Servizio Atti normativi, Affari istituzionali e Partecipate. Decreto Rep. 2460/2015 Prot. n Anno 2015 Tit. 1 Cl 3 Fasc. 6

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DIREZIONE GENERALE AREA AFFARI GENERALI Servizio Atti normativi, Affari istituzionali e Partecipate Decreto Rep. 2460/2015 Prot. n. 214190 Anno 2015 Tit. 1 Cl 3 Fasc. 6 OGGETTO Regolamento di Ateneo in materia di regime delle incompatibilità per i Professori ed i Ricercatori e sui criteri e le procedure per il rilascio dell autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - emanazione Visto l art. 9 dello Statuto di Ateneo; IL RETTORE Visto il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure di rilascio dell autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei docenti a tempo pieno emanato con D.R. n. 621 del 13 marzo 2000 e successivamente modificato con D.R. 3225 del 13 dicembre 2005; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 321 del 22 giugno 2015 con la quale è stato approvato il Regolamento di Ateneo in materia di regime delle incompatibilità per i Professori ed i Ricercatori e sui criteri e le procedure per il rilascio dell autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni DECRETA art. 1. art. 2. art. 3. art. 4. di emanare il Regolamento di Ateneo in materia di regime delle incompatibilità per i Professori ed i Ricercatori e sui criteri e le procedure per il rilascio dell autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, il cui testo così come approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 321 del 22 giugno 2015 fa parte integrante del presente Decreto ; di ritenere superato dal Regolamento di cui all art. 1 il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure di rilascio dell autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei docenti a tempo pieno emanato con D.R. n. 621 del 13 marzo 2000 e successivamente modificato con D.R. 3225 del 13 dicembre 2005, ferme restando le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi ; di stabilire che il Regolamento di Ateneo in materia di regime delle incompatibilità per i Professori ed i Ricercatori e sui criteri e le procedure per il rilascio dell autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni entri in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all Albo ufficiale di Ateneo; di incaricare il Servizio Atti normativi, Affari istituzionali e Partecipate e il Servizio Concorsi e Carriere Docenti dell esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. Padova, 28/07/2015 Il Rettore Prof. Giuseppe Zaccaria

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI REGIME DELLE INCOMPATIBILITA PER I PROFESSORI ED I RICERCATORI E SUI CRITERI E LE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell art. 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il regime delle incompatibilità per i professori e ricercatori di ruolo dell Ateneo ed i criteri e le procedure per lo svolgimento di incarichi anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d ufficio. 2. Per il personale ricercatore a tempo determinato si rinvia alla disciplina contenuta nel relativo Regolamento di Ateneo che ne regola le procedure di assunzione e, per quanto non previsto, alle norme del presente regolamento. Art. 2 INCOMPATIBILITA ED INCARICHI VIETATI 1. Ai professori e ai ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno prescelto, è fatto divieto di: a) instaurare altri rapporti di impiego alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o soggetti privati; b) esercitare, sotto qualsiasi forma, il commercio, l industria e attività comunque imprenditoriali, salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo; c) esercitare l attività di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) e di coltivatore diretto; d) partecipare in qualità di socio a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice), ad eccezione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società, come, specificatamente, nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con limitazione di responsabilità ai sensi dell art. 2267 codice civile nella società semplice; in tali casi è richiesta l autorizzazione del Rettore ai sensi dell art. 6; e) ricoprire la posizione di presidente del Consiglio di Amministrazione, di amministratore unico, direttore generale e di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) o cariche analoghe in società cooperative e comunque in enti a carattere lucrativo, fermo 1

restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative per i professori e ricercatori universitari in materia di collocamento in aspettativa, esclusa la posizione di presidente non operativo attestata dagli atti societari e quella di consigliere di amministrazione di società di capitali dietro autorizzazione del Rettore ai sensi dell art. 6. L autorizzazione non è richiesta per i professori a tempo definito. f) esercitare attività libero professionali e di lavoro autonomo, ad eccezione dei professori e ricercatori in regime di impegno a tempo definito, purché per questi ultimi non si determinino situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l Università degli Studi di Padova ai sensi del successivo articolo 3. 2. Sono da considerare attività libero professionali quelle prestate a favore di terzi in forma individuale o partecipando ad associazioni o società professionali, non rientranti nei compiti e doveri istituzionali, che presuppongono l iscrizione ad albi professionali o registri abilitanti e che rivestano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità. 3. È fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo le procedure e modalità stabilite dall apposito Regolamento dell Ateneo. 4. Non costituisce inoltre esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro. 5. Ai professori e ricercatori che svolgono funzioni assistenziali si applicano le disposizioni vigenti in materia di rapporti tra Università e Servizio Sanitario Nazionale. 6. Le incompatibilità di cui al presente articolo persistono anche in caso di collocamento in aspettativa del dipendente, fatte salve le deroghe previste dalle vigenti disposizioni normative. Art. 3 CONFLITTO DI INTERESSE E DIVIETO DI CONCORRENZA 1. I professori ed i ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno prescelto, non possono svolgere, anche indirettamente, incarichi che possano determinare una situazione concorrenziale o di conflitto di interesse con l Università degli Studi di Padova o svolgere attività extraistituzionali che, considerate singolarmente e cumulativamente, rappresentino un centro universitario di interesse prevalente, anche in termini di impegno temporale, rispetto al ruolo e/o possano comportare detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate. 2. Le eventuali situazioni di conflitto di interesse o di possibile concorrenzialità con l Ateneo, sia effettive che potenziali, devono essere tempestivamente comunicate dall interessato al Rettore, il quale, previo parere del direttore del Dipartimento di afferenza, valuterà la situazione in concreto, anche in relazione alla posizione e alle funzioni esercitate dal professore o dal ricercatore, ai fini del rilascio della eventuale autorizzazione allo svolgimento dell incarico o dell attività. 2

