2017-UNVRCLE DIREZIONE RISORSE UMANE - Decreti 541/ /03/2017

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2017-UNVRCLE-0109602 - DIREZIONE RISORSE UMANE - Decreti 541/2017-24/03/2017 Decreto Rettorale Emanazione regolamento IL RETTORE VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168 di istituzione del Ministero dell università e della ricerca scientifica e tecnologica; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; VISTO lo Statuto dell Università di Verona approvato con Decreto Rettorale n. 3330 del 9 dicembre 2011 e pubblicato sulla G.U. n. 299 del 24/12/2011; VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2017 di approvazione del Regolamento per il reclutamento di dirigenti di ruolo e a contratto ; VISTO l art. 56, comma 2, dello Statuto in materia di entrata in vigore dei regolamenti di Ateneo; DECRETA Art. 1 - E emanato il Regolamento per il reclutamento di dirigenti di ruolo e a contratto, nel testo allegato al presente provvedimento. Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all Albo Ufficiale. prof. Nicola Sartor Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI DI RUOLO E A CONTRATTO I

Indice Art. 1 - Oggetto... 1 Art. 2 - Attribuzione degli incarichi... 1 Art. 3 Modalità di accesso alla dirigenza di ruolo... 1 Art. 4 - Requisiti per l accesso alla dirigenza di ruolo... 2 Art. 5 - Modalità di accesso alla dirigenza a contratto... 2 Art. 6 - Requisiti per l accesso alla dirigenza a contratto... 3 Art. 7 - Norme transitorie e finali... 4 II

Art. 1 - Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il reclutamento di dirigenti di ruolo e con contratto a tempo determinato presso l Università di Verona, in attuazione dei principi di autonomia di cui all art. 17 comma 109 della legge 127/1997 e agli articoli 19, comma 6, 27 e 28 del D.Lgs. 165/2001. Art. 2 - Attribuzione degli incarichi 1. In relazione a quanto disposto dall'art.19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, gli incarichi di funzione dirigenziale per la copertura delle posizioni e degli uffici di livello dirigenziale, individuati secondo le specifiche esigenze organizzative dell Università e in attuazione dei piani generali di organizzazione approvati dal C.d.A., sono attribuiti dal Direttore Generale. 2. Gli incarichi dirigenziali sono assegnati in via prioritaria ai dirigenti di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l Università. In casi di particolare necessità, determinata da contingenti esigenze organizzative, nonché al fine di garantire la necessaria flessibilità gestionale a fronte delle mutevoli esigenze organizzative delle strutture e dei servizi, gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere attribuiti a personale interno o esterno all Ateneo, anche non appartenente al ruolo della dirigenza, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6. Art. 3 Modalità di accesso alla dirigenza di ruolo 1. Il reclutamento dei dirigenti avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Il bando di concorso, nel rispetto della programmazione triennale del personale, è emanato con provvedimento del Direttore Generale. 2. Il relativo bando può prevedere lo svolgimento di una prova preselettiva sulle materie indicate dal bando di concorso in relazione ai contenuti organizzativi, professionali e culturali della tipologia di posizione dirigenziale da ricoprire. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Sono esonerati dalla prova coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali a tempo determinato presso questa Università per un periodo di almeno ventiquattro mesi. 3. Le procedure concorsuali sono svolte da una commissione composta da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, docenti ed esperti esterni di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. I membri della Commissione non possono: a. essere componenti degli organi di governo dell Ateneo; b. ricoprire cariche politiche; c. essere rappresentanti o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; d. essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale. 4. La commissione, composta da un numero dispari di componenti comunque non inferiore a tre, viene nominata con provvedimento del Direttore Generale, che individua al suo interno un Presidente. Le funzioni di segretario vengono svolte da personale di categoria non inferiore alla D. In conformità a quanto previsto dall art. 57 del D.Lgs. 165/2001 almeno un terzo dei posti della commissione è riservato alle donne, salvo motivata impossibilità. 5. Il concorso prevede lo svolgimento di due prove scritte e una prova orale. Nel caso di concorsi per l accesso alla dirigenza tecnica il bando può prevedere una terza prova scritta. Le prove 1

sono dirette ad accertare la preparazione e la professionalità dei candidati, nonché l attitudine all espletamento delle funzioni dirigenziali. Nel corso della prova orale vengono accertate inoltre la conoscenza, a livello adeguato al profilo da svolgere, di una lingua straniera e dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici. Le prove sono superate con un punteggio non inferiore a settanta centesimi o equivalenti. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale, nonché il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. Il bando prevede le categorie di titoli valutabili ed il punteggio massimo assegnabile ad ognuna di esse. Il valore complessivo dei titoli non può superare il 40 per cento della votazione finale del candidato. 6. La graduatoria assieme agli atti del concorso è approvata con provvedimento dirigenziale, ha la durata prevista dalla normativa vigente e può essere utilizzata solo per la copertura dei posti previsti dal bando di concorso. L Università si riserva inoltre la possibilità di ricorrere all utilizzo delle graduatorie di analogo profilo vigenti presso altri Atenei per la copertura dei posti deliberati. Art. 4 - Requisiti per l accesso alla dirigenza di ruolo 1. L accesso alla qualifica di dirigente è riservato ai candidati in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche e in possesso della laurea specialistica o magistrale o di titoli equipollenti conseguiti all'estero, oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M 509/99, che rientrino in una delle seguenti categorie: a. dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni; b. soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; c. soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni; d. cittadini italiani, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Art. 5 - Modalità di accesso alla dirigenza a contratto 1. Per la ricerca e la selezione del personale esterno all Ateneo cui conferire incarichi dirigenziali attraverso l instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, l Università attiva una selezione pubblica alla quale viene data adeguata pubblicità; la selezione è condotta con modalità di svolgimento tali da garantire imparzialità, trasparenza, economicità e celerità di espletamento. 2

2. A tal fine il Direttore Generale nomina con proprio provvedimento una apposita commissione composta da tre esperti di comprovata competenza ed esperienza relativamente agli ambiti oggetto della selezione. 3. La Commissione, previa valutazione dei requisiti professionali richiesti, sottopone a colloquio i candidati al fine di accertarne le capacità attitudinali e professionali in relazione all incarico da attribuire e forma, quindi, una rosa di candidati giudicati idonei a ricoprire l incarico dirigenziale, redigendo per ciascuno un sintetico profilo. Tra essi, il Direttore Generale individua in applicazione dei criteri dettati dal presente regolamento, il soggetto più idoneo a ricoprire l incarico, la cui durata non potrà eccedere il termine di cinque anni. 4. Per la selezione del personale di cui al co.1 l Università, in alternativa, può avvalersi di soggetti qualificati nel settore della selezione del personale, che procederanno alla ricerca e alla valutazione dei candidati con funzioni e poteri analoghi a quelli previsti in capo alla Commissione di cui al co. 2, fornendo al Direttore Generale una rosa di candidati, con il relativo profilo. Art. 6 - Requisiti per l accesso alla dirigenza a contratto 1. Gli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato a personale non appartenente al ruolo della dirigenza sono attributi a soggetti in possesso del titolo di laurea magistrale, ovvero di titoli ad esso equiparati conseguiti ai sensi di ordinamenti previgenti, di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) svolgimento di attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali; b) acquisizione di particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche, da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; c) provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 2. Ulteriori requisiti per l'individuazione dei soggetti a cui attribuire gli incarichi dirigenziali, in relazione ai ruoli e alle esigenze specifiche, riguardano le attitudini, le capacità organizzative e le competenze tecnico-professionali. Le attitudini si riferiscono a qualità individuali, quali: a) imprenditorialità (autonomia, iniziativa, problem solving e innovazione); b) apertura al cambiamento (flessibilità, dinamismo); c) capacità relazionali (attitudine al lavoro di gruppo e alla collaborazione). Le capacità organizzative si riferiscono a: a) pianificazione, organizzazione e progettualità; b) orientamento al risultato e alla qualità del servizio; c) leadership e gestione risorse umane. Le competenze tecnico-professionali riguardano infine ambiti quali: a) capacità di dirigere strutture complesse e di assumere decisioni e responsabilità; b) conoscenze, competenze ed abilità tecniche necessarie all'attività richiesta. 3

Art. 7 - Norme transitorie e finali 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative di riferimento in quanto compatibili e a quanto previsto dal CCNL del personale dirigente del comparto Università. 2. Dall entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il precedente Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 674 prot. 13745 del 14/06/2002. 4