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PROTOCOLLO PER L AVVIO DELL INTEGRAZIONE DELLE EX BANCHE VENETE IN INTESA SANPAOLO In Milano, in data 13 luglio 2017 tra - Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo e - le Segreterie Nazionali e le Delegazioni di Gruppo Intesa Sanpaolo di FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UGL CREDITO, UILCA e UNITA SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB premesso che - il 23 giugno 2017 la Banca Centrale Europea ha dichiarato lo stato di dissesto o rischio di dissesto per Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. (di seguito rispettivamente PopVI e VB o congiuntamente ex Banche Venete). Lo stesso giorno il Comitato di Risoluzione Unico, autorità europea per la gestione della crisi delle banche, oltre a confermare la valutazione della BCE, ha deciso che l avvio di una procedura di risoluzione (prevista dalla Bank Recovery and Resolution Directive, direttiva n. 2014/59/EU - BRRD) non fosse nell interesse pubblico, ai sensi della indicata normativa europea: ha pertanto dichiarato che la gestione dei passi successivi della crisi delle due banche sarebbe stata gestita a livello nazionale; - la Banca d Italia il 24 giugno 2017 con nota n. 3810, ha quindi ritenuto necessario avviare la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, contestualmente, adottare misure di aiuto pubblico volte a sostenere una gestione ordinata della crisi delle due banche, nel contesto della speciale procedura d'insolvenza; - il Consiglio dei Ministri ha pertanto adottato d urgenza il Decreto Legge n. 99 emanato dal Presidente della Repubblica in data 25 giugno 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in pari data - con il quale è stato disciplinato l avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa, nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle banche coinvolte, in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato; - il citato D.L. 99/2017 (di seguito Decreto) in particolare evidenzia che in assenza di misure pubbliche di sostegno la sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa comporterebbe la distruzione di valore delle aziende

bancarie coinvolte, con conseguenti gravi perdite per i creditori non professionali chirografari, che non sono protetti né preferiti, e imporrebbe una improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e di carattere sociale, nonché occupazionali, e che, pertanto vi è la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a consentire l ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche ed evitare un grave turbamento dell economia nell area di operatività delle banche in questione ; - i Commissari liquidatori individuati ai sensi del Decreto, hanno quindi ricevuto mandato a cedere l azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi, restando però escluse in particolare specificate passività e i debiti delle ex Banche Venete nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati; - sulla base di trattative svolte anche a livello individuale, nell ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell offerta di acquisto più conveniente, nonché avendo riguardo agli impegni che devono essere assunti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, è stato individuato quale cessionario Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP), poiché la proposta è stata ritenuta idonea ad assicurare l operatività bancaria e a minimizzare le componenti da lasciare in capo alle due Banche in liquidazione; - il contratto di acquisto, firmato da ISP con i Commissari liquidatori prevede una clausola risolutiva che stabilisce l inefficacia del contratto e la retrocessione alle banche in liquidazione coatta amministrativa nel caso in cui il Decreto non fosse convertito in legge, ovvero fosse convertito con modifiche e/o integrazioni tali da rendere più onerosa per ISP l operazione, e non fosse pienamente in vigore entro i termini di legge; - a seguito delle prescrizioni dell Autorità della Concorrenza Europea al Governo Italiano, il Gruppo ISP ha tra l altro definito di provvedere alla riduzione degli organici di circa 4.000 persone, di cui almeno 1.000 nel perimetro delle ex Banche Venete confluito in ISP, alla riduzione a 300 delle circa 900 Filiali in Italia relative al medesimo perimetro, all integrazione dei sistemi informativi e di gestione dei rischi su quelli di ISP ed alla soppressione dei due marchi PopVI e VB; - nel quadro di straordinaria necessità e urgenza degli interventi definiti, il Gruppo ISP ha informato dell operazione i Segretari Generali e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. di Settore, le Delegazioni Sindacali di Gruppo ISP, nonché le preesistenti Delegazioni Sindacali delle ex Banche Venete, non appena l operazione straordinaria e unica nel