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di pari anzianità, il più anziano d età. 6. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l attribuzione. Qualora uno scrutatore non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Articolo 14 Casi di nullità 1. Sono dichiarate nulle le schede che: a) indicano più preferenze; b) contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate nell art.12; c) non sono quelle fornite dall amministrazione e vidimate dal segretario; d) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell elettore di far riconoscere il proprio voto. Articolo 15 Validità delle elezioni 1. Le elezioni sono valide qualora vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto per ciascuna categoria di rappresentanza. 2. In caso di mancato raggiungimento del quorum alla prima votazione, si procede, per ciascuna categoria interessata, ad una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno quindici giorni e di non più di quarantacinque giorni dallo svolgimento della prima. 3. Per la validità dell elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum. 4. La presentazione di ulteriori candidature è ammessa fino a 7 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni. Articolo 16 Proclamazione degli eletti 1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio comunica i risultati alla Commissione elettorale, la quale, dopo aver constatato la regolarità e la validità delle operazioni, li trasmette al Rettore, che proclama l esito con decreto pubblicato nell Albo dell Università. Articolo 17 Rinuncia e nuova elezione 1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento ad altra sede, di dimissioni dal servizio, o di decadenza per qualsiasi causa, si procede ad elezione suppletiva per la categoria interessata. 2. È attribuito elettorato passivo soltanto ai docenti della categoria interessata appartenenti a Facoltà che non abbiano già un proprio rappresentante in Consiglio di Amministrazione designato a norma del successivo articolo. 5

Articolo 18 Rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari 1. Entro venti giorni dal decreto di nomina degli eletti da parte del Rettore si procede, ai sensi dell art. 24, secondo e terzo comma, dello Statuto, alla nomina di un rappresentante per ciascuna delle tre aree scientifico-disciplinari in cui sono suddivise le Facoltà dell Ateneo: Scientifica (S.), Giuridico-Economico-Sociale (G.E.S.), Umanistica (U.). 2. Afferiscono all area Scientifica (S.), le Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, Farmacia, Scienze motorie e Scienze ambientali. Fanno parte dell area Giuridico-Economico- Sociale (G.E.S.), le Facoltà di Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche e Sociologia. Sono inquadrate nell area Umanistica (U.), le Facoltà di Lettere e filosofia, Lingue e letterature straniere, Scienze della formazione. 3. I rappresentanti di area sono nominati dai Consigli di Facoltà che la compongono. Ciascun Consiglio ha a disposizione un voto, che esprime con propria deliberazione. È nominato rappresentante chi abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei Consigli appartenenti alla medesima area. 4. Il rappresentante di area va scelto tra docenti di Facoltà diverse da quelle cui appartengono i rappresentanti eletti del personale docente. Articolo 19 Rappresentante dei Direttori di Dipartimento 1. Ove i Dipartimenti siano costituiti almeno in numero di tre, si procede, ai sensi dell art. 23, primo comma, dello Statuto, alla designazione di un rappresentante dei Direttori di Dipartimento in Senato Accademico. 2. Il Direttore con maggiore anzianità di ruolo indice, al fine di effettuare la designazione, la riunione dei Direttori di Dipartimento. Ciascun Direttore ha a disposizione un voto. È designato rappresentante il Direttore che abbia riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Direttori di Dipartimento. TITOLO III PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO Articolo 20 Elettorato attivo e passivo 1. Per la elezione dei rappresentanti, di cui all art. 1, comma 2, lett. d) e f) del presente Regolamento, ha diritto al voto il personale tecnico e amministrativo dell Università con assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato per la durata superiore all anno, in servizio alla data fissata per le votazioni nel decreto di indizione delle medesime. 2. Sono esclusi dall elettorato attivo e passivo coloro che siano sospesi dal servizio con provvedimento penale o disciplinare o che siano sospesi, in via cautelativa, perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare. 6

