COMMISSARIATI DI PUBBLICA SICUREZZA - CITTA'



Documenti analoghi
QUESTURA DI BOLOGNA DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE Ufficio Armi ed Esplosivi (Tel fax )

L'ACQUISTO DELLE ''ARMI COMUNI DA SPARO''

ATTIVITA FUNEBRE. Richiesta di autorizzazione per sede principale ai sensi dell art. 16 della Legge Regionale 29/7/2004 n. 19

ARMI ED ARMERIA. Titolo I - ARMI

ATTIVITÀ FUNEBRE. Art. 13 Legge Emilia Romagna n. 156/2005 DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE

IL MINISTRO DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO

QUESTURA DI BOLOGNA DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE UFFICIO LICENZE P.zza Galileo n. 1 piano terra

COMUNE DI DIGNANO (Provincia di Udine) REGOLAMENTO SPECIALE SULL ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

ATTENZIONE. Allo Sportello Unico per l Immigrazione competente

Rilascio del passaporto La domanda per il rilascio può essere presentata, corredata della documentazione occorrente:

ALLA PROVINCIA DI BERGAMO Settore Trasporti, Espropri e Concessioni Servizio Concessioni Via Tasso, Bergamo

COMUNE DI BOLOGNA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI TORRE A 5 PIANO Piazza Liber Paradisus n Bologna

COMUNE DI QUARTU SANT ELENA AREA ECONOMICA E DELLO SVILUPPO

Ingresso di cittadini extracomunitari ai fini di ricerca scientifica per periodi superiori ai tre mesi

COMUNE DI MARANO SUL PANARO

AGENZIE DI AFFARI (Art.115 TULPS)

Sito Polizia di Stato

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Al Dirigente del Dipartimento V Sviluppo economico e promozione del territorio Serv. IV Caccia e pesca della CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

MARCHIO D IMPRESA NAZIONALE

ORARI DI APERTURA DAL

prot. n. 4903/1540PA Tel Fax

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

ATTIVITA DI AUTORIPARAZIONE (Legge n. 122 del D.P.R. n. 558 del ) (modulo SCIA aggiornato al 24 novembre 2010)

INSTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE E RINNOVAZIONE DI UN MARCHIO NAZIONALE

Il/la sottoscritto/a DICHIARA. di essere nato/a a (prov. ) il. Codice Fiscale del Richiedente. Tel. Cell.

Settore servizi demografici

REGISTRAZIONE E ASSEGNAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PER ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ( Artt. 4 5 del D.M. 18/5/2007)

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA

559/C D.A(1) Roma, 4 giugno OGGETTO: Autorizzazione ex art 134 T.U.L.P.S. - consulenti incaricati.

CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici

LEGENDA DELLE OPERAZIONI DA COMPIERE PER L APERTURA DI UN CAMPO DI TIRO PRIVATO

II SETTORE AREA TECNICA AVVISO

Comune di Longare Provincia di Vicenza

QUESTURA DI PADOVA Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'immigrazione UFFICIO A R M I Piazzetta Palatucci, 5 - Padova

INTRODUZIONI DI ARMI, ESPLOSIVI E DI QUALSIASI MEZZO DI DISTRUZIONE E CATTURA DA PARTE DI PRIVATI ALL INTERNO DEL PARCO REGOLAMENTO

Polizia Municipale. Pratiche artigianato

DISCIPLINARE PER IL DEPOSITO DI LISTINI, TARIFFARI, OFFERTE E PREVENTIVI E PER IL RILASCIO DI VISTI DI CONFORMITA PER IL MERCATO NAZIONALE

Agenzie d affari. Art.115 T.U.L.P.S.

ESERCIZIO DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI COSE ANTICHE/USATE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ'

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO : Richiesta iscrizione albo provinciale direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo ( L.R 33/2002 art. 78): Il/la sottoscritto/a

ISTANZA RILASCIO AUTORIZZAZIONE (1)/COMUNICAZIONE INIZIO SERVIZIO (2)/ DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)

ALLA PROVINCIA DI RIETI SETTORE V Viabilità Uff. Albo Autotrasportatori via Salaria per L Aquila n.3 R I E T I

PROVINCIA DI PESARO E URBINO AREA 3 - MOBILITÀ - INFRASTRUTTURE - EDILIZIA - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO TRASPORTI E MOBILITÀ

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE

COM 6 CORRISPONDENZA, TV, ALTRI SISTEMI

Qui proteggiamo Natura e Cultura 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A)

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE IL PARERE per SANATORIA EDILIZIA

Bando per l erogazione di borse di studio per l anno in corso. Art.1 Premesse

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

4) Polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa emessa da istituti all uopo autorizzati per un importo pari al contributo erogabile.

INDICE DEGLI ARTICOLI

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.

REGOLAMENTO REGIONALE

Il sottoscritto nato a ( ) il residente a Via/Piazza Codice fiscale Cittadinanza

REQUISITI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO

Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli

O L L A T V I D I M A Z I O N E. Normativa di riferimento. Ufficio competente. Tasse di concessione governativa

REGIONE CALABRIA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO U.O. SELEZIONE RECLUTAMENTO E SVILUPPO DEL PERSONALE

AGENZIA D AFFARI (Art. n.115 T.U.L.P.S.)

BOLLATURA DI REGISTRI E LIBRI SOCIALI

Al SIGNOR SINDACO del Comune di C H I E D E

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE (Artt. 13 e 14 D.P.R. n. 430/01)

RICHIESTA DI CONTRIBUTO. Compilare obbligatoriamente tutti i campi relativi alla domanda di contributo ed ai relativi modelli allegati

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Incontro con i SUAP in delega

Oggetto: Domanda di autorizzazione all apertura di un Agenzia di Viaggio e Turismo. L.R. n. 8/2008. Il/La sottoscritto/a (C.F ) nato/a a Prov.