suo genere - approvata da ISP è stata autorizzata dalle autorità competenti; - le Parti hanno confermato con forza la richiesta che il Decreto sia quanto prima convertito in Legge, anche al fine di dare certezza ai lavoratori coinvolti, nonché la volontà di definire da subito intese che possano disciplinare il necessario percorso sindacale ed hanno confermato la Delegazione di Gruppo ISP - integrata come al successivo Capitolo 3 lettera a) - quale unica sede di confronto idonea a negoziare le ricadute sul personale rivenienti dalla predetta operazione; si conviene quanto segue: 1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2. AMBITO DI APPLICAZIONE Le presenti intese, fermo quanto diversamente specificato nel presente accordo: a) trovano applicazione nei confronti del personale dipendente confluito nel Gruppo ISP dalle ex Banche Venete - perimetro Italia - in data 26 giugno 2017 per effetto delle disposizioni di cui al Decreto, come specificamente dettagliato ad esito della due diligence in corso ed in particolare al personale dipendente da: PopVI VB Banca Nuova Banca Apulia SEC Servizi Bancari alla data del 25 giugno 2017 (di seguito sinteticamente indicato come perimetro delle ex Banche Venete confluito in ISP); b) definiscono: un modello di relazioni industriali coerente con le previsioni in essere nel Gruppo ISP ed adeguato alla natura straordinaria dell operazione; un piano di riduzione del personale coerente con le disposizioni dei Regolatori; un quadro normativo di riferimento da applicare in via transitoria al rapporto di lavoro del personale appartenente al perimetro delle ex Banche Venete confluito in ISP ed un percorso da compiere per gestire l integrazione nel Gruppo ISP. 3. RELAZIONI INDUSTRIALI Al perimetro delle ex Banche Venete confluito in ISP per effetto di quanto in premessa a decorrere dalla data del 26 giugno 2017 trova applicazione il Protocollo delle Relazioni Industriali del Gruppo ISP 24 febbraio 2014 (di seguito Protocollo ISP), così come integrato in data 11 dicembre 2014, in quanto applicabile, con le specificazioni di seguito indicate. Ciò a totale superamento di tutto quanto in precedenza esistente in tale perimetro quale normativa aziendale e/o di Gruppo in materia di diritti e relazioni sindacali. a) Protocollo Relazioni Industriali La Delegazione di Gruppo di cui all art. 2 del citato Protocollo ISP è integrata, per ciascuna sigla, da 2 componenti appartenenti all ex Gruppo PopVI e da 2 componenti appartenenti all ex Gruppo VB; i Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) ex PopVI ed ex VB in carica al 25 giugno 2017 conservano in via convenzionale la carica e le relative prerogative rivenienti dalla legge e dagli accordi di settore sino al 31 dicembre 2017. Entro il 1 gennaio 2018 ciascuna O.S. dovrà provvedere a regolarizzare la nomina dei Dirigenti Sindacali sulle unità produttive ove risulti già costituita una RSA ISP ovvero alla eventuale nuova costituzione; sono parimenti conservate in via convenzionale la carica e le relative prerogative rivenienti dalla legge e dagli accordi di settore sempre sino al 31 dicembre 2017 ai componenti delle Segreterie degli Organi di Coordinamento (SOC) ex PopVI ed ex VB in carica al 25 giugno 2017. Tali componenti svolgeranno per la Direzione Regionale ex

Banche Venete la funzione dei Coordinatori di Area previsti dal Protocollo ISP per tale periodo; le RSA validamente costituite presso Banca Nuova, Banca Apulia, SEC e Servizi Bancari e le relative SOC proseguono senza soluzione di continuità nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto e sono destinatarie delle sole guarentigie previste dalla legge e dagli accordi di settore fino alla permanenza della Società di costituzione. Anche i componenti di tali SOC svolgeranno per la Direzione Regionale ex Banche Venete la funzione dei Coordinatori di Area previsti dal Protocollo ISP per tale periodo. b) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS) Gli RLS del perimetro ex Banche Venete confluito in ISP in carica al 25 giugno 2017 sono confermati in via convenzionale sino al 31 dicembre 2017 e in tale periodo entrano a far parte degli RLS di Gruppo di cui all accordo 6 aprile 2016 (così come integrato il 24 novembre 2016), con competenza per ogni RLS sul medesimo ambito per il quale è stato eletto; la Delegazione RLS di cui al citato accordo è quindi adeguata a 47 RLS da designare con le modalità previste dal medesimo accordo; entro il mese di dicembre 2017 le OO.SS. designeranno congiuntamente 8 RLS che si andranno ad aggiungere a quelli previsti dall accordo ISP, entreranno in carica a partire dal 1 gennaio 2018 ed opereranno sino alla successiva tornata elettorale. Contestualmente saranno riviste ove necessario anche le nomine dei componenti della Delegazione RLS. 4. PIANO DI RIDUZIONE DEL