11692/14 KPE/lmm DGB 3

Documenti analoghi
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 434 final ANNEX 1.

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

12385/17 DT/ff DGD 1. Consiglio dell'unione europea. Bruxelles, 24 ottobre 2017 (OR. en) 12385/17. Fascicolo interistituzionale: 2017/0180 (NLE)

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 11 Änderungsprotokoll in italienischer Sprache-IT (Normativer Teil) 1 von 8

Protocollo

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 7 aprile 2011 (OR. en) 8202/11 Fascicolo interistituzionale: 2010/0392 (NLE) PECHE 84

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

7107/15 AL/gma-ff 1 DGD 1

ATTO FINALE. AF/EEE/XPA/it 1

10974/16 LA/gma-lmm DGC 1A

5305/10 DT/ff DG H 2 B

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO PRESENTATE DA UNO STATO MEMBRO NEI CONFRONTI DI UN ALTRO STATO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 aprile 2017 (OR. en)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Italienisch (Normativer Teil) 1 von 9 ATTO FINALE. AF/EEE/XPA/it 1

Protocollo. Progetto

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 ottobre 2017 (OR. en)

LA TRADUZIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 settembre 2016 (OR. en)

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

CONVENZIONE SULL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 giugno 2017 (OR. en)

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Italienisch (Normativer Teil) 1 von 23

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2014 (OR. en)

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA E DELLA ROMANIA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 15 maggio 2017 (OR. en)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Italienisch (Normativer Teil) 1 von 7 ATTO FINALE. AF/CE/MTN/it 1

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 febbraio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 27 settembre 2016 (OR. en)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - italienischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 5 novembre 2014 (OR. en)

ATTO FINALE. AF/EEE/BG/RO/it 1

6719/2/12 REV 2 sp 1 DG B III

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 marzo 2008 (OR. en) 15223/07 CSC 34 PESC 1362 JAI 589

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 luglio 2017 (OR. en)

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2006 DEL CONSIGLIO. del 21 decembre 2006

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 giugno 2017 (OR. en)

Belgio-Bruxelles: Fornitura di prodotti Apple 2016/S Bando di gara. Forniture

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Bando di gara. Forniture

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

SANITARIE E FITOSANITARIE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA recante adozione del suo regolamento interno

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio

Paesi Bassi-L'Aia: Servizi di ristorazione e banchetti 2017/S Bando di gara. Servizi

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) TITOLO I

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 193. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 25 luglio 2017.

Appalto di servizi relativo al sostegno alla piattaforma europea per la lotta al lavoro sommerso

Polonia-Varsavia: Consegna e installazione di mobili 2017/S Bando di gara. Forniture

ECC-Net: Travel App2.0

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 61 italienische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 ATTO FINALE. AF/EEE/BG/RO/it 1

REGOLAMENTO (CE) 22 OTTOBRE 2001, N (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. 278 del 23 ottobre 2001)

ALLEGATO. alla. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

PUBLIC. Bruxeles,2giugno2014 (OR.en) CONSIGLIO DELL'UNIONEEUROPEA. 9827/14 Fascicolointeristituzionale: 2014/0086(NLE) LIMITE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Lussemburgo-Lussemburgo: Servizi di corriere «Epinet» II 2017/S Bando di gara. Servizi

Regolamento (CE) N. 3259/94

Numerose altre informazioni sull Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 luglio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 gennaio 2017 (OR. en)

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

ATTO relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Accordo. Testo originale. (Stato 20 marzo 2010)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

L 198/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

9374/16 zam/via/tar/s 1 DG C 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

AF/CE/CH/FRAUDE/it 1

ATTO FINALE. (Bruxelles, 8 ottobre 2002)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 febbraio 2017 (OR. en)

Protocollo all Accordo

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE ATTUALI PARTI CONTRAENTI E DELLE NUOVE PARTI CONTRAENTI ALL'ACCORDO

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Lettera di vettura elettronica. Prot. add. relativo alla CMR RU 2011

Transcript:

