Il diritto nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita e si estingue con la morte del beneficiario.

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Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) 1. Prestazioni 1.1. Diritto alle rendite di vecchiaia a) Hanno diritto alle rendite di vecchiaia: - gli uomini che hanno compiuto i 65 anni; - le donne che hanno compiuto i 64 anni. Il diritto nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita e si estingue con la morte del beneficiario. b) Hanno diritto alla rendita completiva per i figli: - gli uomini e le donne beneficiari di una rendita di vecchiaia, per ogni figlio che alla loro morte avrebbe diritto ad una rendita per orfano. Queste rendite sono versate: - di norma sino ai 18 anni di età del figlio; - per i figli a tirocinio o agli studi, sino alla fine degli stessi, ma al massimo sino ai 25 anni di età del figlio. c) Rinvio del diritto alla rendita di vecchiaia Chi ha diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia può rinviare di un anno almeno e di cinque al massimo, l'inizio del pagamento della rendita. La rendita rinviata viene aumentata del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta. Richiesta: il formulario di richiesta deve essere presentato entro un anno dal sorgere del diritto alla rendita di vecchiaia secondo l età ordinaria, ossia entro la fine del mese del compimento dei 65 anni per le donne e dei 66 anni per gli uomini. d) Anticipo del diritto alla rendita di vecchiaia - gli uomini che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. Il diritto alla rendita nasce in questi casi il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto i 63 o i 64 anni. Richiesta: il formulario di richiesta deve essere presentato entro la fine del mese del compimento dei 63 o dei 64 anni; - le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. Il diritto alla rendita nasce in questi casi il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto i 62 o i 63 anni. Richiesta: il formulario di richiesta deve essere presentato entro la fine del mese del compimento dei 62 o dei 63 anni. e) Assegno per grandi invalidi ai beneficiari di una rendita di vecchiaia Hanno diritto ad un assegno i grandi invalidi, beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari, con domicilio e dimora abituale in Svizzera, se: - il grado di dipendenza dell'aiuto di terzi è elevato, medio o esiguo, e Informazioni valide dal 1 gennaio 2011 1

- se tale stato è durato ininterrottamente per almeno un anno. 1.2. Diritto alle rendite per superstiti a) Hanno diritto alla rendita vedovile: - le vedove ed i vedovi hanno diritto ad una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli; - le vedove che alla morte del coniuge non hanno figli, hanno diritto ad una rendita a condizione che, alla sua morte, abbiano compiuto i 45 anni e siano state sposate durante almeno 5 anni (se una vedova si è sposata più volte si tiene conto della durata complessiva dei diversi matrimoni); - i coniugi divorziati che, alla morte dell'ex coniuge, adempiono una delle seguenti condizioni hanno diritto ad una rendita:. hanno uno o più figli ed il matrimonio è durato almeno 10 anni;. il divorzio è intervenuto dopo che esse hanno compiuto i 45 anni ed il matrimonio è durato almeno 10 anni;. il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che la madre divorziata ha compiuto i 45 anni. Se il coniuge divorziato non soddisfa nessuna delle condizioni summenzionate, il diritto ad una rendita sussiste solo finché ha figli di età inferiore ai 18 anni. - i vedovi e gli uomini divorziati la cui (ex) moglie è deceduta hanno diritto ad una rendita se e finché hanno figli di età inferiore ai 18 anni. Il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del coniuge o ex-coniuge. Esso si estingue con il passaggio a nuove nozze o con la morte della vedova o del vedovo. b) Diritto alla rendita per orfani Il diritto alla rendita spetta ai figli cui è morto il padre o è morta la madre: in caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani. Queste rendite sono versate: - di norma sino ai 18 anni di età; - per gli orfani a tirocinio o agli studi, sino alla fine degli stessi ma al massimo sino ai 25 anni di età. Il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è morto il genitore. 1.3. Unione domestica registrata Dall entrata in vigore della legge sull unione domestica registrata sono equiparati: - l unione domestica registrata e il matrimonio; - lo scioglimento giudiziale dell unione domestica registrata e il matrimonio; - il/la partner registrato/a superstite e il vedovo. I termini relativi allo stato civile hanno quindi anche il significato seguente: - matrimonio: unione domestica registrata; - divorzio: scioglimento giudiziale dell unione domestica registrata; - vedovo/a: partner registrato superstite. Informazioni valide dal 1 gennaio 2011 2

1.4. Richiesta di prestazioni Le richieste di prestazione devono essere compilate sui moduli ufficiali ed inoltrati all'agenzia AVS del Comune di domicilio. Si raccomanda di presentare le domande di rendita di vecchiaia 2 o 3 mesi prima del compimento dell'età pensionabile. I moduli sono ottenibili presso l'agenzia comunale AVS. 1.5. Mezzi ausiliari per beneficiari di rendite di vecchiaia a) Genere delle prestazioni Allo scopo di favorire l'autonomia personale degli anziani, l'assicurazione concede un contributo del 75 per cento del costo netto per l'acquisto di: - scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie, inclusi i costi di produzione, allorché sono adattate individualmente a una forma o a una funzione patologica del piede, oppure sostituiscono un apparecchio ortopedico; - epitesi della faccia; - apparecchi acustici per un orecchio allorché l assicurato soffre di una grave ipoacusia, in quanto la posa di un apparecchio permetta di migliorare notevolmente l acutezza uditiva e di facilitare considerevolmente i contatti con il proprio ambiente; - apparecchi ortofonici dopo un'operazione alla laringe; - occhiali-lente allorché solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere; - parrucche, se la mancanza di capigliatura nuoce all aspetto dell assicurato (al massimo 1000 franchi per anno civile); - carrozzelle senza motore. b) Diritto alle prestazioni Hanno diritto ai mezzi ausiliari: - gli uomini che hanno compiuto i 65 anni; - le donne che hanno compiuto i 64 anni. c) Richiesta Il diritto ai mezzi ausiliari viene fatto valere presso la cassa di compensazione che versa la rendita di vecchiaia utilizzando l'apposito formulario ufficiale. I formulari di richiesta possono essere ritirati presso le Agenzie comunali AVS. 1.6. Diritti dei cittadini stranieri, dei rifugiati e degli apolidi Per definire il diritto alle prestazioni sociali dei cittadini originari dei seguenti Stati sono applicabili le vigenti convenzioni bilaterali: Australia, Canada/ Quebec, Cile, Croazia, Israele, Macedonia, Filippine, San Marino, Turchia, Jugoslavia e Stati Uniti d'america. Informazioni valide dal 1 gennaio 2011 3

Per i rifugiati e gli apolidi valgono le particolari disposizioni emanate dalla Confederazione. I cittadini originari di uno Stato dell Unione europea (UE) o dell AELS, hanno diritto alla rendita alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, si tratta dei seguenti Stati: Austria, Belgio,Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. I cittadini, originari di Stati con cui la Svizzera non ha concluso nessuna convenzione, hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera. Ogni persona per cui venga erogata una rendita deve adempiere personalmente tale esigenza. 1.7. Obbligo di informare L'avente diritto, il suo rappresentante legale e la terza persona o l'autorità alla quale è pagata la rendita o l'assegno per grandi invalidi, deve annunciare, all'ufficio delle prestazioni dell'istituto delle assicurazioni sociali, ogni mutazione delle condizioni personali (matrimonio, unione registrata, separazione, divorzio, scioglimento dell unione domestica registrata, ecc.) o del grado della grande invalidità del beneficiario. 2. Contributi 2.1. Principio Sono tenuti al pagamento dei contributi tutte le persone (svizzere, stranieri, apolidi o rifugiati) che e- sercitano una attività indipendente o dipendente in Svizzera o che sono qui domiciliati senza esercitare attività lucrativa. Sono parimenti soggetti all'avs i salariati che lavorano in Svizzera alle dipendenze di un datore di lavoro non sottoposto all'obbligo contributivo (sede all estero). Le persone sposate, che non esercitano un'attività lucrativa, non devono, per contro, pagare i contributi, se il coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo sul reddito di un'attività lucrativa. 2.2. Inizio e fine Per le persone esercitanti un'attività lucrativa, l'obbligo di pagare i contributi comincia dal primo gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui compiono i 17 anni. Dal 1 gennaio 2011 sottostanno quindi per la prima volta all'obbligo contributivo i nati nell'anno 1993. Le persone senza attività lucrativa sono soggette all'obbligo contributivo dal primo gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui compiono i 20 anni; per i nati nel 1990 quindi, dal 1 gennaio 2011. Le persone senza attività lucrativa sono tenute al pagamento dei contributi fino alla fine del mese in cui compiono i 64 anni se donne ed i 65 anni se uomini. Le persone che esercitano ancora un'attività lucrativa dopo tali limiti d'età pagano i contributi sulla par- Informazioni valide dal 1 gennaio 2011 4

te del reddito di quest'attività eccedente franchi 1400 mensili o franchi 16800 annui. 2.3. Contributi dei salariati e dei datori di lavoro I contributi devono essere pagati sul salario lordo determinante. Per salario determinante si intende o- gni retribuzione del lavoro prestato come dipendente per un periodo determinato o indeterminato. I contributi devono essere versati periodicamente alla competente cassa di compensazione. Oltre al contributo AVS/AI/IPG la cassa di compensazione riscuote anche quello dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD), quello per gli assegni familiari e quello per gli assegni familiari integrativi. I datori di lavoro versano anche un contributo per la copertura delle spese di amministrazione della cassa di compensazione. Salariati, il cui datore di lavoro non è affiliato all'avs svizzera, pagano loro stessi i contributi secondo le aliquote delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, oltre ai contributi all'assicurazione contro la disoccupazione, a quelli per gli assegni familiari ed a quelli per gli assegni familiari integrativi. 2.4. Persone esercitanti un'attività indipendente A partire dal 1 gennaio 2001 il contributo degli indipendenti è fissato anno per anno sulla base del corrispondente reddito aziendale. Dal reddito aziendale è dedotto un interesse del 2,5% calcolato sul capitale proprio investito nell'azienda. Per quanto attiene alla determinazione del reddito aziendale e del capitale investito, la cassa di compensazione è vincolata dai dati stabiliti dall'autorità fiscale. A partire dal 1998 gli indipendenti partecipano anche al finanziamento degli assegni familiari integrativi. Gli indipendenti versano anche un contributo per la copertura delle spese di amministrazione della cassa di compensazione. 2.5. Persone senza attività lucrativa È considerato senza attività lucrativa l'assicurato che non svolge nessuna attività o che ha pagato sul reddito del lavoro, durante un anno civile, contributi inferiori a franchi 475. Sono ritenute persone non attive in base all art. 28bis OAVS anche gli assicurati che non svolgono un attività durevolmente a tempo pieno e che non versano, tramite la loro attività lucrativa, almeno la metà del contributo annuo dovuto come persone non attive. Rientrano nella categoria dei senza attività lucrativa in particolare i titolari di pensioni anticipate, i beneficiari di rendite d'invalidità, gli studenti, i possidenti, i coniugi di persone non assicurate o che non hanno pagato almeno il doppio del contributo minimo con un'attività lucrativa. I contributi di questa categoria di assicurati sono stabiliti in base alle loro condizioni sociali, tenendo conto della sostanza posseduta e del reddito conseguito sotto forma di rendite o di pensioni (di regola fa stato la notifica di tassazione). Oltre al contributo AVS/AI/IPG la cassa di compensazione riscuote anche quello per gli assegni familiari (solo per coloro che pagano un contributo per l AVS/AI/IPG superiore al minimo) e quello per gli assegni familiari integrativi. Le persone non attive versano anche un contributo per la copertura delle spese di amministrazione della cassa di compensazione. Informazioni valide dal 1 gennaio 2011 5

2.6. Obbligo d'affiliazione Secondo l'art. 64 cpv. 5 della legge AVS, i datori di lavoro (compresi quelli che occupano personale domestico oppure membri della famiglia nella propria azienda), le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi devono, se non sono ancora affiliati a una cassa di compensazione, annunciarsi alla Cassa di compensazione del Cantone di domicilio oppure all'agenzia comunale AVS per la necessaria iscrizione. 2.7. Conseguenze in caso di lacuna contributiva Solo gli assicurati che hanno pagato ininterrottamente i contributi dal 1 gennaio successivo al compimento dei 20 anni sino all'evento assicurato, hanno diritto ad una rendita completa dell'avs o dell'ai. È quindi importante assolvere l'obbligo contributivo ogni anno nei limiti delle disposizioni legali. 2.8. Informazioni Informazioni più particolareggiate possono essere chieste alle Agenzie comunali AVS o all'istituto delle assicurazioni sociali, dove sono pure ottenibili gli opuscoli informativi relativi ai contributi ed alle prestazioni (tel. 091 821 91 11). Informazioni valide dal 1 gennaio 2011 6