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA GIURATA VOLONTARIA

COMUNE DI CARGEGHE Provincia di Sassari

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato, nel caso di soggiorno di durata superiore a tre mesi:

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL FAX

GUIDA SINTETICA ALL ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEGLI AGENTI IN ATTIVITA CHE PRESTANO ESCLUSIVAMENTE SERVIZI DI PAGAMENTO

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)

REGIONE SICLIANA COMUNE DI MUSSOMELI PROVINCIA DI CALTANISSETTA. Regolamento Comunale per l esercizio dell attività di Agenzia d Affari

Cambio di residenza. Presentarsi presso lo sportello, con la seguente documentazione: Variazioni Anagrafiche

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

COMUNE DI. Provincia di Palermo REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO OGGETTI SMARRITI

AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO DOMANDA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE PER CAMBIO DI TITOLARITA' / LEGALE RAPPRESENTANTE

Marca da bollo da 14,62

(Dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

PROCEDURA C.E.D. Pag. 1 di 5

La pubblicità dei protesti di assegni, cambiali e tratte accettate. Come cancellarli dal Registro informatico dei protesti

SOGGETTI CHE POSSONO INOLTRARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI SPERIMENTALI DI OFFERTA FORMATIVA PER BAMBINI DAI 2 AI 3 ANNI A.S (SEZIONI PRIMAVERA SPERIMENTALI)

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

Novità in materia di Rimborsi IVA

Provincia Regionale di Trapani Staff Gare e Contratti Via Osorio n Trapani

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

CIRCOLARE N. 3/2005. Premessa. PROT. n 14511

del Comune di DENUNCIA INIZIO ATTIVITA DI AGENZIA D AFFARI (artt. 115 del T.U.L.P.S. e 163 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n 112)

Transcript:

QUESTURA DI NAPOLI tel. 081 7941111 80133 - Via Medina fax 081 7941388 COMMISSARIATI DI PUBBLICA SICUREZZA - CITTA' QUESTURA DI NAPOLI tel. 081 6064111 Ufficio Immigrazione fax 081 6064343 80142 - Via Galileo Ferraris n. 131 inf. 081 6064307 QUESTURA DI NAPOLI tel. 081 7941111 Ufficio Passaporti (ex palazzo ENEL) fax 081 5801933 80133 - Via S. Tommaso D'Aquino QUESTURA DI NAPOLI tel. 081 7899331 Caserma Raniero - Nucleo Volanti 081 7899320 80137 - Via B. Tanucci n. 15 fax 081 7899334 QUESTURA DI NAPOLI tel. 081 7941761 Ufficio Relazioni con il Pubblico Indrizzo E-MAIL (attivo 24 ore) questna@interbusiness.it Comm.to ARENELLA tel. 081 2206111 80131 - Via Cardarelli n. 9 fax 081 2206120 orario uff. 8,00/14,00 Comm.to BAGNOLI tel. 081 2429211 80124 - Via Coroglio n. 10 fax 081 2429232 orario uff. 9,00/12,00 Comm.to DECUMANI tel. 081 5530211 80138 Via San Biagio dei Librai n. 85 orario uff. 8,00/14,00 Comm.to CHIAIANO tel. 081 7402711 80145 Via Raffaelli n. 8 orario uff. 9,00/12,00 Comm.to DANTE tel. 081 5645211 80135 Via Tarsia n. 38 fax 081 5645220 orario uff. 8,00/14,00 Comm.to MONTECALVARIO tel. 081 7903611 80134 Via S. Lucia ai Monti n. 21 fax 081 7903620 orario uff. 8,00/14,00 1 2

Comm.to NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA 80143 P.zza Cenni - tel. 081 2275111 P.zza Coperta - piano IV fax 081 2275120 orario uff. 8,00/14,00 Comm.to PIANURA tel. 081/715811 C.so.Duca D Aosta n.1 fax 081/7148720 Comm.to POGGIOREALE tel. 081 2583711 80143 Via Stadera n. 42 fax 081 2583720 orario uff. 9,00/13,00 Comm.to PONTICELLI tel. 081 2588311 80147 Via Commissario fax 081/2588339 Ammaturo Lotto 11/c orario uff. 9,00/12,00 lun-mer-ven Comm.to POSILLIPO tel. 081 5983211 80123 Via Manzoni n. 249 fax 081 5983236 orario uff. 9,00/12,00 dal lun. al ven. Comm.to SCAMPIA tel. 081 5439811 80144 Viale della Resistenza s.n. fax 081 5439850 orario uff. 9,00 /12,00 escluso giovedì Comm.to SECONDIGLIANO tel. 081 7300211 80132 Via Ferrovia n. 5 fax 081 7300220 orario uff. 9,00/13,00 3 Comm.to S. CARLO ARENA tel. 081 7437311 80137 Calata Capodichino 9/11 fax 081 7437375 orario uff. 9,00/12,00 lun-mer-ven Comm.to S.FERDINANDO tel. 081 5980311 80121Via Riviera fax 081 5980368 di Chiaia n. 185 orario uff. 9,00/12,00 Comm.to S. GIOVANNI BARRA tel. 081 2439911 80146 Via Atripaldi n. 24 fax 081 2439920 orario uff. 8,00/14,00 dal lun. al ven. Comm.to S. PAOLO tel. 081 2422211 80125 Piazzale Tecchio n. 70 fax 081 2422203 orario uff. 9,00/12,00 Comm.to VASTO ARENACCIA tel. 081 2275511 80143 Centro Direzionale is. F/4 fax 081 2275557 orario uff. 9,00/13,00 Comm.to VICARIA MERCATO tel. 081 2449111 80142 Via S. Cosmo n. 44 fax 081 2449120 orario uff. 9,00/13,00 dal lun. al ven. Comm.to VOMERO tel. 081 2204211 80127 Via Ruoppolo n.33 fax 081 2204202 orario uff. 9,00/13,00 dal lun. al ven. 4

COMMISSARIATI DI PUBBLICA SICUREZZA PROVINCIA Comm.to ACERRA 80011 Via Torquato Tasso s.n.c. Tel. 081 8859211 fax 081 8859221 Orario uff. Amm.va lun - mer - ven 9,00/12,00 " Stranieri mar - gio 9,00/12,00 Comm.to AFRAGOLA 80021 Piazza Salvator Rosa n. 1 Tel. 081 8528211 fax 081 8859221 Orario uff. Amm.va lun - mer - ven 9,00/12,00 " Stranieri gio 9,00/12,00 Comm.to CAPRI 80073 Via Roma n. 68/b Tel. 081 8374211 fax 081 8374214 Orario uff. Amm.va mar - gio - sab 8,30/12,00 " Stranieri lun - mer - ven 8,30/12,00 5 Comm.to CASTELLAMMARE DI STABIA 80053 Via Alcide De Gasperi n. 175 Tel. 081 3912111 fax 081 3912220 Orario uff. Amm.va lun - mer - ven 9,00/12,00 " Stranieri " " Comm.to FRATTAMAGGIORE 80027 Via Padre Mario Vergara n. 43 Tel. 081 8802811 fax 081 8802835 Orario uff. Amm.va mar - gio - sab 9,00/13,00 " Stranieri lun - mer - ven 9,00/13,00 Comm.to GIUGLIANO 80014 Via Antica Giardini Tel. 081 8197311 fax 081 8197320 Orario uff. Amm.va lun - mar - mer - ven 9,00/13,00 " Stranieri " " " Comm.to ISCHIA 80077 Via delle Terme n. 80 Tel. 081 5074711 fax 081 5074721 Orario uff. Amm.va lun - mer - ven 9,00/12,00 " Stranieri " " Comm.to NOLA 80035 Via Cimitile - P.co Napolitano Tel. 081 5127211 fax 081 5127236 Orario uff. Amm.va mar - mer - ven - sab 9,00/12,30 " Stranieri tutti i giorni tranne il sabato 9,00/12,30 6

Comm.to POMPEI 80045 Via Sacra n. 1 Tel. 081 8563511 fax 081 8563533 Orario uff. Amm.va tutti i giorni 9,00/12,00 " Stranieri " " Comm.to S. GIUSEPPE VESUVIANO 80047 Via Scudieri III Trav. Sa a DX n. 32 Tel. 081 5298811 fax 081 5298820 Orario uff. Amm.va lun - mer - gio - ven 8,00/13,00 " Stranieri " " " Comm.to PORTICI 80055 Via Salute n. 45 Tel. 081 7887111 fax 081 7887120 Orario uff. Amm.va tutti i giorni tranne il mercoledì 9,00/13,00 " Stranieri tutti i giorni tranne il sabato 9,00/13,00 Comm.to POZZUOLI 80078 Piazza Italo Balbo n. 6 Tel. 081 3030611 fax 3030620 Orario uff. Amm.va dal lun. al ven. 8,30 11,30 " Stranieri lun - mer - ven 8,30/11,30 Comm.to SORRENTO 80067 Vico III Rota n. 14 Tel. 081 8075311 fax 081 8075353 Orario uff. Amm.va lun - mer - ven 9,00/12,00 " Stranieri mer 15,00/18,00 Comm.to S. GIORGIO A CREMANO 80046 Via Salvator Rosa n. 57 Tel. 081 7886111 fax 7886135 Orario uff. Amm.va lun - mer - gio - ven 9,00/12,30 " Stranieri " " " Comm.to TORRE ANNUNZIATA 80058 Corso Umberto I n. 69 Tel. 081 8625211 fax 081 8625220 Orario uff. Amm.va tutti i giorni 9,30/12,00 " Stranieri " " " Comm.to TORRE DEL GRECO 80059 Via Sedivola n. 40 Tel. 081 8470111 fax 081 8470140 Orario uff. Amm.va tutti i giorni 9,00/12,00 " Stranieri tutti i giorni 8,00/14,00 LA QUESTURA DIALOGA CON I CITTADINI La Questura di Napoli, al fine di ottimizzare le attività di istituto e semplificare maggiormente, migliorandole, le interrelazioni con il cittadino, ha 7 8

istituito L'Ufficio Relazioni con il Pubblico che osserva nei giorni feriali l'orario 08,30/13,30. Tale nuova articolazione, oggi operante in tutte le Questure d'italia, in adesione alle direttive del Ministero dell'interno, tende a stabilire un rapporto più diretto con l'utenza, rendendo disponibile un'ampia modulistica che, grazie alle informazioni esplicative ed alle indicazioni contenute, consente al pubblico di esercitare con rapidità e chiarezza i propri diritti. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico fornisce assistenza all'utenza per i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo nonché per l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione garantiti dalla Legge 7.8.1990 nr. 241. Fornisce una qualificata informazione sui procedimenti amministrativi attuati presso La Questura di Napoli e sull'ubicazione e gli orari di ricezione del pubblico dei singoli uffici. Riceve dall'utenza suggerimenti, rilievi e segnalazioni di eventuali disservizi, mediante modulistica predisposta, realizzando un monitoraggio sulla qualità dei servizi prestati ed elaborando progetti di miglioramento degli stessi. Fornisce informazioni su iniziative e attività di interesse generale poste in essere dal Ministero dell'interno o dalla Questura di Napoli. L'attività di dialogo con i cittadini viene realizzata anche per mezzo di apposito sito WEB consultabile all'indirizzo: www.poliziastato.it LICENZE DI POLIZIA Le competenze relative al rilascio delle varie licenze di Polizia sono ripartite tra la Prefettura, la Questura ed i Commissariati di P.S. (ove istituiti). La licenza in senso proprio è un provvedimento espresso dalla Pubblica Amministrazione, che consegue ad un'istanza formulata dall'interessato e corredata della necessaria documentazione comprovante i requisiti per ciascuna attività richiesti. L'attività non può avere inizio sino a quando non sia emessa la relativa licenza; la Pubblica Amministrazione, dal suo canto, ha comunque l'obbligo di adottare il provvedimento, ovvero di rigettare o rifiutare l'istanza nei termini di legge. 9 10

(Qualora non siano istituiti i Commissariati di P.S. la competenza in materia permane alla Questura). - attestato di frequenza scolastica dei figli minori - copia della denuncia dell'arma del cedente, qualora si tratti di acquisto da privato. NULLA OSTA ALL'ACQUISTO DI ARMI (ART. 35, 3 COMMA, T.U.L.P.S.) Il nulla osta all'acquisto di armi autorizza all'acquisto, a qualsiasi titolo, ed alla detenzione di armi. Non è necessario per coloro che sono già titolari licenza di porto di pistola o di fucile uso caccia o tiro a volo. Competenti al rilascio sono i Commissariati di P.S., nell'ambito della loro giurisdizione. L'istanza, in carta semplice indirizzata al Questore, deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione: - certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla A.S.L. dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia - abilitazione al maneggio delle armi, documentabile con copia del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare ovvero con attestato rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale - certificato di residenza e stato di famiglia in carta semplice o relativa autocertificazione nei modi di legge 11 N.B.: Le armi acquistate devono essere al più presto denunciate presso il competente Commissariato di P.S. o Stazione Carabinieri. Si ricorda che i titolari di porto pistola, porto fucile uso caccia o tiro a volo, non hanno necessità del nulla osta per acquistare le armi. DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE DI UN'ARMA (ART. 38 T.U.L.P.S.) Chiunque acquisti e/o detenga un'arma o munizioni, anche se già titolare di licenza di porto di pistola o di fucile, deve presentarne denunzia, in carta semplice e in duplice copia, al Commissariato di P.S. competente o alla Stazione CC di zona. 12

La denunzia viene annotata in un registro; di tale annotazione viene dato atto sulla copia restituita al denunciante. La copia della denuncia, corredata degli estremi di registrazione, segue l'arma in guisa di una "carta di circolazione". Si ricorda che non sono esentati dall'obbligo della denuncia i titolari di licenze di collezione di armi comuni da sparo e di armi antiche, artistiche o rare. N.B. Anche le munizioni vanno denunciate. Si possono detenere fino ad un massimo di 200 cartucce per pistola. Le munizioni a pallini non devono essere denunciate se non eccedono il nr. di 1000. Le cartucce a palla/pallettoni vanno denunciate tutte, il limite massimo di detenzione è di 1500. IMPORTAZIONE DI ARMI IN ITALIA In riferimento alla direttiva GI/477 CEE relativa al controllo sull'acquisizione e la detenzione delle armi di cui al D.L. 30.12.92 nr. 527 per l'importazione di armi occorre l'accordo preventivo. Tale accordo verrà rilasciato all'armiere o al privato che intendono 13 ricevere una o più armi, previa richiesta affinchè le stesse siano autorizzate ad entrare nel territorio nazionale. Secondo la vigente normativa, per poter ricevere armi in Italia, è sempre necessario ottenere dal Questore territorialmente competente il rilascio di copia dell'accordo preventivo. LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 10 LEGGE N.110/75) Il rilascio della concessione di collezione di armi comuni, è necessaria qualora l'interessato abbia superato il quantitativo massimo detenibile ai sensi dell'art. 38 del R.D. 18.6.1931 n. 773. 1. Nr. 3 armi comuni da sparo; 2. Nr. 6 armi sportive corte e lunghe; 3. Nr. 8 anni antiche, artistiche, rare; 4. Nr. Illimitato di armi da caccia. Competente al rilascio è il Questore della provincia di residenza. Tale autorizzazione consente di detenere ai fini di studio, ricerca e amatoriale un quantitativo illimitato di armi comuni purchè le stesse, siano preventivamente acquistate con il consenso dell'autorità di P.S. 14

Si possono detenere di ogni modello un solo esemplare ad eccezione dei fucili da caccia ad anima lisca e delle repliche di armi ad avancarica. Le armi devono essere custodite con idonee misure protettive ed è fatto divieto di detenere il relativo munizionamento. Per ottenere la licenza occorre presentare: - Istanza in bollo da 14,62; - Certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dalla ASL dietro presentazione di o anamnestico del medico di famiglia; - Dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi; - Certificato di Stato di Famiglia e residenza in carta semplice o relativa autocertificazione nei modi di legge; - Marca da bollo 14,62 LICENZA COLLEZIONE ARMI ANTICHE - ARTISTICHE O RARE (ART. 31-32 - 35 T.U.L.P.S.) Art. 31: "Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di 15 commercio o di industria o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore". E' necessario fare una distinzione in questo campo poiché agli effetti dell'ottenimento della suddetta licenza si intendono: 1. ARMI ANTICHE: quelle definite ad avancarica e quelle costruite precedentemente all'anno 1890; 2. ARMI ARTISTICHE: sono quelle armi costruite precedentemente da artigiani del settore con particolari pregi decorativi; 3. ARMI RARE: sono quelle armi appartenute a soggetti o personaggi storici o risalenti a particolari eventi di rilievo culturale. Al fine di ottenere la suddetta licenza l'interessato deve riunire i requisiti di cui all'art. 11 T.U.L.P.S. La licenza autorizza alla detenzione delle armi in un numero superiore ad otto (coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare in numero non superiore ad otto devono provvedere alla sola denuncia ai sensi dell'art. 38 T.U.L.P.S.). La conservazione delle stesse dovrà essere garantita anche mediante l'utilizzo di efficaci norme di sicurezza. L'ottenimento della licenza impone al richiedente di adempiere ad alcuni obblighi specifici ed offre alcune possibilità: 16

Conservare le armi senza munizionamento; Possibilità di detenere anche più armi del medesimo tipo (anche uguali); Acquistare le armi antiche senza nulla osta di acquisto e senza porto d'armi verificando solo la legittima provenienza dell'arma; Non cedere né separare le armi senza preventivo parere favorevole della Sovrintendenza per i Beni Culturali; Immatricolare le armi con il consenso della Sovrintendenza al fine di effettuare una loro catalogazione; Notiziare la Questura dell'aumento o diminuzione delle armi detenute; Divieto di cederle in locazione o comodato. La licenza di collezione è rilasciata dal Questore della Provincia ove le armi sono conservate. Per ottenere la licenza occorre presentare: 1. Istanza in bollo da 14,62; 2. Certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato dall'a.s.l. dietro presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia; 3. Dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi; 4. Certificato di stato di famiglia e residenza in carta semplice o relativa autocertificazione nei modi di legge; La licenza ha carattere permanente e non comporta la detenzione del relativo munizionamento. LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA (ART. 42 T.UL.P.S.) La licenza autorizza al porto del fucile fuori della propria abitazione e su tutto il territorio nazionale nei periodi di apertura della caccia e/o al trasporto sui campi di tiro a volo (piattello). Il porto di fucile per uso caccia è concesso sulla base dei requisiti di cui all art.11 del R.d. 18 giugno 1931 n 773 ed inoltre nel rispetto del dettato di cui all art.43. L autorizzazione per uso caccia è rilasciata nel rispetto delle norme indicate dalla legge 157/92 concernente i principi fondamentali per la tutela della fauna. La licenza si compone di due atti distinti: libretto e relativa autorizzazione e ha validità di sei anni dalla data di rilascio previo pagamento della tassa di concessione annuale. Per attenere la licenza è necessario preventivamente conseguire l abilitazione all esercizio venatorio. 17 18