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 luglio 2014 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2014/0189 (NLE) 11692/14 PECHE 347 N 17 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: Accordo tra l'unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak per le navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese 11692/14 KPE/lmm DGB 3 IT

ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO DI NORVEGIA SUL RECIPROCO ACCESSO ALLE ZONE DI PESCA NELLO SKAGERRAK PER LE NAVI BATTENTI BANDIERA DANESE, NORVEGESE E SVEDESE EU/NO/it 1

L'Unione europea e il Regno di Norvegia, in seguito "le parti", RICHIAMANDO le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, in seguito "la convenzione", RICORDANDO l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 27 febbraio 1980, in seguito "l'accordo del 1980"; VISTA la scadenza, il 7 agosto 2012, della convenzione tra Danimarca, Norvegia e Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat del 19 dicembre 1966; CONSAPEVOLI delle tradizionali attività di pesca danesi, norvegesi e svedesi nello Skagerrak; DESIDEROSE DI mantenere il reciproco accesso delle navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese per l'esercizio della pesca nello Skagerrak nelle zone al di là delle quattro miglia nautiche a partire dalle rispettive linee di base degli altri Stati citati, nelle loro acque territoriali e nelle zone adiacenti soggette alla giurisdizione di pesca; CONSIDERANDO l'importanza del rispetto, da parte dei pescherecci, delle leggi, dei regolamenti e delle misure di controllo ed esecuzione adottate dai rispettivi Stati costieri, in conformità alle disposizioni della convenzione, dell'accordo del 1980 e del presente accordo, al fine di garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche nello Skagerrak, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: EU/NO/it 2

ARTICOLO 1 Il presente accordo si applica a una zona dello Skagerrak delimitata, a ovest, da una linea retta che va dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea retta che va dal faro di Skagen al faro di Tislarna, nelle parti delle acque territoriali e nelle zone adiacenti soggette alla giurisdizione di pesca di Danimarca, Norvegia e Svezia, che si estendono al di là delle quattro miglia nautiche (1 miglio nautico = 1,852 metri) dalle linee di base da cui viene misurata l'ampiezza delle acque territoriali. ARTICOLO 2 Nelle zone stabilite all'articolo 1 ciascuna delle parti si impegna, in base alla propria giurisdizione di pesca, in conformità alla convenzione e conformemente alla propria normativa applicabile, ad autorizzare l'esercizio della pesca da parte delle navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese, fatte salve le pertinenti disposizioni dell'accordo del 1980 e in conformità alle assegnazioni delle possibilità di pesca concordate dalle parti. ARTICOLO 3 Le parti collaborano al fine di stabilire, nella misura del possibile, norme e regolamenti armonizzati in materia di pesca nelle zone di cui all'articolo 1. ARTICOLO 4 Le parti stabiliscono di consultarsi su questioni relative all'applicazione e all'adeguato funzionamento del presente accordo o qualora sorga una controversia in merito alla sua interpretazione. EU/NO/it 3

ARTICOLO 5 Il presente accordo non pregiudica altri accordi riguardanti l'esercizio della pesca da parte delle navi di una parte nella zona soggetta alla giurisdizione di pesca dell'altra parte. ARTICOLO 6 Fatto salvo l'articolo 1, il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano il trattato sull'unione europea e il trattato sul funzionamento dell'unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio del Regno di Norvegia. ARTICOLO 7 Il presente accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta dell'avvenuto espletamento, ad opera delle parti, delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. ARTICOLO 8 Il presente accordo resta in vigore fino al 1 gennaio 2022. Qualora non venga denunciato da una delle parti mediante notifica trasmessa almeno un anno prima della scadenza di detto periodo, l'accordo è prorogato per ulteriori periodi di sei anni, salvo denuncia notificata almeno un anno prima della fine di ciascun periodo di sei anni. EU/NO/it 4

ARTICOLO 9 In attesa della sua entrata in vigore, il presente accordo può essere applicato in via provvisoria per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della firma. ARTICOLO 10 Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di conflitto o di controversia fa fede il testo in lingua inglese. Fatto a, addì... Per l'unione europea Per il Regno di Norvegia EU/NO/it 5