REGOLAMENTO DIDATTICO DI FACOLTA

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Transcript:

REGOLAMENTO DIDATTICO DI FACOLTA approvato dal Consiglio di facoltà del 5 novembre 2003 Articolo 1 Oggetto Il presente Regolamento disciplina l organizzazione didattica della Facoltà di Sociologia dell Università degli Studi di Milano Bicocca, in armonia con lo Statuto e il Regolamento Didattico di Ateneo. Articolo 2 Organizzazione della Facoltà La Facoltà è articolata in Corsi di Laurea e corsi di Laurea specialistica, per ciascuno dei quali il Consiglio di Facoltà elegge a scrutinio segreto un Coordinatore scelto tra i professori di prima fascia della Facoltà, ai sensi dell art. 20 dello Statuto. L elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Il Coordinatore di ciascun Corso di Laurea o corso di laurea specialistica: a) Sovrintende all organizzazione didattica e al buon funzionamento della stessa. b) Rappresenta il Corso di Laurea o di laurea specialistica sia all interno dell Ateneo, sia verso l esterno. c) Propone alla Commissione Didattica, di cui all art. 5 del presente Regolamento, entro il 31 marzo di ogni anno, il manifesto annuale degli studi del corso di laurea o di laurea specialistica e le modalità di copertura degli insegnamenti. d) Propone alla Commissione didattica, di cui all art. 5 del presente Regolamento, entro il 31 luglio di ogni anno, il calendario delle lezioni e il calendario degli esami di profitto. e) Predispone la guida dello studente per la parte relativa al corso di laurea o laurea specialistica di sua competenza. f) Può convocare, ogni volta che lo ritenga necessario, il collegio dei docenti composto da tutti i titolari di insegnamento per discutere i problemi inerenti l organizzazione della didattica ed ogni altra questione da sottoporre al Consiglio di Facoltà. Il coordinatore di Corso di Laurea può nominare, d intesa con il Preside, un vice-coordinatore con deleghe specifiche. 1

Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore, resta in carica due anni ed è rieleggibile. La carica di coordinatore di corso di laurea o di corso di laurea specialistica è soggetta alle incompatibilità di cui all art. 42 c. 6 dello Statuto. Articolo 3 Sostituto del Preside Il Preside, ai sensi dell art. 18 c. 6 dello Statuto, nomina tra i professori di ruolo di prima fascia il proprio sostituto, per i casi di temporaneo impedimento o assenza. Articolo 4 Coordinatore dei servizi generali di facoltà Il preside nomina, tra il personale amministrativo assegnato alla facoltà, il coordinatore dei servizi generali di facoltà che, di concerto col preside, stabilisce l organizzazione delle procedure amministrative di competenza della facoltà e ne è responsabile. Articolo 5 Commissione Didattica Presso la Facoltà è istituita la Commissione Didattica. La Commissione Didattica è composta dai Coordinatori dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica della Facoltà, dal sostituto del Preside, dal coordinatore dei servizi generali di facoltà e, se nominati, dai manager didattici. La Commissione Didattica è presieduta dal Preside di Facoltà. La Commissione Didattica ha compiti istruttori e coadiuva il Preside nella predisposizione degli atti da sottoporre all esame e all approvazione del Consiglio di Facoltà sui seguenti punti: a) Coordinamento delle attività didattiche dei diversi corsi di laurea e di laurea specialistica. b) Coordinamento e supervisione delle attività di tutorato predisposte dalla Facoltà. c) Coordinamento e supervisione delle attività di stage e di tirocinio predisposte dalla facoltà. d) Coordinamento del Manifesto annuale degli studi. e) Coordinamento delle modalità di copertura degli insegnamenti. f) Elaborazione della proposta di ripartizione dei fondi per il potenziamento della didattica, da sottoporre al Consiglio di Facoltà. 2

La Commissione didattica, inoltre, discute ogni altra questione che il Preside intenda sottoporre al vaglio della stessa. La Commissione Didattica può invitare alle sue riunioni docenti, studenti o altri soggetti ai fini dell acquisizione di elementi rilevanti per lo svolgimento dei suoi lavori. Articolo 6 Commissione Didattica Paritetica Presso la Facoltà è istituita la Commissione Didattica Paritetica, ai sensi dell art. 24 dello Statuto. La Commissione Didattica Paritetica è composta da due docenti, scelti fra i professori di ruolo e i ricercatori della Facoltà, e da due rappresentanti degli studenti. Il Consiglio di Facoltà elegge la componente docente della Commissione Didattica Paritetica. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette dal Preside. La Commissione Didattica Paritetica è presieduta dal docente eletto con il maggior numero di voti. La Commissione Paritetica svolge i seguenti compiti: a) Esamina i problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche dei corsi di laurea e laurea specialistica; b) verifica la congruità dei contenuti dei corsi con gli obiettivi ed i crediti formativi corrispondenti; c) elabora e propone alla commissione didattica iniziative atte a migliorare l organizzazione ed i risultati della didattica; d) esprime pareri sulla revisione dei regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea specialistica e) esprime pareri su tutte le questioni sulle quali il Consiglio di facoltà e la Commissione didattica ritengano di consultarla. La commissione didattica paritetica si riunisce almeno due volte all anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due componenti della commissione stessa. Articolo 7 Commissione Tesi Presso la Facoltà è istituita la Commissione Tesi. La Commissione Tesi è nominata dal Preside ed è costituita da almeno cinque membri, scelti fra i professori di ruolo e i ricercatori della Facoltà. La Commissione Tesi elegge il suo presidente, scelto fra i professori di ruolo. Ogni membro della Commissione Tesi dura in carica due anni. 3

La Commissione Tesi svolge i seguenti compiti: a) propone al preside, entro il 30 settembre di ogni anno, il calendario annuale degli esami di laurea; b) approva le proposte di relazione e di tesi di cui all art. 15 comma 2 del presente Regolamento presentate dagli studenti d intesa con i rispettivi relatori; c) indica il correlatore per ciascuna proposta di relazione o tesi approvata. Il correlatore può essere scelto fra i professori di ruolo e i ricercatori della Facoltà, fra i docenti di altre Facoltà o di altri Atenei, anche stranieri, fra i cultori della materia, o fra gli studiosi ed esperti non accademici la cui qualificazione scientifica o professionale sia stata accertata dalla Commissione Tesi. Articolo 8 Commissione Stage Presso la Facoltà è istituita la Commissione Stage. La Commissione Stage è nominata dal Preside ed è composta da un membro per ogni Corso di Laurea o Laurea Specialistica, scelto fra i professori di ruolo e i ricercatori della Facoltà. La Commissione Stage elegge il suo presidente, scelto fra i professori di ruolo. Ogni membro della Commissione Stage dura in carica due anni. Fatte salve le norme specifiche stabilite dai singoli regolamenti didattici dei Corsi di Studio, la Commissione Stage svolge i seguenti compiti: a) Rende nota agli studenti l offerta di stage predisposta dalla Facoltà. b) Valuta e approva le eventuali proposte di stage avanzate dagli studenti. c) Stabilisce i criteri di ammissione e sulla base di tali criteri ammette agli stage gli studenti. d) Nomina, a seconda delle caratteristiche degli stage, i supervisori, scegliendoli tra i professori di ruolo, i professori a contratto e i ricercatori della Facoltà. e) Elabora il regolamento che disciplina lo svolgimento degli stage e lo sottopone all approvazione del Consiglio di facoltà. A norma dell art. 5 punto c) del presente regolamento, la commissione stage predispone entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sull andamento degli stage e la sottopone alla commissione didattica. 4

Articolo 9 Accessi e iscrizioni I criteri per l ammissione ai Corsi di Laurea e Laurea specialistica della Facoltà vengono stabiliti annualmente dal Consiglio di Facoltà anche in base ai criteri fissati dal Senato Accademico. I criteri di ammissione e le modalità di iscrizione e svolgimento delle eventuali prove di ammissione sono resi noti dalla Facoltà nel Manifesto Annuale degli Studi. Articolo 10 Carriera scolastica La permanenza nella condizione di studente per gli studenti fuori corso, ai sensi dell art. 5 punto 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, è vincolata alla verifica dei crediti acquisiti. Tale verifica viene esercitata dopo tre anni trascorsi fuori corso senza avere acquisito crediti per gli studenti dei Corsi di Laurea; dopo due anni trascorsi fuori corso senza avere acquisito crediti per gli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica. La verifica è di competenza dei Coordinatori dei corsi di laurea e di laurea specialistica e consiste nella valutazione della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti. Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli studenti in debito del solo esame di laurea. Nel corso della carriera universitaria è prevista l opportunità di effettuare soggiorni di studio all estero nell ambito dei progetti Socrates-Erasmus, secondo la normativa stabilita dall art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo. Per tutte le altre disposizioni relative agli accessi, alle iscrizioni e alla carriera scolastica si applica la normativa stabilita dall art. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo. Articolo 11 Trasferimenti e passaggi di corso I criteri per i passaggi di Corso e i trasferimenti ai Corsi di Laurea e Laurea Specialistica della Facoltà sono stabiliti dai singoli Regolamenti Didattici dei Corsi di laurea e di laurea specialistica, in accordo con la normativa stabilita dal Regolamento Didattico di Ateneo. Le norme specifiche per i passaggi di Corso di laurea e i trasferimenti sono deliberate annualmente dal Consiglio di Facoltà e rese note attraverso il Manifesto Annuale degli Studi, entro il 31 maggio di ogni anno ai sensi dell art. 4 punto 1 del Regolamento Didattico di Ateneo. 5

Il Manifesto Annuale degli Studi è riportato all interno della Guida dello Studente, da predisporsi entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico secondo quanto stabilito dall art. 4 punto 2 del Regolamento Didattico di Ateneo. Articolo 12 Programmazione e attivazione degli insegnamenti Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio di Facoltà programma le attività didattiche dei Corsi di Laurea e di laurea specialistica del successivo anno accademico, specificando gli insegnamenti che saranno attivati e le relative modalità di copertura. Qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, gli insegnamenti vengono sdoppiati. In tal caso, sarà cura della Commissione Didattica, dopo le proposte da parte dei coordinatori di corso di laurea e di laurea specialistica, verificare che programmi, modalità di svolgimento dell attività didattica e modalità di svolgimento e valutazione degli esami di profitto siano omogenei. L assegnazione degli studenti agli insegnamenti sdoppiati è regolata da un criterio casuale basato sul cognome dello studente, in modo da ripartire in modo eguale gli studenti fra i diversi corsi di insegnamento sdoppiati. Articolo 13 Calendario didattico I periodi di svolgimento delle lezioni, degli esami di profitto e degli esami di laurea e i rispettivi calendari vengono fissati dal Consiglio di Facoltà entro il 30 settembre di ogni anno nel rispetto del calendario accademico dell Ateneo. Per la definizione del calendario delle lezioni dei singoli insegnamenti, il Preside nomina una Commissione calendario lezioni alla quale spetta il compito di formulare una proposta di calendario che tenga conto delle indicazioni date dai Coordinatori dei Corsi di Laurea e di laurea specialistica. Sentito il parere di tale Commissione, entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio di Facoltà approva il calendario delle lezioni di tutti gli insegnamenti impartiti nel I e nel II semestre. Per la definizione del calendario degli esami di profitto, il Preside nomina una Commissione calendario esami di profitto alla quale spetta il compito di formulare una proposta di calendario che tenga conto delle indicazioni date dai Coordinatori dei Corsi di Laurea e laurea specialistica. Tale calendario deve comunque indicare il numero annuale degli appelli che non può essere inferiore a sei, ai sensi dell art.6, comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo e la distribuzione 6

degli appelli entro l anno accademico. Inoltre, il calendario deve essere formulato in modo da rispettare i seguenti principi: a) non sovrapposizione degli esami relativi agli insegnamenti obbligatori dello stesso anno di ogni curriculum di studi; b) perfetta sovrapposizione degli esami relativi agli insegnamenti sdoppiati; c) equa ripartizione degli esami entro ciascun periodo di appello. Sentito il parere della Commissione calendario esami di profitto, entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio di Facoltà approva il calendario degli esami di profitto. Il calendario degli esami di laurea viene predisposto dalla Commissione tesi e approvato dal Consiglio di Facoltà all inizio di ogni anno accademico secondo i criteri fissati dall art. 6 punto 4 del Regolamento Didattico di Ateneo. Articolo 14 Esami di profitto Gli esami di profitto consistono in una prova individuale scritta e/o orale per ogni insegnamento. Le prove orali sono pubbliche. Le modalità di svolgimento degli esami sono stabilite dal docente della disciplina e pubblicate sulla Guida dello Studente. La verifica del profitto può essere integrata da elementi aggiuntivi come la partecipazione a seminari o la preparazione di relazioni scritte; tali elementi, in ogni caso, non possono essere sostitutivi dell intera prova d esame. In ogni caso la valutazione non può basarsi esclusivamente su domande a risposta multipla. Gli esami sostenuti con esito negativo possono essere nuovamente sostenuti nell appello immediatamente successivo. Il Consiglio di facoltà nomina, all inizio di ogni anno accademico, una commissione d esame unica, composta dai docenti e dai ricercatori afferenti alla facoltà. Per tutte le altre disposizioni relative alle verifiche del profitto si applica la normativa stabilita dall art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo. Articolo 15 Esame di laurea L esame di laurea rappresenta l atto conclusivo di un Corso di laurea e di laurea specialistica. Nel caso di un Corso di Laurea, l esame di laurea consiste nella discussione pubblica di una relazione, che viene presentata dallo studente di fronte a un apposita Commissione di Laurea. Nel 7

