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2003E0495 IT 23.07.2014 008.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B POSIZIONE COMUNE 2003/495/PESC DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2003 sull'iraq e recante abrogazione delle posizioni comuni 96/741/PESC e 2002/599/PESC (GU L 169 dell 8.7.2003, pag. 72) Modificata da: Gazzetta ufficiale n. pag. data M1 Posizione comune 2003/735/PESC del Consiglio del 13 ottobre 2003 L 264 40 15.10.2003 M2 Posizione comune 2004/553/PESC del Consiglio del 19 luglio 2004 L 246 32 20.7.2004 M3 Posizione comune 2008/186/PESC del Consiglio del 3 marzo 2008 L 59 31 4.3.2008 M4 Posizione comune 2009/175/CFSP del Consiglio del 5 marzo 2009 L 62 28 6.3.2009 M5 Decisione 2010/128/PESC del Consiglio del 1 o marzo 2010 L 51 22 2.3.2010 M6 Decisione 2011/100/PESC del Consiglio del 14 febbraio 2011 L 41 9 15.2.2011 M7 Decisione 2012/812/PESC del Consiglio del 20 dicembre 2012 L 352 54 21.12.2012 M8 Decisione 2014/484/PESC del Consiglio del 22 luglio 2014 L 217 38 23.7.2014

2003E0495 IT 23.07.2014 008.001 2 POSIZIONE COMUNE 2003/495/PESC DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2003 sull'iraq e recante abrogazione delle posizioni comuni 96/741/PESC e 2002/599/PESC IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 15, considerando quanto segue: (1) La risoluzione 1483 (2003), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 22 maggio 2003, abolisce tutti i divieti concernenti il commercio con l'iraq e le risorse economiche e finanziarie messe a disposizione di questo paese che erano stati imposti dalla risoluzione 661 (1990) dello stesso Consiglio di sicurezza e dalle successive risoluzioni tra cui la risoluzione 778 (1992), fatta eccezione dei divieti concernenti la vendita o la fornitura all'iraq di armi e materiale connesso diverso dalle armi e dal materiale connesso richiesti dagli Stati Uniti d'america e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord quali forze occupanti con comando unificato (in seguito denominata «l'autorità»). La risoluzione 1483 (2003) impone inoltre nuove misure. (2) Il Consiglio si compiace della decisione del Consiglio di sicurezza di abolire le sanzioni nei confronti dell'iraq. (3) Il Consiglio accoglie con favore l'impegno assunto nella risoluzione 1483 (2003) dal Consiglio di sicurezza e dall'autorità inteso a contribuire alla ricostruzione dell'iraq e ad aiutare il popolo iracheno ad avviare la costituzione di un governo rappresentativo, riconosciuto a livello internazionale. (4) Occorrerebbe pertanto abrogare le posizioni comuni del Consiglio 96/741/PESC ( 1 ) e 2002/599/PESC ( 2 ). (5) Occorre un'azione da parte della Comunità per attuare determinate misure, HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE: M2 Articolo 1 1. È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri di vendere, fornire, trasferire o esportare in Iraq armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di tale territorio. ( 1 ) Posizione comune 96/741/PESC, del 17 dicembre 1996, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'unione europea, relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'iraq (GU L 337 del 27.12.1996, pag. 5). ( 2 ) Posizione comune 2002/599/PESC, del 22 luglio 2002, che integra la posizione comune 96/741/PESC relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'iraq (GU L 194 del 23.7.2002, pag. 47).

2003E0495 IT 23.07.2014 008.001 3 M2 2. Fermi restando i divieti o gli obblighi che incombono agli Stati membri relativamente ai prodotti di cui ai punti 8 e 12 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza, del 3 aprile 1991, o alle attività di cui al punto 3, lettera f) della risoluzione 707 (1991) dello stesso Consiglio di sicurezza, del 15 agosto 1991, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all esportazione di armamenti e materiale connesso richiesti dal governo iracheno o dalla forza multinazionale istituita ai sensi della risoluzione 1511 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per gli scopi previsti dalla risoluzione 1546 (2004) dello stesso Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 3. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l esportazione di armamenti e materiale connesso di cui al paragrafo 2 sono soggetti ad autorizzazione concessa dalle competenti autorità degli Stati membri. M7 Articolo 2 Tutti i fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche: a) appartenenti al precedente governo iracheno, nonché ai relativi organi, entità giuridiche o agenzie statali, situati al di fuori dell Iraq al 22 maggio 2003, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza; o b) che sono stati trasferiti dall Iraq o acquisiti da Saddam Hussein o da altri alti funzionari dell ex regime iracheno nonché dai loro stretti familiari, compresi enti posseduti o controllati direttamente o indirettamente dagli stessi ovvero da persone che agiscano per conto o su incarico di questi, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza, sono congelati senza indugio e salvo che detti fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche siano essi stessi oggetto di un precedente vincolo o decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso possono essere usati per soddisfare tale vincolo o decisione sono immediatamente trasferiti dagli Stati membri al meccanismo istituito dal governo iracheno per succedere al Fondo di sviluppo per l Iraq secondo le condizioni previste dalle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza. M8 Articolo 2 bis Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone e delle entità beneficiarie di cui all'articolo 2, lettera b). Sono ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche: a) necessari per soddisfare i bisogni di base delle persone di cui all'articolo 2, lettera b), e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

2003E0495 IT 23.07.2014 008.001 4 M8 b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati; o d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente abbia comunicato i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione. Articolo 3 Saranno adottate tutte le misure adeguate per agevolare la restituzione alle istituzioni irachene in condizioni di sicurezza dei beni culturali dell'iraq e di altri oggetti che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa o costituiscano una rarità scientifica rimossi illegalmente dal Museo Nazionale dell'iraq, dalla biblioteca nazionale e da altri siti nel paese a decorrere dall'adozione della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza, anche vietando il commercio o il trasferimento di detti oggetti e di oggetti per i quali sussiste il ragionevole sospetto che siano stati rimossi illegalmente. M3 Articolo 4 Tutti i proventi di tutte le esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'iraq a decorrere dal 22 maggio 2003 sono depositati nel Fondo di sviluppo per l'iraq alle condizioni previste nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Articolo 5 1. Il petrolio, i prodotti petroliferi e il gas naturale originari dell'iraq non saranno soggetti a procedimenti giudiziari fino al passaggio di proprietà all'acquirente iniziale né ad alcuna forma di sequestro, sequestro conservativo presso terzi o esecuzione. 2. Si applicheranno privilegi e immunità analoghi a quelli fruiti dalle Nazioni Unite a: a) proventi e obbligazioni derivanti dalla vendita dei prodotti di cui al paragrafo 1; b) Fondo di sviluppo per l'iraq, e c) fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche da trasferire al Fondo di sviluppo per l'iraq a norma dell'articolo 2.

2003E0495 IT 23.07.2014 008.001 5 M3 3. I privilegi e le immunità di cui al paragrafo 2, lettera a), non si applicano in caso di azioni giudiziarie per le quali è necessario ricorrere a detti proventi e obbligazioni al fine di onorare la responsabilità per danni accertati in relazione a disastri ecologici, tra cui gli spandimenti di idrocarburi, verificatisi dopo il 22 maggio 2003. 4. I privilegi e le immunità di cui ai paragrafi 1, 2 lettera a) e 2 lettera b) non si applicano riguardo alle sentenze passate in giudicato derivanti da obblighi contrattuali assunti dall'iraq successivamente al 30 giugno 2004. Articolo 6 Le posizioni comuni 96/471/PESC e 2002/599/PESC del Consiglio sono abrogate. Articolo 7 M6 La presente posizione comune entra in vigore alla data di adozione. Essa si applica dal 22 maggio 2003. Gli articoli 4 e 5 si applicano fino al 30 giugno 2011. Articolo 8 La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea.