AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ - CESENA REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ - CESENA REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.109429/232 del 29.11.2010 pubblicata all albo pretorio dal 20.12.2010 al 04.01.2011

INDICE CAPO I - NORME DI CARATTERE GENERALE Art.1 - Ambito di applicazione. Art.2 - Principi dell attività amministrativa. Art.3 - Decorrenza dei termini iniziali del procedimento. Art.4 - Disciplina del procedimento. Art.5 - Procedimenti di competenza di più unità organizzative. Art.6 - Attività consultiva e valutazioni tecniche. Art.7 - Modalità di redazione e trasmissione delle istanze. CAPO II - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Art.8 - Responsabile del procedimento. Art.9 - Compiti del responsabile del procedimento. CAPO III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art.10 - Comunicazione di avvio del procedimento. Art.11 - Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento. Art.12 - Intervento nel procedimento. Art.13 - Diritti dei partecipanti al procedimento. Art.14 - Comunicazione dei motivi ostativi all accoglimento. Art.15 - Termine finale del procedimento. Art.16 - Acquisizione di pareri interni. Art.17 - Autocertificazione. Art.18 - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento. Art.19 - Motivazione del provvedimento. CAPO IV - EFFICACIA, ESECUTORIETA ED ESECUTIVITA ED INVALIDITA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO. Art.20 - Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati. Art.21 - Esecutorietà. Art.22 - Efficacia ed esecutività del provvedimento. Art.23 - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici. Art.24 - Revoca del provvedimento. Art.25 - Recesso dai contratti. Art.26 - Nullità del provvedimento. Art.27 - Annullabilità del provvedimento. Art.28 - Annullamento d ufficio. CAPO V SEMPLIFICAZIONE DELL AZIONE AMMINISTRATIVA Art.29 - Conferenza di servizi. Art.30 - Conferenza di servizi preliminare.

Art.31 - Lavori della conferenza di servizi. Art.32 - Effetti del dissenso espresso nella conferenza dei servizi. Art.33 - Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto. Art.34 - Segnalazione certificata di inizio attività Art.35 - Silenzio assenso. Art.36 - Disposizioni sanzionatorie. CAPO VI AZIONI A TUTELA DEL CITTADINO Art.37 - Ricorsi. Art.38 - Conseguenze per il ritardo dell amministrazione nella conclusione del procedimento.

CAPO I NORME DI CARATTERE GENERALE Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Provincia e degli organismi che da essa dipendono. 2. Nell adozione di atti di natura non autoritativa la Provincia agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. Art. 2 Principi dell attività amministrativa 1. L attività amministrativa della Provincia è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché dai principi dell ordinamento comunitario. 2. In particolare l azione amministrativa si conforma ai principi di imparzialità, di partecipazione, di proporzionalità, di contemperamento e di tutela dell affidamento del privato. 3. La Provincia persegue, in particolare, l obiettivo della semplificazione amministrativa, del contenimento dei tempi di durata dei procedimenti, dell uso della telematica nei rapporti interni, tra amministrazioni e con i privati. 4. La Provincia produce progressivamente i propri atti in formato digitale e utilizza le tecnologie informatiche e telematiche con l obiettivo del progressivo abbandono dell uso della carta. 5. I cittadini e le imprese hanno il diritto di chiedere e ottenere, nei limiti delle risorse tecnologiche a disposizione della Provincia, l uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con l amministrazione. Art. 3 Decorrenza dei termini iniziali del procedimento 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la Provincia abbia notizia formale del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2 Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra Amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Provincia, della richiesta o della proposta.

3. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data del ricevimento della domanda. 4. Nei casi in cui è fissata una data entro la quale le domande devono essere presentate, il termine iniziale decorre dal giorno successivo alla data medesima. 5. All atto della presentazione della domanda, l ufficio preposto a riceverla appone, su richiesta del mittente o di altra persona incaricata, un timbro con la data, l ora di arrivo e la sigla dell operatore sulla copia dell atto già in possesso dell utente. 6. Se la domanda è stata trasmessa a mezzo del servizio postale, la data di ricevimento è quella risultante dall apposizione del timbro di posta in arrivo. 7. Le domande rivolte ad organo o struttura provinciale diversi da quello competente sono immediatamente trasmesse, a cura del ricevente, all organo od all unità organizzativa competente. Art. 4 Disciplina del procedimento 1. I procedimenti devono concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato nel termine stabilito per ciascun tipo di procedimento. 2. La Giunta Provinciale individua i procedimenti, che conseguono obbligatoriamente ad una istanza ovvero che debbano essere iniziati d ufficio ovvero avviati su decisione dell Amministrazione, che devono essere conclusi con l adozione di un provvedimento espresso e motivato. 3. La Giunta Provinciale definisce altresì il soggetto cui compete l attivazione dei procedimenti ad iniziativa d ufficio, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti, in quanto non siano già direttamente disposti per legge o per regolamento, l unità organizzativa responsabile dell istruttoria, le fonti normative ed il soggetto competente per l adozione del provvedimento finale. 4. I procedimenti non inclusi nell atto di Giunta di cui al comma 3 si concludono nei tempi previsti dalla relativa fonte normativa o, in mancanza, nel termine di 30 giorni. 5. L ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi nonché la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale. 6. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del

