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INAIL: sconti in rialzo per gli artigiani Fissato all 8,16% lo sconto sui premi INAIL per gli artigiani. Premessa Nuovo aumento, seppur leggero, degli sconti sui premi INAIL riservati alle imprese artigiane. Infatti, per l anno 2015, la riduzione passa dal 7,99% all 8,16% dell anno scorso; a beneficiarne sono solo le imprese in regola con le norme sulla sicurezza nel biennio 2013/2014. A stabilirlo è il Decreto Interministeriale 22 ottobre 2015 (Lavoro-Economia) pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it). La normativa L incentivo, previsto dalla Finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006), è rivolto a favore delle aziende che abbiano effettuato interventi di prevenzione nell ambito di piani pluriennali concordati con le parti sociali e che, in regola con gli adempimenti contributivi e con le norme del T.U. Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), non abbiano denunciato infortuni nell ultimo biennio. Gli interessati L agevolazione è rivolta a tutte le imprese artigiane in presenza dei seguenti requisiti: regolarità con tutti gli obblighi in materia di sicurezza; assenza di infortuni nel biennio precedente la richiesta (2013/2014). È importante precisare, inoltre, che lo sconto si applica sul premio di regolazione al lordo di altre riduzioni eventualmente spettanti (retribuzioni effettive per tasso applicato).

In attesa delle istruzioni Ora che si conosce lo sconto sui premi INAIL non ci resta che attendere le relative istruzioni dell Istituto assicurativo. Sul punto si ricorda che, già dal 2011, per fruire dello sconto è necessario presentare domanda di ammissione al beneficio. A tal fine, occorre selezionare il campo SI del Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781 della prima schermata del servizio ALPI online o valorizzare l apposito campo del Record retributivo (trk 100) Anagrafica cliente del file del servizio Invio telematico dichiarazione salari. FONTE: fiscal-focus.it Imprese Artigiane. Riduzione premio INAIL Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Art.1, commi 780 e 781: riduzione dei premi per gli artigiani. Annualità 2015. Il Presidente dell INAIL, con Determina n. 272 del 20 luglio 2015, ha definito: nella misura dell 8,16% dell importo del premio dovuto per il 2015 la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2013/2014. Inoltre si precisa che per ottenere la riduzione del premio occorre che le imprese siano iscritte alla gestione Artigiani e siano in regola con gli adempimenti contributivi

e con tutti gli obblighi previsti in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dalle specifiche normative di settore. La determina in esame sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l adozione del provvedimento di competenza. INAIL. Riduzione premio alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2013/2014 Il Presidente determina di stabilire la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2013/2014, in misura pari al 8,16% dell importo del premio dovuto per il 2015. La determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l adozione del provvedimento di competenza. Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Art.1, commi 780 e 781: riduzione dei premi per gli artigiani. Annualità 2015. Documento: Determina n. 272 del 20 luglio 2015 IL PRESIDENTE visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367; visto l art. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n.122 del 30 luglio 2010; visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell Istituto; vista la relazione del Direttore Generale del 17 luglio 2015; visto l art. 1, comma 780, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), che prevede la riduzione dei premi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti dalle imprese artigiane con effetto dal 1 gennaio 2008, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo, relativo alla gestione unitaria dell Ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l anno 2007 (2,8%); visto l art. 1, comma 781, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), che stabilisce il riconoscimento della riduzione dei premi dovuta alle aziende artigiane prioritariamente a favore delle aziende che abbiano effettuato interventi prevenzionali nell ambito dei piani pluriennali concordati tra le parti sociali e che, in regola con tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 626/1994 (oggi modificato ed integrato dal successivo D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e dalle specifiche normative di settore, non abbiano, altresì, denunciato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio; vista la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 settembre 2008, con la quale il citato dicastero comunicò che il Ministero dell Economia e delle Finanze ha rappresentato il carattere strutturale dell intervento a partire dal 1 gennaio

