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Legge 9 agosto 1948, n. 1077 DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO E DELLA DOTAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E ISTITUZIONE DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA. Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 agosto 1948, n. 190. L. 9 agosto 1948, n. 1077 (1) (2). Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 agosto 1948, n. 190. (2) L art. 1, comma 1, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; la seguente legge: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA Art. 1 In vigore dal 1 luglio 1985 La dotazione del Presidente della Repubblica, prevista dal terzo comma dell' art. 84 della Costituzione, è costituita dal Palazzo del Quirinale, dai fabbricati San Felice e Martinucci e collegata autorimessa siti in Roma, via, della Dataria, rispettivamente ai nn. 21, 14, nonché dalla tenuta di Castelporziano esclusi tutti i terreni attualmente affittati, e da tutti i mobili e le pertinenze dei beni medesimi. (4) È altresì assegnata alla dotazione del Presidente della Repubblica la somma annua di lire 2.500 milioni (3) da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da corrispondersi in dodici mensilità. (3) Importo così rideterminato dall' art. 2, L. 23 luglio 1985, n. 372. Per l'adeguamento annuo della misura dell'importo vedi l' art. 4 della medesima L. n. 372/1985. (4) Per l'integrazione della dotazione prevista dal presente comma vedi l' art. 1, L. 21 febbraio 1957, n. 32.

Art. 2 In vigore dal 1 luglio 1985 L'assegno personale del Presidente della Repubblica, previsto dal terzo comma dell' art. 84 della Costituzione, è determinato nella somma annua di lire duecento milioni (5), da corrispondersi in dodici mensilità. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della disposizione del precedente comma. (5) Importo così rideterminato dall' art. 1, L. 10 giugno 1965, n. 616 e, successivamente, dall' art. 1, L. 23 luglio 1985, n. 372. Per l'adeguamento annuo della misura dell'importo vedi l' art. 4 della medesima L. n. 372/1985. Art. 3 In vigore dal 1 settembre 1948 È istituito il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, nel quale sono inquadrati tutti gli uffici e i servizi necessari per l'espletamento delle funzioni del Presidente della Repubblica e per l'amministrazione della dotazione prevista dall'art.1. Il Segretario generale della Presidenza della Repubblica è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Il Segretario rappresenta l'amministrazione della Presidenza della Repubblica, sovraintende a tutti gli uffici e servizi della Presidenza medesima e propone al Presidente della Repubblica l'approvazione del regolamento interno e dei provvedimenti relativi al personale. Art. 4 In vigore dal 25 giugno 1959 Lo stato giuridico ed economico e gli organici del personale addetto alla Presidenza sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica. Lo stato giuridico ed economico del Segretario generale è stabilito nelle forme indicate nel secondo comma dell' art. 3. [Alle spese per il Segretario generale della Presidenza e per tutto il personale dipendente dal Segretariato si provvede con legge speciale, e, sino a quando questa non sarà emanata, nei modi previsti dall'art. 12 del decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792. (6) ] (6) Comma abrogato dall'art. 2, L. 26 maggio 1959, n. 345. Art. 5 Il personale addetto ai servizi amministrati dal Commissariato istituito con il decreto legislativo 19 giugno 1946, n. 3, può essere trasferito alle dipendenze del Segretariato generale della 2

Presidenza della Repubblica, in relazione alle esigenze del Segretariato stesso ed all'idoneità del personale ad adempiere le mansioni relative. Fin quando non venga attuato il trasferimento, il personale anzidetto è amministrato dal Segretariato generale. Le modalità del trasferimento saranno stabilite con successivo provvedimento. Il personale indicato nel primo comma può essere altresì trasferito alle dipendente di Amministrazioni dello Stato, in relazione al titolo di studio posseduto e alle mansioni disimpegnate, nonché alle esigenze delle Amministrazioni medesime. Il personale di ruolo viene trasferito in ruoli transitori; quello avventizio, nella stessa categoria e con la stessa qualifica posseduta all'atto del trasferimento. Art. 6 Il personale di ruolo addetto ai servizi indicati nell'articolo precedente, che non sia trasferito alle dipendenze del Segretariato generale o di Amministrazioni dello Stato a norma dell'articolo stesso, è collocato a riposo con un aumento di cinque anni del servizio utile al trattamento di quiescenza, sia ai fini del compimento dell' anzianità necessaria per conseguire il diritto alla pensione, sia ai fini della liquidazione del trattamento spettante. Il personale non di ruolo che non sia trasferito è licenziato con un aumento di cinque anni dell' anzianità di servizio utile ai fini della liquidazione dell'indennità. Al personale che chiede di essere collocato a riposo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno computati sette anni in aggiunta a quelli di servizio effettivamente prestato. Art. 7 I trasferimenti del personale, previsti dal primo comma dell' art. 5, sono effettuati previo parere di una Commissione costituita: da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede; da un rappresentante del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, designato dal Segretario generale; da un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro; da un rappresentante del personale previsto dal citato art. 5, designato dal Segretario generale. La Commissione e assistita da un segretario e delibera con l'intervento di tutti i suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. 3

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per i trasferimenti presso Amministrazioni dello Stato, a norma del quarto comma del citato art. 5, sono richiesti per il personale di ruolo il parere favorevole dei competente Consiglio di amministrazione; per il personale non di ruolo, la deliberazione della Commissione istituita dall' art. 13 del D.Lgs.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207. Art. 8 I provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non verranno attuati i provvedimenti previsti negli artt. 5 e 6, il personale ivi contemplato dipende ed è amministrato dal Segretariato generale. Per le spese relative a questo personale si applica l'art. 12 del regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre le variazioni di bilancio necessarie per far fronte alle spese relative al trattamento di quiescenza e alla corresponsione delle indennità di licenziamento. Art. 9 Per le esigenze degli uffici del Segretariato generale può essere distaccato personale di Amministrazioni pubbliche, con provvedimento dell'amministrazione da cui il personale stesso dipende. Detto personale è collocato nella posizione di comando o di fuori ruolo, salva, in questo ultimo caso, l'osservanza dei limiti numerici e di grado previsti per ciascuna Amministrazione. Il collocamento fuori ruolo di personale dello Stato è disposto di concerto col Ministro per il tesoro. Art. 10 La dotazione e l'assegno del Presidente della Repubblica sono esenti da ogni imposta e tributo presenti o futuri. Rimangono in vigore le particolari agevolazioni in materia di imposte e tasse, previste da leggi speciali per il Capo dello Stato. 4

Art. 11 Il Governo è autorizzato ad emanare le norme esecutive eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge. Art. 12 Con l'entrata in vigore della presente legge cessano le funzioni del Commissario previsto dal decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 3, relative ai servizi del soppresso Ministero della real casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della corona. Art. 13 (7) Il Ministro per le finanze provvederà alla nomina di un funzionario responsabile della ricognizione, da compiersi entro il 31 dicembre 1948, della conservazione e dell'amministrazione dei beni già assegnati alla dotazione della corona, esclusi quelli di cui all'articolo 1. Con legge speciale sarà poi provveduto alla destinazione specifica degli immobili e mobili aventi valore storico, artistico, archeologico o necessari per pubblici uffici e all'autorizzazione al Ministro per le finanze alla alienazione di tutto il resto. (7) Vedi, anche, l' art. 3, L. 25 maggio 1970, n. 371. Art. 14 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 12 maggio 1948. 5