procedimento, sono indispensabili termini superiori a 90 giorni per la conclusione dei procedimenti, i termini stessi, debitamente motivati, non possono comunque superare i 180 giorni. 7. L individuazione del termine di conclusione del procedimento deve primariamente considerare l obiettivo di tempestività di risposta ai cittadini e deve tener conto della complessità ed articolazione del procedimento amministrativo, del coinvolgimento di altri soggetti esterni o interni, nonché degli interessi coinvolti. 8. Il termine di conclusione deve considerarsi quale termine massimo, comprendente anche le fasi intermedie, necessarie al completamento della fase istruttoria. 9. Nel provvedimento finale deve essere indicato il termine iniziale nonché il periodo e la motivazione per cui il termine è stato eventualmente sospeso o interrotto, al fine di poter accertare il rispetto del prescritto termine di conclusione del procedimento. 10. Se il procedimento non può concludersi nei termini previsti, il dirigente deve informare tempestivamente il Direttore Generale, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e i soggetti che per legge possono intervenirvi. 11. Fatto salvo quanto previsto dall art.6, i termini di cui ai commi 3 e 4 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell articolo 29 comma 2. 12. Gli atti di Giunta di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sui siti INTERNET e INTRANET dell Amministrazione, sono trasmessi con mezzi telematici alle altre Pubbliche Amministrazioni che hanno sede nel territorio della Provincia, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di categoria, agli organismi di partecipazione e di volontariato e sono posti a disposizione del pubblico presso l URP e tutti i Servizi Provinciali. Art. 5 Procedimenti di competenza di più unità organizzative. 1. Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più unità organizzative, il responsabile della fase iniziale è il referente unico nei confronti dei terzi e provvede ad indire conferenze di servizio fra gli addetti al procedimento delle singole unità organizzative, se lo ritenga utile per una più sollecita conclusione del procedimento, e specificatamente per definire le strutture competenti nelle fasi successive e la ripartizione dei tempi a disposizione di

ciascuno; provvede altresì alle comunicazioni agli interessati, informandoli anche delle strutture che intervengono successivamente nel procedimento. 2. Il responsabile della fase iniziale del procedimento ha il dovere, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, di seguirne l andamento presso le strutture competenti, dando l impulso all azione amministrativa e sollecitando, ove occorra, il rispetto dei tempi concordati per ciascuna unità organizzativa. 3. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilità, il responsabile della fase iniziale risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi. Ciascuna unità organizzativa è responsabile per le fasi di propria competenza. Art. 6 Attività consultiva e valutazioni tecniche 1. Nei casi in cui sia necessario acquisire un parere obbligatorio, gli organi consultivi sono tenuti a renderli entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di pareri facoltativi, gli organi consultivi devono dare immediata comunicazione all amministrazione richiedente del termine entro cui il parere sarà reso, comunque non superiore a 20 giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza comunicazione del parere obbligatorio o senza che l organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è facoltà dell amministrazione richiedente procedere indipendentemente dal parere. In caso di decorrenza del termine senza comunicazione del parere facoltativo o senza che l organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l amministrazione richiedente procede indipendentemente dall espressione del parere. 3. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al comma 1. 4. Nel caso in cui l organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 5. I pareri di cui al comma 1 sono richiesti e trasmessi con mezzi telematici utilizzando l indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale della Provincia. 6. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedano per l adozione di un provvedimento l acquisizione preventiva di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, e tali organi o enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell amministrazione procedente nei termini fissati dalla disposizione stessa o, in mancanza entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, il

responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi o enti pubblici con capacità equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 non si applicano in caso di pareri e valutazioni che debbano essere rilasciati o prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 8. Nel caso in cui l organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, si applica quanto previsto dal comma 4. Art. 7 Modalità di redazione e trasmissione delle istanze 1. La domanda da cui discende l obbligo di avviare e concludere il procedimento è presentata in forma scritta, informatica o cartacea, e contiene le informazioni e la documentazione necessaria. 2. A fini di semplificazione e facilitazione per ciascun procedimento è predisposta apposita modulistica, resa disponibile anche per via telematica ovvero pubblicata sul sito Internet istituzionale, la cui utilizzazione non deve comportare oneri aggiuntivi per gli interessati. 3. Le leggi, i regolamenti e gli atti emanati dai competenti organi provinciali stabiliscono per ciascun procedimento la documentazione da produrre in originale o copia autentica, quella che può essere sostituita da autocertificazione e quella che l Amministrazione è tenuta ad acquisire d ufficio, nonché i fatti, stati e qualità che la stessa deve certificare. 4. In sede di avvio del procedimento il responsabile adotta ogni misura utile per fornire indicazioni all interessato in merito alla documentazione essenziale da presentare contestualmente alla domanda o all attivazione d ufficio del procedimento, al fine di eliminare duplicazioni di operazioni e di ridurre i tempi e i costi dell attività amministrativa. La documentazione essenziale può essere riportata anche in apposita modulistica inviata agli interessati in sede di avvio del procedimento o resa disponibile sul sito internet dell Ente. 5. Le domande o istanze possono essere consegnate, salvo casi particolari, all URP o agli altri Uffici Provinciali preposti, inviate per posta o tramite corriere, ovvero trasmesse, mediante fax. Qualora la domanda o istanza pervenga mediante posta elettronica non certificata, il Responsabile del procedimento deve riconoscerne l efficacia probatoria, con l apposizione della dicitura documento ricevuto tramite posta elettronica non certificata provenienza verificata, debitamente sottoscritta e datata. 6. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale, deve essere trasmesso per via telematica all indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale della Provincia.

CAPO II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Art. 8 Responsabile del procedimento 1. Responsabile del procedimento è il dirigente dell unità organizzativa che la Giunta Provinciale ha individuato quale responsabile dell istruttoria, ovvero i titolari di posizioni organizzative o di alta professionalità nei limiti delle rispettive competenze. 2. Il dirigente di servizio può assegnare funzionalmente ad altri dipendenti delle proprie unità operative le funzioni di responsabile di un determinato procedimento, ovvero può assegnare la responsabilità di una o di più tipologie di procedimenti ai funzionari, o figure corrispondenti o superiori, addetti alle competenti unità organizzative, fatta salva l adozione del provvedimento finale riservato al dirigente o ai titolari delle eventuali posizioni organizzative o alte professionalità. 3. Per ciascun procedimento è individuato un unico responsabile il cui nominativo, unitamente a quello dell unità organizzativa competente, è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, nonché ai controinteressati e su richiesta a chiunque vi abbia interesse. Art. 9 Compiti del responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l emanazione del provvedimento; b) accerta d ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all uopo necessari, e adotta ogni misura per l adeguato e sollecito svolgimento dell istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, cura la regolarizzazione delle istanze e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l indizione o, avendone la competenza, indice le Conferenze di Servizi di cui agli articoli 27 e seguenti del presente regolamento; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all organo competente per l adozione. L organo competente per l adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell istruttoria condotta dal responsabile se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

CAPO III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art. 10 Comunicazione di avvio del procedimento 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento (motivi di urgenza assoluta da indicare nel provvedimento finale), l avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall art.11, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell inizio del procedimento (salvo che non ci sia un eccessivo aggravio procedimentale contrario ai principi di celerità ed economicità). 2. Il responsabile del procedimento, previa motivazione da inserire agli atti dello stesso, ha facoltà di dare inizio all istruttoria e, se del caso, di promuovere provvedimenti cautelari, anche prima di effettuare le comunicazioni di cui al primo comma, quando sussistano particolari motivazioni che rendano i provvedimenti indifferibili ed urgenti per la salvaguardia del pubblico interesse. 3. La comunicazione di avvio del procedimento è esclusa quando: a) l interessato ha avuto conoscenza del procedimento e modo di parteciparvi per ragioni diverse dalla mera ricezione della comunicazione di avvio (qualora un procedimento abbia inizio con la pubblicazione di un bando o di un avviso pubblico da parte della Provincia, la comunicazione di avvio del procedimento non viene effettuata se il bando o l avviso pubblico contiene gli elementi previsti all art.8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L elemento di cui alla lettera c-ter di detto articolo, va inteso come la data entro la quale va presentata l istanza); b) il procedimento sia diretto all applicazione di sanzioni amministrative o di atti sanzionatori in genere. Art. 11 Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento 1. Ove la legge non disponga diversamente, le comunicazioni di cui al precedente art.10 sono effettuate a mezzo di servizio postale o, ove possibile, con telefax o posta elettronica.

2. Qualora, per il numero o l incertezza d individuazione degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti per tutti, o per alcuni di essi, impossibile o gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento provvede a dare la comunicazione ai sensi dell art. 8, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l affissione e la pubblicazione di apposito atto, nel quale sono indicati i motivi che giustificano la deroga: a) nell albo pretorio telematico; b) negli spazi per le pubbliche affissioni posti nel territorio del Comune od in quella parte di esso nel quale si presume che risiedano gli interessati; c) mediante altre forme di pubblicità idonea stabilite di volta in volta, dal responsabile del procedimento, d intesa con il Dirigente. 3. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l Amministrazione competente; b) l oggetto del procedimento promosso, c) l ufficio e la persona responsabile del procedimento e l'orario di ricevimento; d) la data entro la quale, secondo i termini stabiliti dall art.4, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell Amministrazione, salvo che il termine previsto non sia stato interrotto o sospeso per i motivi previsti; e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; f) l ufficio in cui si può prendere visione degli atti; g) i rimedi esperibili, il termine e l autorità cui è possibile ricorrere nel caso di inerzia o qualora l Amministrazione non rispetti gli obblighi di concludere tempestivamente l istruttoria. Art. 12 Intervento nel procedimento 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Art. 13 Diritti dei partecipanti al procedimento

1. I soggetti di cui all art.10 e quelli intervenuti ai sensi dell art.12 del presente regolamento hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art.24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. 2. I soggetti di cui agli art.10 e 12 possono farsi rappresentare, nell iniziativa e negli interventi nel procedimento, da un procuratore. La procura, da allegare in copia autentica agli atti del procedimento, può autorizzare il procuratore ad intervenire nel procedimento stesso per l esercizio dei diritti di cui al precedente primo comma ed a concludere e stipulare gli accordi di cui all art.11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procuratore può essere inoltre costituito quale domiciliatario del soggetto interessato; in tal caso l Amministrazione deve effettuare l invio presso il suo recapito di tutte le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento destinate all interessato. 3. I soggetti di cui all art.10 e 12 possono farsi assistere nell iniziativa e negli interventi nel procedimento e nella conclusione e stipula degli accordi di cui all art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da un consulente dagli stessi prescelto. Art. 14 Comunicazione dei motivi ostativi all accoglimento 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, d intesa con il dirigente o altra figura o autorità competente ad adottare il provvedimento finale, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente negativo esclusi quelli di accoglimento con prescrizioni, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente e per intero a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali, ivi comprese le gare, gli appalti pubblici e simili, e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Nei casi in cui la comunicazione personale risulti gravosa o eccessivamente onerosa in relazione

al numero dei destinatari o ad altre cause da indicare nel provvedimento finale si provvede con altra modalità o strumento idoneo. Art. 15 Termine finale del procedimento 1 - I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento o, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data di effettuazione della comunicazione. Nel caso che talune fasi del procedimento siano di competenza di amministrazioni diverse dalla Provincia si applica quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplinano la acquisizione pareri e valutazioni tecniche. 2 - Nei casi di procedimenti iniziati a seguito di domande presentate entro una data stabilita, e sempre che sia rilevante il numero dei procedimenti da concludere, la comunicazione delle ragioni del ritardo ai soggetti interessati ed a quelli che hanno facoltà di intervenirvi, può essere effettuata con le modalità di cui all'art. 14 ultimo capoverso. Art. 16 Acquisizione di pareri interni 1. Il Consiglio Provinciale o la Giunta, secondo la rispettiva competenza, determinano i casi in cui per la conclusione del procedimento è necessario acquisire pareri o valutazioni tecniche di organi, organismi o unità organizzative dell Ente. In tali casi i pareri sono richiesti dal responsabile del procedimento e vengono resi dai soggetti tenuti entro il termine massimo di 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta. 2. Su richiesta del dirigente o del responsabile del procedimento, qualora sia prevista l acquisizione di più pareri interni, il Direttore Generale può indire un apposita conferenza cui partecipano tutti i soggetti interessati per l espressione di un parere unico concertato. In tali casi il termine per la resa del parere è di 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Direttore Generale. 3. Quando per l istruttoria è obbligatorio il parere di una commissione, il responsabile del procedimento ne richiede la convocazione a chi la presiede. La commissione è convocata e si riunisce entro 10 giorni dalla richiesta. Se è già stata indetta una adunanza, all ordine del giorno della stessa viene aggiunto, con avviso d urgenza, l argomento richiesto. 4. Per particolari provvedimenti, il Presidente, sentiti i dirigenti dei Servizi interessati, può stabilire un termine diverso da quelli indicati dai precedenti commi, compatibilmente con il

termine stabilito per l emanazione del provvedimento finale. 5. Nei casi in cui il parere è obbligatorio e non viene espresso nei termini, il Dirigente di Servizio, su richiesta del responsabile del procedimento, richiama la commissione o l unità inadempiente, a provvedere entro un termine compatibile con quello stabilito per l adozione del provvedimento finale. Nel caso in cui, malgrado il richiamo, il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine assegnato, il responsabile del procedimento comunica l inadempimento al Presidente ed al Direttore Generale per l avvio del procedimento per l accertamento delle responsabilità e l adozione delle eventuali sanzioni. 6. Quando siano richiesti pareri non previsti espressamente da leggi, regolamenti o atti dell Amministrazione il soggetto al quale è rivolta la richiesta è tenuto a dare immediata comunicazione al responsabile del procedimento dell eventuale volontà di provvedere e del termine entro il quale intende rendere il parere, compatibilmente ai tempi di conclusione del procedimento. Art. 17 Autocertificazione 1. I dirigenti ed i responsabili del procedimento adottano le misure organizzative idonee a garantire l applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini, singoli o associati, a Pubbliche Amministrazioni. 2. Qualora l interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altra Pubblica Amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d ufficio all acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione procedente o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare, fatto salvo il ricorso in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per motivi di celerità ed economicità. Art. 18 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art.13 del presente regolamento il dirigente competente o il responsabile di posizione organizzativa può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento

finale ovvero in sostituzione di questo. 2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 3. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 6. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui l Amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione del dirigente o del responsabile di posizione organizzativa competente. Art. 19 Motivazione del provvedimento 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma del presente regolamento, anche l'atto cui essa si richiama. 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

CAPO IV EFFICACIA, ESECUTORIETA ED ESECUTIVITA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO. Art. 20 Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci. Art. 21 Esecutorietà 1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, la Provincia può imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei suoi confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, il dirigente competente, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. 2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato. Art. 22 Efficacia ed esecutività del provvedimento 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso soggetto che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti. Il termine della sospensione è

esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. Art. 23 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici o privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell Amministrazione procedente, nelle forme predeterminate, dei criteri e delle modalità cui l Amministrazione stessa deve attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1. Art. 24 Revoca del provvedimento 1. Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato dall organo che l ha emanato o da altro organo previsto per legge, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell interesse pubblico originario. La revoca determina l inidoneità del provvedimento a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi a danno di soggetti direttamente interessati, l amministrazione ha l obbligo di provvedere all indennizzo. Le controversie relative a determinazione e corresponsione dell indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Art. 25 Recesso dai contratti 1. Il recesso unilaterale dai contratti è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto stesso. Art. 26 Nullità del provvedimento 1. E nullo il provvedimento amministrativo mancante degli elementi essenziali, viziato da difetto assoluto di attribuzione, adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi previsti dalla legge. 2. Le questioni inerenti la nullità di provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 27 Annullabilità del provvedimento 1. E annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell avvio del procedimento qualora l amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Art. 28 Annullamento d ufficio 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell articolo 27 può essere annullato d ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, dall organo che l ha emanato o da altro organo previsto dalla legge. 2. E fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di pubblico interesse ed entro un termine ragionevole.

CAPO V SEMPLIFICAZIONE DELL AZIONE AMMINISTRATIVA Art. 29 Conferenza di servizi 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento può indire una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l Amministrazione deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni Pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più Amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti. 3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle Amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più Amministrazioni Pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 6. Previo accordo tra le Amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime Amministrazioni.

Art. 30 Conferenza di servizi preliminare 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. 2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette Amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso. 3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. 4. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della

pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina dell art. 32 comma 2 del presente regolamento. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo. 6. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle Amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse Amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni. Art. 31 Lavori della conferenza di servizi 1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione 2. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica. 3. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle Amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le Amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 4. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. 5. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 29 e 30 sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. 6. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza

implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione. 7. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 30 del presente regolamento, le Amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi del comma 13 del presente articolo. 8. In caso di opera o di attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. 9. Fermo restando quando previsto dal comma 10 nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 7 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 10. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,

devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. 11. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 32 del presente regolamento, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2 della L. 241/90, si applicano alle sole Amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità. 12. Ogni Amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 13. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduti i termini di cui ai commi 7 e 9, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri, in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 38 del presente regolamento. 14. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS E AIA, paesaggio-territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. 15. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

16. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati. Art. 32 Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 2. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quadro del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, nonché nei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi 30 giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. 3. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.