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REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO VENATORIO E LʼESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE NELLʼA.T.C. TO5 Collina Torinese (Ai sensi delle LL.RR. n. 70/1996 e n. 09/2000 e della D.G.R. n. 125-9449/2008) Art. 1 FINALITAʼ 1) - Con il presente Regolamento lʼatcto5 (di seguito sempre individuato con il termine ATC) intende gestire la specie in modo da raggiungere e/o mantenere la densità di popolazione in misura compatibile con le attività antropiche, in particolare con quelle agro silvo-pastorali e limitare, quanto più possibilmente, i rischi per la circolazione stradale nel territorio di competenza. 2) - Sono, pertanto, sue finalità: q La ricerca del miglior rapporto con il mondo agricolo, attraverso il contenimento dei danni causati dalla specie alle coltivazioni agricole; q Il prelievo venatorio rapportato alla consistenza della popolazione della specie; q Il continuo monitoraggio della specie attraverso lʼesame degli abbattimenti e dei dati biometrici e demografici; q Lʼeffettuazione di eventuali indagini di tipo sanitario; q Lʼistituzione di squadre di cacciatori, anche a zona fissa, per il miglior risultato in termini di gestione della specie; q Considerare, ove possibile, la specie quale risorsa faunistica rinnovabile oggetto di gestione anche attraverso lʼattività venatoria; q Il perseguimento di metodi di caccia in forma organizzata che consentano la maggiore efficacia nel contenimento delle problematiche che la specie può determinare; q La massima riduzione degli effetti delle braccate nei confronti delle specie non bersaglio. Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DELLʼATTIVITAʼ DI CACCIA 1) - Nel rispetto dellʼintendimento e delle finalità di cui al precedente art. 1 e degli indirizzi gestionali regionali e provinciali, la gestione del cinghiale deve tendere a consentire prelievi venatori in sicurezza per cui il singolo cacciatore e le squadre di caccia al cinghiale che operano allʼinterno dellʼatc hanno lʼobbligo di fornire al Comitato di Gestione tutti i dati necessari ai fini gestionali conseguibili attraverso gli abbattimenti con le modalità stabilite dal presente Regolamento. 2) - La gestione della specie deve basarsi sui seguenti principi: a) - la conoscenza della consistenza e della struttura della popolazione attraverso lʼanalisi dei carnieri; b) - la distribuzione programmata della pressione venatoria; c) - razionali piani di controllo numerico in ottemperanza alle vigenti disposizioni regionali e provinciali su tutto il territorio dellʼatc; d) lʼesame dei capi abbattuti. Art. 3 ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO 1) - In attuazione di quanto disposto al precedente art. 2, lʼatc, per la caccia al cinghiale, individua nellʼambito del territorio di competenza unʼarea sottoposta a regolamentazione specifica (di seguito denominata semplicemente ARS) destinata alla caccia a squadre, comprendente la zona collinare. 2) - I confini dellʼars, sino a nuova specifica disposizione, sono i seguenti: Dallʼabitato di Moncalieri, si segue prima il confine dellʼoasi Torinese, poi quello del Parco di Superga ed infine ancora quello dellʼoasi Torinese sino alla SS 590 in comune di San Mauro Torinese. Poi si segue la SS 590 in direzione Val Cerrina per giungere fino a Cavagnolo e proseguire lungo la SP 107e, poi, lungo la SP 111 sino al confine dellʼatc che segue a ritroso verso ovest sino nei pressi della località di San Giorgio di Moncucco Torinese. Prosegue lungo la 1

strada comunale della località Verbia di Marentino e poi verso sinistra sulla S.P. 118 Dir verso la SP 98 (Strada Sciolze) che risale sino al confine tra i comuni di Sciolze e Marentino. La segue sino alla SP 4 (Tetti Trinità) verso Montaldo Torinese. Si segue in direzione di Chieri fino a Tetti Valentino, Tetti Berruto poi Tetti Villata in direzione di Valle Ceppi fino allʼincrocio con la SS 10. Si sale poi verso Pino Torinese seguendo i confini della Z.R.C. fino a frazione San Felice. Si prosegue per il comune di Pecetto Torinese e, passando da San Bartolomeo, si chiude al punto di partenza nellʼabitato di Moncalieri (allegata cartografia A che riporta i nominativi dei responsabili delle squadre comunque da autorizzarsi annualmente con specifica deliberazione). 3) - LʼARS, opportunamente tabellata, è suddivisa nelle seguenti 8 zone contrassegnate, ciascuna, da un numero crescente da occidente ad oriente e delimitate dai confini quali indicati sia nella cartografia generale allegata sub A al che nelle singole cartografie di zona pure esse al presente Regolamento: ZONA N. 1: Fermi restando gli altri confini esterni NORD, SUD ed OVEST dellʼars, il confine interno EST viene delineato partendo dalla località Eremo, segue strada Eremo, indi Strada Rio Martello e Strada Rosero sino al confine comunale con Pino Torinese che porta alla strada della Ciattalina che segue verso SUD sino a rincontrare il confine della ARS (allegata cartografia A/1). ZONA N. 2: Fermi restando i confini NORD e SUD dellʼars ed il confine OVEST con la ZONA 1, dal confine NORD con Parco di Superga sito sul Rio Civera, segue il Rio stesso verso SUD fino alla località Valle Ceppi ove ritrova il il confine della ARS (allegata cartografia A/2). ZONA N. 3: Fermi restando i confini SUD (dellʼars), Ovest (con la ZONA 2), NORD-OVEST (con il Parco di Superga), dalla località B.Palouch, strada per località Rivodora da Tetti Pietraforata, strada Tetti Chenon sino a località Macchina Bruciata, lato destro strada di Cordova, località Tetti Varetto scendendo verso Pavarolo per incontrare il confine dellʼars (allegata cartografia A/3). ZONA N. 4: Fermi restando i confini col Parco di Superga, verso NORD (dellʼars) e SUD (con la ZONA 3), dalla località Tetti Chenon a Macchina Bruciata a località San Martino per proseguire sulla strada San Martino sino a strada del Balzetto che segue verso NORD sino alla SS 590, confine dellʼars (allegata cartografia A/4). ZONA N. 5: Fermi restando i confini SUD (dellʼars), OVEST (con le ZONE 3 e 4), NORD (dellʼars), dalla SS 590 si sale per la strada Valle Baudana fino alla località Raccone, si prosegue lungo il confine comunale tra S.Raffaele e Rivalba sino alla località Borgiona e al confine dellʼars (allegata cartografia A/5). ZONA N. 6: Fermi restando i confini SUD (dellʼars), OVEST (con la ZONA 5), NORD (dellʼars), il restante confine EST è rappresentato dalla SS 458 (allegata cartografia A/6). ZONA N. 7: Fermi restando i confini SUD (dellʼars), OVEST (con la ZONA 6), NORD (dellʼars), il restante confine EST è rappresentato dalla SP 108 (allegata cartografia A/7). ZONA N. 8: I limiti sono rappresentati ad OVEST dalla SP 108 (confine con la ZONA 7), a NORD, EST e SUD dai confini dellʼars (allegata cartografia A/8). 4) - Le zone di caccia possono essere modificate, aumentate o diminuite con deliberazione motivata dellʼatc. 5) - Il restante territorio non sottoposto a ARS è destinato alla caccia in forma singola. 6) - Ogni zona è assegnata ad una singola squadra che ne diviene assegnataria fino a rinuncia volontaria come pure a seguito di revoca o sospensione da formalizzarsi con deliberazione motivata dellʼatc. 2

7) - I confini di ciascuna zona sono stabiliti, ai sensi della vigente normativa, dallʼatc. 8) - La tabellatura di ciascuna zona compete alla squadra assegnataria alla quale lʼatc fornisce le apposite tabelle. 9) - Nel caso di rinuncia volontaria, sospensione o revoca, la zona ritorna nella competenza gestionale dellʼatc. 10) - Al cacciatore regolarmente ammesso non iscritto a nessuna squadra è consentito lʼesercizio venatorio nei confronti del cinghiale su tutto il territorio dellʼambito, anche in forma singola, a condizione che nella zona non sia in atto una battuta al cinghiale da parte della squadra assegnataria; egli è comunque tenuto a comunicare lʼeventuale abbattimento allʼatc come disposto dallʼart. 5, comma 4 del presente Regolamento. 11) - Allʼinterno dellʼars e/o delle singole zone, il singolo cacciatore può peraltro praticare la caccia a tutte le altre specie cacciabili consentite dal calendario venatorio. 12) - Il numero delle squadre e dei loro componenti, come pure lʼeventuale densità operativa delle squadre stesse sono definiti dallʼatc in funzione: a) - delle caratteristiche del territorio; b) - delle popolazioni di cinghiali presenti; c) - degli indirizzi gestionali previsti dalle norme regionali e provinciali; d) - della necessità di seguire particolari condizioni di sicurezza. 13) - Ad ogni cacciatore è consentita lʼiscrizione ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria. Art. 4 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE SINGOLE SQUADRE 1) - Le zone sono assegnate a singole squadre con priorità di scelta a quelle con il maggior numero di componenti residenti nellʼatc e che abbiano esercitato la caccia alla specie in forma organizzata e autorizzata dallʼatc nella stagione venatoria precedente. 2) - LʼATC formalizza, con propria delibera, lʼaccettazione delle squadre tenuto conto dei seguenti criteri di priorità: a) - squadra con il maggior numero dei cacciatori residenti nellʼatc; b) - squadra con il maggior numero dei cacciatori residenti in provincia di Torino; c) - squadra con il maggior numero di residenti negli ATC confinanti; d) - squadra con il maggior numero di cacciatori residenti in Piemonte; e) - squadra con il maggior numero di cacciatori residenti in altre regioni. 3) - Qualora le squadre precostituite risultino in numero superiore rispetto alle zone disponibili, quelle non accettate possono integrarsi con quelle accettate; in caso contrario, i loro componenti potranno cacciare in forma singola. 4) - La domanda che richiede lʼaccettazione, che deve riportare la composizione della squadra, deve essere presentata, entro il 31 gennaio di ogni anno, dal capo squadra sullʼapposita modulistica dellʼatc (allegato B) e debitamente compilata, a pena di irregolarità, in ogni sua parte. Per i nuovi iscritti alla specifica squadra deve essere presentata specifica dichiarazione sostitutiva (allegato C). 5) - Eventuali modificazioni alla composizione della squadra devono essere presentate allʼatc, sulla predetta modulistica, comunque entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. 3

6) - Per essere formalmente costituita, ciascuna squadra deve essere composta, oltrecché dal capo squadra e dai suoi 2 vice, da un minimo di 20 ad un massimo di 50 persone. 7) - LʼATC provvede con propria delibera allʼaccettazione delle squadre ed al rilascio delle relative autorizzazioni e comunica alla Regione Piemonte e alla Provincia, su supporto informatico e cartaceo, entro lʼinizio del prelievo venatorio alla specie, il numero e la composizione delle squadre di caccia al Cinghiale nonché le zone fisse assegnate. Art. 5 METODO DI CACCIA E COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA 1) - Per essere validamente costituita operativamente ai fini della battuta, ciascuna squadra deve essere composta da un minimo di 12 componenti, regolarmente iscritti dal caposquadra o dal suo vice sulla scheda di giornata prima di ogni singolo intervento e presenti sul territorio fino alla fine della stessa; lʼelenco dei partecipanti dovrà essere quello effettivo per cui gli assenti dovranno essere depennati a cura del responsabile. 2) - Ciascun cacciatore può aderire ad una sola squadra nellʼatc nel corso della stagione venatoria. Possono altresì partecipare ad ogni singola battuta, oltre ai componenti della squadra, sino ad un massimo di 5 altri cacciatori occasionali, purché soci dellʼatc e non iscritti ad altre squadre, autorizzati dal capo squadra, o dal suo vice, e dallo stesso regolarmente registrati nella scheda giornaliera, i quali concorrono alla formazione della squadra nella consistenza minima di cui al precedente punto 1. 