MODIFICHE ALL ART. 202 DEL CODICE DELLA STRADA Testo vigente dell art. 202, D.Lgs. 4 luglio 2006, n. 223 (Codice della Strada) (a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98) 1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell articolo 210, e la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. 2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l ufficio dal quale dipende l agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. 2.1. Qualora l agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto al comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell esercizio dell attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico. 2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l agente accertatore dipende. 2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati si sensi del comma 1 dell articolo 214-bis. 3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all invito a fermarsi ovvero, trattandosi di
conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall identificazione. 3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni. L art. 20 della L. 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del c.d. Decreto del Fare (D.L. 21 giugno 2013, n. 69) ha apportato rilevanti modifiche al testo dell art. 202 del Codice della Strada ( Pagamento in misura ridotta ), al fine di garantire l efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle sue violazioni e l effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale. Le novità, entrate in vigore il 21 agosto 2013, riguardano l introduzione del pagamento in forma elettronica delle sanzioni pecuniarie, la possibilità di ottenere uno sconto in caso di pagamento tempestivo e la modifica dell importo della cauzione da versare in caso di mancato pagamento immediato da parte del conducente professionale. In particolare, il nuovo comma 1 della disposizione prevede una riduzione del 30% dell importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada nei casi in cui il pagamento sia effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Si ha contestazione della violazione quando il trasgressore, fermato da un operatore della Polizia Stradale, apprende immediatamente della violazione, ricevendo copia del verbale di accertamento tramite la c.d. contestazione immediata. La possibilità di fruire dello sconto è riferita alle violazioni accertate dal 21 agosto 2013. Si ha notificazione del verbale quando, non essendo presente chi ha materialmente commesso la violazione (ad esempio, in caso di divieto di sosta), il verbale viene consegnato successivamente all indirizzo dell obbligato in solido/proprietario del veicolo. In questo caso la possibilità di fruire dello sconto è riferita alle notifiche effettuate dal 21 agosto 2013 (a prescindere dalla data di accertamento della violazione).
È bene notare, in ogni caso, che la disposizione prosegue prevedendo che tale riduzione non si applica alle violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione di guida. Quest ultima norma, quindi, restringe di molto l ambito di operatività dello sconto, atteso che buona parte delle disposizioni sanzionatorie del Codice che interessano la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose configura un regime di sanzioni accessorie non previste, invece, per la circolazione degli altri veicoli. Inoltre, la riduzione del 30% non è applicabile per le violazioni che non prevedono il pagamento in misura ridotta (commi 3 e 3-bis dell art. 202) e per le violazioni della disciplina della circolazione stradale complementare (ovverosia non compresa nel C.d.S.), diversamente disciplinate anche per il pagamento in misura ridotta, salvo che non vi sia in tali disposizioni un espresso rinvio a quelle contenuto nel Titolo VI del C.d.S. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa contenente le principali sanzioni previste dal Codice e il relativo regime a seguito delle modifiche recentemente apportate: Norma violata Sanzione accessoria (sospensione patente/confisca veicolo) Sconto del 30% Art. 6 c.12 Art. 6 c.14 Art. 10 Inosservanza dei provvedimenti di sospensione della circolazione per veicoli adibiti al trasporto di cose Inosservanza dell ordinanza dell ente proprietario della strada di sospensione temporanea della circolazione; inosservanza di obblighi, divieti o limitazioni; circolazione su corsie riservate; divieto di sosta o di parcheggio; violazione delle limitazioni di sosta o di parcheggio; pneumatici da neve o catene; divieto di sosta per esigenze tecniche o di pulizia della strada Trasporti eccezionali
Art. 61 Art. 62 Art. 72 Art. 78 Art. 79 Superamento dei limiti di sagoma previsti Superamento dei limiti di massa previsti Mancanza dei prescritti dispositivi di equipaggiamento o loro non conformità Modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli senza aggiornamento della carta di circolazione Caratteristiche o dispositivi di equipaggiamento alterati o non funzionanti (salvo si tratti di trasporto eccezionale) Art. 80 Omessa revisione del veicolo Art. 82 Art. 84 Art. 88 Art. 90 Art. 93 c.7 Art. 93 c.8 Art. 94 Art. 100 Art. 102 Destinazione del veicolo diversa da quella indicata sulla carta di circolazione; utilizzo del veicolo per uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione Locazione senza conducente per veicoli non destinati a tale uso Veicoli non adibiti al trasporto di cose per conto terzi o violazione di prescrizioni e limiti indicati nella carta di circolazione Utilizzo, per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza, di veicoli non adibiti a tale uso Circolazione con veicolo privo di carta di circolazione Aggancio di rimorchio o semirimorchio non compatibile Omessa richiesta di trascrizione del passaggio di proprietà in caso di trasferimento di autoveicoli e rimorchi; omesso aggiornamento della carta di circolazione per cambio di residenza o di proprietà; circolazione con certificato di proprietà o carta di circolazione non aggiornati; omessa registrazione di variazioni Veicolo o rimorchio senza targa, con targa non propria o contraffatta, installata irregolarmente, non rifrangente ; omessa denuncia di perdita della targa, circolazione con targa non leggibile, Confisca del veicolo Confisca del veicolo Art. 103 Omessa comunicazione di esportazione del veicolo Art. 126 (confisca veicolo Patente scaduta c.11 solo in caso di reiterazione)
Art. 126 c.12 Art. 126- bis Art. 128 Art. 132 Art. 141 Art. 142 cc.7,8,10, 11 Art. 142 cc.9,9-bis Art. 143 c.12 Art. 143 c.13 Autista con più di 65 anni alla guida di un veicolo con m.c. superiore a 20t Omessa comunicazione dei dati del conducente non identificato Omessa revisione di patente Circolazione di veicoli o rimorchi immatricolati in uno Stato estero oltre il termine di 1 anno Velocità pericolosa, omesso controllo del veicolo, velocità inadeguata, Superamento dei limiti di velocità non oltre i 40 km/h; inosservanza dei limiti minimi di velocità; mancata apposizione dei dischi posteriori di velocità; superamento dei limiti di taratura del limitatore di velocità Superamento dei limiti di velocità oltre i 40 km/h Circolazione contromano in curve, dossi o con limitata visibilità; circolazione contromano su strada divisa in più carreggiate separate Circolazione contromano; circolazione al di fuori della carreggiata, senza mantenimento della destra rigorosa, Art. 145 Inosservanza degli obblighi di precedenza Art. 146 Violazione della segnaletica stradale Art. 148 Divieto di sorpasso per i veicoli pesanti Art. 149 Distanza di sicurezza tra i veicoli Art. 152 Inosservanza degli obblighi di segnalazione visiva e Art. 153 illuminazione Art. 154 Art. 157 Art. 158 Art. 164 Inosservanza degli obblighi inerenti al cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre Inosservanza degli obblighi inerenti ad arresto, fermata e sosta dei veicoli Inosservanza degli obblighi inerenti alla sistemazione del carico sui veicoli Art. 167 Eccedenza di massa Art. 174 Art. 179 Inosservanza degli obblighi inerenti alla durata della guida Cronotachigrafo mancante, non omologato, non funzionante, alterato; circolazione con sigilli manomessi; omesso inserimento del foglio di
registrazione o della carta conducente; limitatore di velocità assente, non conforme o non funzionante Art. 180 Mancanza momentanea di documenti Art. 181 Art. 186- bis c.2 Art. 186- bis c.3 Art. 187 Art. 193 Inosservanza degli obblighi inerenti l esposizione di contrassegni per la circolazione Guida sotto l influenza dell alcool per chi esercita professionalmente l attività di trasporto di cose: tasso alcolemico maggiore di 0 e fino a 0,5 g/l Guida sotto l influenza dell alcool per chi esercita professionalmente l attività di trasporto di cose: tasso alcolemico maggiore di 0,5 g/l; rifiuto dell accertamento dello stato di ebbrezza Guida sotto l influenza di stupefacenti; rifiuto dell accertamento dell uso di sostanze stupefacenti Inosservanza degli obblighi inerenti alla copertura assicurativa ed eventuale confisca del veicolo e confisca del veicolo Confisca del veicolo ed eventuale sospensione Il Ministero dell Interno, con circolare del 19 agosto 2013, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modifiche dell art. 202, precisando, tra l altro, che il trasgressore deve essere reso formalmente edotto delle nuove possibilità e delle relative esclusioni già in sede di contestazione dell illecito ovvero, in assenza di contestazione immediata, quando raggiunto dalla raccomandata di notificazione. Il Ministero, inoltre, ha precisato che la riduzione del 30% si applica anche ai seguenti casi: - pagamenti immediati obbligatori previsti dall art. 202, comma 2-bis (violazioni commesse da conducente professionale nell esercizio dell attività di autotrasporto) e dall art. 207 (conducente con veicolo immatricolato all estero o munito di targa EE);