caso di un Corso di Laurea Specialistica, l esame di laurea consiste nella discussione pubblica di una tesi, che viene presentata dallo studente di fronte a un apposita Commissione di Laurea Specialistica. Si definisce relazione un elaborato con il quale lo studente illustra la propria esperienza di stage formativo o di laboratorio oppure sviluppa un argomento attinente a una delle materie previste nel suo Piano di Studi. Si definisce tesi un elaborato scritto, con il quale lo studente illustra ed approfondisce in modo originale un argomento attinente a una delle materie previste nel suo Piano di Studi. Le relazioni e le tesi devono essere seguite da un relatore, scelto dallo studente fra i professori di ruolo e i ricercatori della Facoltà. Qualora lo studente non riesca a ottenere la disponibilità di alcun docente può rivolgersi alla Commissione Tesi che provvederà d ufficio ad assegnargli un relatore. Il contenuto della relazione o della tesi, stabilito d intesa fra lo studente e il relatore, deve essere coerente con il percorso formativo dello studente stesso. L argomento della relazione, approvato dalla Commissione Tesi, deve essere depositato in segreteria studenti almeno tre mesi prima della data dell esame di laurea. L argomento della tesi, approvato dalla Commissione Tesi, deve essere depositato in segreteria studenti almeno sei mesi prima della data dell esame di laurea. È compito del relatore assicurare la necessaria assistenza allo studente nella fase di elaborazione della relazione o della tesi, attestarne la compiutezza e illustrare alla Commissione di Laurea il lavoro svolto. È compito del correlatore introdurre gli elementi per la discussione critica della relazione o della tesi di fronte alla Commissione di Laurea. La Commissione di Laurea è nominata dal Preside secondo la normativa stabilita dall art. 11 comma 2 del Regolamento di Ateneo. Articolo 16 Valutazione dell esame di laurea Dopo la discussione della relazione il relatore propone alla Commissione di Laurea il voto finale da attribuire al candidato, che viene deliberato a maggioranza semplice. Tale voto è espresso in centodecimi e viene calcolato come segue: VF = arr(vc 3,67) + VR + VA dove VF denota il voto finale; VC denota il voto di curriculum, che deriva dalla valutazione dell intera carriera dello studente ed è pari alla media ponderata dei voti degli esami di profitto; VR denota il voto di relazione, che deriva dalla valutazione del lavoro di relazione e della sua discussione; VA denota il voto aggiuntivo, che deriva dalla valutazione qualitativa della carriera 8

dello studente in termini di elementi come il tempo impiegato per laurearsi e il numero di lodi conseguite negli esami di profitto; e arr() denota la funzione di arrotondamento all unità più vicina. Il voto di relazione può variare fra un minimo di zero e un massimo di cinque punti. Il voto aggiuntivo può variare fra un minimo di zero e un massimo di tre punti. Qualora il voto finale sia uguale o superiore a 110, il relatore e il correlatore possono proporre la menzione del segno distintivo della lode, la cui concessione è deliberata all unanimità dalla Commissione di Laurea. Dopo la discussione della tesi il relatore propone alla Commissione di Laurea il voto finale da attribuire al candidato, che viene deliberato a maggioranza semplice. Tale voto è espresso in centodecimi e viene calcolato come segue: VF = arr(vc 3,67) + VT dove VF denota il voto finale; VC denota il voto di curriculum, che deriva dalla valutazione dell intera carriera dello studente ed è pari alla media ponderata dei voti degli esami di profitto; VT denota il voto di tesi, che deriva dalla valutazione del lavoro di tesi e della sua discussione; e arr() denota la funzione di arrotondamento all unità più vicina. Il voto di tesi può variare fra un minimo di zero e un massimo di dieci punti. Qualora il voto finale sia uguale o superiore a 110, il relatore e il correlatore possono proporre la menzione del segno distintivo della lode, la cui concessione è deliberata all unanimità dalla Commissione di Laurea. Per tutte le altre disposizioni relative al conseguimento dei titoli di studio si applica la normativa stabilita dall art. 11 del Regolamento Didattico di Ateneo. 9