Convenzione intercantonale tra i Cantoni di Friburgo, Vaud, Neuchâtel, Berna e Soletta per la manutenzione e la vigilanza comuni dell opera intercantonale della II correzione delle acque del Giura e la regolazione delle acque che ne fanno parte (Convenzione intercantonale 1985 sulla II correzione delle acque del Giura) 721.61 Conclusa il 4 febbraio 1986 approvata dal Consiglio federale il 19 novembre 1986 1 entrata in vigore il 4 febbraio 1986 (Stato 9 settembre 2003) Solleciti di esercitare la vigilanza e di assicurare una manutenzione uniforme delle opere della II correzione delle acque del Giura, come pure di applicare l ordinamento di regolazione giusta il decreto federale del 5 ottobre 1960 2 che accorda un sussidio federale per dette opere, i governi dei Cantoni di Friburgo, Vaud, Neuchâtel, Berna e Soletta concludono la convenzione seguente: Scopo Organi Art. 1 3 Le Parti contraenti convengono d eseguire in comune, secondo i disposti seguenti e il piano allegato 4, che fa parte integrante della presente convenzione, la manutenzione dei canali della Broye, della Thielle e di quello tra Nidau e Büren, compreso lo sbarramento di Port, nonché del corso dell Aar, tra Büren e l officina di Flumenthal, loro affidata dall articolo 12 del precitato decreto federale. Art. 2 Le persone e gli organi seguenti sono incaricati della manutenzione della II correzione delle acque del Giura: i Consiglieri di Stato, direttori dei competenti Dipartimenti dei cinque Cantoni, in rappresentanza dei governi; la Commissione di vigilanza costituita dagli ingegneri che si occupano nel loro Cantone dei compiti in relazione con la II correzione delle acque del Giura; l ispettore dei lavori di manutenzione. RU 1986 2078 1 RU 1987 222 2 FF 1960 1470 3 Nuovo testo giusta il n. I della modifica del 24 ago. 1993, approvata dal Consiglio federale il 28 ott. 1993 e in vigore dal 1 gen. 1994 (RU 2003 3242). 4 Non pubblicato nella RU. 1
721.61 Lavori pubblici Manutenzione Competenze a. Rappresentanti dei governi b. Commissione di vigilanza Art. 3 La manutenzione delle opere comprende, da una parte, i lavori di manutenzione ordinaria e, dall altra, i lavori di riattazione e di completamento necessari al mantenimento dell opera, della sua funzionalità e della sua finalità. Art. 4 1 I direttori dei competenti Dipartimenti dei cinque Cantoni esercitano l alta vigilanza sulle opere della II correzione delle acque del Giura. 2 Essi deliberano l esecuzione dei progetti di riattazione o completamento, salva restando la competenza delle autorità superiori. 3 Essi approvano il rapporto annuo della Commissione di vigilanza e le danno scarico. 4 Essi decidono le vertenze che la Commissione di vigilanza non avesse potuto comporre. 5 La Direzione dei trasporti, dell energia e delle acque del Cantone di Berna nomina, su proposta della Commissione di vigilanza, l ispettore dei lavori di manutenzione. Art. 5 1 La Commissione esercita la vigilanza sui lavori di manutenzione. Essa è presieduta dal rappresentante del Cantone di Berna. 2 L Ufficio federale dell economia delle acque può partecipare alle sedute commissionali con voce consultiva. 3 La Commissione si riunisce almeno una volta all anno. Inoltre ispeziona, ogni cinque anni, l insieme dei canali e corsi d acqua menzionati nell articolo 1. 4 Essa redige, per i direttori dei competenti Dipartimenti, un rapporto annuale dettagliato contenente segnatamente un riassunto delle sue attività e di quelle dell ispettore dei lavori di manutenzione. 5 Essa funziona quale organo di collegamento tra i Cantoni e la Confederazione per tutti i problemi posti dalla manutenzione e dalla regolazione delle acque. 6 Le spese derivanti agli ingegneri dalla loro appartenenza alla Commissione e l esecuzione dei compiti che ne risultano sono rimborsate dal Cantone che essi rappresentano. 2
Correzione delle acque del Giura Conv. 721.61 c. Ispettore dei lavori di manutenzione Manutenzione ordinaria Lavori di riattazione o di completamento Art. 6 1 L ispettore provvede alla manutenzione ordinaria giusta l articolo 7. Redige, per il presidente della Commissione, un rapporto settimanale contenente indicazioni precise sul luogo e il genere di lavori eseguiti nel corso della settimana. 2 All ispettore sono assegnati tre operai assunti per la manutenzione dalla Direzione dei trasporti, dell energia e delle acque del Cantone di Berna. Questo numero può essere modificato dalla Commissione, qualora ciò risulti indispensabile e il preventivo lo preveda. 3 In caso d urgenza e nell ambito del preventivo, l ispettore è facoltato ad assumere la manodopera necessaria a titolo provvisorio. Art. 7 1 La manutenzione ordinaria comprende il controllo e la manutenzione degli argini dei tronchi corretti. Consiste specialmente nella sostituzione delle pietre degli argini, nella manutenzione e cura dei boschetti e delle piante, come pure nella rimozione di eventuali ingombri dalle vie rivierasche. La Commissione di vigilanza stabilisce in merito un capitolato d oneri. 2 La Commissione di vigilanza elabora, entro la fine di marzo, per i Cantoni contraenti, il preventivo dei lavori di manutenzione ordinaria per l anno seguente in base ai dati forniti dall ispettore. Essa stabilisce simultaneamente un piano finanziario per quattro anni. 3 L anticipo delle spese di manutenzione ordinaria è fatto dal Cantone di Berna. La Direzione dei trasporti, dell energia e delle acque di detto Cantone provvede ai lavori di segreteria e di contabilità. Art. 8 1 Sono lavori di riattazione o di completamento quelli esulanti dalla manutenzione ordinaria. Per attuarli occorrerà generalmente allestire progetti e far capo a imprese, secondo le direttive della Commissione di vigilanza. 2 Sono assimilati a lavori di cui nel capoverso 1 quelli destinati a riparare danni causati all proprietà di terzi da provvedimenti in relazione con la II correzione delle acque del Giura, nonché quelli destinati alla prevenzione di siffatti danni. Prima di intraprendere tali lavori, occorre che l obbligo di riattazione sia stato chiaramente stabilito e riconosciuto dai direttori dei competenti Dipartimenti dei cinque Cantoni in base a un rapporto della Commissione di vigilanza o per mezzo di una sentenza definitiva dell autorità giudiziaria chiamata a decidere. 3
721.61 Lavori pubblici 3 La Commissione di vigilanza presenta i progetti di lavori di riattazione o di completamento ai direttori dei competenti Dipartimenti. 4 I lavori importanti devono essere sottoposti alla Confederazione per approvazione ed, eventualmente, per sussidiamento. La Commissione di vigilanza stabilisce, caso per caso, la procedura da seguire. 5 L esecuzione dei lavori incombe al Cantone sul territorio del quale essi sono attuati; il Cantone anticipa le spese. I lavori sono considerati eseguiti soltanto dopo l accettazione da parte della Commissione di vigilanza. 6 In caso di urgenza, il Cantone sul cui territorio i lavori devono essere eseguiti prende immediatamente i provvedimenti necessari e informa senza indugio il presidente della Commissione. Costi Danni-interessi Art. 9 5 1 Le spese effettive giusta gli articoli 7 e 8 sono ripartite tra i Cantoni come segue: Friburgo 14 % Vaud 12 % Neuchâtel 10 % Berna 44 % Soletta 20 % 2 La chiave di ripartizione si applica pure ai lavori relativi allo sbarramento di Port. Sono tuttavia prese in considerazione solo le spese riguardanti lo sbarramento come tale, all esclusione di quelle concernenti la chiusa e il ponte stradale. Inoltre, se una centrale idroelettrica dovesse essere costruita all altezza dello sbarramento, la parte messa a carico dei Cantoni si ridurrebbe del 50 per cento. Art. 10 Se l esecuzione dei lavori giusta l articolo 8 capoverso 2 è impossibile e l obbligo di risarcimento è stato riconosciuto dai direttori dei Dipartimenti dei cinque Cantoni o dall autorità giudiziaria competente, i danni-interessi sono ripartiti tra i Cantoni contraenti conformemente ai principi enunciati nell articolo 9. Applicazione dell ordinamento di regolazione Art. 11 L ordinamento di regolazione viene stabilito dalla Commissione di vigilanza giusta l articolo 11 capoverso 1 del decreto federale del 5 ottobre 1960 6 e la regolazione viene effettuata nel senso e nel 5 Nuovo testo giusta il n. I della modifica del 24 ago. 1993, approvata dal Consiglio federale il 28 ott. 1993 e in vigore dal 1 gen. 1994 (RU 2003 3242). 6 FF 1960 1470 4
Correzione delle acque del Giura Conv. 721.61 rispetto degli obiettivi della II correzione delle acque del Giura. All uopo gli interessi legittimi dei Cantoni situati a valle e a monte dello sbarramento di Nidau-Port sono presi paritariamente in considerazione. Obblighi dei Cantoni Polizia lacuale Disdetta Abrogazione Entrata in vigore Approvazione Art. 12 I Cantoni contraenti devono sottoporre alla Commissione di vigilanza per preavviso ed eventualmente per trasmissione alle autorità federali, i progetti dei lavori atti ad influire sul livello o sullo scorrimento delle acque, sulla conservazione delle sponde e dei letti e sui profili di deflusso o modificanti l allineamento delle rive. Procedono nello stesso modo per tutti i problemi legati alla regolazione delle acque. Art. 13 Le Parti contraenti assicurano una stretta collaborazione tra le loro polizie lacuali e gli organi della manutenzione della II correzione delle acque del Giura. Art. 14 La presente convenzione può essere disdetta per la fine d ogni anno, rispettato un termine di disdetta di cinque anni, il più presto però per la fine del 1993. Art. 15 Con la sua entrata in vigore, la presente convenzione abroga quella del 21 dicembre 1973 7 per la manutenzione comune dell opera intercantonale della II correzione delle acque del Giura. Art. 16 La presente convenzione entrerà in vigore non appena sarà stata approvata dalle autorità competenti di tutte le Parti contraenti. Art. 17 La presente convenzione intercantonale verrà notificata al Consiglio federale per approvazione. La presente convenzione è stata firmata dai Cantoni di Friburgo il 16 settembre 1985, di Vaud il 30 ottobre 1985, di Neuchâtel il 10 novembre 1985, di Berna il 14 agosto 1985 e di Soletta il 4 febbraio 1986. 7 [RU 1975 1392] 5
721.61 Lavori pubblici 6