2008 e ha precisato che le risorse da destinare agli artigiani risultano pari a 27 milioni di euro annui, da assegnare in via prioritaria alle aziende artigiane che investono in prevenzione; vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5.03.2010, con la quale si rappresenta che tanto la Ragioneria Generale dello Stato quanto l Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro hanno espresso pareri concordi nel dare una interpretazione dell articolo 1, commi 780 e 781 della legge 27 dicembre 2006, n.296 diretta a concedere lo sconto a tutte le aziende che certifichino il rispetto delle norme in materia di sicurezza e la mancanza di infortuni in un arco di tempo precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio (articolo 781, punto b) senza tener conto dell attuazione dei suddetti piani pluriennali almeno fino a quando i medesimi non diverranno operativi; tenuto conto che, nel frattempo, sono maturate le condizioni per assentire lo sconto per la annualità 2015; vista la scheda tecnica della Consulenza statistica attuariale, allegata alla citata relazione del Direttore Generale, con la quale la percentuale della riduzione, da applicarsi in sede di regolazione 2015, viene determinata in misura pari al 8,16% dell importo del premio assicurativo dovuto per il 2015, DETERMINA di stabilire la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2013/2014, in misura pari al 8,16% dell importo del premio dovuto per il 2015. La presente determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l adozione del provvedimento di competenza. f.to Prof. Massimo DE FELICE

FONTE: INAIL Autonomi, pensione più costosa E fissato per il 16 maggio il primo appuntamento degli artigiani e commercianti con la contribuzione Inps 2015. Lo ricorda lo stesso ente di previdenza con la circolare n. 26/2013, dove peraltro si registra l aumento delle aliquote deciso con il provvedimento Salva Italia (art. 24, comma 22, della legge n. 214/2011) che porterà gradualmente il peso sulle categorie degli autonomi al 24% del reddito prodotto. Valori 2015 Con il previsto aumento dello 0,45% annuo, stabilito dalla riforma Fornero, l aliquota contributiva degli artigiani quest anno è fissata al 22,65%; mentre quella dei commercianti al 22,74%. Quest ultima risulta leggermente più elevata in quanto contiene al suo interno una maggiorazione pari allo 0,09% (sino al 2018), destinata al cosiddetto fondo per la rottamazione negozi (art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996) che interviene nei confronti dei soggetti che hanno cessato l attività (e restituito la licenza), riconoscendo loro un indennizzo pari al minimo di pensione Inps per la durata massima di tre anni. La base imponibile sulla quale devono essere calcolati i contributi è costituita dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini fiscali prodotti nello stesso anno cui la contribuzione si riferisce, nel rispetto di un minimale e di

un massimale (previsti dalla legge n. 233/1990). Come base imponibile «provvisoria», ai fini del pagamento della contribuzione alle varie scadenze, occorrerà quindi fare riferimento al reddito d impresa da denunciare al Fisco per l anno 2014. I versamenti effettuati durante il 2015 costituiscono quindi un acconto, il cui conguaglio (sulla base del reddito definitivo 2015) andrà effettuato nella primavera del 2016. Per quest anno il minimale di reddito ai fini del calcolo della contribuzione dovuta all Inps è di 14.876,16 euro (47,68, minimale contributivo del settore x 312), che maggiorato di 671,39 euro (ex art. 6 della legge n. 415/1991) risulta pari a 15.548 euro. Il contributo minimo, comprensivo della quota del contributo di maternità 7,44 euro, è così articolato: artigiani: 3.529,06 euro per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.062,62 euro per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni); commercianti: 3.543,05 euro per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.0760,61 euro per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni). Per l anno 2015 il massimale di reddito annuo è pari a 76.872 euro ricavato dalla prima fascia del cosiddetto tetto di retribuzione pensionabile (46.123) maggiorato di due terzi. Occorre precisare inoltre che l aumento di un punto percentuale dell aliquota contributiva (legge n. 438/1992) interessa anche artigiani e commercianti. Per cui, per il 2015 anche le due categorie di autonomi devono versare il 22,65 o 22,74% (19,65 o 19,74%, i giovani collaboratori) sul reddito d impresa fino a 46.123 euro (tetto pensionabile), e 23,65 o 23,74% (20,65 o 20,74%, i giovani collaboratori) sull eventuale quota eccedente, fino al massimale di 76.872 euro. Il massimale contributivo/pensionabile (non frazionabile

a mese) che si applica agli iscritti dal 1 gennaio 1996, privi di anzianità assicurativa alla data del 31 dicembre 1995, per l anno 2015 risulta invece pari a 100.324 euro. Contributo maternità Per effetto dell art. 49, comma 1, della legge n. 488/1999 (la Finanziaria 2000), il contributo di maternità è fissato nella misura di 0,62 euro mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza. Nei moduli di pagamento inviati dall Inps, il contributo per le prestazioni di maternità viene aggiunto agli importi dovuti per contribuzione Ivs dovuta sul minimale di reddito. Versamenti Sia gli artigiani sia gli esercenti attività commerciali devono corrispondere i contributi tramite i modelli di pagamento unificato F24, indipendentemente dal fatto che risultino o meno titolari di partita Iva. Questo il calendario: 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2015 e 16 febbraio 2016 per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento dell Irpef in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2014, primo e secondo acconto 2015. Affittacamere e produttori assicurativi Coloro che esercitano l attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull effettivo reddito, maggiorati dell importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità. FONTE: lavorofisco.it

Artigiani e commercianti. Quarta rata 2014 in scadenza Scade il 16 febbraio 2015 l ultimo appuntamento contributivo relativo all anno 2014 per artigiani e commercianti. Ultimatum per gli artigiani e commercianti. Infatti, lunedì 16 febbraio 2015 scade l ultimo giorno utile entro il quale i menzionati lavoratori dovranno versare la quarta e ultima rata, per l anno 2014, dovuto sul contributo minimo obbligatorio. A tal proposito, è utile ricordare che le aliquote da utilizzare per il calcolo della quarta tranche sono quelle previste per l anno 2014 e non quelle recentemente fornite dall INPS (circolare n. 26/2015) pari al: 22,20% per gli artigiani; 22,29% per i commercianti (è compresa la maggiorazione dello 0,09% istituita dall art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996). Aliquota, questa, che scende rispettivamente al 19,20% se artigiani coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, ovvero al 19,29% se trattasi di commercianti artigiani coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni. Inoltre, per i soggetti con un età anagrafica superiore a 65 anni già pensionati presso la gestione artigiani e commercianti dell INPS è riconosciuta una riduzione del 50% dei contributi dovuti. Soggetti interessati I soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali in commento sono tutti i

contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per sé stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell impresa familiare o coniugale. Contributi minimi Quanto al reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuto dai lavoratori autonomi, si fa riferimento all anno 2014, pari a 15.516. Pertanto, qualora il lavoratore percepisca un reddito annuo inferiore a tale valore, si dovrà corrispondere comunque la contribuzione fissa, che per l anno 2014, pari a: 3.451,99 per gli artigiani ( 2.986,51 se coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni; 3.465,52 commercianti ( 3.000,48 se coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni). Qualora invece l artigiano o commerciante avesse prestato periodi di attività lavorativa inferiori all anno, il contributo sul minimale andrà rapportato a mesi, nel seguente modo: 287,67 per gli artigiani ( 248,88 se coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni; 288,83 commercianti ( 250,04 se coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni). Aliquota aggiuntiva È bene ricordare, inoltre, che le percentuali illustrate in premessa dovranno essere rideterminati qualora il lavoratore di cui trattasi supera la soglia minima di 15.516. In tal caso, infatti, si applica un ulteriore punto percentuale, così come previsto dall art. 3- ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del massimale di reddito annuo, oltre il quale decade l onere previdenziale (ma non si matura la pensione), pari per il 2014, ad 76.718,

equivalenti a due terzi in più del limite stesso. Calcolo Altra importante precisazione da fare riguarda i calcoli dai quali scaturisce l importo a debito da versare all INPS. In particolare, i contributi sono: calcolati sulla totalità dei redditi d impresa denunciati ai fini Irpef e rapportati ai redditi d impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi nell anno 2014, ai redditi 2013, denunciati in Unico 2014). Stop al cartaceo Infine, per quanto riguarda le modalità di pagamento, l INPS ha precisato che dal 23 aprile 2014, gli artigiani e i commercianti troveranno sul sito il prospetto e i modelli F24 precompilati per il versamento dei contributi dovuti per l anno 2014. Gli F24 sono accessibili dal Cassetto Previdenziale degli Artigiani e dei Commercianti nella sezione Posizione assicurativa Dati del modello F24. FONTE: fiscal-focus.info Artigiani e Commercianti. Le aliquote contributive 2015 Fornite le aliquote contributive dovute per l anno in corso da artigiani ed esercenti attività commerciali. Continua senza sosta il graduale innalzamento delle aliquote contributive, disposto dalla manovra Monti-Fornero (L. n. 214/2011) nei confronti degli iscritti alla gestione

