Contrattualistica del trasporto Applicazione del D.Lgs. 286/2005 e s.m.i.



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Spettabile CLIENTE e FORNITORE Sua Sede Rif.: 001-2011 C&F SICDT Milano, 10-01-2011 Oggetto: Contrattualistica del trasporto Applicazione del D.Lgs. 286/2005 e s.m.i. Egregi Signori e Gentili Signore, buon giorno. Facendo seguito all entrata in vigore del D.Lgs. 286/2005 e s.m.i., la presente per illustrare: alcuni requisiti applicabili in materia di contrattualistica del trasporto la volontà del Legislatore di dare seguito al processo di trasparenza e regolarità del mercato dell autotrasporto, attraverso l invito di far uso di accordi formalizzati nel comparto dello spostamento su strada. La normativa, infatti, recita: Il Contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Questo sottolinea la non obbligatorietà della sottoscrizione delle condizioni commerciali in forma scritta, ma la consiglia fortemente e, alla luce degli sviluppi che la riforma dell autotrasporto ha avuto soprattutto in questi anni, la stessa apporta una serie di evidenti vantaggi per l Organizzazione che assegna e per quella che esegue l autotrasporto su strada. Nel testo si disserta su: Responsabilità dei soggetti della filiera dell autotrasporto caratteristiche del Contratto scritto Termini di pagamento contenuti e applicazione della Scheda di trasporto specificità dei Trasporti internazionali e che trovano applicazione anche all interno della normativa volontaria, come nel caso di un sistema di gestione qualità. Il presente Studio non è da considerarsi come esaustivo su tutti i requisiti, le interpretazioni e/o le applicazioni da parte delle amministrazioni e degli Organi di controllo, ma fornisce alle Aziende una base oggettiva di conformità alla normativa vigente. La normativa, inoltre, prevede che ulteriore leguleio può essere emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o di concerto con altri Ministeri interessati dalle materie di competenza. Buona lettura! Con l occasione, porgo i mie migliori saluti, I dati del Ricevente sono gestiti in conformità ai requisiti del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni Pagina 1 di 5

RIFERIMENTI PRINCIPALI Si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali norme oggi in vigore in materia: D.P.R. 472/1996, del 14-08-1996, Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d), della Legge 28-12-1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti D.Lgs. 286/2005, del 21-11-2005, Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell esercizio dell attività di autotrasportatore L. 133/2008, del 06-08-2008, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25-06-2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" D.Lgs. 214/2008, del 22-12-2008, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore D.M. 03-04-2009, Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attività di cabotaggio stradale di merci D.M. 30-06-2009, Approvazione della Scheda di trasporto Circolare Ministeriale n. 103/2009, del 07-07-2009, Autotrasporto Entrata in vigore della Scheda di Trasporto D.M. 30.6.2009 su G.U. n.153 del 4.7.2009. Ulteriori riferimenti legislativi sono indicati nei suddetti testi. Ai suddetti documenti, nell ambito qualità, si affiancano: UNI EN ISO 9001: 2008 Sistemi di gestione per la qualità Requisiti; 1, 4.1, 5.5.1 e 7.1, 7.2, 7.4 e 7.5. DEFINIZIONI PRINCIPALI Per facilità di lettura, si riporta la terminologia e il relativo significato indicato nella normativa in oggetto e in uso nel testo del presente Studio. attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo; Caricatore, l impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al Vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all esecuzione del trasporto; Committente, l impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il Contratto di trasporto con il Vettore; Proprietario della merce, l impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell attività di autotrasporto al momento della consegna al Vettore; Trasporto di merci a collettame, trasporto che avviene tramite un unico veicolo di partire di peso inferiore a 50 quintali commissionate da diversi Mittenti; Vettore, l impresa di autotrasporto iscritta all albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un Contratto di trasporto di merci su strada. Rif.: 001-2011 C&F SICDT Pagina 2 di 5

RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI DELLA FILIERA DELL AUTOTRASPORTO Le rigide responsabilità poste a carico di tutti i soggetti della filiera dell autotrasporto (Committente, Vettore, Caricatore e Proprietario della merce - Rif.: art. 7, D.Lgs. 286/2005) nei casi di gravi violazioni alle norme sulla sicurezza stradale (es.: sovraccarico, eccesso di velocità, superamento dei limiti di massa e/o di sagoma, ecc.) possono essere regolate, attenuate e spesso anche evitate, proprio con la stipula di un Contratto in forma scritta. In caso di sottoscrizione delle condizioni commerciali in forma scritta, infatti, laddove il Conducente del veicolo abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale indicate dalla legislazione in vigore, sarà onere dell Organo accertatore la dimostrazione che il Vettore, il Committente, il Caricatore e il Proprietario delle merci, abbiano fornito istruzioni al Conducente incompatibili con il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. Se l Organo accertatore non riesce a dare la prova della responsabilità dei soggetti della filiera, questi non possono essere ritenuti responsabili delle violazioni commesse dal Conducente del veicolo. CONTRATTO SCRITTO La normativa definisce i contenuti minimi di un Contratto in forma scritta: 1 nome e sede del Vettore e del Committente e, se diverso, del Caricatore; 2 numero di iscrizione del Vettore all Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi 3 tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso; 4 corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento; 5 luoghi di presa in consegna della merce da parte del Vettore e di riconsegna della stessa al Destinatario; 6 i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata 7 data certa. Il requisito della data certa introdotto, sancisce la legislazione vigente, per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, si ritiene soddisfatto, sulla scorta dell interpretazione più accreditata, cioè quando viene apposta sul documento a mezzo di: stipula mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale, a ciò autorizzato; registrazione del Contratto presso l Agenzia delle Entrate; ricorso alla cosiddetta auto prestazione postale che consiste nel richiede all Ufficio Postale l apposizione del timbro con la data su un francobollo apposto direttamente sul Contratto che deve essere un documentato rilegato in modo da essere un corpo unico e non divisibile; spedizione postale del documento in plico aperto senza busta; inoltro del documento informatico (ad esempio il Contratto scansionato in formato pdf) a mezzo posta elettronica certificata; l apposizione di marcatura temporale tramite la firma digitale sul documento informatico (ad esempio il Contratto scansionato in formato pdf). Non è ritenuta valida la data certa apposta sul documento inviata tramite fax. Il Contratto di trasporto in forma scritta che presenti la data di sottoscrizione, anche se non confermata con le modalità sopra indicate, può essere considerato sostitutivo della successiva Scheda di trasporto. In tal caso, provvederà l Agente accertatore, in sede di controllo, alla certificazione della data stessa mediante apposita annotazione. Rif.: 001-2011 C&F SICDT Pagina 3 di 5

In mancanza di Contratto stipulato in forma scritta, ai soli fini civilistici e amministrativi, derivano i seguenti obblighi: indicazione della componente di carburante sulla fattura emessa dal Vettore; corrispondenza della componente di carburante al prodotto tra i Km percorsi e il costo medio del gasolio al Km stabilito dall apposita Autorità; corrispondenza del corrispettivo totale almeno alla quota identificata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L inosservanza delle suddette regole fa scattare le seguenti sanzioni: l esclusione, fino a 6 mesi, dalle procedure per l affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi; l esclusione, per un periodo di 1 anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legislazione in vigore. Si sottolinea che la parte del corrispettivo diversa dal carburante sostenuta dal Vettore per l effettuazione della prestazione di trasporto, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che sia almeno pari a quella indicata come corrispondente ai costi diversi dai costi del carburante dall Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Laddove la suddetta quota risulti di importo inferiore a quello minimo indicato dall apposito Osservatorio, il Vettore potrà chiedere al mittente il pagamento della differenza. TERMINI DI PAGAMENTO La normativa stabilisce che il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato in 30 gg dalla data della fattura da parte del Creditore, salva diversa pattuizione fra le parti. SCHEDA DI TRASPORTO Qualora non vi sia un Contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente (così come definiti dalla legislazione vigente), la normativa impone al Committente di predisporre e compilare, all inizio di ogni prestazione di trasporto, una Scheda di trasporto dalla quale si deve evincere, con estrema chiarezza, tutta la filiera dell autotrasporto, proprio per facilitare gli Organi di controllo nell attribuzione delle responsabilità (enunciate al precedente punto) e la relativa applicazione delle sanzioni in caso di violazioni alle norme sulla sicurezza sociale e stradale. La normativa obbliga il Vettore a conservare la Scheda di trasporto a bordo del veicolo adibito a dette attività e di esibirla in sede di controllo stradale. Sono previste sanzioni a carico del Committente che non compila la Scheda di trasporto, la altera, la compila in maniera errata o incompleta e/o la compila in modo non veritiero. Esse vanno da un minimo di 600,00 a un massimo di 1.800,00. La sanzione per la circolazione senza Scheda di trasporto è da 40,00 a 120,00 con il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sarà esibita la Scheda di trasporto o una copia del Contratto di trasporto redatto in forma scritta. Quanto sopra non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dalla legislazione vigente. Qualora il trasporto sia già accompagnato da documenti obbligatori quali: il DDT (qualora presenti tutti gli elementi previsti dalla Scheda stessa), i documenti doganali per le merci in importazione, in esportazione e in transito (es.: Documento Amministrativo Unico - DAU, documenti di transito, carnet Tir, ecc.), i documenti di accompagnamento dei prodotti Rif.: 001-2011 C&F SICDT Pagina 4 di 5

assoggettati ad accisa, il Documento di Cabotaggio e la CMR (Convenzione sul Contratto di trasporto internazionale stradale di merce), ecc., non è necessario emettere la Scheda di trasporto, ma sarà sufficiente esibire agli organi di controllo i suddetti documenti equipollenti. TRASPORTI INTERNAZIONALI I Vettori stranieri impegnati in trasporti internazionali sul territorio italiano devono compilare e conservare i documenti che, secondo le norme comunitarie o internazionali che regolano il trasporto, devono essere presenti a bordo del veicolo. I Vettori (italiani o stranieri) che effettuano un trasporto internazionale per conto terzi non sono tenuti a compilare la Scheda di trasporto, in quanto, tale obbligo grava solo in capo a chi effettua il trasporto in ambito nazionale. In particolare. i Vettori stranieri impegnati in trasporti internazionali sul territorio italiano, in caso di mancanza dei predetti documenti, si applicano le sanzioni amministrative suddette. i Vettori (italiani e stranieri) che effettuano un trasporto internazionale di cose in conto terzi, non sono tenuti a compilare la Scheda di trasporto, in quanto, tale obbligo grava solo in capo a chi effettua il trasporto in ambito nazionale. Rif.: 001-2011 C&F SICDT Pagina 5 di 5