PERSONALE Ferma restando la necessità di attuare la riduzione degli organici di circa 4.000 unità conseguente all operazione di cui in premessa, al fine di attenuare quanto più possibile le ricadute sociali, le Parti hanno condiviso il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito (di seguito Fondo di Solidarietà) di cui all art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto Interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e successive modifiche ed integrazioni, compreso il Decreto Interministeriale del 3 aprile 2017 n. 98998. Le Parti condividono che la realizzazione degli obiettivi di cui sopra avverrà su base volontaria e, in particolare per quanto attiene ai criteri di individuazione dei lavoratori in esubero ai fini dell accesso alle prestazioni del Fondo, fanno riferimento all art. 8 del Regolamento del Fondo stesso che così recita testualmente: 1. Ai sensi di quanto previsto dall art. 5, comma 1, Legge 23 luglio 1991, n. 223, l individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente decreto, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio. 2. L individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell accesso alla prestazione straordinaria di cui all art. 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età. 3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1. e 2., ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la

volontarietà, che va esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia. Allo scopo di consentire la puntuale attuazione di quanto precede, tutto il personale del perimetro delle ex Banche Venete confluito in ISP nato fino al 31 dicembre 1963, ove non già trasmesso in occasione di precedenti accordi aziendali e/o di Gruppo, dovrà fornire copia dell ECOCERT alla società-datore di lavoro entro e non oltre il termine del 15 settembre 2017. In caso di mancato riscontro da parte dell interessato nei termini suddetti, ovvero di segnalazioni non conformi ai dati reali, potranno essere assunti da ciascuna società-datore di lavoro nei confronti del soggetto responsabile i provvedimenti del caso. Tenuto peraltro conto che nel perimetro ex Banche Venete confluito in ISP i dipendenti che raggiungono i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell A.G.O. per poter beneficiare delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per il periodo ad oggi consentito (7 anni) risultano in numero complessivamente inferiore al numero di riduzioni di organico previste, sarà consentito l accesso al Fondo di Solidarietà anche al personale dipendente alla data del 25 giugno 2017 dalle società del Gruppo ISP perimetro Italia che applicano il CCNL Credito, a concorrenza rispetto a tutti i dipendenti del perimetro ex Banche Venete in possesso dei requisiti indicati. Pertanto ai sensi dell art. 1336 c.c., il personale potrà accettare l offerta al pubblico formulata da ciascuna Società di appartenenza - secondo quanto oltre specificato - per risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile, senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti, il rapporto di lavoro per accedere al Fondo di Solidarietà dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le modalità e le tempistiche di seguito indicate: a) Perimetro ex Banche Venete confluito nel Gruppo ISP I lavoratori non dirigenti che maturano i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell A.G.O. entro il 31 dicembre 2024 e che non abbiano già richiesto la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei precedenti accordi aziendali e/o di Gruppo, potranno accettare l offerta al pubblico formulata da ciascuna Società per risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti - il rapporto di lavoro alla scadenza che verrà comunicata dalla Società stessa e comunque compresa fra il 30 settembre 2017 ed il 31 dicembre 2017, per accedere al Fondo di Solidarietà dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, compilando l apposito modulo di adesione (allegato A). Detto modulo dovrà essere debitamente compilato, sottoscritto dall interessato e fatto pervenire all Azienda entro e non oltre la data del 18 settembre 2017 secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. Il personale non dirigente che abbia già maturato i requisiti di pensionamento di cui sopra o che li maturi entro il 31 dicembre 2017 potrà richiedere il pensionamento volontario compilando, firmando e facendo pervenire all Azienda entro e non oltre la data del 18 settembre 2017 il modulo previsto (allegato B) per risolvere il proprio rapporto di lavoro al 30 settembre 2017, ovvero, se successivo, all ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico dell A.G.O., senza ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, attesi l impossibilità di accesso o il limitato periodo per cui potrebbe fruirne.

