PREMESSO CHE: - il R. R. n. 11 del 7 aprile 2015 ha novellato il citato R. R. n. 4/2007. CONSIDERATO CHE:

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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2017 9789 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2017, n. 54 Attuazione dell art. 32 del R. R. n. 4 del 18.1.2007, per la determinazione della tariffa/costo standard di riferimento regionale per le prestazioni erogate dal centro socio educativo diurno, dalla ludoteca, dai servizi educativi e per il tempo libero, e dal centro aperto polivalente per minori, di cui agli artt. 52, 89, 103 e 104 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. Approvazione. L Assessore al Welfare, Salvatore Negro, sulla base dell istruttoria espletata dal Servizio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità, come confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue: PREMESSO CHE: l articolo 11 della Legge n. 328/2000, stabilisce che l autorizzazione al funzionamento dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti del settore privato e del privato sociale è rilasciata dai Comuni in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale; - l articolo 8, comma 3 lettera f, della già citata legge, attribuisce alle Regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l autorizzazione e la vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma all articolo 1, comma 5; - con Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 308 del 21/05/2001, sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l autorizzazione all esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rinviando alle Regioni la definizione di ulteriori requisiti; - con legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, la Regione Puglia ha adottato la nuova disciplina del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia; - con Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, e s.m.i., la Giunta Regionale ha dato attuazione alla I.r. n. 19/2006 approvando, tra l altro i requisiti minimi strutturali, funzionali e organizzativi per l autorizzazione al funzionamento di tutte le strutture e i servizi sociali e sociosanitari riconosciuti in Puglia; - l articolo 32 del Regolamento regionale n. 4/2007 nel fissare criteri e modalità per la definizione delle tariffe di riferimento regionale (per persona pro die) per le strutture e servizi socioassistenziali e sociosanitari ivi contemplati, ha rinviato ad apposito atto della Giunta regionale la determinazione delle stesse tariffe, da adottarsi entro il termine di 180 giorni dall entrata in vigore del Regolamento, termine di fatto decorrente dal 6.02.2007 (essendo stato pubblicato nel BURP n. 12 del 22.01.2007); - il R. R. n. 11 del 7 aprile 2015 ha novellato il citato R. R. n. 4/2007. CONSIDERATO CHE: - l art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007 stabilisce che la tariffa da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e servizi sociali e sociosanitari autorizzati ovvero accreditati è da intendersi quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, nonché riferita agli accordi contrattuali e ai rapporti convenzionali e/o di accreditamento dei servizi ivi regolamentati con gli Enti locali, gli ambiti territoriali sociali, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture periferiche delle amministrazioni centrali titolari

9790 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2017 degli specifici interventi rivolti alle persone di cui allo stesso Regolamento, anche in regime di compartecipazione da parte degli utenti. - Nello specifico, secondo quanto previsto al comma 2 dell art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007, la determinazione delle tariffe regionali di riferimento deve tener conto dei seguenti criteri: a) costo del servizio in relazione ai contenuti ed alle modalità di erogazione, sulla base di parametri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato; b) caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto accreditato; c) grado di complessità della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno; d) esigenza di promuovere e facilitare il consumo di determinati servizi, nella platea dei potenziali utenti beneficiari; e) applicazione dei fattori che determinano economie di scala nella distribuzione dei costi indiretti di gestione, per ridurre progressivamente le tariffe applicate al crescere della dimensione per moduli e per posti/utente di ciascuna struttura. - come risulta dalla nota tecnica allegata, per tariffa bisogna intendere il costo standard; - le Associazioni datoriali di categoria e le principali centrali cooperative sono state sentite nel corso dell incontro del 26/10/2016, secondo quanto previsto dall art.32 comma 2 del R.R. 4/2007; - in particolare l AGCI Solidarietà, la Confcooperative-federsolidaríetà e la Legacoop, con una nota congiunta del 10.11.2016, e l ACSEMI, con una nota del 16.11.2016, hanno presentato le proprie osservazioni in merito ai costi standard elaborati dagli uffici regionali; - in data 11.1.2017 è stata sottoscritta l intesa tra la Regione Puglia e l ANCI Puglia, secondo quanto previsto dall art.32 comma 2 del R.R. 4/2007; - i costi del personale sono stati calcolati considerando contratti di lavoro annuali, comprese le ferie, mentre il costo standard per posto bambino è calcolato in base al parametro dei 288 gg. per 30/38 ore settimanali, in relazione alla tipologia di servizio (i costi del personale della ludoteca e del centro polivalente per minori sono calcolati per 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana, cioè 30 ore settimanali; in base alle osservazioni dei rappresentanti dei soggetti gestori, i costi del personale del centro diurno sono stati così calcolati: coordinatore a tempo pieno per 38 ore settimanali; educatori sociali per 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana e 4 ore settimanali aggiuntive, cioè 34 ore a settimana, personale ausiliario per 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana, cioè 30 ore settimanali); - i costi del personale sono stati parametrati al contratto per la cooperazione sociale; - i costi dei pasti/merenda sono stati quantificati in 2,00 per la struttura per la quale è prevista la somministrazione, mentre le spese generali sono quantificate nella misura del 10% sui costi di personale e sul pasto; RAVVISATA LA NECESSITÀ - di provvedere alla approvazione dei costi standard regionali di riferimento per i servizi di cui agli artt. 52, 89, 103 e 104 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., indicate nell allegato 1 calcolate sulla base dei criteri e delle modalità indicate nell allegato 2 al presente atto.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 13-2-2017 9791 Alla luce di quanto fin qui premesso, considerato e ravvisato, si propone alla Giunta Regionale di approvare, con la presente proposta di deliberazione, i costi standard determinati per il centro socio educativo diurno, la ludoteca, i servizi educativi per il tempo libero ed il centro polivalente per minori, di cui agli artt. 52, 89, 103 e 104 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., secondo quanto riportato nell allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente alla nota tecnica (allegato 2), indicante i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard regionali di riferimento per le suddette strutture, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SS.MM.II.: La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale Il provvedimento del quale si propone l adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell art. 4, comma 4, lett. a) e f) della legge regionale n. 7/1997. L Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l adozione del conseguente atto finale LA GIUNTA - udita la relazione e la conseguente proposta dell Assessore; - viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio e dalla Dirigente della Sezione; - a voti unanimi espressi nei termini di legge: DELIBERA 1) di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo; 2) di prendere atto dell istruttoria condotta dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere; 3) di prendere atto dell intesa sottoscritta con ANCI Puglia il giorno 11/1/2017, allegata al presente provvedimento (all.3); 4) di approvare le tariffe di riferimento regionali delle strutture e dei servizi di cui agli artt. 52, 89, 103 e 104 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., come riportate nell allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, calcolate sulla base dei criteri e delle modalità indicate nell allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 5) di demandare alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ogni altro adempimento attuativo; 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito www.regione.puglia.it e nelle pagine dedicate all Assessorato al Welfare. Il segretario della Giunta dott.a Carmela Moretti Il Presidente della Giunta dott. Michele Emiliano

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