artigiani ed esercenti attività commerciali. Per quest anno, in particolare, l aliquota ammonta al 22,65% per gli artigiani e al 22,74% per i commercianti. Percentuali, queste, che si dimezzano qualora si riferiscano a soggetti con un età anagrafica superiore a 65 anni, già pensionati presso la gestione artigiani e commercianti dell INPS Inoltre, è bene tenere presente che, già dall anno 2013, l INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, Dati del mod. F24. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf il modello da utilizzare per effettuare il pagamento. A darne notizia è l INPS con la Circolare n. 26 di ieri. Riforma Monti-Fornero L incremento contributivo (pari al 22,20% per l anno 2014) trae origine dall art. 24, c. 22 della riforma Monti-Fornero (L. n. 214/2011), la quale ha stilato una tabella di marcia che prevede annualmente dal 1 gennaio 2012 aumenti dello 0,45 punti percentuali, fino a raggiungere a regime il 24%. Il minimale Alla luce delle suddette aliquote contributive, il contributo minimale dovuto, per l anno 2014, ammonta a: 3.529,06 euro (artigiani) ovvero 3.543,05 (commercianti). Se parliamo invece di coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, l importo dovuto è pari a: 3.062,62 euro (artigiani) ovvero 3.076,61 euro (commercianti). Resta fermo che per periodi inferiori all anno solare, il contributo sul minimale va riportato a mese. Reddito eccedente il minimale L aliquota contributiva va

calcolata sulla totalità dei redditi d impresa prodotti nel 2014 per la quota eccedente il minimale di 15.548 annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all importo di 46.123. Qualora il lavoratore superi il predetto limite, dovrà corrispondere un punto percentuale in più, ai sensi dell art. 3-ter della L. n. 438/1992. Il massimale Quanto al reddito annuo massimale entro il quale sono dovuti i contributi IVS, l INPS specifica che questi ammontano, per quest anno, a 76.872 euro. Al riguardo, si rammenta che tale limite opera esclusivamente per i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Infatti, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a 100.324; tale massimale non è frazionabile in ragione mensile. Contribuzione a saldo Con l occasione, l INPS tiene a ricordare che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: è calcolato sulla totalità dei redditi d impresa denunciati ai fini IRPEF (non soltanto su quello derivante dall attività che dà titolo all iscrizione nella gestione di appartenenza); è rapportato ai redditi d impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell anno 2015, ai redditi 2015, da denunciare al fisco nel 2016). Pertanto, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d impresa realizzati nel 2015, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Termini e modalità di versamento Gli appuntamenti 2015 che interessano gli artigiani e commercianti sono: 16 maggio, 20

agosto, 17 novembre 2014 e 16 febbraio 2016. Tali scadenze valgono per i contributi dovuti sul minimale di reddito; mentre per la quota di reddito eccedente il minimale, la scadenza segue il termine per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015. FONTE: fiscal-focus.info Artigiani e commercianti. Avvisi bonari in arrivo Sono stati emessi gli avvisi bonari, relativi alla rata in scadenza a novembre 2014, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti. Premessa Avvisi bonari sul web per gli artigiani e commercianti. Infatti, l INPS ha messo a disposizione del contribuente all interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti gli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a novembre 2014. Inoltre, è stata predisposta anche la relativa comunicazione che di solito veniva spedita, visualizzabile al seguente indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti Posizione Assicurativa Avvisi Bonari generalizzati. Qualora l iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il call-center dell Istituto per consentire un rapido abbinamento del versamento. In caso di mancato pagamento invece l importo dovuto verrà richiesto

tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. A renderlo noto è l INPS con il messaggio n. 767 di ieri. Avvisi bonari All interno del proprio sistema di recupero crediti l INPS, prima di procedere all iscrizione a ruolo e alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale, promuove una politica definita degli avvisi bonari, cioè comunicazioni finalizzate a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente. Nel dettaglio, mediante l avviso si segnalano i contributi dovuti e non pagati alla scadenza (o versati in ritardo) relativamente all anno in corso, a quello precedente o ad anni pregressi (nei limiti della prescrizione), accertati d ufficio o tramite l attività di vigilanza. La comunicazione Quanto alla comunicazione avente per oggetto il recupero della contribuzione dovuta sul minimale di reddito e/o sanzioni, è bene ricordare che l avviso bonario non sarà più inviato a mezzo posta, ma verranno messe a disposizione del contribuente sul proprio Cassetto previdenziale. In particolare, gli avvisi bonari potranno essere visualizzati all interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo: Posizione Assicurativa -> Avvisi Bonari. Contestualmente è stata inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il cassetto il loro indirizzo di posta elettronica. FONTE: fiscal-focus.info

