Sconto multe e cauzione dimezzata Le novità del Decreto del fare al C.d.S.



Documenti analoghi
ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D ITALIA

CITTA' DI SAN GIORGIO A CREMANO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Circolare N.132 del 5 Settembre 2013

MODIFICHE ALL ART. 202 DEL CODICE DELLA STRADA

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione

Periodico informativo n. 83/2013. Decreto del fare e sanzioni previste dal Codice della Strada

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006.

PERIODO DI GUIDA. COMPRESO Guida Da A 9 ore 9 ore e 1 min. 9 ore e 54 min. 10 ore e 1 min. 11 ore

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO. ( terza parte )

Sanzione 38 ( 50,67 notturna )

PROVINCIA DI COMO COMANDO POLIZIA LOCALE. Pagamento delle sanzioni in misura ridotta del 30%

SINISTRI STRADALI ESAME DEI DOCUMENTI DI GUIDA E DI CIRCOLAZIONE

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot del 18 maggio maggio 2011 R.U. USCITA

COMUNE DI BARICELLA Provincia di Bologna CORPO POLIZIA MUNICIPALE VIA ROMA N BARICELLA TEL. N / FAX.

Circolare N.35 del 7 Marzo 2014

Prot. n. 231/2013/Area III/ MAN Avelline, 26 settembre 2013.

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO

POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO

PROVINCIA DI ROMA. Regolamento sulla riscossione delle contravvenzioni al codice della strada

5 da 84,00 a 335,00. 3 da 168,00 a 674,00. 6 da 527,00 a 2.108, da 821,00 a 3.287, da 318,00 a 1.272,00. 4 da 41,00 a 168,00

STRALCIO N <<Disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei veicoli a motore >>

LE NUOVE REGOLE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E SISTEMA SANZIONATORIO

Sanzioni per violazioni del Codice della Strada Art. 174

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

Speciale Asaps TUTTO SU IL SOVRACCARICO Il calcolo, le sanzioni e i punti da decurtare * di Franco MEDRI

Maggioli Editore. Manuale della Circolazione Stradale 3/2010. Come funziona in sintesi il sistema della patente a punti

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

SITO ISTITUZIONALE MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Oggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera.

CITTA DI FIUMICINO (Provincia di Roma) COMANDO DI POLIZIA LOCALE

TRASPORTI ECCEZIONALI: I MEZZI D'OPERA ED IL LORO REGIME DI CIRCOLAZIONE

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO *

SULPL ALESSANDRIA NEWS Periodico di informazione tecnica, giuridica, sindacale e di attualità per gli operatori della polizia locale

STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

ARTT. 186/187 C.d.S. - NORMALI CONTROLLI SU STRADA. Cronologico atti da espletare

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Le nuove sanzioni per la durata della guida e dei riposi degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (aggiornate biennio )

Incidente con auto non assicurata: cosa fare? Giovedì 28 Giugno :20

Traccia Chi conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza a norma della Legge 65/1986?

Tabella completa dei punteggi previsti dall art.126-bis Articolo Violazione commessa Punti

Codice di comportamento in materia di Internal Dealing. Codice di comportamento di Internal Dealing

Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese

Circolare N.10 del 17 Gennaio Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,


P r o v i n c i a d i P a d o v a

SERVIZIO QUALITA D.L.VO 285/1992 E SUCC. MODIFIC. E INTEGRAZ. CASSINELLI. SERVIZIO PROPONENTE: d Ufficio VERBALE NON CONTESTATO

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

La presente normativa si applica sia alla patente di guida che al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Il Ministro dell economia e delle finanze

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014

Dr. Domenico Rosati Giudice di Pace Coordinatore di Scandiano

Circolare N.11 del 18 Gennaio 2013

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

La scheda di trasporto : le istruzioni rese con la circolare dei Ministeri dei Trasporti e dell Interno del 17 luglio 2009

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)

La recente normativa in tema di data retention

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 22/12/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n.

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del )

VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA

Aldrovandi. Oggetto: I recenti provvedimenti che interessano i soggetti colpiti dal

CIRCOLARE N. 40/E. Roma, 4 agosto Direzione Centrale Normativa

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

Roma, 15 marzo Prot. n /DPF/UFF. All Ufficio XY. Oggetto:

News per i Clienti dello studio

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

La riforma dell autotrasporto per conto terzi

Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015

REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI APPROVATO

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA

COMUNE DI LONDA (Provincia di Firenze)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

Roma, 8 novembre 2011

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2013

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

Benefici gasolio ad uso autotrazione quarto trimestre 2013: presentazione della dichiarazione entro il

e, p.c. Ufficio Audit e Sicurezza SEDE

1) MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL ARTICOLO 33 COMMA 1, LETTERA E), DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N.

N. 300/A/1/44285/101/3/3/9 Roma 7 settembre 2005

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

Transcript:

Seminario Sconto multe e cauzione dimezzata Le novità del Decreto del fare al C.d.S. a cura del dott. Danilo Salmaso Roma, 21/09/2013 (c/o Anita Servizi Viale Gino Cervi, 14) INDICE CONTENUTI - Introduzione pag. 2 - Riduzione del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria pag. 3 - Casi in cui non è possibile avvalersi della riduzione del 30% pag. 3 - Riduzione della cauzione dovuta dal conducente professionale pag. 3 - Utilizzo di strumenti di pagamento elettronico e notificazioni pag. 4 - Come calcolare i 5 giorni pag. 4 APPENDICE - Art. 155 C.p.c. pag. 5 - Art. 202 C.d.S. aggiornato pag. 6 - Violazioni al C.d.S. (nuovo art. 202) pag. 8 - Circolare del 12/08/2013 pag. 11 ANITA Via Oglio, 9 00198 - Roma Tel. +39.06.85.50.263 Fax. +39.06.85.54.066 www.anita.it ANITA SERVIZI Srl Viale Gino Cervi, 14 1/B 00139 - Roma Tel. +39.06.87.13.39.46 Fax.+39.06.87.14.87.26 www.anitaservizi.it info@anitaservizi.it 1

Le novità per il Settore trasporto introdotte dal c.d. Decreto del fare (D.L. 69/20013) La legge di conversione del D.L. n. 69/2013 (la legge n. 98 del 9 agosto 2013, pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20 agosto 2013), ha apportato significative modifiche in materia di circolazione stradale e in particolare, per il settore trasporto: 1) è stato modificato l art. 202 del Codice della Strada (Pagamento in misura ridotta), con l introduzione della possibilità, per il trasgressore, di ottenere una riduzione del 30% dell importo, qualora effettui il pagamento della sanzione entro 5 giorni dalla data di contestazione/notificazione* della violazione; *accertamento della violazione: questa è l ipotesi per cui il trasgressore, fermato da un operatore di Polizia Stradale (Polstrada, Vigili, Carabinieri, etc.), apprende immediatamente della violazione, ricevendo copia del verbale di accertamento tramite la cosiddetta contestazione immediata. La possibilità di fruire dello sconto è riferita alle violazioni accertate dal 21 agosto 2013; *notifica del verbale: questo è l ipotesi per cui, non essendo presente chi ha materialmente commesso la violazione (ad esempio: divieto di sosta ), il verbale viene consegnato successivamente all'indirizzo dell'obbligato in solido/proprietario del veicolo. In questo caso la possibilità di fruire dello sconto è riferita alle notifiche effettuate dal 21 agosto 2013 (a prescindere da quale sia la data di accertamento della violazione). 2) è stato previsto l utilizzo di strumenti di pagamento elettronico (solo all Organo di Polizia dotato di POS); 3) è stato ridotto l importo della cauzione dovuta dal conducente professionale che, nell esercizio dell attività di autotrasporto di persone o cose, commette determinate violazioni; 4) è stata prevista l emanazione di un decreto interministeriale contenente le procedure per la notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata (PEC), che entrerà in vigore quando sarà emanato l apposito decreto attuativo. 2

RIDUZIONE DEL 30% DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Al comma 1 dell art. 202 del C.d.S., è stata introdotta una integrazione al fine di consentire al trasgressore (ovvero all obbligato in solido) di pagare la somma pari al minimo edittale ridotta del 30%, qualora il pagamento della sanzione venga effettuato nel termine di 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione del verbale. Il Ministero dell Interno ha precisato che la riduzione in esame si applica anche ai casi di seguito elencati: - pagamenti immediati obbligatori previsti: a) dall art. 202, comma 2-bis, C.d.S., per le violazioni commesse da conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E, nell esercizio dell attività di autotrasporto di persone o cose; b) dall art. 207 C.d.S., per il conducente di un veicolo immatricolato all estero o munito di targa EE; - alle violazioni commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7, di cui all art. 195, comma 2-bis, C.d.S. (naturalmente quelle che non comportino l applicazione di una sanzione accessoria ovvero la confisca del veicolo); - al pagamento ridotto previsto dall art. 193, comma 3, C.d.S. (assicurazione scaduta, ma operante, entro 15 gg successivi dal termine a scadenza), va applicata un ulteriore riduzione del 30% sull importo ottenuto dopo la riduzione ad ¼, sempre che il pagamento della sanzione, così determinata, avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. CASI IN CUI NON E POSSIBILE AVVALERSI DELLA RIDUZIONE DEL 30% - violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell art. 210, comma 3 del C.d.S., o alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; - violazione della disciplina giuridica della circolazione stradale, c.d. complementare, non compresa nel C.d.S. e, pertanto, diversamente disciplinate anche per il pagamento in misura ridotta (vedasi L. 689/81), salvo che non vi sia in tali norme un espresso rinvio alle disposizioni del titolo VI C.d.S.; - violazioni per le quali, ex lege, non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 202, commi 3 e 3-bis C.d.S.). A tal proposito quanto precisato dal Ministero in una sua apposita circolare: Il dato letterale parrebbe ammettere al beneficio le più gravi ipotesi per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Sono altresì ammessi al beneficio della riduzione i soggetti diversi dal conducente/trasgressore e dall obbligo in solido che sono chiamati, in alcuni casi, a rispondere della stessa violazione che dà luogo alla sanzione accessoria della sospensione della patente (ad esempio il committente ed il proprietario del veicoli nell ipotesi di cui all art. 10, comma 23, C.d.S.; i soggetti della filiera del trasporto nei casi di responsabilità concorsuale di cui all art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286). RIDUZIONE DELLA CAUZIONE DOVUTA DAL CONDUCENTE PROFESSIONALE Con la modifica del comma 2-ter dell art. 202 del C.d.S., è stata eliminata la disparità di trattamento rispetto all analoga previsione dell art. 207, comma 2-bis, C.d.S., prevedendosi che il conducente professionale che commetteva una delle violazioni ivi previste e che non si avvalga, per qualsiasi ragione, della facoltà del pagamento in misura ridotta, versi all organo accertatore, a titolo di cauzione, non più (come in passato) una somma pari al metà del massimo bensì al minimo della sanzione pecuniaria prevista. 3

Può accadere che sia necessario pagare immediatamente una sanzione per non incorrere nel fermo amministrativo del veicolo. Pagando subito si perde il diritto a proporre ricorso. Se invece si è convinti di avere motivi validi per proporre un ricorso, può risultare utile pagare a titolo di cauzione ; il che consente di valutare l opportunità di ricorrere, ed eventualmente di procedere in tal senso. La cauzione che era richiesta ai conducenti di nazionalità italiana era pari alla metà del massimo della sanzione prevista: in altre parole i conducenti italiani pagavano il doppio di quelli stranieri quando volevano preservare il loro diritto di ricorrere. Ora invece i conducenti italiani sono equiparati a quelli comunitari (o patto SEE): per la cauzione dovranno pagare la sanzione minima prevista. Unica precisazione: la cauzione si paga subito, ma non dà diritto allo sconto del 30% per chi paga entro 5 giorni, a meno che non si decida, sempre entro i 5 giorni dall accertamento, di convertire la cauzione in pagamento a titolo di estinzione (in questo caso si otterrà la restituzione di ciò che è stato pagato in più). UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO E NOTIFICAZIONI La nuova norma introduce la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta, così come indicato dal 1 comma, seconda parte, dell art. 202 C.d.S., direttamente nelle mani dell agente accertatore, se questi è dotato di strumentazione POS; tuttavia, stante l attuale indisponibilità di detta strumentazione di buona parte degli organi di polizia stradale, sarà difficile (ma non impossibile) ammettere il trasgressore a tale modalità di pagamento. A tal proposito si evidenzia che entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, un apposito decreto interministeriale dovrà stabilire le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S. tramite posta certificata, nei confronti dei soggetti abilitati all utilizzo, senza ulteriori spese (quindi senza le indigeste spese di notifica, che di regola vanno da 11 a 20 circa). COME CALCOLARE I 5 GIORNI? - A partire dal giorno della violazione, "giorno zero" che non si conteggia, il beneficio dei 5 giorni successivi termina alla mezzanotte del 5 giorno. Esempio: sanzione accertata il giorno 5, la decorrenza inizia il giorno 6 e termina il successivo giorno 10 alla mezzanotte. - Qualora il 5 giorno fosse festivo, la scadenza è prorogata (ex lege) al primo giorno feriale successivo. 4

Art. 155 del Codice di Procedura Civile Computo dei termini Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa. (1) (1) Commi aggiunti dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006. 5

ART. 202 C.d.S. AGGIORNATO Introduzione dello Sconto del 30% sulle sanzioni amministrative pecuniarie e modalità di pagamento "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI. Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI. Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME. Art. 202. Pagamento in misura ridotta. 1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. 2.1 Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e' commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di 6

autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. l'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico. 2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, e' tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende. 2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis. 3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione. 3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni. 7

VIOLAZIONI AL C.d.S. Nuovo art. 202 Generalmente riconducibili al settore traporto, per le quali non è consentita l applicazione della riduzione del 30% per l oblazione entro 5 giorni. Violazioni a cui consegue la confisca del veicolo, non ammesse al pagamento in misura ridotta ai sensi dell articolo 210, comma 3 art. 93, comma 7 circolazione senza che sia stata rilasciata la carta di circolazione; art. 94-bis, comma 3 circolazione con veicolo cancellato dal PRA (per intestazione fittizia); art. 96, comma 2-bis circolazione con veicolo cancellato dal PRA (per mancato pagamento tassa automobilistica); art. 98, comma 4 violazione successiva alla terza relativa alla circolazione di prova; art. 99, comma 5 violazione successiva alla terza relativa al foglio di via; art. 134, comma 2 circolazione con documento provvisorio (EE) scaduto; art. 193, comma 4-bis circolazione senza copertura assicurativa con documenti assicurativi falsi; art. 214, comma 8 circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo; art. 217, comma 6 circolazione con carta di circolazione sospesa (la confisca è prevista per la reiterazione, ma già alla prima violazione è prevista la sospensione della patente). Violazioni a cui consegue la sospensione della patente art. 6, comma 12 inosservanza dei provvedimenti di sospensione della circolazione per veicoli per trasporto di cose; art. 10, comma 24 trasporto o veicolo eccezionale senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni o mezzi d opera adibiti a uso diverso o mezzi d opera in eccedenza dei limiti di massa su strade non percorribili; art. 62, comma 7 circolazione con veicolo eccedente i limiti di massa; art. 116, comma 15-bis circolazione con patente di categoria diversa nei casi previsti; art. 117, comma 5 inosservanza delle limitazioni per i neopatentati; art. 125, comma 4 circolazione con patente speciale con veicolo diverso da quello consentito; art. 126, comma 12 circolazione in violazione dei commi 3 e 4 (in relazione all art. 116/15-bis); art. 142, comma 9 superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h e non oltre 60 km/h; art 142, comma 9-bis superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h; art. 143, comma 12 circolazione contromano in corrispondenza di curve, raccordi convessi, ecc.; 8

art. 148, comma 16 sorpasso vietato nelle singole ipotesi (mezzi commerciali); art. 168, comma 8 trasporto merci pericolose senza autorizzazione o non rispettando le prescrizioni stabilite nell autorizzazione (pure non ammesso al pmr ai sensi dell art. 202/3-bis); art. 168, comma 9 trasporto di merci pericolose senza osservare le prescrizioni o condizioni fissate; art. 176, comma 22 circolare in autostrada sulle corsie di emergenza o, nei modi non consentiti, nelle corsie di variazione di velocità (in relazione al comma 1, lett. c e d); art. 179, comma 2 circolazione con veicolo non munito di cronotachigrafo o con cronotachigrafo non idoneo o non funzionante, ecc.; art. 179, comma 2-bis circolazione con veicolo non munito di limitatore di velocità o con limitatore di velocità non funzionante; art. 186, comma 2, lett. a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico tra 0,5 e 0,8 g/l; art. 186-bis, comma 3 come sopra; art. 189, comma 5, secondo periodo inottemperanza all obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno grave a veicoli da richiederne la revisione; art. 193, comma 4-bis avere falsificato o contraffatto i documenti assicurativi (già prevista la confisca del veicolo); art. 213, comma 2-ter rifiuto di assumere la custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo; art. 213, comma 4 circolazione con veicolo sottoposto a sequestro; art. 214, comma 1 rifiuto di assumere la custodia di veicolo sottoposto a fermo amministrativo; art. 217, comma 6 circolazione con carta di circolazione sospesa (pure non ammesso al pmr ai sensi dell art. 202/3-bis). 9

Violazioni non ammesse al pagamento in misura ridotta ai sensi dell art. 202, commi 3 e 3bis art. 192, comma 1 inottemperanza all invito a fermarsi; art. 192, comma 2 rifiuto di esibire i documenti; art. 192, comma 7 non fermarsi a posto di blocco art. 83, comma 6 adibire ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza titolo prescritto o violazioni di prescrizioni o limiti della licenza; art. 88, comma 3 adibire a trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o violazioni di prescrizioni o limiti dell autorizzazione; art. 100, comma 12 circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta; art. 114, comma 7 violazione delle disposizioni sulle macchine operatrici; art. 168, comma 8 trasporto di merci pericolose senza regolare autorizzazione; art. 176, comma 19 inversione di marcia in autostrada; art. 216, comma 6 circolazione con documento di circolazione o con patente ritirati; art. 217, comma 6 circolazione con carta di circolazione sospesa; art. 218, comma 6 guida con patente sospesa di validità. In caso di reiterazione, violazioni a cui consegue la confisca del veicolo art. 168, comma 8 trasporto merci pericolose senza autorizzazione o senza rispettare le prescrizioni di sicurezza (la confisca è prevista per la reiterazione, ma già alla prima violazione è prevista la sospensione della patente); art. 218, comma 6 guida con patente sospesa di validità (la confisca è prevista per la reiterazione, ma già alla prima violazione non è espressamente ammessa al pmr). In caso di reiterazione, violazioni a cui consegue la sospensione della patente art. 7, comma 13-bis circolazione con veicolo appartenente a classe di inquinamento inferiore a quella consentita in provvedimento di sospensione della circolazione; art. 145, comma 10 violazione delle regole di precedenza dei veicoli; art. 146, comma 3 passaggio con semaforo rosso o con agente che vieta la marcia; art. 147, comma 5 violazione delle regole di comportamento ai passaggi a livello; art. 148, comma 15 violazione delle regole di sorpasso di cui al comma 3; art. 149, comma 5 mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli con danno grave ai veicoli da richiederne la revisione; art. 150, comma 5 mancato rispetto delle regole sull incrocio tra veicoli con danno grave ai veicoli da richiederne la revisione; art. 172, comma 10 mancato uso dei dispositivi di ritenuta; art. 173, comma 3-bis violazione al divieto di usare apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore. 10

Circolare - 12/08/2013 Prot. n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 (Modifica all'art. 202 Codice della Strada) OGGETTO: Legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada. MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale. Prot. n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 Roma, 12 agosto 2013 Si rende noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che ha profondamente modificato ed integrato l'art. 202 del Codice della Strada, introducendo la possibilità di ridurre del 30 per cento le sanzioni amministrative per molte violazioni del medesimo; ha previsto l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico; ha ridotto la cauzione dovuta dal conducente professionale che nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose commette determinate violazioni; ha deliberato l'emanazione di un decreto interministeriale contenente procedure per la notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata senza spese per il destinatario; ha apportato modifiche alle norme sull'omologazione e l'abilitazione all'uso di macchine agricole. Nel trasmettere una copia del testo del citato provvedimento nella versione approvata definitivamente, che entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sulla G.U., si forniscono le prime indicazioni applicative, con riserva di eventuali ulteriori precisazioni. 1. Riduzione del 30 per cento della sanzione amministrativa pecuniaria L'integrazione del comma 1 dell'art. 202, ha di fatto statuito che, per le violazioni alle norme del Codice della Strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30 per cento, se il pagamento della sanzione è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. La riduzione in esame deve ritenersi applicabile anche ai casi di pagamento immediato obbligatorio previsti dall'art. 202, comma 2-bis, per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose; nonché dall'art. 207 C.d.S., per il conducente di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE. È consentita, altresì, nei seguenti casi: la violazione è stata commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, di cui all'art. 195, comma 2-bis; 11

di pagamento ridotto previsto dall'art. 193, comma 3, C.d.S., applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sull'importo ottenuto dopo la riduzione ad un quarto, sempre che il pagamento della sanzione cosi determinata avvenga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Non si applica, invece: alle violazioni della disciplina giuridica della circolazione stradale, c.d. complementare, non compresa nel Codice della Strada, salvo che non vi sia in tali norme un espresso rinvio alle disposizioni del titolo I del C.d.S. a tutte le violazioni per le quali il pagamento in misura ridotta non sia consentito; alle violazioni del Codice della Strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell'art. 210, comma 3, C.d.S., o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Deve ritenersi ammesso al beneficio chiunque può utilmente ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della presente legge, non essendo trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, senza che a tal fine sia necessario effettuare una nuova notifica del verbale. Per le violazioni contestate o notificate dopo l'entrata in vigore della presente legge, nelle more di una modifica dei modelli dei verbali, dovrà invece indicarsi, quale ulteriore modalità di pagamento, quella in forma agevolata, ridotta del 30 per cento, entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione. Si allega, a tale scopo, una tabella riassuntiva degli importi delle sanzioni previste per le varie modalità di pagamento. Riduzione della cauzione dovuta dal conducente professionale ai sensi dell'art. 202, comma 2-ter del C.d.S. Come è noto, l'art. 37 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto nell'ordinamento, per alcune violazioni ritenute importanti in tema di sicurezza stradale e sociale, un meccanismo di pagamento immediato delle relative sanzioni amministrative pecuniarie analogo a quello previsto dall'articolo 207 del C.d.S. per i conducenti dei veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE. In sostanza, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167 (in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico) 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente deve effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dal comma 1 dell'articolo 202. Qualora non intenda avvalersi di tale facoltà e voglia fare ricorso ovvero opposizione al verbale, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In mancanza del pagamento immediato e del versamento della cauzione è disposto il fermo amministrativo del veicolo, presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 214-bis, fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. L'indicazione, a suo tempo, da parte del legislatore, di una somma pari alla metà del massimo, ha generato una disparità di trattamento rispetto all'analoga previsione dell'art. 207, comma 2-bis, che riguarda il conducente di un veicolo 12

immatricolato in uno Stato membro dell'unione europea o aderente all'accordo sullo spazio economico europeo. Oggi, con la modifica del comma 2-ter dell'art. 202, si è eliminata tale disparità di trattamento, prevedendosi che il conducente professionale che commetta una delle suddette violazioni e che non si avvalga, per qualsiasi ragione, della facoltà del pagamento in misura ridotta, versi all'organo accertatore, a titolo di cauzione, non più una somma pari alla metà del massimo bensì al minimo della sanzione pecuniaria prevista. Utilizzo di strumenti di pagamento elettronico e notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata La legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, ha infine affrontato alcune altre importanti questioni in ordine alle quali si fa riserva di riferire. Si tratta della possibilità, qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, di effettuare immediatamente il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico e in ordine ai quali il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà promuovere la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari. Un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, dovrà stabilire le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata, nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, senza spese per costoro. 13