In ogni caso, in via preventiva rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro si procederà alla sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale attestante la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro alla data come sopra definita, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro. Al personale che confluisce nel Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale: sarà assicurata la copertura di assistenza sanitaria fino al mese precedente a quello in cui l interessato percepirà il trattamento di pensione dall A.G.O., ovvero da altre forme di previdenza di base, alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell Azienda) in essere al momento della cessazione, ovvero copertura sanitaria con oneri equivalenti; in quanto iscritto a forme di previdenza a prestazione definita, nel periodo di adesione al citato Fondo non è prevista alcuna erogazione integrativa all assegno straordinario, ferma restando la validità di detto periodo per il calcolo del trattamento complementare, da erogare individualmente al momento del pensionamento, ove statutariamente previsto; saranno garantite le condizioni bancarie e creditizie agevolate in essere alla data di cessazione sino alla data di percepimento del trattamento A.G.O. Dichiarazione dell Azienda In relazione alla specifica richiesta delle OO.SS., l Azienda accoglierà nel corso del mese precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro le domande di ripristino del contratto a tempo pieno formulate dal personale a part-time che intenda accedere al Fondo di Solidarietà. * * * * * * * * * Al personale che richiede il pensionamento volontario sarà erogata una somma equivalente all indennità di mancato preavviso nella misura stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall art. 77 lett. b) del CCNL 31 marzo 2015 da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR. * * * * * * * * * Le Parti si incontreranno entro la fine del mese di settembre 2017 per verificare il raggiungimento dell obiettivo di riduzione degli organici previsto sul perimetro ex Banche Venete confluito in ISP e stabilire in caso contrario, entro il termine di 15 giorni, le conseguenti misure e gli strumenti atti a conseguire detto obiettivo. Il raggiungimento del citato obiettivo di riduzione consentirà anche l avvio della seconda fase di raccolta delle domande da parte del personale di cui al seguente punto b). Le Parti si danno atto che il calcolo della maturazione dei requisiti pensionistici viene effettuato sulla base della normativa previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo e confermano che, qualora il computo delle aspettative di vita producesse una riduzione o un allungamento della permanenza nel Fondo di solidarietà le Parti Nazionali di Settore si attiveranno affinché gli ex dipendenti che ne sono interessati non abbiano interruzione tra le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo e il percepimento della pensione, con accollo dell eventuale relativo onere all Azienda.

