REGOLAMENTO CONCERNENTE L EROGAZIONE DI BENEFICI E CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE. Art. 1 Finalità

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REGOLAMENTO CONCERNENTE L EROGAZIONE DI BENEFICI E CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE. Art. 1 Finalità Nell ambito del più complessivo ambito di intervento di sostegno e sviluppo alla persona e al nucleo familiare, il Servizio Sociale propone una serie di azioni che, privilegiando beni e servizi, non escludano misure di natura economica orientate a salvaguardare, oltre che le condizioni materiali delle persone, anche quelle connesse al mantenimento o al perseguimento di equilibrate situazioni di vita per le persone in stato di bisogno. Art. 2 Destinatari Gli aiuti economici e non, sono rivolti ai cittadini residenti nel Comune di Pianoro che abbiano riconosciuta da parte del Servizio, una condizione di disagio sociale-economico-relazionale, tale da configurare il rischio di mancata possibilità di sussistenza, mantenimento della dignità personale e inclusione sociale. Nel rispetto del Piano Assistenziale Individualizzato, concordato con l Assistente Sociale, gli aiuti possono essere rivolti ai soggetti in possesso di Attestazione ISEE con valore inferiore alla soglia individuata annualmente dalla Giunta comunale. (Solo per l anno 2016 e comunque fino ad approvazione della delibera delle tariffe anno 2017 la soglia ISEE si assesterà in Euro 6.524,00 per quanto riguarda i contributi economici ordinari e straordinari - vedi art. 5- ed in Euro 18.000 per quanto riguarda la contribuzione per rette di ricovero- art. 8). In seguito alla valutazione da parte dell Assistente Sociale di situazioni che presentino carattere di particolare complessità socio-economica, può essere prevista l erogazione di contributi anche a soggetti che presentino Attestazione ISEE con valore superiore alla suddetta soglia. Art. 3 Modalità di accesso Il cittadino residente o coloro che formalmente agiscono per suo conto presentano richiesta di sostegno economico al Servizio Sociale del Comune di Pianoro. L Assistente Sociale assiste il richiedente nella compilazione dell apposito schema di domanda, allegato al presente Regolamento (Allegato 1). Art. 4 Valutazione delle domande di ammissione e procedure di erogazione ISTRUTTORIA L Assistente Sociale competente per area di intervento, raccoglie la domanda e acquisisce le informazioni necessarie (composizione del nucleo familiare e/o coppia genitoriale, rete parentale, condizione economica, stato di salute, condizione lavorativa, ubicazione, presenza nel nucleo familiare di minori, anziani, disabili o soggetti a rischio di esclusione sociale) mediante una serie di colloqui. Se necessario si avvale dell ausilio degli uffici competenti (Ufficio tributi, Ufficio Anagrafe, Ufficio Urbanistica, Motorizzazione, Ministero delle Finanze) per verificare le informazioni dichiarate nella domanda e raccolte nel corso dell istruttoria. Il tutto nel rispetto dell attuale normativa in materia di privacy e trattamento dei dati (D.Lgs 196/2003). Acquisiti e valutati i dati relativi al richiedente, l Assistente Sociale predispone un Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.)volto al superamento dello stato di bisogno e/o di disagio. Il piano può essere definito in modo autonomo dal Servizio Sociale del Comune o adottato in collaborazione con altri servizi (Centro di Salute Mentale, Ser.T., Servizi Sociali degli Istituti carcerari, Servizio Minori dell Azienda delegata etc.). L Assistente Sociale, dopo aver valutato la volontà dell utente ad intraprendere il percorso delineato nel piano esprime il proprio parere opportunamente motivato, circa l erogazione della