3) - I cacciatori iscritti ad una squadra che partecipano ad una battuta possono esercitare altre forme di caccia lo stesso giorno solo nellʼarco temporale compreso tra le ore 12,00 ed il termine della giornata di caccia e previa cancellazione dalla scheda giornaliera di battuta comunque a condizione che la squadra mantenga il numero minimo di componenti per poter operare. 4) - Le squadre ed i componenti la stessa possono esercitare lʼattività venatoria nei confronti del cinghiale in un solo ambito territoriale di caccia. Art. 6 COMPITI DEL CAPOSQUADRA E RILEVAMENTO DATI A FINI STATISTICO- GESTIONALI 1) - Il caposquadra o i suoi vice (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti, previa tempestiva comunicazione allʼatc, solo per cause di forza maggiore) non devono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli artt. 30 e 31 della Legge 157/92 o di cui allʼart. 53 della Legge Regionale 70/96, per le due annate precedenti alla designazione. 2) - Il caposquadra o, in caso di sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della battuta, della quale è tenuto a garantire il regolare svolgimento e ad adempiere le formalità previste dal regolamento e da ogni altra disposizione emanata dallʼatc. 3) - Il capo squadra è tenuto: a) - a segnare nella scheda giornaliera di caccia al cinghiale (allegato D), da redigersi in duplice copia entro le ore 8,00 di ogni giornata dʼesercizio venatorio, i nominativi dei partecipanti e degli eventuali ospiti alla battuta e verificare che siano regolarmente iscritti alla squadra, trattenendone una copia ed imbucando lʼaltra nel luogo di raccolta prefissato indicato sulla scheda entro e non oltre le ore 08,30 per consentire eventuali controlli dellʼeffettiva presenza sul territorio; b) - far pervenire la predetta scheda giornaliera allʼatc entro e non oltre 7 giorni unitamente agli eventuali verbali di abbattimento. c) - redigere e controfirmare, al termine della giornata di caccia, il verbale di abbattimento per ogni singolo capo prelevato (allegato E) su cui riportare: località di abbattimento, dati biometrici dellʼanimale e nominativo dellʼabbattitore; 4

d) - conservare lʼelenco dei cacciatori partecipanti alla battuta e lʼautorizzazione della squadra per lʼesibizione in caso di eventuale controllo, pena la revoca dellʼautorizzazione stessa. 4) - I cacciatori singoli, ovvero non iscritti ad alcuna squadra, in caso di abbattimento di un cinghiale nei periodi stabiliti dallʼatc sul territorio non sottoposto a regolamentazione, sono comunque tenuti a comunicare tramite posta, telefono o fax allʼatc, entro e non oltre 7 giorni dal prelievo, i seguenti dati: a) - il numero dei capi abbattuti; b) - il sesso, il peso e lʼetà presunta di ogni singolo capo; c) - la località di abbattimento. Art. 7 OPERATIVITAʼ DELLA SQUADRA 1) - Per operare sul territorio, ovvero nella zona assegnata, la consistenza effettiva di ciascuna squadra non deve essere inferiore a 12 cacciatori, secondo quanto specificamente disposto al punto 4 A 2 dei Criteri per la gestione e la regolamentazione del prelievo venatorio del Cinghiale di cui alla D.G.R. 125-9449/2008 (di seguito definiti semplicemente Criteri regionali ),. 2) - LʼATC appone sul tesserino regionale di ogni cacciatore regolarmente iscritto ad una squadra autorizzata la scritta ATCTO5 STAGIONE VENATORIA - AUTORIZZATO CACCIA AL CINGHIALE SQUADRA N.. Tale scritta è da intendersi quale autorizzazione di cui al punto 4- A-4 dei predetti Criteri regionali. 3) - LʼATC fornisce a ciascun componente della squadra un tesserino individuativo che deve essere in possesso del componente sia al momento dellʼiscrizione nella scheda giornaliera che durante le operazioni di caccia. 