b) Personale dipendente alla data del 25 giugno 2017 dalle società del Gruppo Intesa Sanpaolo perimetro Italia che applicano il CCNL Credito Nel caso in cui tutti i dipendenti di cui al punto a) che precede abbiano accettato l offerta al pubblico ma non risultino ancora raggiunti gli obiettivi di riduzione degli organici di circa 4.000 unità di cui al presente punto 4., i lavoratori di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili nonché le previsioni dell accordo 19 marzo 2014, che maturano i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell A.G.O. entro il 31 dicembre 2022 e che non abbiano già richiesto la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei precedenti accordi di uscita dal Gruppo, potranno accettare l offerta al pubblico formulata da ciascuna Società per risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti - il rapporto di lavoro alla scadenza che verrà comunicata dalla Società stessa per accedere al Fondo di Solidarietà dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Le modalità di accettazione dell offerta al pubblico saranno definite dopo la prevista verifica di settembre di cui al punto a) che precede. 5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO A decorrere dal 1 luglio 2017, nei confronti dei dipendenti del perimetro ex Banche Venete confluito in ISP, sono superate tutta la contrattazione aziendale e/o di Gruppo e le normative aziendali e/o di Gruppo previgenti in materia di rapporto di lavoro. In particolare anche ogni pattuizione, uso o consuetudine precedentemente in atto su base collettiva presso il perimetro ex Banche Venete confluito in ISP in materia di rapporto di lavoro che non costituisca applicazione diretta del CCNL è da ritenersi, ad ogni conseguente effetto, inefficace e/o annullata e comunque integralmente superata. Sono conservati in via transitoria i trattamenti di welfare relativi a previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, buoni pasto, condizioni agevolate e provvidenze per i figli portatori di handicap ed i trattamenti individuali/collettivi già percepiti alla data del 30 giugno 2017, nelle more della definizione degli interventi strutturali e/o transitori finalizzati al rigoroso controllo dei costi ed all integrazione nel Gruppo ISP in coerenza con quanto attuato dal Gruppo medesimo in precedenti occasioni, fatte salve eventuali scadenze antecedenti e in ogni caso fino al permanere delle condizioni che ne avevano determinato l erogazione ai sensi della superata normativa. Analogamente a quanto sopra sono conservate in via transitoria eventuali disposizioni aziendali necessarie a garantire l operatività ordinaria del personale. A decorrere dal 1 luglio 2017 sono superate le giornate di solidarietà obbligatoria previste dall accordo 23 aprile 2016 dell ex Gruppo VB. Le giornate già programmate per il periodo 1 luglio 31 dicembre 2017 potranno comunque essere volontariamente fruite quali giornate di sospensione volontaria non retribuita, senza che ciò dia diritto alle integrazioni previste dal Contratto di 2 livello ISP 7 ottobre 2015. Le Parti si impegnano ad affrontare - successivamente al completamento dell iter legislativo per la conversione in legge del Decreto e all avvio delle procedure previste dall art. 47 della L.428/1990 e dalle previsioni di CCNL applicabili alle operazioni di cui al presente Protocollo, anche tra quelle in tema di rilevanti riorganizzazioni/ristrutturazione con tensioni occupazionali

- in stretta correlazione con la progressiva definizione del quadro organizzativo relativo al piano di chiusura delle filiali, all integrazione/allocazione attività, anche alla luce della distribuzione territoriale delle uscite di cui al Piano di riduzione di cui al punto 4., oltre alle materie di cui al 2 comma del presente punto, in particolare: mobilità professionale e territoriale formazione e riconversione/riqualificazione prestazione lavorativa ed orario, straordinario e banca delle ore, part time ferie ed ex festività organizzazione del lavoro. 6. VALIDITA Le presenti intese entrano in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione delle stesse, salve le diverse decorrenze ivi previste, fermo restando che la validità dell intero Protocollo è subordinata alla conversione in legge del Decreto. Resta infatti inteso che nel caso in cui il Decreto non fosse convertito in legge, ovvero fosse convertito con modifiche e/o integrazioni tali da rendere più onerosa per ISP l operazione, e non fosse pienamente in vigore entro i termini di legge - così da determinare l inefficacia del contratto tra ISP ed i Commissari liquidatori e la retrocessione alle banche in liquidazione coatta amministrativa delle attività e passività oggetto del contratto di cui in premessa - ogni pattuizione del presente Protocollo sarà nulla, ad ogni conseguente effetto. Intesa Sanpaolo (anche n.q. di Capogruppo) FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UGL CREDITO UILCA UNITA SINDACALE FALCRI SILCEA-SINFUB

Allegato n. A Spett. (Società)... (Amministrazione Personale)... (Via/Piazza etc)... (comune)... Anticipata al fax numero... Oggetto: accettazione dell offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. per risolvere consensualmente il rapporto di lavoro e accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito. Il/La sottoscritt nat_ a il codice fiscale in servizio presso telefono interno telefono abitazione numero cellulare preso atto del D.I. 28 luglio 2014 nr. 83486, ivi compreso il D.I. 3 aprile 2017 nr. 98998, e delle relative disposizioni sul Fondo di solidarietà ; del contenuto dell accordo sindacale del XXX luglio 2017, con particolare riferimento all offerta al pubblico in esso formulata; atteso che in base alla vigenti disposizioni di legge, maturerà i requisiti per il diritto a pensione anticipata/ di vecchiaia presso l I.N.P.S. o altra forma di previdenza obbligatoria di base con diritto a percepire il trattamento pensionistico entro e non oltre il 31/12/2024; ACCETTA L OFFERTA, FORMULATA DALLA SOCIETA EX ART. 1336 CODICE CIVILE, DI RISOLVERE CONSENSUALMENTE IL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO ENTRO E NON OLTRE IL 31.12.2017 PER POTER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ, CONSAPEVOLE CHE CON LA RICEZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DEL PRESENTE ATTO IL NEGOZIO SARÀ PERFEZIONATO E CONCLUSO E NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARE E/O REVOCARE IL CONSENSO PRESTATO DAL SOTTOSCRITTO. IL SOTTOSCRITTO ACCETTA ALTRESÌ CHE LA SOCIETA POSSA ANTICIPARE IL TERMINE DI RISOLUZIONE DEL SUO RAPPORTO DI LAVORO ALLA DATA DEL 30.09.2017, OVVERO DEL 31.10.2017 OVVERO DEL 30.11.2017 PREVIA APPOSITA COMUNICAZIONE IN FORMA SCRITTA INDICANTE LA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. il sottoscritto inoltre: ACCETTA tutto quanto stabilito dall accordo XX luglio 2017 e dal D.I. 83486/2014, ivi compreso il D.I. 98998/2017; DICHIARA di rinunciare ai sensi del D.I. 83486/2014 - al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva; In tema di assegno ordinario o pensione di invalidità DICHIARA (barrare la casella prescelta): di non essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità ovvero di essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità (allega mod. TE10) DICHIARA che (barrare la casella prescelta) : la propria posizione contributiva non è variata rispetto a quella risultante dalla documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale ovvero la propria posizione contributiva risultante dalla documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale risulta variata: in relazione a ciò allega la documentazione necessaria al relativo aggiornamento ESERCITA la seguente opzione (barrare la casella prescelta) : richiede la liquidazione dell assegno straordinario in forma rateale ovvero richiede la liquidazione dell assegno straordinario in unica soluzione Il sottoscritto, infine, prende atto che il rapporto di lavoro si risolverà alla data stabilita dall'azienda, che verrà comunicata con la formalità sopra indicata; si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ed al Fondo di solidarietà l eventuale instaurazione nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie di rapporto di lavoro dipendente, con specifica indicazione del datore di lavoro, ovvero di lavoro autonomo. data firma

Allegato B Spett. (Società)... (Amministrazione Personale)... (Via/Piazza etc)... (comune)... Anticipata al fax numero... Il sottoscritto. nato a. il... codice fiscale.., in servizio presso in possesso dei requisiti previsti dalla legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici a carico dell Assicurazione Generale Obbligatoria entro il 31 dicembre 2017, propone in via irrevocabile a... (Società datore di lavoro).. di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro alla fine della giornata del.. (30 settembre 2017 ovvero dall'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico dell A.G.O. se successiva al 1 ottobre 2017). anche al fine di beneficiare del trattamento previsto dal Protocollo per l avvio dell integrazione delle ex Banche venete in Intesa Sanpaolo del.. luglio 2017. A tal fine, inoltre, dichiara che (barrare la casella prescelta): la propria posizione contributiva non è variata rispetto a quella risultante dalla documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale ovvero la propria posizione contributiva risulta variata rispetto a quella risultante dalla documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale: in relazione a ciò allega la documentazione necessaria al relativo aggiornamento 1. In attesa di riscontro, porge distinti saluti. li......... (firma) 1 ove disponibile, per gli iscritti INPS, allegare l estratto contributivo e la previsione della data di accesso al trattamento pensionistico reperibile sul sito INPS (Servizi online La mia Pensione)