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Il compenso professionale trova la sua origine nei compiti attribuiti al Consiglio dell Ordine, regolati dalla Legge 24 Giugno 1923 n. 1395 e dal Regio Decreto 23 Ottobre 1925 n. 2537. L art. 5 della Legge 1395/1923 definisce al Consiglio le seguenti attribuzioni: formazione, revisione e pubblicazione annuale dell Albo, dandone comunicazione all Autorità Giudiziaria ed alle Pubbliche Amministrazioni; definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell Ordine; amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale; formulazione, su richiesta, di parere sulle controversie professionali nonché sulla liquidazione di onorari e spese (taratura parcelle); vigilanza per la tutela dell esercizio professionale.

L art. 37 del R.D. 2537/1925, riprendendo le funzioni stabilite dall art. 5 della Legge 1395/1923, precisa quale compiti per il Consiglio: la compilazione, ogni triennio, della tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, si intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti all Ordine. Il R.D. 2145/1927 recepito nella L. 143/1949 e nella L. 143/1958 stabiliva che la tariffa professionale fosse unica ed avesse carattere nazionale, emanata con decreto del Ministero della Giustizia, su proposta dei Consigli Nazionali Ingegneri e Architetti (CNI e CNA). La tariffa è stata definitivamente abrogata con D.L. 24 gennaio 2012, n.1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. All art. 9 del Capo III, Servizi professionali, tra le disposizioni sulle professioni regolamentate, viene affermato: Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, che è il Ministero della Giustizia. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività' professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Il compenso professionale è oggi disciplinato dalla Riforma delle professioni, il cui testo di riferimento iniziale è l art. 3 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. Al Titolo II, Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo, l art. 3 dispone infatti l Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche. In particolare viene stabilito che l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, costituendo questo un principio fondamentale per lo sviluppo economico, attuando la piena tutela della concorrenza tra le imprese, e che sono in ogni caso soppresse le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma. Si ha la diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi.

Gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti, fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari. Il principio generale è che l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge, è stato poi emanato il D.P.R. n. 137/2012, Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali. Qui viene definita la «professione regolamentata» intendendosi l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità. Viene definito il «professionista» l esercente della professione regolamentata come sopra definita.

Costituisce parte integrante della riforma il D. M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Qui al Capo V si hanno le Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica: Art. 33 - Ambito di applicazione. 1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

Art. 34 - Parametri generali per la liquidazione del compenso 1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 e' stabilito tenendo conto dei seguenti parametri: a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera definito parametro «V» b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P» c) la complessità della prestazione, definita parametro «G» d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q»

Art. 35 - Costo economico dell'opera Il costo economico dell'opera, parametro «V», e' individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1. Il parametro base «P» e' determinato mediante l'espressione: P=0,03+10/V 0,4 applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1.

Art. 36 - Complessità della prestazione La complessità della prestazione, parametro «G», e' compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessita' elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento.

Art. 37 - Specificazione delle prestazioni Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi: a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità; b) progettazione; c) direzione esecutiva; d) verifiche e collaudi.

Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere specificate nella tavola Z-1 a) edilizia; b) strutture; c) impianti; d) viabilità; e) idraulica; f) (ICT) tecnologie dell'informazione e della comunicazione; g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione; h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare; i) territorio e urbanistica.

Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, e' liquidato per analogia. Art. 38 Consulenze, analisi ed accertamento Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, e' liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

Art. 39 Determinazione del compenso Il compenso per la prestazione professionale «CP» e' determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione CP = V G Q P

In definitiva le tariffe sono abrogate, e vengono introdotti i parametri. Il compenso professionale è determinato con riferimento ai parametri V, G, Q, P, che rappresentano il valore dell opera, le prestazioni professionali eseguite, il grado di complessità, le categorie delle lavorazioni, in maniera concettualmente analoga a quanto prevedevano le disposizioni legislative precedenti. I parametri della formula CP = V x G x Q x P sono desumibili da tabelle allegate al decreto. Il decreto non prevede il rimborso spese, né forfetario né a piè di lista. Tale decreto, ormai noto come decreto parametri, individua i criteri di liquidazione dei compensi professionali nel caso di contenzioso tra il professionista e il committente privato.

Con riferimento al Codice dei contratti pubblici, è stato pubblicato il decreto che contiene i parametri da applicare per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Si tratta del D. M. Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria. La struttura è analoga al D.M. 140/2012, con i seguenti articoli:

Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente decreto individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV. 2. Il presente decreto definisce altresì la classificazione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. 3. Il corrispettivo e' costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli. 4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.L.

Art. 2 Parametri generali per la determinazione del compenso Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri: a) parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; b) parametro «G», relativo alla complessita' della prestazione; c) parametro «Q», relativo alla specificita' della prestazione; d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Art. 3 Identificazione e determinazione dei parametri 1. Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 facente parte integrante del regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo e' corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione; 2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, e' individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al regolamento;

3. Il parametro Q relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria nella Tavola Z-2 allegata al regolamento; 4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1, e' dato dall'espressione: P=0,03+10/V 0,4 5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.

Art. 4 Determinazione del compenso 1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente articolo 3, e' determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita' delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita' della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione: CP= (V G Q P)

Art. 5 Spese e oneri accessori 1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a 1.000.000,00 e' determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Art. 6 Altre attività 1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate. 2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonchè del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori: a) professionista incaricato /ora (da 50,00 a 75,00); b) aiuto iscritto /ora (da 37,00 a 50,00); c) aiuto di concetto /ora (da 30,00 a 37,00).

Art. 7 Specificazione delle prestazioni 1. Le prestazioni si articolano nelle fasi specificate nella tavola Z-2: Pianificazione e programmazione; Attività propedeutiche alla progettazione; Progettazione; Direzione dell'esecuzione; Verifiche e collaudi; Monitoraggi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, tavola Z-1: Edilizia; Strutture; Impianti; Infrastrutture per la mobilità; Idraulica; Tecnologie della Informazione e della Comunicazione; Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste; Territorio e Urbanistica.

Art. 8 Classificazione delle prestazioni professionali 1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto e' stabilita nella tavola Z-1, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. 2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1. Gianluigi Calzetta 14 giugno 2017