4) - LʼATC, ai sensi dei criteri regionali vigenti, può, con deliberazione motivata, richiedere ad una squadra una quota per ciascun componente fino ad un massimo di 200,00. Tale quota, sino ad un massimo di 100,00, può analogamente essere richiesta per lʼaccesso alla caccia al cinghiale in forma individuale. 5) - La partecipazione alla battuta costituisce a tutti gli effetti esercizio venatorio e, in quanto tale, la giornata di caccia che deve essere regolarmente e preventivamente annotata sul tesserino regionale. 6) - Durante la battuta al cinghiale organizzata in squadra, il cacciatore non può esercitare nessun altro tipo di caccia né abbattere qualsiasi altro animale selvatico, ad eccezione della volpe. Lʼeventuale infrazione a tale norma comportamentale, determina, a carico del contravventore, le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e, a carico della squadra, la possibile sospensione o revoca da parte dellʼatc dellʼautorizzazione alla caccia al cinghiale in forma organizzata. 7) - Qualora nel corso della battuta di caccia al cinghiale venga abbattuta la volpe, deve darsene notizia entro e non oltre 7 giorni allʼatc mediante lʼapposita modulistica da esso predisposta (allegato F), ai fini del computo dellʼabbattimento nel piano di prelievo della specie quale approvato dalla Regione. 8) - Durante la battuta i cani devono essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nellʼarea di caccia. 9) - La caccia al cinghiale è consentita con fucile ad anima liscia, di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 e con munizione a palla unica. 5

10) - Ogni squadra autorizzata alla caccia al cinghiale deve operare allʼinterno della zona assegnata. Squadre abilitate possono intervenire allʼinterno di zone non a loro assegnate unicamente a seguito di specifici accordi con la squadra assegnataria, sia in funzione di operatività congiunta che di sostituzione. 11) - Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1 del presente regolamento e per non essere esclusi nella successiva annata venatoria, sia la squadra autorizzata che ogni suo singolo componente sono tenuti, salvo giustificati motivi, a partecipare ad almeno 6 giornate di caccia tra quelle disponibili nellʼannata venatoria. Costituiscono giustificato motivo: a) - malattia certificata che attesti lʼimpossibilità allʼesercizio venatorio; b) - sopravvenuti motivi di lavoro, debitamente documentati; c) - altri impedimenti allʼespletamento dellʼesercizio venatorio, formalmente documentati (questi ultimi comunque da valutarsi a cura dellʼatc). Art. 8 SEGNALAZIONI PRECAUZIONALI 1) - Almeno unʼora prima dellʼinizio di ciascuna battuta, la squadra deve collocare appositi cartelli visibili a distanza lungo le strade o i sentieri di accesso alla zona di caccia riportanti lʼavviso ATTENZIONE BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO, da rimuoversi al termine dellʼintervento. 2) - I cartelli, di proprietà dellʼatc, sono di tipologia uniforme per tutte le zone e recanti il numero delle stesse. 3) - Al termine di ogni stagione venatoria, lʼautorizzazione di cui al punto 7 dellʼart. 3 deve essere restituita allʼatc. I cartelli ed i tesserini identificativi devono invece essere restituiti allʼatc solo in caso di richiesta. 4) - In funzione della massima sicurezza durante la battuta di caccia al cinghiale, è fatto obbligo a ciascun partecipante, sin dal momento dellʼiscrizione nella scheda giornaliera, di indossare indumento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale; il colore dellʼindumento deve essere uniforme per tutte le squadre ammesse. Art. 9 INTEGRAZIONI GESTIONALI 1) - Al termine di ciascuna stagione venatoria, lʼatc redige una specifica relazione tecnica volta alle valutazioni comparative tra la presenza della specie, i danni che essa arreca alle produzioni agricole e gli abbattimenti eseguiti. 2) - Di norma, i cacciatori componenti le squadre organizzate di caccia al cinghiale ed i cacciatori singoli che praticano la stessa disciplina, oltre allʼoperatività durante la stagione venatoria, potranno essere utilizzati dalla Provincia di Torino nellʼespletamento degli eventuali piani di contenimento della specie nelle aree assegnate e in quelle ad esse sottese anche secondo eventuali ulteriori modalità stabilite dallʼatc. 3) - In deroga a quanto disposto dal presente Regolamento e limitatamente allʼesecuzione delle azioni di contenimento numerico di cui al comma precedente, le squadre di caccia al cinghiale possono essere integrate da ulteriori cacciatori ed operare nel rispetto dei criteri, limiti e requisiti soggettivi quali determinati dalla Provincia di Torino nei relativi atti formali. Tale deroga è comunque subordinata alla preventiva e formale accettazione da parte dei responsabili delle singole squadre. 4) - LʼATC può proporre alla Regione, ai sensi dellʼart. 44, comma 5 della L.R. 70/96, eventuali modifiche dei periodi di caccia al cinghiale. 6

Art. 10 DIVIETI APPLICABILI 1) - Fermo restando quanto diversamente stabilito dalla L. 157/92 e dalla L.R. 70/96, in esito al presente Regolamento è vietato: a) - danneggiare o rendere inidonee al loro uso le tabelle o altri segnali apposti in attuazione del presente regolamento; b) portare a seguito ed usare munizione spezzata per tutto il periodo della giornata in cui si è iscritti nella scheda giornaliera; c) - esercitare la caccia a squadre senza il caposquadra o un suo vice e senza il numero minimo di consistenza effettiva dei cacciatori come previsto dallʼart. 6 comma 1; d) - esercitare la caccia al cinghiale in altra zona da quella assegnata, salvo accordo specifico con un'altra squadra autorizzata dallʼatc; e) - inseguire o abbattere il cinghiale fuori dalla zona assegnata, anche se scovato nella zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani mentre il capo ferito può essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato da due o tre cacciatori, previo accordo con la squadra operante nella zona, se presente; tali modalità di recupero si adottano anche se il capo ferito trova rifugio nella zona non sottoposta a regolamentazione specifica mentre, se il capo ferito trova rifugio allʼinterno di aree protette, il relativo recupero deve avvenire in presenza di personale di vigilanza istituzionale competente per territorio; f) - cacciare il cinghiale in forma individuale in presenza di una squadra di caccia autorizzata; g) - esercitare altro tipo di caccia finché si è iscritti nella scheda giornaliera come presente e partecipante alla battuta; h) - inviare la scheda giornaliera e il verbale di abbattimento da parte del responsabile della squadra o dal singolo cacciatore oltre i termini previsti dallʼart. 5, commi 3 e 4; i) - non ottemperare allʼinvio del verbale di abbattimento di capi di Volpe così come stabilito dallʼart. 6, comma 7. Art. 11 NORME GENERALI 1) Ferme restando eventuali altre sanzioni per violazione alle disposizioni di cui alla Legge 157/92 e alla L.R. 70/96, per le violazioni al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dallʼart. 53, comma 1, lettera qq) della L.R. 70/96. 2) - Eʼ fatta salva, altresì, la facoltà da parte dellʼatc di sospendere o revocare lʼautorizzazione della squadra e/o anche di suoi componenti da disporsi, comunque, con deliberazione motivata. 3) - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle pertinenti e vigenti disposizioni in materia di tutela della fauna selvatica e disciplina dellʼesercizio venatorio nonché, per quanto attiene gli aspetti sanitari, alle norme vigenti ed in particolare al Regolamento CE n. 853/2004 del 29/04/2004 (allegato G) e sue modifiche e/o integrazioni successive. 7