- violazioni commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7, di cui all art. 195, comma 2-bis (ovviamente qualora non sia prevista una sanzione accessoria che non dà accesso al beneficio); - pagamento ridotto previsto dall art. 193, comma 3 (assicurazione scaduta, ma operante, entro 15 giorni successivi al termine di scadenza): in questo caso va applicata un ulteriore riduzione del 30% sull importo ottenuto dopo la riduzione ad ¼, sempre che il pagamento della sanzione avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Per quanto concerne la tempistica, il giorno in cui avviene la contestazione o la notificazione non si conteggia: la possibilità di fruire del beneficio termina alla mezzanotte del 5 giorno successivo ad esso. Esempio: se la contestazione della violazione avviene lunedì 30 settembre, la decorrenza del termine inizia martedì 1 ottobre e termina alla mezzanotte di sabato 5 ottobre. Qualora il 5 giorno fosse festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Come anticipato, inoltre, il nuovo testo dell art. 202 del Codice consente il pagamento delle sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronico, anche all atto della contestazione, nelle mani dell agente accertatore. Il comma 2 prevede che nel verbale contestato o notificato debbono essere indicate le modalità di pagamento, tra le quali anche quelle mediante strumenti di pagamento elettronico. Inoltre, la legge di conversione ha introdotto un nuovo comma 2.1, il quale dispone che qualora l agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente può procedere direttamente ed immediatamente al pagamento in misura ridotta ed in forma elettronica. Tuttavia, stante l attuale indisponibilità della strumentazione da parte della maggioranza degli organi di polizia stradale, sarà difficile, anche se non impossibile, ammettere il trasgressore al pagamento in forma elettronica. A tal proposito, segnaliamo che entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un apposito decreto interministeriale dovrà stabilire le procedure per la
notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al C.d.S. tramite PEC, nei confronti dei soggetti abilitati all utilizzo, senza ulteriori spese. Tale norma, pertanto, non solo semplificherà la gestione delle sanzioni per le imprese, ma permetterà anche di evitare il pagamento delle spese di notifica, che di regola vanno da 11 euro a 20 euro per sanzione. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Un ulteriore importante modifica è stata introdotta al comma 2-ter, mediante la sostituzione delle parole «alla metà del massimo» con la locuzione «al minimo». Con tale novella normativa, di cui ANITA si è fatta promotrice nelle sedi opportune, si pone finalmente termine all ingiustificata discriminazione che colpiva il vettore italiano rispetto a quello degli altri Paesi europei. In precedenza, infatti, in caso di gravi violazioni al Codice della Strada, il vettore comunitario godeva di un trattamento di favore in virtù dell art. 207, il quale prevede che, qualora non si avvalga del pagamento in misura ridotta, il trasgressore munito di veicolo immatricolato in uno Stato membro UE possa versare all agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo edittale. Il vettore italiano, invece, era tenuto a versare una cauzione pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, in virtù della vecchia formulazione dell art. 202, comma 2-ter, introdotto dalla L. n. 120/2010. Il Ministero dell Interno, con una circolare interpretativa del 24 giugno 2011, aveva posto rimedio a tale disparità di trattamento, assimilando il vettore italiano a quello comunitario. Tale interpretazione ministeriale, tuttavia, era stata ritirata dallo stesso Ministero dell Interno con una circolare del 26 marzo 2012, in considerazione della mancata modifica legislativa dell art. 202. La legge di conversione del Decreto del Fare ha ora posto rimedio a questo deficit di parità di trattamento, equiparando a livello legislativo il vettore italiano a quello comunitario in materia di pagamento della cauzione. La cauzione è da pagarsi immediatamente, e l importo corrispondente non può essere scontato del 30%. Se si decide, sempre entro 5 giorni dall accertamento, di pagare la sanzione prevista, allora la cauzione potrà essere convertita in pagamento a titolo di
estinzione della sanzione, si godrà dello sconto del 30% e si otterrà la restituzione di ciò che è stato pagato in più.