Artigiani e Commercianti. Terza rata in arrivo Ultimata l elaborazione dell imposizione contributiva per artigiani e commercianti, relativamente alla terza emissione 2014. Premessa Tutto pronto per il versamento della terza rata (2014) a carico dei lavoratori appartenenti alla Gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. L INPS, infatti, ha comunicato che è stata ultimata l elaborazione dell imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione previdenziale degli artigiani e commercianti nel corso del corrente anno e non già interessati da imposizione contributiva. In particolare, sono stati predisposti i modelli Delega F24 necessari per il versamento della contribuzione dovuta. Tali modelli sono disponibili in versione precompilata nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa Dati del modello F24, dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento. A darne notizia è l INPS con il messaggio n. 7795/2014. Aliquote contributive Per quest anno, le aliquote contributive ammontano: al 22,20% per gli artigiani ed al 22,29% per i commercianti. Mentre il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, è pari a 15.516. Di conseguenza, il contributo minimale dovuto, per l anno 2014, risulta così suddiviso: 3.451,99 per gli artigiani e 3.465,52 per i commercianti.

Qualora l interessato abbia un età inferiore a 21, i contributi minimali risultano così stabiliti: 2.986,51 per gli artigiani e 3.000,48 per i commercianti. La base di calcolo Al riguardo, si rammenta che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: è calcolato sulla totalità dei redditi d impresa denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall attività che dà titolo all iscrizione nella gestione di appartenenza); è rapportato ai redditi d impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell anno 2014, ai redditi 2014, da denunciare al fisco nel 2015). Pertanto, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d impresa realizzati nel 2014, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Addio all invio cartaceo Infine, l INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, Dati del mod. F24. FONTE: fiscal-focus.info

Artigiani e Commercianti Il cassetto previdenziale si arricchisce di otto nuove funzionalità. In caso di mancanza di un recapito, l artigiano o il commerciante sarà avvisato mediante un apposito alert. Premessa Il cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti si arricchisce di otto nuove funzionalità. Tra le novità messe a disposizione, spunta l alert che segnala la necessità di inserire i propri recapiti (e-mail, ovvero Pec) al fine di consentire all INPS di potenziare al massimo le possibilità di fruizione di tutti i servizi telematici presenti nel Cassetto. Altra novità consiste nella visualizzazione dell esito delle istanze presentate attraverso il canale dei Servizi online (c.d. istanze telematizzate). A darne notizia è l INPS con il messaggio n. 4211/2014. Nuove funzionalità Al fine di migliorare l efficacia e l efficienza della propria azione amministrativa, l INPS ha integrato il cassetto previdenziale per Artigiani e commercianti con le seguenti funzionalità: possibilità di riprodurre le informazioni inserite in fase di presentazione delle istanze telematizzate; possibilità di effettuare il download della ricevuta in formato pdf delle istanze telematizzate presentate; visualizzazione in anagrafica aziendale, dei periodi di attività legati a ogni singola posizione previdenziale intestata al codice fiscale del titolare, al fine di fornire un primo e immediato dato indicativo e sintetico

dei propri periodi contributivi imposti; possibilità di inviare, visualizzare e scaricare le ricevute di versamento (delega modello F24 quietanzate); consultazione delle c.d. News, ossia di tutte le segnalazioni di carattere esclusivamente tecnico applicativo di cui si intende fornire un immediata visibilità; consultazione delle Circolari e dei Messaggi di diretta competenza dell area Artigiani e Commercianti e aventi rilevanza esterna. PIN obbligatorio Infine, l Istituto previdenziale rammenta che per poter accedere alle suddette funzionalità occorre munirsi di apposito PIN, così da consentire all Istituto di potenziare al massimo le opportunità di comunicazione e conseguentemente ampliare e rendere sempre più efficaci le possibilità di fruizione di tutti i servizi telematici. FONTE: Fiscal Focus Premi Inail artigiani con importi già aggiornati al 2014 L istituto, nel definire le basi di calcolo dei premi per gli artigiani, ha tenuto conto dei minimali aggiornati già in sede di rata anticipata. L INAIL, con la Nota n. 2721 dell 11 aprile 2014, ha voluto integrare quanto precisato nella Circolare n. 21/2014, chiarendo che i valori dei premi minimi annuali 2014 dovuti

per gli Artigiani (titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano) trovano applicazione anche per le posizioni artigiane in essere ai fini dell Autoliquidazione 2013/2014 e non solo per le nuove posizioni assicurative. Infatti, il differimento al 16 maggio 2014 del termine dell autoliquidazione 2013/2014 e del relativo pagamento dei premi, nonché del termine per il pagamento dei premi speciali unitari per i quali non è prevista l autoliquidazione, ha consentito all Istituto di tenere conto dei minimali aggiornati già in sede di rata anticipata, evitando il differimento alla regolazione del computo corretto del premio in relazione ai minimali vigenti. Fonte: Inail