3. I professori ed i ricercatori in regime di impegno a tempo definito non possono in ogni caso assumere incarichi di rappresentanza e difesa nelle controversie contro l Ateneo o incarichi di consulenza tecnica delle parti avversarie nei contenziosi nei quali l Ateneo è controparte. 4. Ai professori ed i ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno prescelto, è fatto divieto di svolgere attività di collaborazione o consulenza o comunque attività formativa, didattica o di assistenza didattica a favore di società, enti o organismi che prestino servizi a pagamento per gli studenti per la preparazione di esami universitari, di assistenza per la redazione di tesi e progetti, di tutorato o attività finalizzate al completamento dei curricula degli studi universitari. 5. Gli organi di governo dell Ateneo possono periodicamente individuare categorie di incarichi che, per la loro natura o per tipologia di committente, determinano una situazione concorrenziale o di conflitto di interesse con l Università degli Studi di Padova. 6. Resta fermo il rispetto della vigente normativa in materia di limiti di cumulo degli emolumenti percepiti dai pubblici dipendenti da parte del proprio datore di lavoro o da altre amministrazioni pubbliche. Art. 4 INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL INSEGNAMENTO 1. L Ateneo nell ambito degli obiettivi di internazionalizzazione favorisce, laddove compatibile, la condivisione delle prestazioni didattiche e scientifiche dei propri professori e ricercatori con Università straniere o altri Enti o Istituzioni di ricerca straniere, al fine di incrementare la circolazione dei docenti in ambito internazionale e favorire lo sviluppo della qualità della didattica e della ricerca. 2. A tali fini ai professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno è riconosciuta la facoltà, previa autorizzazione del Rettore a seguito del parere favorevole espresso dal competente Consiglio di Dipartimento, di svolgere attività di didattica e di ricerca presso Università straniere o altri Enti o Istituzioni di ricerca stranieri, fino ad un impegno massimo di tre mesi annui, purché non determinino situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l Ateneo o comportino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate. Per impegni superiori ai tre mesi annui, tale attività può essere autorizzata solo previa stipula di apposita convenzione tra l Ateneo e l istituzione straniera interessata. 3. I professori e ricercatori in regime di impegno a tempo definito possono, previa comunicazione al Rettore e al Consiglio di Dipartimento, svolgere attività di didattica e di ricerca, presso Università straniere o altri Enti o Istituzioni di ricerca stranieri, nel regime di lavoro richiesto dall Ente straniero, purché non determinino situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l Ateneo o comportino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate. 3

Art. 5 ATTIVITÀ COMPATIBILI E NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 1. I professori e i ricercatori, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, possono espletare, senza necessità di autorizzazione, i seguenti incarichi pur se comportanti la corresponsione di emolumenti e sempre che, per i soli professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno, non siano riconducibili per abitualità, sistematicità e continuità. ad attività libero professionali prevalenti: a) attività pubblicistiche ed editoriali, quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, o comunque attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale; b) partecipazioni a convegni, conferenze e seminari in qualità di relatori; c) lezioni e seminari di carattere occasionale, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici universitari dell Ateneo o di altre Università, anche straniere; d) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione; e) incarichi per il cui svolgimento il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; g) partecipazione a commissioni di concorso o di esami per i quali la presenza di professori o ricercatori universitari è prevista da specifiche normative; h) partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere. Tra tali attività rientrano la partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di gara, nonché l attività di componente di nuclei di valutazione; i) incarichi conferiti e regolamentati nell ambito di convenzioni stipulate tra l Ateneo ed enti diversi; j) incarichi conferiti dall Ateneo presso organismi pubblici internazionali e nazionali, anche in rappresentanza dell Università. k) attività di valutazione e referaggio; l) attività di collaborazione scientifica, resa in qualità di esperto, in consigli scientifici degli enti di ricerca o in advisory boards; m) attività di collaborazione scientifica nell ambito di progetti di ricerca o programmi speciali di carattere internazionale, di rilievo strategico per l Ateneo; n) utilizzazione economica da parte dell autore di opere dell ingegno o di invenzioni industriali o) attività di carattere artistico o sportivo, purché non svolte a titolo professionale. Art. 6 ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 1. I professori ed i ricercatori in regime di impegno a tempo pieno possono svolgere gli incarichi a titolo oneroso o gratuito di seguito elencati previa autorizzazione del Rettore, che 4

dovrà considerare l attinenza dell incarico alla qualificazione accademica del docente e la compatibilità dell impegno richiesto per l incarico con lo svolgimento dei compiti istituzionali: a) la partecipazione in qualità di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con limitazione di responsabilità ai sensi dell art. 2267 codice civile nella società semplice; b) la partecipazione, senza funzioni gestionali, a consigli di amministrazione di società di capitali; c) la posizione di presidente non operativo nella società di capitali, attestata dagli atti societari; d) cariche verticistiche e partecipazione agli organi di gestione o controllo di Fondazioni, anche bancarie, e di enti non aventi finalità di lucro; e) incarichi per attività di ricerca presso enti pubblici o privati, con o senza fini di lucro, qualora non riconducibili alla disciplina di Ateneo sul conto terzi; f) incarichi di insegnamento a qualsiasi titolo presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata; g) ogni altro incarico retribuito, ivi comprese le attività di collaborazione scientifica e di consulenza, svolto al di fuori dei propri compiti istituzionali, non espressamente disciplinato dal presente articolo e dal precedente articolo 5. 2. In caso di distacco, fuori ruolo o aspettativa il dipendente è tenuto a presentare richiesta di autorizzazione anche all amministrazione pubblica presso la quale viene prestato temporaneamente servizio. Art. 7 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata dal professore o ricercatore interessato al Dipartimento di afferenza ed essere trasmessa al Rettore almeno 21 giorni prima dell inizio dell attività extraistituzionale oggetto della richiesta. 2. La richiesta deve contenere: a) l'indicazione del cognome e nome del professore o ricercatore interessato; b) l indicazione del Dipartimento di afferenza; c) l indicazione della denominazione, natura del soggetto (pubblico o privato; persona fisica o giuridica), eventuale ragione sociale, indirizzo o sede legale, codice fiscale o partita IVA del soggetto che intende conferire l'incarico; d) l'indicazione dell oggetto dell'incarico e la descrizione della relativa attività; e) l indicazione delle modalità di svolgimento: tempi, luoghi, data del conferimento, durata e impegno previsto; f) l indicazione del compenso, previsto o presunto; g) la documentazione ritenuta utile dall interessato, compresa la proposta di incarico se disponibile; 5

h) la dichiarazione, assunta dal professore o ricercatore sotto la propria personale responsabilità, dell inesistenza di alcun conflitto di interesse con l Università di Padova, della compatibilità dell'incarico medesimo con l'adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di afferenza e assunti per il periodo previsto per lo svolgimento dell'incarico. i) la dichiarazione di impegno a comunicare all Ateneo ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta autorizzata; j) la dichiarazione, assunta dal professore o ricercatore sotto la propria personale responsabilità, che l attività extraistituzionale non comporterà costi per le strutture universitarie, né l utilizzo di risorse umane, logistiche e strumentali dell Ateneo. 3. Il Direttore del Dipartimento, valutata la compatibilità dell incarico con la preminenza degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di afferenza, propone il rilascio dell autorizzazione. 4. Sulla richiesta di autorizzazione provvede quindi il Rettore entro il termine di 30 giorni. Nei casi indicati dal precedente articolo 6, comma 2 il termine è di 45 giorni 5. Il Rettore può richiedere dati ed elementi integrativi di giudizio, in tal caso la richiesta resta in sospeso fino a che l interessato non abbia fornito i dati e gli elementi integrativi richiesti. Art. 8 CONTROLLI E SANZIONI 1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri istituzionali, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell articolo 53, comma 7 del Decreto Legislativo. 30 marzo 2001, n. 165, al Bilancio dell Ateneo a cura del soggetto erogante o, in difetto, dal percettore. 2. Nel caso in cui il Rettore accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non preventivamente autorizzato, diffida formalmente e in via preliminare il dipendente affinché, entro il termine perentorio di 15 giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l azione disciplinare. Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all Albo ufficiale di Ateneo. 2. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi. 3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dell articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ogni altra norma dell ordinamento in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi retribuiti. 6