Articolo 21 Elenchi dei votanti 1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni, mediante deposito presso l Ufficio elettorale, nonché tramite pubblicazione in una apposita pagina del sito web dell Ateneo. 2. Eventuali indebite omissioni o inclusioni possono essere segnalate da ciascuno degli aventi diritto al voto, alla Commissione elettorale centrale, attraverso la procedura di reclamo di cui all art. 6 del presente Regolamento. I meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni. Articolo 22 Candidature 1. Coloro che intendono essere eletti quali rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico devono presentare, presso l Ufficio elettorale, la propria candidatura ufficiale, mediante apposita dichiarazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni. 2. La candidatura per il Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella per il Senato Accademico e viceversa. 3. Nei dieci giorni precedenti le elezioni, con esclusione del giorno immediatamente precedente, il personale tecnico e amministrativo, dandone comunicazione in tempo utile al Rettore, può riunirsi due volte in assemblea, della durata massima di due ore lavorative ciascuna. Articolo 23 Commissione di seggio 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, il Rettore, con proprio decreto, costituisce la Commissione di seggio. 2. La Commissione è composta da un dipendente dell Ateneo almeno di categoria D, che assume le funzioni di presidente, e da quattro dipendenti. Tra questi, il dipendente con la maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di vice-presidente, mentre quello con la minore anzianità di servizio svolge il compito di segretario. Gli altri due funzionari assolvono al compito di scrutatori. Sono designati, inoltre, due componenti supplenti. 3. Il decreto rettorale di costituzione della Commissione di seggio indica i membri titolari e i rispettivi supplenti. 4. Non può far parte della Commissione di seggio colui che si sia presentato come candidato. 5. In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. 6. Il seggio opera validamente qualora siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente. 7

Articolo 24 Modalità di voto 1. A ciascun elettore sono consegnate due schede elettorali: l una relativa all elezione di due rappresentanti in Consiglio di Amministrazione e l altra concernente l elezione di un rappresentante in Senato Accademico. 2. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale una sola preferenza, contrassegnando la casella accanto al nome del candidato prescelto (vedi Allegato 1). 3.Alle operazioni di voto si applicano le disposizioni del successivo art. 41, in quanto compatibili. Articolo 25 Modalità di scrutinio 1. Concluse le operazioni di voto, si procede allo scrutinio, che ha inizio, subito dopo la chiusura della votazione, con l apertura dell urna contenente le schede relative all elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo in Consiglio di Amministrazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l attribuzione. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 2. Lo scrutinio prosegue con l apertura dell urna contenente le schede relative all elezione del rappresentante del personale tecnico e amministrativo in Senato Accademico. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l attribuzione. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. 3. In caso di parità di voti prevale colui che abbia la maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d età. Articolo 26 Casi di nullità 1. Sono dichiarate nulle le schede che: a) indicano più preferenze; b) contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate nell art. 24 del presente Regolamento; c) non sono quelle fornite dall Amministrazione e vidimate dal segretario; d) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell elettore di far riconoscere il proprio voto. Articolo 27 Validità delle elezioni 1. Le elezioni sono valide qualora vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. 2. In caso di mancato raggiungimento del quorum alla prima votazione, si procede ad una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno quindici giorni e di non più di quarantacinque giorni dallo svolgimento della prima. 3. Per la validità dell elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum. 4. La presentazione di ulteriori candidature è ammessa fino a 7 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni. 8

Articolo 28 Proclamazione degli eletti 1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio comunica i risultati alla Commissione elettorale, la quale, dopo aver constatato la regolarità e la validità delle operazioni, li trasmette al Rettore, che proclama l esito con decreto reso pubblico mediante la pubblicazione nell Albo dell Università. Articolo 29 Rinuncia e nuova elezione 1. In caso di rinuncia alla nomina, dimissioni dalla carica, trasferimento ad altra sede, dimissioni dal servizio, o decadenza per qualunque causa, subentra il primo dei non eletti e, in mancanza, si procede ad elezioni suppletive. TITOLO IV STUDENTI Articolo 30 Elettorato attivo e passivo 1. Per la elezione di due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell Università e dell E.R.S.U. hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli studenti in corso e fuori corso che siano iscritti, al ventesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, ai corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione. 2. Per la elezione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà, hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli studenti in corso e fuori corso che siano iscritti, al ventesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, ai corsi di cui al comma 1. 3. Per la elezione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di corso di laurea o di laurea specialistica, ove costituito, hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli studenti in corso e fuori corso che siano iscritti, al ventesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, ai rispettivi corsi di laurea o di laurea specialistica. 4. Sono esclusi dall elettorato passivo, per le elezioni concernenti il Consiglio di Amministrazione dell Università, i Consigli di Facoltà ed i Consigli di corso di laurea o di laurea specialistica, coloro che abbiano con l Università liti pendenti; per le elezioni riguardanti il Consiglio di Amministrazione dell E.R.S.U., coloro che abbiano con l E.R.S.U. contratti in corso o liti pendenti. Non sono eleggibili, inoltre, coloro che non possano assumere pubblici uffici. Articolo 31 Elenchi dei votanti 1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni, mediante deposito presso l Ufficio elettorale, attraverso il deposito presso 9

le Presidenze di Facoltà, nonché tramite pubblicazione in una apposita pagina del sito web dell Ateneo. 2. Eventuali indebite omissioni o inclusioni possono essere segnalate da ciascuno degli aventi diritto al voto, alla Commissione elettorale centrale, attraverso la procedura di reclamo di cui all art. 6 del presente Regolamento. I meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni. Articolo 32 Candidature 1. L elezione dei rappresentanti degli studenti si svolge sulla base di candidature ufficiali. 2. Le candidature sono formalizzate attraverso la presentazione di liste elettorali tra loro concorrenti, secondo le modalità previste dal successivo articolo. 3. Nella lista elettorale, per ciascun candidato è indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il corso di laurea cui è iscritto. I candidati sono contrassegnati con numeri arabi progressivi, al fine di determinare la precedenza in caso di parità di voti. 4. Ciascuno studente può candidarsi ad una sola tra le competizioni elettorali. Articolo 33 Presentazione delle liste 1. Sono legittimati a presentare liste elettorali: a) per le elezioni dei rappresentanti in Consiglio di Amministrazione dell Università ed in Consiglio di Amministrazione dell E.R.S.U., gli studenti in corso e fuori corso iscritti all Università; b) per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Facoltà, gli studenti in corso e fuori corso iscritti alla Facoltà. 2. Ciascuna lista deve essere presentata presso l Ufficio elettorale, a partire dalle ore 9 del 29 e fino alle ore 12 del 26 giorno precedente l inizio delle votazioni, da uno dei firmatari della stessa. Questi, in qualità di presentatore di lista, consegna all Ufficio elettorale una dichiarazione contenente: a) una sigla o una breve denominazione della lista; b) il proprio nominativo ed il recapito personale, ai fini della ricezione di eventuali comunicazioni; c) un numero di candidature non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere in seno all organo cui concorre la lista; d) le autocertificazioni dei candidati, di accettazione della candidatura; e) l elenco di coloro che sostengono la lista, con le rispettive sottoscrizioni; f) l elenco di coloro che, tra i sostenitori della lista, abbiano manifestato la disponibilità a far parte delle commissioni di seggio di cui all art. 39 del presente Regolamento. 3. L Ufficio elettorale rilascia apposita ricevuta dell avvenuta presentazione della lista, indicando la data e l ora della medesima. 4. Qualora la denominazione o sigla di una lista sia confondibile con quella di lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, la Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore ufficiale a modificarla entro tre giorni, sotto pena di esclusione dalle elezioni. Entro lo stesso termine, ed alle stesse condizioni, il presentatore ufficiale della lista deve provvedere ad eliminare ogni altra irregolarità segnalata dalla Commissione Elettorale Centrale e per la quale questa rivolga formale invito di regolarizzazione. 10

Articolo 34 Raccolta e autenticazione delle firme 1. Ciascuna dichiarazione di presentazione di lista elettorale relativa all elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell Università e nel Consiglio di Amministrazione dell E.R.S.U. deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno trenta studenti iscritti all Università ed aventi diritto al voto. Ciascuna dichiarazione di presentazione di lista elettorale relativa all elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Facoltà deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno venti studenti iscritti alla Facoltà ed aventi diritto al voto. 2. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate secondo le norme vigenti (cioè dal notaio o dal Segretario Comunale di Urbino o da un suo Delegato), ma si potranno autenticare anche presso l Ufficio Elettorale dell Università, ovvero presso le Segreterie di Presidenza delle Facoltà, dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 3. I firmatari delle liste debbono figurare negli elenchi dei votanti formati ai sensi del primo comma del precedente art. 31. 4. Ogni lista deve essere corredata anche dalla firma, per accettazione, come sopra autenticata, di tutti i candidati in essa compresi. 5. Nessun candidato può sottoscrivere ai sensi delle disposizioni del primo comma la propria lista di candidatura. 6. Le firme richieste dal presente articolo devono indicare chiaramente il nome ed il cognome dello studente, il luogo e la data di nascita, il corso di laurea di appartenenza ed il numero di matricola universitaria. 7. Candidature e presentazioni irregolari sono nulle; in questo caso, se il numero di presentatori è inferiore al minimo richiesto, si intende che la lista risulta annullata relativamente all elezione del solo organismo per il quale si verifica la mancanza del numero di firme prescritto. 8. Ogni studente può sostenere una sola lista per ciascun organo. Qualora sottoscriva più liste, è valida soltanto la firma relativa alla lista che è stata depositata per prima. Articolo 35 Regolarità delle candidature 1. Il controllo sulla regolarità delle candidature e sulle relative sottoscrizioni di lista è effettuato dalla Commissione elettorale centrale. Avverso le decisioni assunte dalla Commissione è ammesso ricorso ai sensi dell art. 6, quarto comma, del presente Regolamento. Articolo 36 Pubblicazione delle liste elettorali 1. La pubblicazione delle liste elettorali avviene mediante affissione, almeno cinque giorni prima del voto, di appositi manifesti agli Albi del Rettorato, delle strutture didattico-scientifiche e di servizio e dell E.R.S.U.. I manifesti recano anche l indicazione dei seggi presso cui gli elettori debbono recarsi a votare e la loro ubicazione. Articolo 37 Propaganda elettorale 1. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sono fissate, in conformità alla normativa vigente, da accordi stipulati tra la Commissione elettorale centrale ed i presentatori di 11

lista, riuniti in apposito comitato il giorno successivo alla scadenza della data di presentazione delle liste. In base a tali accordi sono individuati dall Ateneo appositi spazi per manifesti ed aule per assemblee. Articolo 38 Rappresentanti di lista 1. Congiuntamente alla presentazione della lista e, comunque, almeno sette giorni prima della data fissata per le votazioni, i presentatori di lista possono designare un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale ed un rappresentante di lista per la seduta di verifica dei risultati da parte della Commissione elettorale centrale. Articolo 39 Seggi elettorali 1. Il Rettore, con proprio decreto, costituisce le commissioni di seggio, indicando i membri effettivi ed i relativi supplenti. Il decreto contiene anche l indicazione dei rappresentanti di lista di cui all art. 38 del presente Regolamento. 2. Ciascuna commissione è composta da: a) un Presidente, selezionato tra i docenti dell Università; b) un Vice-Presidente, selezionato tra i docenti dell Università; c) due scrutatori, scelti dalla Commissione elettorale centrale tra gli studenti regolarmente iscritti all Università, con preferenza per quelli che abbiano manifestato la disponibilità a far parte della commissione di seggio; d) un segretario, scelto tra i i dipendenti dell Università almeno di categoria D. 3. La qualifica di componente di seggio è incompatibile con quella di candidato alle elezioni. 4. In caso di rinuncia da parte degli studenti scelti o, comunque, di impossibilità a ricoprire con studenti tutti i posti di scrutatore, per la parte residua questi sono designati tra il personale tecnico e amministrativo dell Università. 5. Il seggio opera validamente qualora siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente. Articolo 40 Modalità di voto 1. Le elezioni hanno luogo con voto segreto, nelle ore e nei giorni stabiliti dal Decreto Rettorale di cui all art. 1. Al momento della chiusura delle votazioni gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto di voto. 2. Le schede elettorali riportano elencate tutte le liste dei candidati contraddistinte dalla denominazione o sigla e dal numero assegnato dalla Commissione Elettorale Centrale. 3. Il voto dell elettore deve essere espresso in modo non equivoco con un segno da apporre, con la matita ricevuta dal componente del seggio, nello spazio contenente la denominazione o sigla o il numero ordinale relativo alla lista prescelta. 4. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e, nell ambito della lista votata, un solo voto di preferenza. 12

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, nell apposito spazio a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o soltanto il cognome del candidato prescelto tra quelli inseriti nella lista. 6. Qualora l elettore, pur non contrassegnando alcuna lista, esprima preferenza per un candidato, si intende che abbia votato per la lista alla quale appartiene il candidato prescelto. 7. Qualora l elettore, pur contrassegnando più liste, esprima preferenza per un candidato appartenente ad una delle liste votate, si intende che abbia votato per la lista alla quale appartiene il candidato prescelto. Articolo 41 Operazioni di voto 1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante: a) la consegna da parte dell elettore ad uno dei componenti del seggio di un documento di riconoscimento avente valore ai fini dell accertamento dell identità personale dell elettore; b) l accertamento dell iscrizione del nominativo dell elettore nel registro dei votanti; c) la consegna da parte di uno dei componenti del seggio all elettore delle schede elettorali; d) l apposizione della firma dell elettore sul registro dei votanti comprovante l avvenuta consegna delle schede elettorali; e) il ritiro dell elettore nella cabina per esprimere il voto, utilizzando la penna consegnatagli dai componenti del seggio; f) la successiva chiusura delle schede elettorali ad opera dell elettore; g) la riconsegna delle medesime ad uno dei componenti del seggio, che provvede ad introdurle nelle apposite urne; h) l annotazione da parte di un componente del seggio sul registro dei votanti dell avvenuta votazione e la contestuale restituzione del documento d identità. 2. Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni, assicurandone la regolarità e disciplinando, in particolare, l ordinato afflusso ai seggi. 3. La vigilanza dei seggi è affidata al personale ausiliario dell Università, sia durante lo svolgimento della votazione, sia durante la sospensione notturna, sia durante lo scrutinio. 4. Le sale di votazione devono essere munite di idonee chiusure, sigillate dal Presidente al termine di ogni giornata. 5. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l assistenza di un familiare o di altro elettore dello stesso seggio, liberamente scelto. L impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato medico rilasciato dal medico provinciale, dall ufficiale sanitario, dal medico condotto o da un medico dell E.R.S.U. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Articolo 42 Modalità di scrutinio 1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. 2. Le operazioni di scrutinio, effettuate dai componenti di seggio, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. 3. Le schede sono scrutinate secondo il seguente ordine: a) Schede per l elezione nel Consiglio di Amministrazione dell Università; b) Schede per l elezione nel Consiglio di Amministrazione dell E.R.S.U.; c) Schede per l elezione nei Consigli di Facoltà. 13

4. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l attribuzione. Qualora uno scrutatore o un rappresentante di lista non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell apposito registro verbale. La decisione in merito è rimessa alla Commissione elettorale centrale. Articolo 43 Casi di nullità 1. Nel caso in cui un elettore abbia indicato più preferenze, si considera validamente espressa esclusivamente la prima tra queste. 2. Sono dichiarate nulle le schede che: a) non offrono possibilità di identificare la lista prescelta; b) non sono quelle fornite dall Amministrazione e vidimate dal segretario; c) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà dell elettore di far riconoscere il proprio voto; d) non contengono voto di lista, ma recano preferenze per candidati appartenenti a liste diverse. 3. Sono dichiarati nulli i voti di preferenza: a) riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata; b) espressi in eccedenza rispetto al numero stabilito dall art. 40 del presente Regolamento; c) contenenti modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate nell art. 40 del presente Regolamento. 4. La nullità del voto di preferenza e l eventuale contestazione dello stesso non determina necessariamente la nullità della scheda, potendo questa rimanere valida agli effetti del voto di lista. Articolo 44 Validità delle elezioni 1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato almeno il cinque per cento degli aventi diritto. 2. In caso di mancato raggiungimento del quorum alla prima votazione, si procede ad una tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno quindici giorni e di non più di quarantacinque giorni dallo svolgimento della prima. 3. Per la validità dell elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum. Articolo 45 Risultati elettorali e trasmissione degli atti 1. Al termine delle operazioni di scrutinio, ogni Presidente di seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale Centrale, che controlla la regolarità e la validità delle operazioni, li elabora ai sensi dei successivi commi e li trasmette al Rettore. 2. L attribuzione delle rappresentanze per ciascuna elezione avviene con il sistema proporzionale e con il seguente criterio: a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti; b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale di ciascun candidato costituita dalla cifra elettorale di lista aumentata dei voti di preferenza; 14

c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per numeri interi (per 1, per 2, per 3 ecc.) sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere, arrotondando all unità più vicina per difetto le cifre decimali; d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale; e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza dei quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente; f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno riportato le cifre individuali più elevate e a parità di cifra, risulta eletto il candidato che precede nell ordine di lista. 3. La vigilanza del luogo ove avviene lo scrutinio di cui al presente articolo è assicurata secondo quanto previsto dall art. 41, terzo comma, del presente Regolamento. Art. 46 Proclamazione degli eletti 1. Il Rettore proclama l esito delle elezioni con proprio decreto, reso pubblico mediante la pubblicazione nell Albo dell Università. Articolo 47 Rinuncia e sostituzione 1. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, gli subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. 2. Qualora nella lista non vi siano altri candidati disponibili, il seggio è attribuito ad una delle altre liste, seguendo l ordine decrescente stabilito sulla base dall art. 45 del presente Regolamento. 3. Qualora non vi siano altri candidati disponibili, anche di altra lista, il seggio rimane vacante fino alle successive elezioni. Articolo 48 Partecipazione alle spese elettorali 1. L E.R.S.U. partecipa alle spese elettorali di cui al presente titolo, nella misura di un terzo. 15

Allegato n. 1 al Regolamento per le elezioni delle rappresentanze negli organi dell Università, di cui alla delibera n. 561 adottata dal Senato Accademico nella riunione del 21 gennaio 2004. Fac-simile di scheda elettorale di cui all art. 12 del predetto Regolamento UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO Elezione di due rappresentanti dei professori di seconda fascia nel Consiglio di Amministrazione dell Ateneo per il triennio 2004-2006 Votazioni del giorno / 2004 BIANCHI ANTONIO NERI MARIA GIALLI LUCA VERDI ANNA Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza contrassegnando la casella accanto al nome del candidato prescelto. 16