Competenti al rilascio sono i Commissariati di P.S., l'istanza in bollo può essere presentata anche presso i Comandi Stazione C.C., corredata dalla seguente documentazione: 1. Domanda in bollo di 14,62 indirizzata al Commissariato di Polizia di competenza; 2. Due fotografie formato tessera di cui una autenticata in carta semplice (D.M. finanza 20.8.92); 3. Certificato di abilitazione all'esercizio venatorio (solo in caso di primo rilascio); 4. Copia del congedo militare o certificato di abilitazione al maneggio delle armi lunghe da fuoco (rilasciato dalla Federazione Italiana del Tiro a Segno); 5. Certificato sanitario in bollo rilasciato dall'a.s.l. di competenza ai sensi del D.M. Sanità 28.4. 98 art. 3; 6. Una marca da bollo di 14,62; 7. Attestato di versamento di 1,21 sul c/c 3814 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Napoli (costo del libretto); 8. Attestato di versamento sul c/c 24984809 di 52,68 per porto di fucile a due colpi e di 66,62 per porto di fucile a tre colpi, intestato alla regione Campania Servizio Tesoreria (tassa regionale), non obbligatoria in caso di esplicita rinuncia del richiedente all'esercizio dell'attività venatoria in Italia; 19 9. Attestato di versamento sul c/c 8003 intestato all'ufficio Registro Tasse e Concessioni Governative di Roma di 168,00 più un'addizionale di 5,16 (come previsto dall'art.24 della legge nr.157 dell'11 febbraio 1992); 10. Attestato di frequenza scolastica dei figli minori; 11. Dichiarazione sottoscritta, anche contestuale al proponimento dell'istanza (ai sensi del D.P.R. 20.10.98 n. 403), nella quale bisogna indicare: nome - cognome - data di nascita - stato civile - stato di famiglia - cittadinanza - se si adempie all'istruzione dei figli minori - se si è titolari di altro porto d'armi - di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimenti penali; Per il rinnovo non occorrono i documenti di cui ai punti 3. 4. LICENZA DI PORTO D'ARMA PER TIRO A VOLO (LEGGE N. 323/69 RIAFFERMATA CON L'ART. 16 COMMA 9 DELLA LEGGE 24/12/93 N. 537) Il porto di fucile per tiro a volo, per il quale sono necessari i medesimi requisiti di cui al suddetto art.11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931 n 773, è rilasciato a 20

coloro i quali essendo sprovvisti di porto di fucile per uso caccia, siano intenzionati a svolgere attività sportiva presso i poligoni di tiro a volo; per questo tipo di licenza non è necessario conseguire l abilitazione per l esercizio venatorio. Competente al rilascio è il Questore, tale licenza autorizza solo al porto delle armi lunghe da fuoco per tiro a volo dal domicilio dell'interessato ai campi di tiro e al trasporto di tutte le armi comuni da sparo. La licenza deve essere rinnovata ogni 6 anni, alla scadenza del libretto. Occorre inoltrare unitamente all'istanza in bollo indirizzata al Questore la seguente documentazione: 1. Domanda in bollo di 14,62; 5. Una marca da bollo di 14,62; 6. Attestato di versamento di 1,21 sul c/c 3814 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Napoli (costo del libretto); 7. Attestato di frequenza scolastica dei figli minori; 8. Dichiarazione sottoscritta, anche contestuale al proponimento dell'istanza (ai sensi del D.P.R. 20.10.98 n. 403), nella quale bisogna indicare: nome - cognome - data di nascita - stato civile - stato di famiglia - cittadinanza - se si adempie all'istruzione dei figli minori - se si è titolari di altro porto d'armi - di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimenti penali. 2. Due fotografie formato tessera di cui una autenticata in carta semplice (D.M. finanza 20.08.92); Per il rinnovo non occorrono i documenti di cui al punto 3. 3. Copia del congedo militare o certificato di abilitazione al maneggio delle armi lunghe da fuoco (rilasciato dalla Federazione Italiana del Tiro a Segno); 4. Certificato sanitario in bollo rilasciato dall'a.s.l. di competenza ai sensi del D.M. Sanità 28.4.98 art. 3; LICENZA DI ESPORTAZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 31 T.U.L.P.S.) E LICENZA DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 31 T.U.L.P.S.) 21 22

Competente al rilascio è la Questura di Napoli, ove le istanze, in bollo da 14,62, devono essere presentate corredate da eventuale legittimazione a chiedere il rilascio, se trattasi di soggetto che agisce in nome e per conto di società. La licenza di esportazione di armi comuni da sparo autorizza all'esportazione definitiva o temporanea di armi nei Paesi non facenti parte dell'unione Europea; l'esportazione temporanea è ammessa solo per motivi venatori o sportivi, nel limite di 3 armi e 200 munizioni. La licenza di importazione definitiva di armi comuni da sparo autorizza all'importazione di armi comuni da Paesi non facenti parte dell'unione Europea. Se il numero di armi da importare è superiore a 3, competente al rilascio è la Prefettura di Napoli. (ai sensi dell art.31 T.U.L.P.S. e 51 Reg. T.U.L.P.S.) Competente al rilascio è il Questore della Provincia di residenza, ove le istanze, in bollo da 14,62 su apposito modulo, devono essere presentate e corredate della seguente documentazione: a) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n 445, in cui l interessato dichiara la disponibilità della struttura o dei locali in cui verrà svolta l attività; b)planimetria dei locali e dichiarazione sostitutiva, ex art.47 D.P.R. 445/2000, di conformità allo stato attuale dell edificio; c) Dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara altresì, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli art.11, 12, 32 e 43 del T.U.L.P.S.. LICENZA DI FABBRICAZIONE E/O COMMERCIO DI ARMI COMUNI DA SPARO Tale atto di consenso, ai sensi dell art.12 del (Art. 31 T.U.L.P.S e 46 Reg. T.U.L.P.S.) regolamento al T.U.P.S., come sostituito del D.P.R. n 311/01, può essere assunto davanti al dipendente E competente a ricevere la documentazione; LICENZA PER LA RIPARAZIONE DI ARMI COMUNI 23 d) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell art.46 del D.P.R. 445/2000, in cui l interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o 24

legale rappresentante di società, indicando altresì tutti gli elementi necessari per l individuazione dell impresa individuale o della società; e) Certificazione medica rilasciata ai sensi dell art.35 T.U.L.P.S.; 1. Domanda in bollo; 2. Certificato di idoneità psicofisica con caratteristiche analoghe a quelle citate per ottenere il nulla osta di acquisto armi; f) Dichiarazione sostitutiva di cui all art.46 del D.P.R. 3. Carta Verde rilasciata dalla sezione del Tiro a 445/2000, attestante il conseguimento della capacità Segno Nazionale; tecnica prevista dall art.8, 4 comma della Legge 18.4.1975 n 110. 4. Marca da bollo da 14,62. In luogo delle predette dichiarazioni sostitutive, potrà essere prodotta la relativa documentazione degli organi competenti. LICENZA DI TRASPORTO ARMI PER USO SPORTIVO CARTA VERDE La Carta Verde permette il trasporto dell arma dal luogo ove è denunciata al poligono di tiro che ha rilasciato la carta. Non permette l acquisto di armi di qualsiasi natura. È possibile ottenere più carte verdi se si desidera frequentare più poligoni di tiro e si è iscritti alle relative Sezioni. Per ottenere l autorizzazione dall autorità competente (Questore) alla vidimazione della carta Verde occorrono i seguenti documenti: 25 Riguarda le armi corte o lunghe a palla classificate sportive. Questo genere di licenza permette il trasporto di attrezzi sportivi in tutto il territorio nazionale con la finalità di partecipare a gare o allenamenti di tiro a segno, di Pentathlon a Biathlon. Non permette l acquisto di qualsivoglia tipo di arma. Per ottenere tale licenza occorrono i seguenti documenti: 1. Domanda in carta da bollo; 2. Autocertificazione ai sensi dell art.46 D.P.R. del 28 giugno 2000; 26

3. Attestazione da parte di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale, ovvero di altra associazione iscritta ad una delle federazioni riconosciute ed affiliate al CONI (Pentathlon moderno, Sport invernali ecc.) dalla quale risulti la partecipazione dell affiliato alla relativa attività; 4. Certificato medico di idoneità psicofisica in bollo rilasciato dalle A.S.L. di competenza, con gli stessi requisiti per il rilascio del nullaosta di acquisto armi; 5. Marca da bollo da 14,62; 6. Fotocopia della denuncia di detenzione armi ed elencazione delle armi catalogate sportive che si intende trasportare con il rispettivo numero di catalogo; 7. N. 2 foto di cui una autenticata ( l autentica della foto può essere fatta direttamente presso gli uffici di P.S.). CARTA EUROPEA La Carta Europea è stata predisposta al fine di consentire la libera circolazione delle armi, in riferimento alla direttiva CEE 91/4777, in tutti gli Stati della Comunità Europea, uniformando il relativo settore autorizzatorio. Questo tipo di autorizzazione, che riguarda le armi da sparo delle quali è consentita la detenzione ed il porto in questo stato, è rilasciata dal questore su apposito modello già predisposto in osservanza delle norme comunitarie. Il questo modello sono riportate: Generalità del titolare; Fotografia del titolare; Identificativi delle armi e dell ufficio ove sono denunciate; Estremi del porto d armi o delle autorizzazioni al trasporto per le armi sportive. Nella suddetta carta possono essere iscritte solo talune delle armi detenute dal soggetto, a discrezione dello stesso. L autorizzazione, concessa dal questore ove il richiedente ha residenza, consente il trasporto delle armi in esso indicate ed ha la validità limitata alla validità del porto d armi o dell autorizzazione al trasporto per le armi sportive, ma comunque no superiore a 5 anni dalla data del suo rilascio. Al fine dell espatrio delle armi il richiedente e titolare della carta dovrà anche munirsi dell Accordo Preventivo dell Autorità Nazionale dello Stato dove l arma verrà trasferita. Viceversa lo straniero CEE che sia intenzionato a recarsi in Italia potrà trasportare le armi con la Carta Europea previo accordo preventivo con le autorità italiane. 27 28

LICENZA DI PORTO DI ARMA CORTA PER DIFESA PERSONALE (ART. 42 T.U.L.P.S.) La licenza autorizza al porto dell'arma fuori della propria abitazione e su tutto il territorio nazionale. Competente al rilascio è la Prefettura di Napoli, alla quale l'istanza in bollo, anche per il tramite della Questura di Napoli o dei Commissariati di P.S., deve essere inoltrata corredata della seguente documentazione: 1. Domanda in carta da bollo da 14,62 diretta al Sig. Prefetto anche per il tramite dei presidi territoriali di Polizia (Commissariati P.S. o Comandi Stazione C.C.) da inoltrare almeno 90 gg. prima della scadenza del titolo. Tale domanda dovrà contenere indicazione circa la necessità di andare armato in relazione a speciali esigenze derivanti dall'attività professionale o commerciale svolta così come previsto dall'art. 42 del T.U. delle leggi di P.S.; 2. Dichiarazione sottoscritta dal diretto interessato (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) da ritirare presso l'ufficio competente; 3. Certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla Sezione del Tiro a Segno Nazionale (se non ha prestato servizio militare); 4. Certificato medico in bollo rilasciato dagli ufficiali medico-legali o dai distretti sanitari delle AA.SS.LL. o dalle strutture sanitarie militai e della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero della Sanità 28.4.1998. 5. Due fotografie di cui una autenticata o da autenticare; 6. Ricevuta di versamento di 1,21 sul ccp n.3814 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Napoli; 7. Ricevuta di versamento di 115,00 sul c/c n. 8003 (tasse concessioni governative - Roma); 8. Ogni altro documento utile alla valutazione sulla sussistenza del requisito della necessità di andare armato. Per il rinnovo non occorrono i documenti di cui ai punti 3. 5. 6. 29 30

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (Ai sensi dell'art.19 della Legge 241/90) LICENZA DI AGENZIE DI AFFARI Denuncia di inizio attività per l'esercizio di agenzia di affari (art.115 T.U.L.P.S.) per le attività rimaste nella competenza del Questore (art.163, lettera d) D.L.vo n.112/1998.) - recupero crediti - agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni - pubblici incanti (vendita all'asta) Documentazione occorrente: denuncia di inizio attività redatta secondo facsimile disponibile presso i Commissariati di P.S.; Se trattasi di società: certificato di vigenza rilasciato dalla Camera di Commercio nel quale vengano riportati la ragione ( o denominazione) e l'oggetto sociale, i soci e l'organo amministrativo; oppure una fotocopia autenticata dell'atto costitutivo della società omologato dal Tribunale e ogni altra successiva variazione, nonché la fotocopia autenticata del libro di soci, 31 ove sia necessaria per dimostrare la compagine sociale (nel caso di più coamministratori il designato per la titolarità della licenza dovrà risultare da atti societari); dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale (stato di famiglia, residenza e cittadinanza) del richiedente e di ogni altro socio e/o amministratore; tabella (tariffario), n duplice copia una in bollo (euro 14,62), recante le operazione che si intendono svolgere con relativa tariffa, entrambe firmate in calce dal richiedente (il tariffario restituito con timbro apposto dalla Questura, deve essere apposto nel locale sede dell'agenzia).non esistono massimali stabiliti per legge, ma, per ogni variazione delle tariffe, occorre presentare alla Questura richiesta (in carta libera) di vidimazione del nuovo tariffario allegando il vecchio in originale, due copie del nuovo e marca da bollo da 14,62; giornale degli affari (in bianco) e una marca da bollo da 14,62; deposito cauzionale il cui importo è di 3615,20. Il deposito cauzionale potrà essere effettuato con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa contenente la clausola dell'impossibilità di revoca senza svincolo del Questore. 32

L'AUTORIZZAZIONE HA CARATTERE PERMANENTE PER CUI NON NECESSITA DI RINNOVO ANNUALE LICENZA PER IL COMMERCIO DI PREZIOSI (art.127 T.U.L.P.S.) La licenza autorizza al commercio di oggetti preziosi nuovi (e usati) all'ingrosso e al dettaglio. Competente al rilascio è la Questura, l'istanza compilata sull'apposito modello di inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge 7.8.1990 n 241, deve essere presentata presso i Commissariati di P.S. corredata dalla seguente documentazione: a) copia di ricevuta sul c/c 8003 attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa da 206,58; b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 D.P.R. 28.12.2000 n 445, in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società; c) dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì ai sensi degli artt.46 e 47 33 del D.P.R. 28.12.2000 n 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt.11,12 e 131 del T.U.L.P.S.; d) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n 445, in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività; e) nr.2 marche da 14,62; f) registro delle operazioni da far vidimare al Commissariato di P.S. competente per territorio. All'interessato sarà rilasciata copia vidimata ed entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, la P.A. ha il dovere di accertare la sussistenza dei requisiti, interrompendo se il caso l'attività. LICENZA PER LA FABBRICAZIONE DI OGGETTI PREZIOSI (art. 127 T.U.L.P.S.) La licenza autorizza alla fabbricazione di oggetti preziosi, competente al rilascio è la Questura, l'istanza compilata sull'apposito modulo per l'inizio di attività ai sensi dell'art.19 della legge 7.8.1990 n 241, deve essere presentata presso i Commissariati di P.S. competenti per territorio, corredata dalla seguente documentazione: 34

a) copia di ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa da 309,87 sul c/ 8003; b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 D.P.R. 28.12.2000 n 445, in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società (atto costitutivo, partita IVA); c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n 445, in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività; d) nr.2 marche da 14,62; e) registro delle operazioni da far vidimare al Commissariato P.S. competente; Per ottenere tale licenza, bisogna richiedere anche la licenza di commercio oppure licenza per rappresentante viaggiatore (art.243 Regolamento TULPS). All'interessato sarà rilasciata copia vidimata ed entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, la P.A. ha il dovere di accertare la sussistenza dei requisiti, interrompendo se il caso l'attività. LICENZA FABBRICAZIONE e/o COMMERCIO DI ARTICOLI CON MONTATURE O GUARNIZIONI IN METALLI PREZIOSI (art. 127 T.U.L.P.S. e 244 Regolamento TULPS) Competente al rilascio è il Questore, l'istanza compilata sull'apposito modello di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7.8.2000 n 241, deve essere presentata presso la Questura o i Commissariati di P.S. competente corredata dalla seguente documentazione: a) copia di ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa da 154,94 sul c/c 8003; b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 D.P.R. 28.12.2000 n 445, in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società; c) dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt.11,12 e 131 del T.U.L.P.S.; d) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n 445, in cui l'interessato 35 36

dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività; e) nr.2 marche da 14,62; f) registro delle operazioni da far vidimare al Commissariato di P.S. competente per territorio. All'interessato sarà rilasciata copia vidimata ed entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, la P.A. ha il dovere di accertare la sussistenza dei requisiti, interrompendo se il caso l'attività. LICENZA PER L ESERCIZIO DI SCOMMESSE (art. 88 T.U.L.P.S.) Autorizza la raccolta delle scommesse per le gare consentite dall ordinamento: corse tris, corse di cavalli, formula 101, competizioni sportive e sale Bingo. Competente al rilascio sono, su delega del Questore, i Commissariati di P.S. di città e di provincia, ove l istanza deve essere presentata, sull apposito modulo di inizio attività ai sensi dell art.19 della legge 7.8.1990 n 241, corredata della seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n 445, in cui l interessato dichiara, individuando in forma specifica gli aspetti di interesse: di essere concessionario/ titolare di autorizzazione in forza della 37 concessione/autorizzazione rilasciata da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse. b) dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt.11,12,92 e 131 del T.U.L.P.S.. Tale atto di consenso, ai sensi dell art.12 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (R.d. 6 maggio 1940 n 635), come sostituito dal D.P.R. del 28.5.2001 n 311, può essere assunto davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione. c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n 445, in cui l interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l individuazione dell impresa individuale o della società; d) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n 445, in cui l interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l attività; e) n 2 copie del regolamento; 38

f) n 2 marche da 14,62. All interessato, sarà rilasciata copia vidimata ed entro 60 giorni dalla ricezione dell istanza la P.A. ha il dovere di accertare la sussistenza dei requisiti interrompendo se il caso l attività. DENUNCE DI INFORTUNIO SUL LAVORO (art.53 e 54 del D.P.R. n. 1124 del 30.6.1965) I datori di lavoro ai sensi degli art.53 e 54 del D.P.R. n.1124 del 30.6.1965, sono obbligati a denunciare all INAIL ed alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza (i Commissariati di P.S. di competenza oppure, se la località in cui è avvenuto l infortunio non è sede di commissariato di P.S. al Sindaco), entro 2 giorni dell avvenuto incidente, cioè infortunio che comporti inabilità al lavoro superiore a tre giorni, certificata da referto medico legale. La normativa vigente parifica, altresì, le ipotesi di mancata presentazione, di presentazione tardiva e di denuncia incompleta, prevedendo per tutti e tre casi l applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi della Legge n. 561/93. Il datore di lavoro dovrà ritirare presso l INAIL l apposito modello, compilarlo seguendo le istruzioni date dall Ente e quindi presentarlo sia all Ente stessa che all Autorità di Pubblica Sicurezza. 39 VENDITA PORTA A PORTA (Decreto Legislativo 31.3.1998 n.114 art.19) In riferimento al Decreto Legislativo 31.3.1998 n.114 art.19, i titolari di impresa individuale e i legali rappresentanti di società, che intendono svolgere l'attività di vendita porta a porta sono tenuti a presentare: comunicazione su appositi modelli all'autorità di Pubblica Sicurezza, del luogo nel quale l'esercente ha la residenza ovvero dove ha sede legale l'attività. Tale comunicazione unitamente alla fotocopia della comunicazione fatta al Comune e alla fotocopia di un documento di identità sia del titolare dell'impresa che di ogni nominativo indicato nell'elenco, verrà vidimata e restituita a vista all'imprenditore. 40

COMUNICAZIONE E RICHIESTA DI CESSIONE DI FABBRICATO (ai sensi dell art.12 D.L.21.3.1978 n.59 convertito in legge 18.5.1978 n.191) Chiunque cede la proprietà o il godimento o qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l obbligo di comunicare all Autorità di Pubblica Sicurezza, entro le 48 ore dalla consegna dell immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario. La comunicazione su apposito modulo,deve avvenire mediante consegna presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l immobile. Tale comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. FACCHINO DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA (ai sensi dell art.2 del D.P.R. 18.4.94,n.342) L'attività può essere intrapresa con denuncia di inizio attività da presentare all'autorità locale di Pubblica Sicurezza in duplice copia, come da modello rilasciato dallo stesso Commissariato di P.S.. Allegare: Fotocopia documento di riconoscimento; Eventuale dichiarazione di assunzione. Non c è rinnovo. ARRUOLAMENTI E CONCORSI Per ricevere informazioni inerenti il reclutamento di unità di leva nella Polizia di Stato quali Agenti Ausiliari, o mediante concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ci si può rivolgere all'ufficio Concorsi della Questura di Napoli, sito in Via Bracco, (ex palazzo Enel), nei giorni dispari dalla ore 9,00 alle ore 12,00. 41 42

ARTE FOTOGRAFICA (ex art.111 T.UL.P.S.) Ai sensi della legge 112/98, i fotografi (ex art.111 del T.U.L.P.S) non sono più obbligati a munirsi di licenza di Pubblica Sicurezza, ma devono solo comunicare l'inizio della loro attività, ai Commissariati di P.S. circoscrizionali. I Commissariati rilasceranno agli interessati, copia dell'avvenuta presentazione. NOLEGGIO E VENDITA VIDEOCASSETTE (art. 75 bis del T.U.L.P.S.) Ai sensi dell'art.75 bis del T.U.L.P.S., la legge n 248 del 18.8.2000 sulle nuove norme di tutela del diritto d'autore, obbliga il titolare o il rappresentante della società che intende svolgere tale attività, l'iscrizione sul registro delle attività presso i Commissariati di P.S. circoscrizionali. L'istanza deve indicare: a) generalità complete del titolare o rappresentante della società; b) tipo di attività che intende svolgere; c) luogo ove sarà esercitata. I Competenti Uffici della Questura, avranno cura di rilasciare la prevista ricevuta esente da bollo, attestante l'iscrizione nell'apposito registro. RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' O DEL DECRETO DI GUARDIA PARTICOLAE GIURATA (AI SENSI ART. 138 T.U.L.P.S.) 1. Istanza in carta da bollo da 14,62 della ditta diretta al Sig. Prefetto con la quale si chiede il rilascio dell'attestato di idoneità o del decreto (in caso della già avvenuta assunzione); 2. Dichiarazione sottoscritta dal diretto interessato (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000); 3. Fotocopia carta di identità; 4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a cura del titolare dell'istituto attestante l'intervenuta comunicazione di assunzione alla Sezione Circoscrizionale dell'impiego nonché l'avvenuta iscrizione del dipendente all'i.n.p.s. e all'i.n.a.i.l. con indicazione del relativo numero di posizione. 43 44

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RINNOVO DEL DECRETO E LICENZA DI GUARDIA PARTICOLARE GIURATA 1. Istanza in carta da bollo da 14,62 da parte dell'interessato diretta al Sig. Prefetto con la quale si chiede il rinnovo della licenza di porto di pistola; 2. Istanza in carta da bollo da 14,62 da parte del legale rappresentante dell'istituto diretta al Sig. Prefetto con la quale si chiede il rinnovo del decreto; 3. Versamento di 18,08 sul conto corrente postale n. 8003 - tassa di concessione governativa - Roma; 4. Dichiarazione sottoscritta dal diretto interessato (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 5. Certificato del tiro a segno nazionale; 6. Marca da bollo da 14,62 da applicare sul decreto all'atto del ritiro; 7. Fotocopia della licenza scaduta; 8. Certificato medico in bollo rilasciato dagli ufficiali medico-legali o dai distretti sanitari delle AA.SS.LL. o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 2 del decreto Ministero della Sanità 28.4.1998. DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RINNOVO DEL LIBRETTO PORTO D'ARMI 1. Domanda in carta da bollo da 14,62 diretta al Sig. Prefetto da inoltrare almeno 30 gg. prima della scadenza; 2. Versamento di 1,09 sul conto corrente postale n. 3814 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli (costo del libretto); 3. Due fotografie di cui 1 autenticata o da autenticare; 4. Fotocopia del libretto e della licenza in corso di validità. 45 46