prestazione economica, per il tempo che ritiene congruo al superamento dello stato di bisogno e/o di disagio fino a un massimo di 6 mesi rinnovabili. Le schede di sintesi, insieme agli atti e documenti raccolti nel corso dell istruttoria, restano nel fascicolo relativo all interessato. A tutti i richiedenti verrà data comunicazione formale dell'esito del procedimento. Il responsabile del caso è tenuto a verificare il rispetto del piano individualizzato e ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze ed irregolarità e un utilizzo delle provvidenze economiche difforme dalla destinazione prestabilita, l Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare le prestazioni e di attivare le procedure atte al recupero delle somme erogate. COMMISSIONE TECNICA L Assistente Sociale presenterà alla Commissione tecnica, appositamente istituita, una relazione attestante la condizione di disagio sociale della persona ai fini dell ammissione alle prestazioni economiche comunali del presente Regolamento e la sua quantificazione. La Commissione tecnica, composta dall Assistente Sociale Responsabile del caso, dal Coordinatore del Settore Servizi alla Persona e dall Istruttore Amministrativo dei Servizi Sociali, avrà il compito di valutare la richiesta dell Assistente Sociale, di verificare gli stanziamenti di Bilancio e, in caso di esito positivo, di autorizzare l erogazione delle prestazioni previste dal presente Regolamento. PARERE Il parere definitivo circa l erogazione del contributo è di competenza del Responsabile dell area sociale, sentito il parere della Commissione interna e valutata la relazione tecnica del Responsabile del Caso, che provvede con apposita determinazione dirigenziale. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dall'assistente sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa dal destinatario, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario e/o del suo nucleo familiare. OPPOSIZIONI Il cittadino richiedente, che non si ritiene soddisfatto del provvedimento assunto, può presentare opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'esito della sua domanda. L'opposizione scritta dovrà essere indirizzata al Responsabile dell Area Sociale del Comune di Pianoro e dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame. La Commissione Interna competente riesamina la posizione dando risposta entro i successivi 30 giorni. Art. 5 Criteri Erogazione di contributi economici a) Contributi economici straordinari Per Contributo Economico Straordinario si intende un erogazione economica per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari per spese improvvise e non programmate (es. sfratto, spesa sanitaria o funeraria) che incidono sul reddito mensile determinandone la riduzione al di sotto del reddito minimo di inserimento e normalmente sono erogati in un'unica soluzione. b) Contributi economici ordinari Il contributo economico ordinario, è finalizzato al superamento della situazione di inadeguatezza del reddito e delle difficoltà economiche che il nucleo familiare deve affrontare. Anche nel rispetto delle linee guida di cui all Atto di indirizzo ai fini dell adozione degli atti normativi e regolamentari per l erogazione delle prestazioni sociali agevolate in conformità con le disposizioni del DPCM 159/2013 nuovo ISEE approvato in sede di CTSS Conferenza Territoriale Socio Sanitaria della Città metropolitana di Bologna e di CDD Comitato di Distretto, nonché da parte di tutti i singoli Comuni, per l erogazione di contributi e sussidi economici, non diversamente disciplinati dalla normativa statale e regionale, viene stabilito il criterio di

effettuare una valutazione socio-economica tramite valore I.S.E.E. ed ulteriori criteri di valutazione sociale e verificare la condizione per l accesso alla erogazione dei contributi in base al superamento o meno di una soglia I.S.E.E. uniforme a livello territoriale che viene convenzionalmente agganciata al valore della pensione minima INPS. Per l anno 2016 tale valore è stato determinato da INPS in 6.524,00. La misura del contributo da concedersi è conseguentemente determinata con una duplice ed alternativa modalità tecnica: 1) non oltre la differenza tra il valore I.S.E.E. della persona o del nucleo rispetto al valore soglia I.S.E.E. della pensione minima INPS, quale contributo massimo erogabile, determinando, con elementi e valutazione discrezionale tecnica, la misura concreta del contributo in base alla situazione socio-economica della persona o del nucleo beneficiario e predisponendo un piano assistenziale individualizzato, che deve essere accettato e collaborato dalla persona o dal nucleo beneficiario, quale condizione per l erogazione del contributo e/o del sussidio; oppure in situazioni particolari 2) La misura del contributo potrà superare la suddetta differenza, in ragione di particolari condizioni di bisogno ed in relazione alla situazione socialmente fragile, in base a precisa valutazione del servizio sociale, nel rispetto del piano assistenziale individualizzato che deve essere accettato, attivamente partecipato e controfirmato, quale condizione per l erogazione stessa del contributo; Art. 6 Attività e inclusione sociale Ogni qualvolta i beneficiari dei contributi oggetto del presente regolamento presentino caratteristiche idonee al coinvolgimento proattivo nello svolgimento di attività finalizzate all inclusione sociale ed alla realizzazione di attività di volontariato e/o azioni socialmente utili finalizzate alla gestione coordinata di beni comuni, sarà cura del Servizio Sociale attivare progetti specifici all uopo inseriti all interno del PAI. Art. 7 Concessione di contributi economici erogati a nuclei familiari in cui sono presenti minori. Richiamato quanto definito nei precedenti articoli, in particolare in relazione ai contributi erogati ai nuclei familiari con presenza di minori, è attiva una commissione costituita dalle Assistenti Sociali responsabili del caso e dal Responsabile del Servizio Sociale Minori, che, oltre ai criteri precedentemente elencati valuta primariamente gli obiettivi del PAI orientati alla tutela del minore, anche avvalendosi di strumenti specifici quali la visita domiciliare o il confronto con realtà istituzionali e sociosanitarie territoriali. Art. 8 Concessione di contributi economici per il saldo di rette di ricovero nei servizi residenziali a ciclo continuativo Premesso a) che la materia è disciplinata dall art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 e che in particolare la definizione del nucleo familiare ai fini I.S.E.E. di riferimento è stabilita dalla suddetta norma. Gli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate non hanno la facoltà di intervenire normativamente sulla materia; b) che sempre ai sensi dell art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 nell I.S.E.E. viene calcolata una componente aggiuntiva per la presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare. Viene pertanto meno ogni possibile interpretazione e richiamo regolamentare a parenti tenuti o meno ad obbligazioni alimentari nella disciplina della suddetta materia; c) che al fine di individuare un unico contraente con la struttura residenziale i rapporti giuridici intercorrenti sono così differenziati:

- nel caso in cui il Comune riconosca all'assistito solo un contributo parziale per il saldo della retta, i rapporti giuridici vengono regolati da accordi diretti fra la struttura residenziale e l'ospite e i parenti per lui garanti obbligati in solido verso la struttura; - in via residuale nel caso di assunzione da parte del Comune dell'intero onere della retta, al netto dei redditi e patrimoni dell'assistito già impiegati per il saldo della retta medesima, i rapporti giuridici fra Comune e la struttura residenziale sono regolati da appositi accordi; d) L assistente sociale, prima che sia disposta l ammissione dell anziano in struttura, convoca i parenti per accertare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e per informarli dell obbligo di contribuzione. Qualora invece l anziano risulti privo di rete familiare sarà l assistente sociale RC a gestire il progetto di inserimento. e) Potranno ottenere la contribuzione da parte del Comune solo coloro che siano in condizione di non autosufficienza certificata dalla competente UVM territoriale e per i quali la medesima abbia escluso l attivazione delle altre possibili alternative proposte dalla rete dei servizio socio sanitari integrati per anziani. f) Il beneficio economico potrà essere erogato a condizione che l utente inoltri contestualmente richiesta di inserimento in una struttura pubblica convenzionata con Az. Usl e che l ingresso o il trasferimento da una struttura privata avvenga non appena ciò sia possibile. g) Il servizio sociale si riserva la facoltà di condividere con la famiglia a scelta dell eventuale struttura privata (in attesa del posto convenzionato disponibile) presso la quale inserire la persona che necessita di ricovero, in considerazione dei bisogni dell anziano, del parere dell UVM territoriale e delle condizioni economiche più vantaggiose. Tutto ciò premesso, ai fini della concessione di contributi economici per la copertura della quota sociale delle rette di ricovero in strutture residenziali, fatta salva la valutazione sociale, condizione per l erogazione stessa del contributo, si stabiliscono i seguenti criteri: a) per gli assistiti soli in vita con redditi e patrimoni mobiliari non sufficienti alla copertura della retta di ricovero e per quelli facenti parte di nuclei, come definiti all art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, con valore I.S.E.E. inferiore alla soglia minima stabilita annualmente, il Comune contribuisce totalmente alla copertura del residuo della retta; b) per gli assistiti soli in vita con redditi e patrimoni mobiliari sufficienti alla copertura della retta di ricovero o per quelli e per quelli facenti parte di nuclei, come definiti all art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, con valore I.S.E.E. superiore alla soglia massima stabilita annualmente, il Comune non contribuisce economicamente con alcun contributo. Il residuo non coperto dai redditi e patrimoni dell assistito rimane in carico ed in onere ai famigliari; c) per gli assistiti facenti parte di nuclei, come definiti all art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, con valore I.S.E.E. compreso tra la soglia minima e quella massima stabilita annualmente, i famigliari possono richiedere l erogazione di un contributo economico al Comune. La misura del contributo viene determinata con criterio proporzionale tra la quota sociale residua da saldare sulla retta (dopo che l assistito ha provveduto con tutti i propri redditi e patrimoni disponibili al saldo della retta di ricovero, fatta salva la quota di eventuale c.d. regalia) e la soglia stabilita annualmente, in relazione all I.S.E.E. del nucleo familiare secondo la seguente formula: Contributo comunale = [Residuo retta*( soglia max ISEE - ISEE nucleo)/( soglia max ISEE soglia min ISEE)] d) Al fine dell eventuale intervento economico comunale, gli eventuali immobili in proprietà e altri diritti reali nella titolarità dell assistito solo in vita, nonché beni materiali di valore, vengono messi in regime fruttifero da parte dell assistito al fine di coprire la quota sociale della retta di ricovero. Solo per l anno 2016 e comunque fino ad approvazione della delibera delle tariffe anno 2017 la soglia ISEE minima si assesterà in Euro 6.524,00 e la soglia massima in Euro 18.000.

Art. 9 Controlli Sulle dichiarazioni sostitutive uniche ed attestazione ISEE presentate in ordine alla richiesta dei contributi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla normativa vigente. Fatti salvi i controlli di veridicità per legge ai sensi dell art. 71 del T.U. 445/00 e dell art. 11 comma 6 del D.P.C.M. 159/13, nel rispetto dei Criteri univoci in materia di controlli di congruità delle DSU ISEE di cui alle Linee Giuda CTSS, saranno inoltre sottoposte a controllo le Dichiarazioni Sostitutive presentate ai fini ISEE nei seguenti casi: a) somma dei redditi ai fini ISEE ai sensi dell art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 159/13 pari a zero; b) somma dei redditi ai fini ISEE ai sensi dell art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 159/13 inferiore al canone annuo della locazione, in assenza di morosità, o rata annua del mutuo per acquisto o costruzione dell immobile ad uso abitazione; Art.10 Amministrazione Trasparente Nel rispetto delle norme previste D.Lgs. 33/2013 l ente erogatore provvede agli adempimenti previsti. Art.11 Esclusioni Si potrà procederà all'esclusione delle domande per la concessione del beneficio nei seguenti casi: - accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere per difformità e/o di omissioni rilevate fra quanto dichiarato e le verifiche effettuate presso gli archivi delle Amministrazioni certificanti; - assenza di motivazione in ordine alle inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo.