(Provincia di Genova) Prot. n. COPIA Albo n.699-12.06.2014 UFFICIO DEMANIO MARITTIMO ORDINANZA N. 32 DEL 12.06.2014 Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELL UTILIZZO DELLO SPECCHIO ACQUEO DELLA ZONA TRANSITO DEL PORTO DI CAMOGLI. Il Responsabile del Servizio Demanio Marittimo individuato con provvedimento sindacale n. 52 in data 31.12.2013 TENUTO conto che lo specchio acqueo destinato all ormeggio delle unità in transito non è attualmente regolamentato e che tale situazione, in special modo durante la stagione estiva, è causa di abusi nell utilizzo di tale zona e di difficoltà nell usufruire degli specchi acquei per le imbarcazioni in transito. RITENUTO opportuno disciplinare, temporaneamente, a partire dal 16 giugno e sino al 15 settembre 2014 l utilizzo dello specchio acqueo destinato al transito nel porto di Camogli al fine di consentire a più imbarcazioni di poter usufruire in sicurezza dello stesso, in attesa di disciplinare in via definitiva tramite regolamento tale zona. CONSIDERATO che lo specchio acqueo destinato ad ormeggio delle unità di transito del Comune di Camogli, ricade nello specchio acqueo di temporanea utilizzazione del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia e Liguria Sede di Genova, allo scopo di realizzare il prolungamento della diga posta a difesa del porto di Camogli e rifiorimento della scogliera realizzata a protezione dello stesso, come da Verbale di Autorizzazione alla temporanea utilizzazione di aree del pubblico demanio marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Genova- e trasmesso all Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Camogli con nota pervenuta al prot. n.5500 in data 31.03.2014. VISTO il nulla osta all utilizzo dell area succitata del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia e Liguria Sede di Genova, in data 11.06.2014 Prot.n.4786/2014 pervenuto al prot.n. 10352 in data 11.06.2014. VISTA la precedente ordinanza n. 41 del 17.06.2013. VISTI: il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59 ; la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1; il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002; il Regolamento degli specchi acquei portuali destinati ad ormeggio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2004; i pareri già espressi in precedenti analoghe situazioni dalla Capitaneria di Porto di Genova e dall Ufficio Locale marittimo di Camogli; Pagina 1 di 5
l ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Genova n. 182/2012 dell 11.07.2012, con la quale veniva approvato il Regolamento di Sicurezza del Porto di Camogli. CONSIDERATO il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni. Visto il D. Lgs. N.267/2000 e s.m.i. Visti gli art. 30 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, e l art. 59 del Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328. Tutto ciò premesso e considerato, ORDINA Per le motivazioni esposte in premessa, formanti parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo, 1. L occupazione dello specchio acqueo destinato alle unità in transito, come meglio indicato nell allegato A alla presente ordinanza di cui forma parte integrante e sostanziale, a partire dal 16 giugno e fino al 15 Settembre 2014 è così regolamentato: a) Lo specchio acqueo identificato come "zona transito", è quello delimitato da una riga di colore giallo sulla banchina, come da planimetria allegata, e da opportuna segnaletica ed è destinato ad essere occupato dai natanti in transito. b) Le modalità di fruizione della banchina e dello specchio acqueo sono disciplinate tecnicamente dall art. 9 del Regolamento di Sicurezza del Porto di Camogli approvato con ordinanza n.182/2012 citata in premessa o comunque, dall eventuale futuro provvedimento disciplinante la medesima materia. c) Chiunque intenda usufruire delle aree adibite al transito, all arrivo in porto deve darne immediata comunicazione all'ufficio Locale Marittimo di Camogli, che ne curerà poi la trasmissione periodica all Amministrazione civica di Camogli. Nel caso in cui non sia possibile comunicare direttamente con tale Ufficio, la richiesta di utilizzo della banchina e dello specchio acqueo di transito deve essere redatta in carta semplice indicando la data e l ora di arrivo, il nome, la matricola di iscrizione dell unità, se posseduta, e le caratteristiche dimensionali nonché il nominativo e le generalità del comandante/ proprietario e del suo recapito telefonico, ed altresì dovrà essere indicata l ora di probabile partenza dell unità dal porto, come indicato nell allegato B Schema Tipo alla presente ordinanza di cui forma parte integrante e sostanziale. Tale comunicazione deve essere collocata nell apposita cassetta postale ubicata nelle immediate vicinanze dell'ufficio Locale Marittimo di Camogli. d) La sosta è gratuita e non deve in ogni caso protrarsi per più di 48 ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore (avaria, situazioni meteo-marine avverse). In caso di violazione della presente norma l Ufficio Demanio Marittimo comunale potrà disporre, con idoneo provvedimento, lo sgombero dell unità in sosta, fermo restando quanto disciplinato nel Titolo III Capo I del Codice della Navigazione e quanto previsto dalla normativa in materia di occupazione sine titulo. e) Alle unità che usufruiscono della zona transito non è consentito produrre nuove istanze di ormeggio se non siano trascorsi almeno sette giorni dalla data in cui hanno liberato la predetta area. Pagina 2 di 5
f) L occupazione nella zona transito in caso di manifestazioni o lavori potrà essere vietato. In tale caso l area potrà essere riservata alle unità al seguito della manifestazione o necessarie allo svolgimento dei lavori. g) Chiunque violi le norme della presente ordinanza è punito per ogni fattispecie prevista, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione. h) In deroga alla presente ordinanza è consentito di usufruire delle suddette aree, senza limitazioni d orario, alle unità utilizzate per motivi di pubblica utilità. 2. La presente ordinanza entrerà in vigore il 16.06.2014 3. L Ufficio tecnico comunale, il Comando Polizia Municipale e le altre Forze dell ordine sono incaricati, per la parte di competenza, della esecuzione della presente ordinanza. 4. Al presente provvedimento sarà data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione all albo pretorio dell Ente per 15 giorni consecutivi (ai sensi dell art. 38 comma 4 dello Statuto), e contestualmente all Albo on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi dell art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69). Si avverte che: A norma dell art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione alla legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria. A norma dell art. 8 della stessa legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comm. Sup. Antonio Santacroce e che l ufficio per prendere visione degli atti è l Ufficio Demanio Marittimo. Per le trasgressioni trova applicazione la sanzione prevista dall art. 1164 Cod. Nav. DISPONE Di inviare copia della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza: all Ufficio Tecnico comunale all Ufficio Cultura / Turismo comunale al Comando Polizia Locale al Comando Stazione Carabinieri Camogli alla Capitaneria di Porto di Genova all Ufficio Locale Marittimo di Camogli Il Responsabile dell Ufficio Demanio Marittimo F.TO Comm. Sup. Antonio Santacroce Pagina 3 di 5
ALLEGATO A Pagina 4 di 5
SCHEMA TIPO ALLEGATO B ALL UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI CAMOGLI Via Scalo, 4 16032 Camogli Tel. e fax 0185/770032 COMUNICAZIONE ORMEGGIO TEMPORANEO NELLA ZONA TRANSITO DEL PORTO DI CAMOGLI Il/La sottoscritto/a. Nato/a..Provincia di.il. Residente in..provincia di. Via.. recapito telefonico.. In qualità di Comandante/Proprietario dell unità: Nome.... Matricola di iscrizione (se in possesso).. Lunghezza di mt... e larghezza di mt. COMUNICA Che l unità sopra indicata ha ormeggiato nella zona transito del porto di Camogli, alle ore. del. e che l ora di partenza è prevista per le ore del.... Dichiaro di essere a conoscenza che non potrò usufruire per più di 48 ore dell ormeggio in ona transito e che non potrò di nuovo ormeggiare nella zona transito del porto di Camogli se non sono trascorsi almeno sette giorni dalla data in cui ho liberato l ormeggio oggetto della presente comunicazione. Camogli, Lì FIRMA.. Pagina 5 di 5